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Il ruolo dell'ascolto del minore nel procedimento di separazione dei coniugi
Il Titolo IX prescrive l'obbligo di ascolto del minore nel procedimento di separazione dei coniugi, come stabilito all'articolo 337 octies. Prima di adottare provvedimenti riguardanti i figli (art. 337 ter), il giudice ha l'obbligo di ascoltare il minore. Questo rappresenta lo strumento principale attraverso il quale il minore partecipa attivamente nei procedimenti che lo riguardano.
L'articolo 30 della Costituzione sancisce i diritti e doveri dei genitori, garantendo ai minori il diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati, anche se nati fuori dal matrimonio. In caso di incapacità dei genitori, la legge prevede che siano assolti i loro compiti. Pertanto, l'affidamento eterofamiliare giudiziale ha la funzione di assicurare al minore che non può essere curato dai genitori la protezione e l'assistenza necessarie.
più permanere nel suo nucleo familiare, un altro ambiente che gli possa assicurare, al pari di una famiglia, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione con il fine ultimo di favorire nel più breve tempo possibile il suo ricollocamento nel nucleo familiare di origine. Nel caso in cui manchi il consenso dei genitori è il Tribunale per i minorenni, ove ravvisi la necessità nell'interesse del minore, a disporre l'affidamento dello stesso seguendo la procedura relativa agli interventi sulla responsabilità genitoriale poiché questa viene ad essere coattivamente limitata e per questo non può che essere un organo giudiziario a disporlo, con le forme e garanzie previste dalla legge per questi interventi. Pur in presenza di un provvedimento giudiziale, la procedura di affidamento è egualmente gestita dai servizi sociali territorialmente competenti che coadiuveranno il Tribunale nell'individuazione dell'affidatario.
più idoneo, anche perchè egli con moltaprobabilità si porrà in contrasto con la famoglia di origine dato il mancato consenso. I servizi avranno ancheil compito di individuare il programma organizzativo e pedagogico, controllare lo svolgimento dell'affido edelle relative modifiche prescrizionali sia dell'affidatario che dei genitori biologici. Pertanto il compito deiservizi è importante poichè collaborano strettamente con i giudice coadiuvandolo nelle sue decisioni,nell'interesse principale del minore e con il fine ultimo di ricollocare lo stesso nel nucleo familiare di origine.Il provvedimento del giudice è impugnabile e pertanto sarà eseguibile decorso il termine di 10 giorni perl'impugnazione, salvo che motivi di carattere d'urgenza non impongano un'immediata efficacia delprovvedimento.
-descrivere il procedimento di affidamento eterofamiliare consensuale
L'articolo 30 della Costituzione,
prescrivendo precisi diritti/doveri in capo ai genitori, di fatto sancisce il diritto dei minori ad essere mantenuti, istruiti ed educati, anche se nati fuori dal matrimonio, prescrivendo altresì che, nei casi di incapacità dei genitori la legge preveda che siano assolti i loro compiti. In ragione di ciò la funzione dell'affidamento è, per il nostro ordinamento, quella di assicurare al minore che non può più permanere nel suo nucleo familiare, un altro ambiente che gli possa assicurare, al pari di una famiglia, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione con il fine ultimo di favorire nel più breve tempo possibile il suo ricollocamento nel nucleo familiare di origine. Ove tale procedura possa essere attuata con il consenso dei genitori, sarà l'Ente Locale, su proposta del Servizio Sociale Territoriale, ascoltato il minore se di età superiore ai 12 anni o anche di età inferiore in considerazione della.La tua capacità di discernimento, adisporne l'affidamento eterofamiliare, trasmettendo il provvedimento al Giudice Tutelare che lo renderà esecutivo. L'affido viene attivato in presenza di un progetto, concordato tra operatori, famiglia naturale e famiglia affidataria, nel quale devono essere indicati compiti, ruoli, obiettivi e tempi dell'affido, nell'interesse principale del minore e con il fine ultimo di ricollocare lo stesso nel nucleo familiare di origine.
Quali sono e in quale ordine i soggetti che possono accogliere il minore in affidamento eterofamiliare?
