Organizzazione professionale
→ Decreto n° 270 del 22 ottobre 2004 + DM 8 gennaio 2009 + DM 19 febbraio 2009→ disciplina gli
ordinamenti didattici dei corsi di laurea e il percorso universitario degli studenti.
Gli articoli 2 e 3 determinano:
• Criteri generali per ordinamento degli studi universitari
• Obiettivo del corso: assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e
contenuti scientifici generali
L’articolo 4:
• Tipologia dei titoli di studio rilasciati: Laurea (L)→ Dottore, Laurea Magistrale
(LM)→ Dottore Magistrale, Dottore di ricerca.
• Il percorso degli studi: Laurea 3 anni→ Laurea Magistrale o Master di 1^ livello di 1
anno→ dottorato di ricerca di 3 anni o master di 2^ livello di 1 anno.
Gli articoli 5, 7, 8, 10, 11:
• Impegno complessivo di apprendimento CFU (crediti formativi universitari):
1. In un anno sono in media 60
2. Sono acquisiti con il superamento dell’esame
3. In infermieristica: 1 CFU=30h
4. Per la laurea servono 180 CFU→ nei quali sono compresi attività a scelta
dallo studente
Gli articoli 11, 12:
• Regolamento didattico per ogni corso: caratteristiche prova finale:
1. Caratteristiche prova finale: Elaborato di tesi e pratica
2. Elenco insegnamenti
3. Obiettivi formativi specifici
4. Tipologie di didattica e esami
5. Obbligo di frequenza
→ DM 8/1/2009→ determina classi nelle lauree magistrali delle prof. sanitarie.
→ DM 19/2/2009→ determina le classi nelle lauree delle prof. sanitarie.
Classe 1: L/SNT1→ infermieristica e ostetricia
Classe 2: L/SNT2→ della riabilitazione
Classe 3: L/SNT3→ tecniche
Classe 4: L/SNT4→ della prevenzione
→ Riforma sanitaria→ art 6 comma 3 del DL 502 del 30/12/1992: determina la formazione
professionale che DEVE avvenire in ospedale e il relativo ordinamento didattico definito ai sensi
dell’art 9 legge n°341 del 19/11/90
→ L’infermiere è perciò responsabile: Decreto 14 settembre 1994, n. 739 Gazzetta Ufficiale 9 gennaio
1995, n. 6:
Assistenza generale infermieristica
Prevenzione malattie
Assistenza malati e disabili
Educazione sanitaria
Identificare i bisogni di salute
Identificare i bisogni di assistenza e i relativi obiettivi
Panificare, gestire e valutare l’intervento assistenziale infermieristico
Garantisce la corretta applicazioni diagnostico-terapeutiche
Agiscono sia in autonomo che in collaborazione con altri operatori
Contribuiscono alla formazione del personale di supporto
→ Prima scuola (S. Thomas) per infermiere a Londra da FL→ 1860
→ Croce azzurra di Napoli da Grace Baxter→ 1896
Durata di 2 anni→ richiesto titolo di studio elementare
Dalle 8 alle 15 tirocinio
• Rilevavano FC, T, FR
• Riordinavano i pz costretti a letto
• Lavavano e pettinavano gli altri
• Preparavano gli interventi chirurgici e le emergenze mediche
• Assistevano alle operazioni
• Distribuiscono farmaci e iniezioni ipodermiche
→ Corsi di Anna Celli a Roma→ 1901
Frequentati da giovani
• Consistevano in lezioni tecniche bisettimanali tenute da illustri sanitari
• Per la pratica, ambulatori
→ Dorothy Snell, Anna Celli e Grace Baxter fondarono le prime scuole di formazione infermieristica:
1906→ ambulatorio-scuola San Giuseppe a Roma (x formazione religiose)
1907→ scuola San Gregorio al Celio a Roma (x suore irlandesi)
1910→ scuola-convitto Regina Elena, policlinico Umberto I (direttrice Dorothy Snell)
1912→ scuola principessa Jolanda a Milano
1926→ scuola convitto CRI a Roma
→ 1908→ primo consiglio nazionale di donne italiane (CNDI)→ tematica del luogo di formazione:
università bocciata
→ 1918→ Pietro Bertolini promosse una commissione per studio della riforma infermieristica
→ Regio decreto legge 15/8/1925 n° 1832→ scuola per infermiere
→ Regio decreto legge 21/11/1929 n° 2330→ istituzione di scuole convitti professionali per diventare:
infermiera professionali, oss e caposala
→ Dopo gli anni ’30 le scuole per infermiere erano consentite ma sotto il controllo dello stato e
dovevano essere vicine e presso ospedali dotati di reparti di medicina e chirurgia, dovevano
prevedere insegnamenti pratici e teorici e durare 2 anni
→ DM 30/9/1938→ lo stato fissa dei corsi di 2 mesi di preparazione per accesso alle scuole
→ Legge 19/7/1940 n° 1098→ corsi di specializzazione di 1 anno delle discipline sanitarie ausiliarie
→ Legge sanitaria ’34→ fonte normativa di riferimento del settore sanitario→ articolo 99→ elenco
professioni sanitarie ausiliarie e arti delle professioni sanitarie
→ Anni ’60→ apertura di scuole universitarie
DPR 24/5/65 n° 775→ Università di Roma
DPR 23/9/69 n° 696→ Università cattolica di Roma
DPR 31/10/74 n° 878→ Università di Milano
→ Anni ’70→ la UE stabilì un accordo regionale per armonizzare l'istruzione e la formazione
dell'infermiere che permise di mettere le basi per il riconoscimento reciproco dei diplomi di
infermieri all'interno dell'Unione europea.
