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ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

LEZIONE 14/10/15

PROCEDIMENTO DI CONCLUSIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI

È una parte del diritto internazionale che riguarda gli accordi che vengono conclusi tra gli stati, o tra gli stati

e gli altri soggetti del diritto internazionale. I singoli individui e le singole società non possono concludere

degli accordi con gli stati.

Gli stati arrivano a scrivere e poi a concludere i trattati internazionali. (cap. 6 gioia)

Trattato internazionale  Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati – Cdt – CVDT

Si parla di norme consuetudinarie, quindi si applicano a tutti gli stati. Sono norme non scritte in teoria, ma

alcuni stati le mettono per iscritto  trattati. Non si inventano nuove regole, ma mettono per iscritto regole

che già esistono. Questo tipo di convenzione si chiama CONVENZIONE DI CODIFICAZIONE. La

CVDT è scritta in diverse lingue: francese, russo, inglese, cinese, arabo, spagnolo. (pag. 109 e seguenti

CeM)

TRATTATO- ACCORDO- CONVENZIONE- PATTO (covenant)  diverso dal contratto, perché non viene

stipulato dai soggetti internazionali; inoltre è sempre disciplinato da un diritto interno.

TRATTATO: è l’incontro di manifestazioni di volontà di due o più soggetti del diritto internazionale dirette a

creare norme giuridicamente vincolanti, da cui discendono dei diritti e dei doveri. Gli stati che concludono

un trattato diventano STATI/ parti CONTRAENTI. Gli stati non sono obbligati a concludere i trattati

internazionali, sono però obbligati a rispettarli una volta che li hanno sottoscritti. (con la RATIFICA- volontà

di uno stato nel vincolarsi al trattato). Può essere BILATERALE tra due paesi e MULTILATERALI tra più

paesi.

PROCEDURE CON CUI SI CONCLUDE UN TRATTATO INTERNAZIONALE

Due tipi: PROCEDIMENTO IN FORMA SOLENNE – PROCEDIMENTO IN FORMA

SEMPLIFICATA.

PROCEDIMENTO IN FORMA SOLENNE:

Entrambe cominciano con la fase del NEGOZIATO, cioè il momento in cui gli stati decidono cosa scrivere

nel testo del trattato e mettersi d’accordo. Si riuniscono in una CONFERENZA DIPLOMATICA, che il più

delle volte viene convocata per negoziare un certo tipo di trattato. Oppure  i trattati vengono negoziati

all’interno di un’organizzazione internazionale preesistente (es. assemblea generale).

CONSIGLIO D’EUROPA  organizzazione regionale che fa parte del Consiglio d’Europa. Ci sono più

membri dell’UE (50).

Vanno a negoziare un trattato internazionale delle persone che sono abilitate a farlo, e che rappresentano il

proprio paese. Ricevono delle istruzioni da parte del governo su cosa scrivere nel trattato.

NEGOZIATO  luogo di compromessi. Queste persone si chiamano PLENIPOTENZIARI. La decisione finale

sul trattato spetta all’organo vertice dello Stato. Queste persone sono dotate di un documento  PIENI

POTERI: il governo legittimo del paese riconosce una persone come rappresentante per la negoziazione del

trattato. C’è un ufficio che verifica che i rappresentati siano adatti a negoziare. Ci sono delle persone, però,

che non hanno bisogno dei PIENI POTERI; possono negoziare i trattati senza il bisogno di questo

documento. Hanno un ruolo di rilievo e sono: (art. 7 paragrafo 2 CeM). Alla fine, quando si arriva a un testo

scritto, bisogna renderlo definitivo.

ADOZIONE DEL TESTO DEL TRATTATO  articolo 9 Convenzione di Vienna. È necessaria l’unanimità,

salvo alcuni casi (paragrafo 2), tutti insieme gli stati che partecipano decidono se deve essere approvato da

una maggioranza, quella ritenuta più utile (ciò che è più conveniente). Normalmente viene deciso alla

Conferenza Diplomatica. Si dichiara che quello è il testo definitivo del trattato, sul quale gli stati dovranno

manifestare il loro consenso a vincolarsi. Normalmente la procedura si conclude con la firma del

plenipotenziario (procedura solenne) che è contestuale all’adozione. La firma ha la funzione di autenticare il

testo che è uscito dal negoziato. Dopo che la conferenza ha adottato il testo, questo viene aperto alla firma e

alla ratifica degli stati. Alla fine il trattato è stato concluso, ma non produce ancora alcun effetto. (compito

del Presidente della Repubblica). Bisogna distinguere due situazioni del PERFEZIONAMENTO DEL

