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Norme costituzionali e letture nel dibattimento
Costituzione o da leggi costituzionali, le norme di cui agli artt. 344, 345, 346 si applicano solo in quanto compatibili. Autorità preposte a concedere l'autorizzazione sono le singole camere, la Corte Costituzionale e il Ministro di Giustizia.
35. Letture consentite e letture vietate nel dibattimento - L'istituto delle letture disciplina il modo di utilizzazione di atti formatisi nel corso del procedimento ma fuori dibattimento. Tali atti prima della lettura hanno solo una mera potenziale valenza probatoria, che diviene effettiva solo dopo la legittima acquisizione attraverso appunto la loro lettura. È bene precisare che la regola vigente è quella del divieto di letture in ossequio ai principi accusatori e che essa è mitigata da eccezioni disciplinate da artt. 511, 521 e 513.
36. Misure interdittive - Sono una tipologia di misure cautelari personali, che, a differenza delle misure coercitive, non incidono sulla libertà di movimento del soggetto.
bensì sulla sua sfera giuridica, limitando temporaneamente l'esercizio di determinate potestà, facoltà o diritti (art. 287). Si sostanziano nella sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (art. 288), nella sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289) e nel divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 290). 37. Modifica dell'imputazione - Nel nostro ordinamento vige il principio di correlazione, in base al quale l'imputato deve essere giudicato in relazione al reato che gli è stato preventivamente contestato e non per un fatto diverso. Può capitare però che nel corso dell'udienza nasca la necessità di un "aggiustamento" dell'accusa. Nell'udienza preliminare la modifica dell'imputazione è disciplinata dall'art. 423 ed esso prevede 3 diverse situazioni. - Si ha fattodiverso quando la contestazione deve essere modificata nel suo accadimento materiale, ma non nei connotati storici essenziali: ad es. la contestazione di una maggiore quantità di droga ceduta. Il PM di sua iniziativa modifica l'imputazione in udienza contestandola all'imputato o anche in sua assenza, al difensore che lo rappresenta a tali fini. - In modo analogo si procede in caso di contestazione suppletiva. Può accadere che leggendo meglio gli atti di indagine il PM si accorga che è stata omessa, nella descrizione dell'imputazione una aggravante ovvero di un reato legato a quello per cui si procede da concorso formale o continuazione. Si ha fatto nuovo quando nel corso dell'udienza l'imputazione, nei tratti essenziali dell'accadimento, risulta essere totalmente diversa da quella contestata. Ad es. nell'interrogatorio l'imputato confessa che l'omicidio preterintenzionale per cui si procede in realtà è un
omicidio volontario. In tali casi il PM dovrebbe, svolte ulteriori indagini, esercitare una nuova azione penale in un nuovo procedimento. Ma se tutto ciò non necessita, il PM può contestare all'imputato in udienza il fatto nuovo alle seguenti condizioni: che il reato sia procedibile d'ufficio e che il GUP autorizzi la contestazione valutando ad esempio che essa non incida sulla speditezza del processo in corso.
38. Nullità assolute - Sono considerate nullità assolute quelle concernenti le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessari per costituire i collegi nonché quelle relative all'iniziativa del PM nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
39. Nullità dell'atto e nullità della notifica – conseguenze - La notifica di un atto
è nulla quando vengono violatele regole relative alla persona alla quale deve essere consegnata la copia, o quando vi è incertezza assolutasulla persona che ha preso la copia o sulla data. L’Art. 171c.p.p. enumera i casi di nullità della notificazione:
- Se atto è notificato in modo incompleto, e la legge non consente la notifica per estratto;
- Se vi è incertezzaassoluta sull’autorità o sulla parte richiedente la notifica ovvero sul destinatario;
- Se nella relazione dellacopia notificata manca la sottoscrizione di chi l’ha eseguita;
- Se sono violate le disposizioni circa la personacui deve essere consegnata la copia;
- Se non è stato dato l’avviso nei casi previsti da art.161 commi 1,2e3 e lanotifica è stata fatta con consegna al difensore;
- Se è stata omessa l’affissione o non si è data lacomunicazione prevista dall’art. 157 comma 8;
- Se sull’originale dell’atto
insanabile ricorre solo se la notificazione sia stata omessa o qualora sia stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte.
