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Estratto del documento

ESEMPIO DI APPLIZACIONE DELLA REGOLA:

risale ad un’epoca in cui non erano ancora stati scritti questi articoli della CVDT. Venivano applicati

comunque, infatti esisteva già seguita come norma consuetudinaria  dalla Corte Permanente di Giustizia

Internazionale (pag. 139 CeM). Questa corte aveva anche una competenza di tipo consultivo  viene chiesto

alla Corte di pronunciarsi su questioni di diritto internazionale.

In questo parere ci si chieda se l’organizzazione internazionale del lavoro è competente a svolgere le sue

attività anche con delle persone che appartengono al settore agricolo. La corte deve esaminare lo statuto

dell’organizzazione, quindi interpretarlo, insieme ai termini: INDUSTRIA e LAVORO INDUSTRIALALE.

Qualcuno aveva chiesto se si potessero guardare i lavori preparatori, ma secondo la corte non era necessario,

perché non erano ambigui i termini.

Interpretazione dei trattati autenticati in più lingue (art. 33 – CVDT)

 esempio: Carta delle Nazioni Unite, articolo 111, pag. 47 CeM

Trattato bilaterale tra Italia e Guatemala, pag. 179

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, pag. 79

Art. 5 (convenzione europea dei diritti dell’uomo) paragrafo 3: ogni persona arrestata o detenuta deve essere

tradotta al più presto davanti a un giudice entro un termine ragionevole.  tradotto dal francese.

Art. 33 paragrafo 4 (CVDT), pag. 115 CeM.

Organizzazione internazionale

Lezione 21/10/15

CONSUETUDINE: norme consuetudinarie

è una fonte di norme non scritte  ricognizione della consuetudine, vedere se esiste o no.

Gli Stati tengono un certo comportamento, perché sono convinti di doverlo fare perché è giuridicamente

vincolante, cioè richiesto dall’esistenza di una norma.

ELEMENTI COSTITUTIVI 

• Oggettivo, cioè la PRASSI (diuturnitas), che consiste nel ripetersi di un certo comportamento degli

Stati.

• CONVENZIONE CHE SIA OBBLIGATORIO (opinio juris sive necessitatis). Viene in rilievo nella

fase iniziale della formazione di una consuetudine.

Processo di nascita: gli stati, all’inizio, devono prendere delle decisioni per raggiungere un obiettivo,

formando, con il tempo, una regola, quindi una consuetudine. DOVEROSITA’ SOCIALE (inizio) e la

CONVENZIONE CHE NON CI SI Può COMPORTARE DIVERSAMENTE.

CONCEZIONE DUALISTICA DELLA CONSUETUDINE  perché si possa considerare esistente una

norma consuetudinaria, devono essere presenti entrambi gli elementi: l'opinio juris è la convinzione che il

comportamento della prassi sia obbligatorio. Esistono delle diverse teorie: secondo alcuni bastava fosse

presente solo uno dei due elementi secondo altri erano necessari entrambi.

RICOGNIZIONE DELLA CONSUETUDINE:

-rilevazione della prassi degli Stati

-accertamento dell’opinio juris

PRASSI  Comportamenti, che lo stato mette in atto, nell’esercizio delle sue funzioni. Sono degli atti che gli

Stati compiono nell’esercizio delle loro funzioni, al loro interno. Oppure, dei comportamenti che uno Stato

adotta nei rapporti con gli altri Paesi (corrispondenza e atti diplomatici, atti di riconoscimento).

Per essere costitutiva, una prassi deve avere certe caratteristiche:

-la prassi deve essere sufficientemente diffusa. Quindi un numero rilevante di Stati (più interessati

all’esercizio di una certa norma) deve tenere quel comportamento.

-deve essere sufficientemente costante, quindi occorre che, ogni volta che si presenta la circostanza, la

maggior parte degli Stati si comporti in un certo modo. Possono esserci consuetudine che si sviluppano nel

tempo, e altre che si sviluppano molto più velocemente (non c’è una regola fissa).

-deve essere uniforme, quindi tutti gli Stati devono comportarsi allo stesso modo.

Occorre verificare che, questi comportamenti, siano accompagnati dalla convinzione che siano obbligati a

farlo. Cortesia, dal punto di vista diplomatico, quando gli Stati tengono certi comportamenti, ma on lo fanno

perché sono convinti che esisti una norma che lo impone, ma per “prassi”.

C’è una prassi secondo la quale, i tribunali che si trovano a giudicare una determinata cosa, si rifiuta di

giudicare. Il tribunale afferma di averlo fatto, non perché c’è una norma consuetudinaria che lo dice, ma per

comiti. L’opinio juris lo possiamo rilevare attraverso le dichiarazioni da parte degli Stati, manifestazioni di

opinioni.

Esempio rivelazione opinio juris  CIG, parere sulla liceità della minaccia e dell’uso delle armi ucleari,

8 luglio 1996 (documento 2.4 pag. 106 CeM): esiste nel diritto internazionale che vieti l’uso delle armi

nucleari nei rapporti tra gli Stati? Esistono diversi trattati di non proliferazione nucleare, in cui però non ci

sono norme che vietano la produzione di queste armi. La Corte prende in esame il diritto consuetudinario

internazionale  riferisce che gli Stati si dono divisi in due schieramenti: da una parte gli stati che dicono che

questa norma non esiste nel diritto internazionale, e coloro che invece credono il contrario; questi devono

dimostrare che c’è sia la prassi che l’opinio juris. Gli Stati che sostengono che l’uso delle armi nucleari è

illecito cercano di inglobare l’opinio juris con la prassi. Gli altri Stati, invece, affermano la laicità della

minaccia e dell’uso delle armi nucleari in certe circostanze; questi hanno invocato la dottrina e la prassi della

dissuasione. C’è quindi la prassi di NON utilizzo delle armi nucleari. La Corte, però, conclude che non esiste

l’opinio juris.