TRATTATO:

Se il trattato è bilaterale e i due paesi vogliono ratificarlo, ciascuno deve fare sapere all’altro questa

 intenzione  SCAMBIO DELLE RATIFICHE. Un paese invia all’altro la ratifica, cioè un’altra firma

con un significato particolare, cioè quello di manifestare la volontà di uno stato nel rispettare il

trattato internazionale. Questa firma deve essere apposta da parte dell’organo dello stato

costituzionalmente competente. Nel momento in cui avviene l’incontro delle manifestazioni di

volontà, il trattato può entrare in vigore  data a partire dalla quale il trattato produce i suoi effetti;

momento a partire dal quale gli stati, che lo hanno ratificato, devono rispettarlo. (art. 18 CVDT).

Esempio: 1998 Corte Penale Internazionale (USA). Durante i negoziati hanno fatto di tutto per non

far firmare il trattato, il quale però è stato firmato dal plenipotenziario, ma gli USA non l’hanno mai

concluso.

Se il trattato è multilaterale non avviene lo scambio delle ratifiche perché sarebbe troppo

 complicato. C’è un metodo che consiste nella nomina di un depositario, cioè una carica che viene

svolta dall’organo di uno stato oppure dalla figura di vertice dell’organo amministrativo

dell’organizzazione (segretariato). Si chiama depositario perché viene depositato il testo originale del

trattato che è stato autenticato con le firme dei plenipotenziari. Ha il compito di ricevere i vari

strumenti di ratifica dagli stati che vogliono ratificarlo. Il depositario le raccoglie e comunica queste

cose a tutti gli stati che hanno partecipato al negoziato. (articolo 76-77 CeM).

ENTRATA IN VIGORE  momento a partire dal quale il trattato produce effetti. Deve essere rispettato,

applicato. Non esiste una regola fissa: in alcuni casi è necessaria la ratifica da parte di tutti gli stati che hanno

partecipato, in altri è possibile anche se vene ratificato da alcuni stati, e non da tutti. Il numero minimo di

ratifiche necessarie viene fissato dal trattato stesso, quindi deciso dagli stati contraenti.

(art. 84 CeM – 24)  la clausola indica un numero di ratifiche necessarie, solo degli stati che lo hanno

ratificato. Se non contiene questa clausola, allora è necessaria la ratifica di TUTTI gli stati che hanno

partecipato al trattato. Anche gli stati diversi da quelli che hanno ratificato un trattato (che non hanno

partecipato) possono partecipare, se il trattato è aperto  non si parla di RATIFICA, ma di ADESIONE.

Esempi:

Convenzione di Vienna

 Convenzione penale contro la corruzione del Consiglio d’Europa, Strasburgo, 27 gennaio 1999 –

 trattato 173 (pag. 142 CeM) ARTICOLO 42, P. 3  sono sufficienti 14 paesi. Quelli che approvano la

ratifica in un secondo momento, entra in vigore il primo giorno del mese successivo ad un periodo di

tre mesi dopo la data in cui lo stato ha espresso il suo consenso ad essere vincolato.

Entrato in vigore l’1 luglio 2002.  esempio: l’Italia ha ratificato il 13/06/2013 ed è il trattato è

entrato in vigore l’1/10/13.

Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, adottato dalla

 Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.

PROTOCOLLO  sinonimo di trattato; accordo che vincola gli stati che lo ratificano.

PROCEDURA IN FORMA SEMPLIFICATA:

è più veloce e semplice perché, il trattato per ritenersi concluso, non ha bisogno della ratifica da parte

dell’organo costituzionalmente competente. Il potere di impegnare il paese viene attribuito allo stesso

plenipotenziario, che normalmente non ha. Bisogna però verificare se il plenipotenziario abbia questo potere

(Art. 12 CVDT)

uno stesso trattato può essere concluso in forma solenne, ma anche in forma semplificata da altri paesi.

Per quanto riguarda l’Italia, il compito di ratificare i trattati internazionali spetta al Presidente della

Repubblica. Ogni suo atto deve essere controfirmato dai ministri. Quando occorra, è necessaria

l’autorizzazione del Parlamento; le camere devono emanare una legge di autorizzazione alla ratifica, con

riferimento ad alcuni trattati  art. 80 della Costituzione (5 categorie di trattati- pag. 196).