40. Nullità ed inutilizzabilità – differenza LA NULLITÀ è l’inosservanza più grave delle norme procedurali, e ricorre quando l’atto compiuto è difforme dal suo modello legale e l’invalidità è prevista espressamente dalle norme di rito. L’esigenza di tutela degli interessi sottesi all’atto difforme dallo schema legale è perseguita graduando la gravità della sanzione di nullità alla lesività sostanziale dell’atto invalido suddividendolo in 3 categorie, nullità: assoluta, relativamente assoluta e relativa. L’INUTILIZZABILITÀ è la inidoneità ad essere usato probatoriamente. Stabilisce l’art. 191 c.p.p. che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
Esistono due tipi differenti di inutilizzabilità, quella assoluta e quella relativa.
41. Nullità intermedie - Costituiscono nullità a regime intermedio (relativamente assolute), per un criterio di esclusione, tutte le residue nullità di ordine generale contemplate dall'art. 178 c.p.p. e cioè quelle relative allapartecipazione del P.M. al procedimento e quelle relative all'intervento, alla assistenza e alla rappresentanza dell'imputato.
42. Parte civile - Ogni reato in quanto condotta giuridica può costituire anche un illecito civile e essere pertanto fonti di obbligazione risarcitoria o restitutoria. Per motivi di economia processuale è consentito esercitare l'azione civile, direttamente dinanzi al giudice penale investo della cognizione del reato. A questa esigenza risponde l'istituto processuale della costituzione di parte civile. Attraverso di esso il danneggiato dal reato esercita l'azione civile nel
processo penale. La pretesa sostanziale alla restituzione della cosa dovuta e/o al risarcimento del danno fa capo, dal lato attivo, al soggetto danneggiato e al lato passivo, al colpevole e alle persone, che a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui e quindi sono civilmente responsabili. La nozione di danneggiato non sempre corrisponde a quella di persona offesa dal reato. Quest'ultima è infatti la titolare del bene protetto dalla norma penale che non sempre è colui che ne patisce il danno. Ad esempio nel caso di omicidio, persona offesa è il deceduto, i danneggiati sono i congiunti superstiti (che potranno costituirsi parte civile per le pretese risarcitorie per danno morale e materiale). 43. Querela - Essa consiste in una manifestazione di volontà diretta ad ottenere la punizione del colpevole. Costituisce oltre una notitia criminis anche una condizione di procedibilità. Essa assume rilevanza solo nei casi in cui la leggepenale subordina la punibilità del reato alla volontà dell'offeso. Di norma la volontà punitiva del privato deve persistere durante tutto il corso del processo, sia all'inizio dell'azione penale, sia durante l'iter processuale. Il venir meno della volontà punitiva si sostanzia in remissione di querela, espressa o tacita, che è causa estintiva del reato e, quindi, causa ostativa alla prosecuzione di una azione, che ha ormai perso il suo oggetto, il reato. La forma della querela, va documentata in carta semplice, proposta per iscritto o anche oralmente, entro 3 mesi dalla notizia del fatto reato. Il soggetto legittimato a proporla è l'offeso o il legale rappresentante dell'ente o associazione. Nel caso di minore provvede l'esercente la potestà genitoriale.
44. Rapporti tra azione civile e azione penale - La disciplina dei rapporti tra azione civile e azione penale si differenzia in ragione
dell'anteriorità o posteriorità della proposizione del giudizio civile. Quando l'azione civile è stata già proposta innanzi al giudice civile, il danneggiato dal reato ha due alternative:
- può trasferire l'azione civile nel processo penale, costituendosi parte civile (translatio iudicii, secondo quanto disposto dall'art. 75 c.p.p.). In caso di trasmigrazione in sede penale, la sentenza di assoluzione dell'imputato produrrà effetti anche nei confronti del danneggiato costituito parte civile (art. 652);
- può proseguire il giudizio in sede civile (perpetuatio iudicii): in tal caso, non vi è alcuna sospensione del processo civile e la statuizione del giudicato penale non esercitano alcuna efficacia vincolante in sede civile (art. 652). La ratio dell'intera disciplina è di favorire la separazione dell'azione civile rispetto all'azione penale.
45. Reati collegati - Si considerano tali
I reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o d.