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ESEMPIO DI APPLIZACIONE DELLA REGOLA:
risale ad un’epoca in cui non erano ancora stati scritti questi articoli della CVDT. Venivano applicati
comunque, infatti esisteva già seguita come norma consuetudinaria dalla Corte Permanente di Giustizia
Internazionale (pag. 139 CeM). Questa corte aveva anche una competenza di tipo consultivo viene chiesto
alla Corte di pronunciarsi su questioni di diritto internazionale.
In questo parere ci si chieda se l’organizzazione internazionale del lavoro è competente a svolgere le sue
attività anche con delle persone che appartengono al settore agricolo. La corte deve esaminare lo statuto
dell’organizzazione, quindi interpretarlo, insieme ai termini: INDUSTRIA e LAVORO INDUSTRIALALE.
Qualcuno aveva chiesto se si potessero guardare i lavori preparatori, ma secondo la corte non era necessario,
perché non erano ambigui i termini.
Interpretazione dei trattati autenticati in più lingue (art. 33 – CVDT)
esempio: Carta delle Nazioni Unite, articolo 111, pag. 47 CeM
Trattato bilaterale tra Italia e Guatemala, pag. 179
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, pag. 79
Art. 5 (convenzione europea dei diritti dell’uomo) paragrafo 3: ogni persona arrestata o detenuta deve essere
tradotta al più presto davanti a un giudice entro un termine ragionevole. tradotto dal francese.
Art. 33 paragrafo 4 (CVDT), pag. 115 CeM.
Organizzazione internazionale
Lezione 21/10/15
CONSUETUDINE: norme consuetudinarie
è una fonte di norme non scritte ricognizione della consuetudine, vedere se esiste o no.
Gli Stati tengono un certo comportamento, perché sono convinti di doverlo fare perché è giuridicamente
vincolante, cioè richiesto dall’esistenza di una norma.
ELEMENTI COSTITUTIVI
• Oggettivo, cioè la PRASSI (diuturnitas), che consiste nel ripetersi di un certo comportamento degli
Stati.
• CONVENZIONE CHE SIA OBBLIGATORIO (opinio juris sive necessitatis). Viene in rilievo nella
fase iniziale della formazione di una consuetudine.
Processo di nascita: gli stati, all’inizio, devono prendere delle decisioni per raggiungere un obiettivo,
formando, con il tempo, una regola, quindi una consuetudine. DOVEROSITA’ SOCIALE (inizio) e la
CONVENZIONE CHE NON CI SI Può COMPORTARE DIVERSAMENTE.
CONCEZIONE DUALISTICA DELLA CONSUETUDINE perché si possa considerare esistente una
norma consuetudinaria, devono essere presenti entrambi gli elementi: l'opinio juris è la convinzione che il
comportamento della prassi sia obbligatorio. Esistono delle diverse teorie: secondo alcuni bastava fosse
presente solo uno dei due elementi secondo altri erano necessari entrambi.
RICOGNIZIONE DELLA CONSUETUDINE:
-rilevazione della prassi degli Stati
-accertamento dell’opinio juris
PRASSI Comportamenti, che lo stato mette in atto, nell’esercizio delle sue funzioni. Sono degli atti che gli
Stati compiono nell’esercizio delle loro funzioni, al loro interno. Oppure, dei comportamenti che uno Stato
adotta nei rapporti con gli altri Paesi (corrispondenza e atti diplomatici, atti di riconoscimento).
Per essere costitutiva, una prassi deve avere certe caratteristiche:
-la prassi deve essere sufficientemente diffusa. Quindi un numero rilevante di Stati (più interessati
all’esercizio di una certa norma) deve tenere quel comportamento.
-deve essere sufficientemente costante, quindi occorre che, ogni volta che si presenta la circostanza, la
maggior parte degli Stati si comporti in un certo modo. Possono esserci consuetudine che si sviluppano nel
tempo, e altre che si sviluppano molto più velocemente (non c’è una regola fissa).
-deve essere uniforme, quindi tutti gli Stati devono comportarsi allo stesso modo.
Occorre verificare che, questi comportamenti, siano accompagnati dalla convinzione che siano obbligati a
farlo. Cortesia, dal punto di vista diplomatico, quando gli Stati tengono certi comportamenti, ma on lo fanno
perché sono convinti che esisti una norma che lo impone, ma per “prassi”.
C’è una prassi secondo la quale, i tribunali che si trovano a giudicare una determinata cosa, si rifiuta di
giudicare. Il tribunale afferma di averlo fatto, non perché c’è una norma consuetudinaria che lo dice, ma per
comiti. L’opinio juris lo possiamo rilevare attraverso le dichiarazioni da parte degli Stati, manifestazioni di
opinioni.
Esempio rivelazione opinio juris CIG, parere sulla liceità della minaccia e dell’uso delle armi ucleari,
8 luglio 1996 (documento 2.4 pag. 106 CeM): esiste nel diritto internazionale che vieti l’uso delle armi
nucleari nei rapporti tra gli Stati? Esistono diversi trattati di non proliferazione nucleare, in cui però non ci
sono norme che vietano la produzione di queste armi. La Corte prende in esame il diritto consuetudinario
internazionale riferisce che gli Stati si dono divisi in due schieramenti: da una parte gli stati che dicono che
questa norma non esiste nel diritto internazionale, e coloro che invece credono il contrario; questi devono
dimostrare che c’è sia la prassi che l’opinio juris. Gli Stati che sostengono che l’uso delle armi nucleari è
illecito cercano di inglobare l’opinio juris con la prassi. Gli altri Stati, invece, affermano la laicità della
minaccia e dell’uso delle armi nucleari in certe circostanze; questi hanno invocato la dottrina e la prassi della
dissuasione. C’è quindi la prassi di NON utilizzo delle armi nucleari. La Corte, però, conclude che non esiste
l’opinio juris.