L’Italia può concludere trattati in forma semplificata? Si, solo se i trattati non rientrano nelle 5 categorie. 

pag. 53 GIOIA

EFFICACIA DEI TRATTATI:

nella CVDT questi aspetti vengono trattati nella parte 3, articolo 26  pacta sunt servanda

Finché non si ratifica un trattato, gli stati non sono obbligati a rispettarlo. Dopo sono obbligati e se, non lo

rispettano, sono soggetti a sanzioni.  irretroattività dei trattati (art.28)

Stati terzi  stati che non sono vincoli dai trattati che non hanno ratificato. (art. 34 – pacta tertiis nec nocent

nec prosunt).

Art. 35 (pag. 115)  disposizione (parte di un testo giuridico che contiene una norma). Occorre anche il

consenso dello stato terzo; il consenso deve essere esplicito e scritto. Quindi si crea un accorto tra lo stato

terzo e gli stati contraenti.

Art. 36  ci vuole l’intenzione di creare un diritto e il consenso dello stato terzo, il quale non deve per forza

essere scritto, ma si presume. La cosa importante è che ci sia l’intenzione degli stati contraenti di creare un

diritto.

CONFLITTI TRA TRATTATI

Nel diritto internazionale, non esistendo un parlamento che emana delle leggi e che sia un organo centrale,

gli stati sono liberi di stipulare trattati (convocare conferenze internazionali aperte) e di farlo secondo le

esigenze che ritengono di assolvere.

• Gli stati, dopo aver concluso un trattato, decidono di modificarlo. Art. 39 CVDT. Il trattato

successivo modifica quello precedente.  Modifica- emendamento- revisione.

• Se le parti concludono un trattato sullo stesso argomento del primo trattato o se le norme del secondo

sono incompatibili con quelle del primo, il trattato cessa di esistere. Quindi è auspicabile che ci sia

coincidenza fra le parti.  art. 40.

• Può essere che ci sia una clausola per cui il trattato può entrare in vigore solo dopo che tutti gli stati,

che rientrano nel trattato, lo hanno firmato.  art. 30, punto 4, comma b.

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

LEZIONE 16/10/15

CLAUSOLA DI SUBORDINAZIONE:

una clausola è una disposizione normativa, inserita in articolo di un trattato. Questa serve a dire che il trattato

nel quale è inserita, deve essere considerato subordinato ad un altro trattato, che può essere precedente o

successivo. Potrebbe essere anche che gli altri trattati prevalgono sul trattato che prevede la clausola di

subordinazione.

Art. 351 (trattato sul funzionamento della UE)  incompatibilità tra quanto previsto dal trattato e quanto gli

stati membri si sono impegnati a fare in altri trattati stipulati prima che entrassero a far parte dell’Unione

Europea. L’articolo prevede che gli stati che sono in contrasto con l’Unione Europea eliminino questi

contrasti. Nella misura in cui tali convenzioni incompatibili col presenta trattato, lo stato o gli stati membri

interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate.

Art. 22 (convenzione sulla diversità biologica- 1992)

INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI:

si parla di interpretazione giuridica, quindi di un testo normativo  articoli 31, 32, 33 CVDT  sono norme

consuetudinarie e devono essere rispettate da tutti coloro che devono interpretare il trattato, quindi gli stati.

Devono essere rispettati da tutti gli stati e non solo quelli che hanno scritto la CVDT.

3 elementi:

• Senso comune / significato ordinario (significato di una parola che si assuma nel linguaggio comune-

interpretazione letterale/ testuale)

• Contesto nel quale è inserito (se il significato è appropriato nel contesto – interpretazione

sistematica).

• Oggetto e scopo  il significato deve essere quello che emerge alla luce dell’oggetto e scopo del

trattato. (interpretazione finalistica)

La CVDT all’articolo 31 al paragrafo 2, si parla del contesto. Gli articoli del trattato, insieme, costituiscono

la parte dispositiva, diversa dal preambolo, cioè la parte del contesto. Questo non fa parte della parte

dispositiva perché contiene solo le norme giuridiche; nel preambolo (parte iniziale) gli stati annunciano i

motivi per cui hanno stipulato il trattato. Magari anche nel preambolo ci sono informazioni utili per

comprendere il testo. Per quanto riguarda l’oggetto e lo scopo, si deve tenere presente lo scopo per il quale il

trattato è stato concluso, in modo da dare significato al termine che non riusciamo a capire. 

interpretazione finalistica / teleologica (fine-scopo). Si parla di termini che possono avere due o più

significati. Quello che deve interpretare il trattato internazionale deve mischiare questi fattori e diverse

interpretazioni.