Nel caso in cui la famiglia di origine di un minore versi temporaneamente in una situazione di disagio economico o psichico che sia tale da non poter garantire al figlio un ambiente familiare idoneo ad una crescita sana ed equilibrata, il minore può essere dato in affidamento per tutto il tempo in cui dura la causa di impedimento, con i limiti previsti dalla legge. La legge indica i soggetti ai
quali il minore può essere affidato e ne stabilisce un ordine di preferenza: una famiglia, possibilmente anch'essa con figli minori; una persona singola (il cd. single); una comunità di tipo familiare, caratterizzata da un'organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia; un istituto di assistenza pubblica o privata che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui risiede stabilmente il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di 6 anni non è possibile l'affidamento presso un istituto, ma soltanto presso una comunità familiare. Condizione essenziale è che sia assicurato al minore il diritto, costituzionalmente garantito, al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alle relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Descrivere le relazioni famiglia originaria del minore e famiglia affidataria. Il fine della Legge 184/83, modificata in particolare dalla legge 149/2001,disciplina una particolare tipologia di affidamento, quello temporaneo funzionale ad impedire una pronuncia di adottabilità, attraverso il recupero della famiglia di origine, resa nuovamente capace di assolvere alla sua funzione. Ciò al fine di garantire al bambino un'adeguata assistenza e un recupero delle relazioni familiari che siano temporaneamente carenti o poco soddisfacenti per assicurare al bambino un adeguato mantenimento e la possibilità di essere istruito ed educato. Ne discende che, in caso di affidamento, i rapporti con la famiglia di origine non vengono interrotti del tutto, bensì viene intrapreso un percorso atto a favorire il rientro del minore presso il nucleo familiare di origine quanto prima possibile e vengono favoriti i contatti fra famiglia affidataria e famiglia d'origine. Uno dei doveri della famiglia affidataria, infatti, è proprio quello di mantenere rapporti con la famiglia d'origine dell'affidato. QuestiRapporti sono, di solito, regolati dal Servizio Sociale che stabilisce, ad esempio, ogni quanto tempo il bambino può vedere i suoi genitori, con quali modalità, ecc. Nei casi di affidamento è concreto il rischio che la famiglia affidataria possa sentire il bambino come "suo", ecco che i servizi dovranno educare la famiglia affidataria ad assumere consapevolezza che lo stato di affidamento del bambino ha carattere transitorio e propedeutico a recuperare un ambiente familiare sano ed efficace. Se da un lato la famiglia d'origine deve collaborare con il servizio e, quindi, con la famiglia affidataria, dall'altro questa dovrà cercare di valorizzare il più possibile il bene presente nei genitori.
Il rientro del minore nella famiglia d'origine e caratteri dell'affidamento eterofamiliare
Il fine della Legge 184/83, modificata in particolare dalla legge 149/2001, disciplina una particolare tipologia di affidamento, quello temporaneo
funzionale ad impedire una pronuncia di adottabilità, attraverso il recupero della famiglia di origine, resa nuovamente capace di assolvere alla sua funzione. Per questo motivo è previsto che l'affidamento, avente carattere di temporaneità, abbia il fine ultimo di favorire il rientro del minore nel proprio nucleo familiare d'origine. Lo scopo dell'affidamento, infatti, è quello di consentire ai servizi sociali di operare attivamente, durante tale periodo, un compiuto recupero principalmente della famiglia d'origine atto a preparare e realizzare il completo reinserimento del bambino nella sua famiglia d'origine recuperata che abbia superato le difficoltà che hanno portato la stessa a non poter adempiere compiutamente al suo compito educativo. Il completo rientro del minore nella famiglia d'origine è solitamente preceduto da periodi più o meno lunghi in cui il bambino, attraverso il costante sostegno dei servizi sociali,trascorra del tempo con la famiglia d'origine, ciò per verificare le potenzialità della famiglia recuperata e per far si che, nonostante affidato ad altro nucleo familiare, il minore mantenga costanti e rinsaldi i rapporti affettivi con la famiglia d'origine. Questa, infatti, rappresenta una peculiarità dell'affidamento eterofamiliare secondo cui, quando il minore è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia. Quest'ultima, pur avendo il compito di sostituirsi alla famiglia d'origine nell'assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione non dovrà mai sostituirsi ad essa, anzi avrà il dovere di mantenere costanti i rapporti fra minore e famiglia d'origine fornendo sostegno a questa, con il costante impegno dei servizi sociali. - l'affidamento preadottivo Accertato lo stato di abbandono del minore, conseguente all'impossibilità,Non temporanea ma permanente, da parte del nucleo familiare d'origine di provvedere al mantenimento, all'istruzione e all'educazione del bambino, quindi al momento in cui diventerà assolutamente necessario individuare la famiglia più idonea per il minore, divenuto definitivamente adottabile con sentenza del Tribunale, sarà onere del giudice individuare la famiglia che più di altre sia in grado di corrispondere alle esigenze di quello specifico bambino che deve essere dato in adozione. Il provvedimento di affidamento preadottivo rappresenta quel periodo di prova che mira a valutare la compatibilità tra il minore e gli aspiranti adottanti. Questo provvedimento è assunto dal Tribunale dopo aver sentito il Pubblico Ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano e lo stesso minore che abbia compiuto i 12 anni o anche inferiore a tale età se capace di discernimento, è necessaria l'espressione del proprio consenso.
all'affidamento alla coppiaprescelta per il minore che abbia compiuto i 14 anni. L'ordinanza di affidamento preadottivo sarà immediatamente annotata a margine della sentenza di adottabilità. Al fine di rendere più facile la complessa attività di trapianto del bambino nella nuova famiglia.