→ Accordo di Strasburgo 1967→ fornì i punti essenziali per una revisione dei programmi di
insegnamento delle scuole per infermieri e per valorizzare la funzione educativa del tirocinio
pratico.
→ Legge n° 124 del 25 Febbraio 1971→ si abolirono le scuole-convitto, si estese al personale maschile
la possibilità di accedere alla scuola infermieri professionali e di conseguenza anche l'esercizio della
professione e si elevò il livello culturali di accesso le scuole a 10 anni di scolarità
→ 1972→ la formazione infermieristica di base e quella specialistica passò per competenza alle
regioni che si cominciò a realizzare l'interno delle scuole e dei corsi di studio istituiti organizzati e
gestiti dalle regioni
→ L’Italia recepì l'accordo europeo sull’istruzione e formazione degli infermieri professionali con la
legge numero 795 del 15 novembre 1963.
→ DPR numero 867 del 13 ottobre 1975→ consentì la realizzazione dei corsi secondo i criteri europei
a partire dall'anno scolastico 1975-1976
→ Dal 1987 ai primi anni '90 attorno alla formazione infermieristica si sviluppò un grande fermento
informativo: la formazione infermieristica venne gradualmente inserita all'interno dell'università ed
i requisiti richiesti per l'accesso ai corsi vennero equiparati a quelli di tutte l'istruzione universitari e
di conseguente venne introdotto l'obbligo di possedere il diploma di maturità quinquennale con
l'accesso in corsi di zona universitaria
→ Decreto MURST del 2 dicembre 1991 in attuazione dell’ordinamento didattico della legge 19
novembre 1990 n.341 (ricordata come la legge che istituisce lauree brevi) il ministro delle
università e della ricerca scientifica autorizzò le facoltà di medicina e chirurgia di 27 atenei a
istituire il diploma universitario in scienze infermieristiche come previsto dalla tabella 39-TER
contenente le norme generali relative all’ordinamento didattico
→ Disegno di riforma dell'università varato nel 1990→ istituì anche nel nostro paese le lauree brevi
→ Decreto 14 settembre 1994, n. 739 Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6:
E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è
l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione
all'albo professionale È responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica,
relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza
dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
→ Nel 1996-1997 il periodo di transizione al nuovo sistema formativo si concluse col passaggio
definitivo di tutte le informazioni di base in ambito universitario
→ DM del 24 luglio 1996→ definì il nuovo ordinamento didattico
→ La riforma della didattica universitaria in Italia proseguì nel 1999 con il DM 509 del 1999 il quale
vennero disciplinate le prime modifiche strutturali in linea col processo di Bologna e con le
iniziative intraprese a livello europeo (3+2 e CFU)
→ Legge 42/1999 art. 1 II comma:
Il campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai
contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli
ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base
nonché degli specifici codici deontologici fatte salve le competenze previste per le
professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche
competenze professionali.
Inoltre: “Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e
della professione ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla
prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le
funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli
specifici codici deontologici e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
dell’assistenza”.
Viene abolito il mansionario e vengono indicati tre criteri guida e due limiti. I criteri guida
sono dati dal contenuto di profili professionali, dalla formazione di base e post-base
ricevuta dal codice deontologico. La legge pone due limiti:
1. Il limite delle competenze previste per i medici;
2. Il limite delle competenze previste per gli altri professionisti sanitari laureati
→ Il corso di laurea acquistarono un nuovo volto aderendo alle direttive europee, con il decreto del 9
luglio 2004 il MIUR fissando le modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea
specialistiche in scienze infermieristiche diede il via alla laurea specialistica con l'anno accademico
2004-2005.
→ Legge I dell'8 gennaio 2002 si stabilì che gli infermieri in possesso dei titoli di studio rilasciati con i
precedenti ordinamenti didattici (diploma regionali, diploma universitario in scienze
infermieristiche) potessero accedere alla laurea di secondo livello di scienze infermieristiche
→ DM numero 270 del 22 ottobre 2004→ modifica alcune disposizioni che erano state introdotte con
quello precedente e per implementare le buone prassi e le buona abitudine e per sviluppare linee
di azione in armonia con l'evoluzione del processo europeo→ uno dei cambiamenti più importante
riguardo lo sganciamento completo del corso di laurea specialistica dal corso di laurea di base.
Infatti mentre con il vecchio ordinamento (decreto 509) prevedeva che il percorso di secondo
livello del corso di laurea specialistica fosse strettamente legato al primo livello ora con questo
nuovo ordinamento didattico il percorso di secondo livello gode di piena autonomia e cambierà il
suo nome in corso di laurea magistrale.
→ LEGGE 8 MARZO 2017, N. 24 (LEGGE GELLI) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CURE E
DELLA PERSONA ASSISTITA, NONCHÉ IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL
PERSONALE SANITARIO:
La legge Gelli bianco obbliga alla prevenzione: ha sancito l’obbligo in capo ad ogni
operatore sanitario di concorrere alla prevenzione del rischio connesso all’erogazione
delle prestazioni sanitarie.
Dal punto di vista della responsabilità civile, la legge ha sgravato l’operatore sanitario
della necessità di dover dimostrare di non aver arrecato un danno al paziente. Infatti
qualora il paziente intendeva rivalersi nei confronti di un determinato sanitario, dovrà
lui stesso provare il danno, rovesciando completamente la prospettiva rispetto alla
normativa
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.