OBIETTORE PERSISTENTE:
è uno Stato che insiste a non voler riconoscere una norma consuetudinaria. È possibile? In linea di massima
no, però si devono distinguere due diverse ipotesi:
-se quello che si oppone è uno Stato di nuova formazione, non si può opporsi alle norme consuetudinarie
preesistenti, cioè formate senza la sua partecipazione.
-se, invece, l’opposizione proviene da un gruppo di Stati, ci possono essere degli effetti. Si può mettere in
discussione la consuetudine stessa e arrivare alla sua abrogazione, cioè la desuetudine (viene a mancare
l’opinio juris). Es. Paesi del terzo mondo.
-diversa è la situazione per uno Stato, che si è appena formato, nei confronti di una consuetudine che si sta
formando. Se uno Stato si è opposto sin dalle origini del processo, manifestando il suo disaccordo, e se la
norma si consolida e il paese non la applica, bisogna vedere la reazione degli altri Paesi per decidere se uno
Stato può o on può evitare una norma consuetudinaria.
CONSUETUDINI PARTICOLARI
CI SONO DUE IPOTESI:
•
CONSUETUDINI REGIONALI ( O LOCALI) quelle che si applicano solo ad alcuni Stati che
fanno parte di un’ area geografica particolare. Es. asilo diplomatico concesso da parte dei Paesi
dell’America Latina, alle persone accusate, nello Stato territoriale, di aver commesso un reato
politico.
Asilo territoriale forma di ammissione di uno straniero nel territorio di uno Stato ce consiste
nell’attribuire alla persona lo status di rifugiato. Ne ha diritto la persona che, normalmente non ha
diritto di essere ammessa in uno Stato e che scappano dal Paese di provenienze, in quanto sono
perseguitate e rischiano la vita, per vari motivi. Gli Stati sono liberi di concedere lo status di
rifugiato.
Asilo la persona ha commesso un reato, considerato dal diritto territoriale, come reato politico;
oppure contro l’interesse dello Stato.
• CONSUETUDINI CHE MODIFICANO O INTERGRANO UN ACCORDO
INTERNAZIONALE gli Stati che hanno ratificato un trattato internazionale, possono mettere in
atto comportamenti, che se vengono ripetuti nel tempo, danno vita ad una norma consuetudinaria che
va a sostituirsi a quella originaria. È una sorta di emendamento /revisione dell’accordo, che avviene
attraverso la creazione di una norma non scritta.
Processo molto usato nelle Nazioni Unite. Negli anni, però, non si è mai riusciti ad applicare degli
articoli per modificare l’accordo. Alcuni comportamenti degli Stati membri che sono arrivati a
modificare i trattati attraverso una norma consuetudinaria.
Esempio modalità di voto in seno al Consiglio di Sicurezza. (articolo 27-3- Carta ONU).
Interpretazione: i membri devono esprimersi e votare sì. Dal testo si può dedurre che non è valido se
un membro si astiene, equivale a un voto contro = regola restrittiva.
Caso della Cina la Russia, per protesta si era assentata dal votare per evitare che la
risoluzione fosse adottata (1950).
ASTENSIONE: si è formata una norma consuetudinaria che modifica l’articolo 27, prevedendo che il
membro permanente può anche non votare.
ASSENZA: se c’è in una prassi, il comportamento è stato tenuto per impedire che si adottasse una
risoluzione.
CODIFICAZIONE:
codificare significa mettere per iscritto delle norme che, normalmente, non sono scritte, quindi norme
consuetudinarie. Ci sono diversi soggetti che possono farlo:
• Istituti di ricerca
• Studiosi
• Stati accordo di codificazione o codificazione normativa
• Soft law atti non vincolanti
Accordi di codificazione.
Possono essere scritti da parte degli Stati, convocando una conferenza diplomatica e decidono di codificare
un certo settore del diritto internazionale. Esiste un organo che si occupa della codificazione =
COMMISSIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE (1947). *come introdurre un articolo:
in base / in virtù/ ex articolo….
Il quale prevede / dispone.
La differenza tra una conferenza diplomatica e una di codificazione è che gli articoli sono proposti dalla
commissione del diritto internazionale.
VALORE DEGLI ACCORDI DI CODIFICAZIONE anche gli Stati terzi, non contraenti, devono
rispettare l’accordo. Se sono norme effettive della consuetudine, l’accordo ha un effetto creativo.
Effetto di cristallizzazione disposizioni che contengono delle norme non ancora consuetudinarie. Aiuta il
consolidamento di una norma che non è ancora consuetudinaria.
ARTICOLO 13 Carta ONU dice all’assemblea di promuovere lo sviluppo progressivo della codificazione.
Delimitazioni delle piattaforme continentali tra Danimarca, Repubblica federale tedesca, Olanda. (pag. 103
CeM). La corte deve verificare se la regola dell’equidistanza è una norma consuetudinaria.
Lezione 23/10/15
Capitolo 1: paragrafi fonti e gerarchia delle fonti.
Rapporti che legano le diverse norme del diritto internazionale; capire come si pongono le une nei confronti
delle alle altre, quale deve prevalere. Due tipi di normi diverse: consuetudini e accordi.
Le fonti sono ciò da cui scaturisce un obbligo sorgente dei diritti e doveri degli Stati.
Nell’ordinamento in