OBIETTORE PERSISTENTE:

è uno Stato che insiste a non voler riconoscere una norma consuetudinaria. È possibile? In linea di massima

no, però si devono distinguere due diverse ipotesi:

-se quello che si oppone è uno Stato di nuova formazione, non si può opporsi alle norme consuetudinarie

preesistenti, cioè formate senza la sua partecipazione.

-se, invece, l’opposizione proviene da un gruppo di Stati, ci possono essere degli effetti. Si può mettere in

discussione la consuetudine stessa e arrivare alla sua abrogazione, cioè la desuetudine (viene a mancare

l’opinio juris). Es. Paesi del terzo mondo.

-diversa è la situazione per uno Stato, che si è appena formato, nei confronti di una consuetudine che si sta

formando. Se uno Stato si è opposto sin dalle origini del processo, manifestando il suo disaccordo, e se la

norma si consolida e il paese non la applica, bisogna vedere la reazione degli altri Paesi per decidere se uno

Stato può o on può evitare una norma consuetudinaria.

CONSUETUDINI PARTICOLARI

CI SONO DUE IPOTESI:

• 

CONSUETUDINI REGIONALI ( O LOCALI) quelle che si applicano solo ad alcuni Stati che

fanno parte di un’ area geografica particolare. Es. asilo diplomatico concesso da parte dei Paesi

dell’America Latina, alle persone accusate, nello Stato territoriale, di aver commesso un reato

politico.

Asilo territoriale  forma di ammissione di uno straniero nel territorio di uno Stato ce consiste

nell’attribuire alla persona lo status di rifugiato. Ne ha diritto la persona che, normalmente non ha

diritto di essere ammessa in uno Stato e che scappano dal Paese di provenienze, in quanto sono

perseguitate e rischiano la vita, per vari motivi. Gli Stati sono liberi di concedere lo status di

rifugiato.

Asilo  la persona ha commesso un reato, considerato dal diritto territoriale, come reato politico;

oppure contro l’interesse dello Stato.

• CONSUETUDINI CHE MODIFICANO O INTERGRANO UN ACCORDO

INTERNAZIONALE  gli Stati che hanno ratificato un trattato internazionale, possono mettere in

atto comportamenti, che se vengono ripetuti nel tempo, danno vita ad una norma consuetudinaria che

va a sostituirsi a quella originaria. È una sorta di emendamento /revisione dell’accordo, che avviene

attraverso la creazione di una norma non scritta.

Processo molto usato nelle Nazioni Unite. Negli anni, però, non si è mai riusciti ad applicare degli

articoli per modificare l’accordo. Alcuni comportamenti degli Stati membri che sono arrivati a

modificare i trattati attraverso una norma consuetudinaria.

Esempio  modalità di voto in seno al Consiglio di Sicurezza. (articolo 27-3- Carta ONU).

Interpretazione: i membri devono esprimersi e votare sì. Dal testo si può dedurre che non è valido se

un membro si astiene, equivale a un voto contro = regola restrittiva.

Caso della Cina  la Russia, per protesta si era assentata dal votare per evitare che la

risoluzione fosse adottata (1950).

ASTENSIONE: si è formata una norma consuetudinaria che modifica l’articolo 27, prevedendo che il

membro permanente può anche non votare.

ASSENZA: se c’è in una prassi, il comportamento è stato tenuto per impedire che si adottasse una

risoluzione.

CODIFICAZIONE:

codificare significa mettere per iscritto delle norme che, normalmente, non sono scritte, quindi norme

consuetudinarie. Ci sono diversi soggetti che possono farlo:

• Istituti di ricerca

• Studiosi

• Stati  accordo di codificazione o codificazione normativa

• Soft law  atti non vincolanti

Accordi di codificazione.

Possono essere scritti da parte degli Stati, convocando una conferenza diplomatica e decidono di codificare

un certo settore del diritto internazionale. Esiste un organo che si occupa della codificazione =

COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE (1947). *come introdurre un articolo:

in base / in virtù/ ex articolo….

Il quale prevede / dispone.

La differenza tra una conferenza diplomatica e una di codificazione è che gli articoli sono proposti dalla

commissione del diritto internazionale.

VALORE DEGLI ACCORDI DI CODIFICAZIONE  anche gli Stati terzi, non contraenti, devono

rispettare l’accordo. Se sono norme effettive della consuetudine, l’accordo ha un effetto creativo.

Effetto di cristallizzazione  disposizioni che contengono delle norme non ancora consuetudinarie. Aiuta il

consolidamento di una norma che non è ancora consuetudinaria.

ARTICOLO 13 Carta ONU  dice all’assemblea di promuovere lo sviluppo progressivo della codificazione.

Delimitazioni delle piattaforme continentali tra Danimarca, Repubblica federale tedesca, Olanda. (pag. 103

CeM). La corte deve verificare se la regola dell’equidistanza è una norma consuetudinaria.

Lezione 23/10/15

Capitolo 1: paragrafi fonti e gerarchia delle fonti.

Rapporti che legano le diverse norme del diritto internazionale; capire come si pongono le une nei confronti

delle alle altre, quale deve prevalere. Due tipi di normi diverse: consuetudini e accordi.

Le fonti sono ciò da cui scaturisce un obbligo  sorgente dei diritti e doveri degli Stati.

Nell’ordinamento in

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
25 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silvias96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Organizzazione internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Valenti Mara.