METODO OGGETTIVO  per arrivare a un significato di un termine si deve tenere conto di quello che

emerge dal testo; significato letterario del testo.

METODO SOGGETTIVO  consiste nell’andare a cercare, anche al di là del testo, le intenzioni delle parti

contraenti. Quello che avevano in mente di dire, e che magari non lo hanno espresso bene nel testo. Lo si va

a cercare in alcuni documenti, nei quali sono state registrate gli interventi degli stati, per capire cosa avevano

in mente mentre stavano scrivendo l’articolo. Questi documenti nel loro complesso, si chiamano lavori

preparatori  non sempre sono redatti in maniere ordinata e non sempre riescono a mettere in luce le

intenzioni delle parti che hanno partecipato al negoziato. A un certo punto si è deciso di abbandonare questo

metodo, sostituendolo con quello oggettivo.

Art. 32 CVDT  dedicato ai mezzi complementari/ sussidiari di interpretazione. Se dobbiamo confermare il

significato ottenuto con l’applicazione della regola generale, oppure per definire il significato in due casi:

• Se l’applicazione lascia il significato ambiguo o oscuro.

• Se è impossibile che le parti abbiano voluto dire una determinata cosa, si può cercare nei lavori

preparatori.

ESEMPIO DI APPLIZACIONE DELLA REGOLA:

risale ad un’epoca in cui non erano ancora stati scritti questi articoli della CVDT. Venivano applicati

comunque, infatti esisteva già seguita come norma consuetudinaria  dalla Corte Permanente di Giustizia

Internazionale (pag. 139 CeM). Questa corte aveva anche una competenza di tipo consultivo  viene chiesto

alla Corte di pronunciarsi su questioni di diritto internazionale.

In questo parere ci si chieda se l’organizzazione internazionale del lavoro è competente a svolgere le sue

attività anche con delle persone che appartengono al settore agricolo. La corte deve esaminare lo statuto

dell’organizzazione, quindi interpretarlo, insieme ai termini: INDUSTRIA e LAVORO INDUSTRIALALE.

Qualcuno aveva chiesto se si potessero guardare i lavori preparatori, ma secondo la corte non era necessario,

perché non erano ambigui i termini.

Interpretazione dei trattati autenticati in più lingue (art. 33 – CVDT)

 esempio: Carta delle Nazioni Unite, articolo 111, pag. 47 CeM

Trattato bilaterale tra Italia e Guatemala, pag. 179

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, pag. 79

Art. 5 (convenzione europea dei diritti dell’uomo) paragrafo 3: ogni persona arrestata o detenuta deve essere

tradotta al più presto davanti a un giudice entro un termine ragionevole.  tradotto dal francese.

Art. 33 paragrafo 4 (CVDT), pag. 115 CeM.

Organizzazione internazionale

Lezione 21/10/15

CONSUETUDINE: norme consuetudinarie

è una fonte di norme non scritte  ricognizione della consuetudine, vedere se esiste o no.

Gli Stati tengono un certo comportamento, perché sono convinti di doverlo fare perché è giuridicamente

vincolante, cioè richiesto dall’esistenza di una norma.

ELEMENTI COSTITUTIVI 

• Oggettivo, cioè la PRASSI (diuturnitas), che consiste nel ripetersi di un certo comportamento degli

Stati.

• CONVENZIONE CHE SIA OBBLIGATORIO (opinio juris sive necessitatis). Viene in rilievo nella

fase iniziale della formazione di una consuetudine.

Processo di nascita: gli stati, all’inizio, devono prendere delle decisioni per raggiungere un obiettivo,

formando, con il tempo, una regola, quindi una consuetudine. DOVEROSITA’ SOCIALE (inizio) e la

CONVENZIONE CHE NON CI SI Può COMPORTARE DIVERSAMENTE.

CONCEZIONE DUALISTICA DELLA CONSUETUDINE  perché si possa considerare esistente una

norma consuetudinaria, devono essere presenti entrambi gli elementi: l'opinio juris è la convinzione che il

comportamento della prassi sia obbligatorio. Esistono delle diverse teorie: secondo alcuni bastava fosse

presente solo uno dei due elementi secondo altri erano necessari entrambi.

RICOGNIZIONE DELLA CONSUETUDINE:

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silvias96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Organizzazione internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Valenti Mara.
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