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La cooperazione fra stati

La cooperazione fra Stati può avvenire in diversi modi:

  • Con missioni diplomatiche, ma solo a livello bilaterale.
  • Attraverso conferenze diplomatiche (incontri al vertice), che funzionano a livello multilaterale, ma non sono permanenti.
  • Con l'istituzione di organizzazioni internazionali, a livello multilaterale e permanente.

L'organizzazione internazionale

Un'organizzazione internazionale:

  • Raggruppa Stati o anche altre organizzazioni internazionali (diversamente le ONG sono associazioni di soggetti del diritto interno degli Stati).
  • Ha oggetto e finalità specifiche.
  • È dotata di regole sancite dal trattato istitutivo.
  • È provvista di organi, con il compito di espletare le funzioni.
  • È provvista di agenti, attraverso le quali l'organizzazione agisce.

L'atto istitutivo

Per istituire un'organizzazione internazionale è prevista la libertà della forma (potrebbe essere anche orale):

  • Accordi internazionali (la forma più tipica).
  • Atti unilaterali (come nel caso dell'istituzione del Consiglio nordico, 1952), che tuttavia devono essere convergenti e non possono comprendere le regole di funzionamento.
  • Risoluzioni dell'Assemblea Generale, che invitano gli Stati a creare un'organizzazione internazionale.

Le riserve

Le riserve:

  • Possono essere previste dal trattato.
  • Quando non sono previste dal trattato, devono essere accettate dall'organo competente.

Le riserve possono valere:

  • Verso tutte le parti.
  • Solo verso le parti che accettano la riserva, ma nei soli casi in cui nel trattato non siano previsti gli stessi diritti e obblighi fra parti.

Le modifiche

Le modifiche ai trattati sono possibili se:

  • Il trattato lo prevede.
  • Il trattato non lo prevede, ma non lo vieta, solo se non si pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi previsti per gli altri Stati e se la modifica è compatibile con lo scopo e l'oggetto del trattato.

La modifica del trattato può avvenire:

  • Con la regola generale dell'unanimità, attraverso l'espresso consenso di tutte le parti.
  • Con il principio della maggioranza, attraverso il voto non unanime delle parti.
  • Con procedimento misto, tramite un intervento di un organo stabilito dal trattato e un eventuale intervento degli Stati.

Il contenuto del trattato istitutivo

Il trattato istitutivo contiene:

  • Norme materiali, che sanciscono gli obblighi e i diritti degli Stati verso una particolare materia.
  • Norme strumentali, che spiegano gli strumenti e i meccanismi che pongono in essere i diritti e gli obblighi.

Il trattato istitutivo è un atto di costituzione:

  • Esterna, definendo le norme relative alla partecipazione dell'organizzazione (es. chi può diventare membro, la facoltà di recesso, l'entrata in vigore, ecc.).
  • Interna, riguardando il funzionamento dell'organizzazione (quali sono gli organi, come si vota, ecc.).

In caso di contrasti tra trattati istitutivi

  • Quando tutte le parti sono anche parti dell'altro trattato, si usano il criterio di successione nel tempo oppure il criterio di specialità.
  • In caso di conflitto tra gli obblighi delle Nazioni Unite e quelli di un'altra organizzazione, prevalgono quelli NU.
  • I trattati dell'UE non pregiudicano gli obblighi precedentemente assunti dagli altri Stati membri, ma questi si impegnano a eliminare le incompatibilità.

In caso di contrasti con altri atti

  • Le norme di diritto derivato non derogano quelle dei trattati istitutivi (principio gerarchico).
  • In caso di incompatibilità dell'atto dell'organizzazione con il trattato istitutivo, la legittimità può essere valutata da un organo giurisdizionale competente.
  • Nel caso si parli di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, lo Stato può contestare la legittimità rinunciando di applicarla (protesta). Se riesce a coinvolgere gli altri Stati nel dissenso, allora il Consiglio di Sicurezza ne tiene conto.

I passaggi per dar vita a un'organizzazione internazionale

  1. La conclusione dell'accordo istitutivo (cioè la firma dei paesi).
  2. La ratifica, che manifesta il consenso unilaterale degli Stati.
  3. Lo scambio (nei trattati bilaterali) o il deposito (nei trattati multilaterali) delle ratifiche.
  4. Entrata in vigore (a un termine stabilito o quando si ottiene una soglia di ratifiche).
  5. Designazione degli organi (cioè delle norme strumentali) e della loro sede.

Il valore giuridico del trattato istitutivo

Il valore giuridico del trattato istitutivo è raggiunto tramite:

  • L'effettività, cioè quando l'organizzazione svolge le sue funzioni.
  • La volontà degli Stati.

L'estinzione dell'organizzazione internazionale

L'estinzione è la cessazione (temporanea o permanente) dell'attività degli organi dell'organizzazione internazionale e può avvenire per:

  • A un determinato evento (per esempio la CECA prevedeva l'estinzione dopo 50 anni).
  • Alla decisione durante la revisione periodica (cioè a ogni termine stabilito nel trattato, in cui le parti si riuniscono e decidono se modificare il trattato).
  • In base a un procedimento sancito dal trattato (per esempio l'FMI può essere liquidato su decisione del Consiglio dei Governatori).
  • In base al verificarsi di una condizione (l'ESA si dissolve se gli Stati membri diventano meno di 5).
  • Volontà comune degli Stati in qualsiasi momento (regola generale).

Gli effetti dell'estinzione

Gli effetti dell'estinzione includono:

  • Gli atti dell'organizzazione non producono più effetti, ma restano quelli già prodotti (gli atti adattati al diritto interno continuano a produrre effetti negli ordinamenti interni, salvo intervento degli Stati).
  • I trattati bilaterali conclusi dall'organizzazione si estinguono.
  • I trattati multilaterali conclusi dall'organizzazione restano in vigore, se la partecipazione dell'organizzazione non è da considerare fondamentale.
  • Gli atti di diritto interno con oggetto l'organizzazione internazionale (per esempio contratti di lavoro o affitto) si estinguono con atti di disposizione che l'organizzazione pone in essere prima della sua estinzione (oppure con accordi con lo stato interessato).
  • Subentrano ad altri soggetti a titolo di successione.

La successione

La successione consiste nel subentro di un'altra organizzazione nell'esercizio delle funzioni e nelle competenze di quella estinta (per esempio l'Unione Europea Occidentale è stata assorbita dalla UE, l'Organizzazione Internazionale per i Rifugiati è stata sostituita dall'UNHCR, la Società delle Nazioni dalle Nazioni Unite). La successione riguarda:

  • Le funzioni.
  • I beni (su volontà degli stati membri).
  • I trattati multilaterali stipulati dall'organizzazione (sempre per volontà dei suoi membri).

Caso: successione della Comunità Economica Europea all'Unione Europea. In questo caso la successione era esplicitata dai trattati istitutivi dell'UE, la quale si è impegnata a comunicare ciò a tutte le altre organizzazioni di cui faceva parte la CEE (agli Stati membri delle altre organizzazioni decidevano se accettare o meno).

I membri dell'organizzazione internazionale

Possono far parte di un'organizzazione internazionale:

  • Gli Stati.
  • Altre organizzazioni internazionali (es. la CEE era membro dell'OMC).
  • Qualsiasi entità, purché sia soggetto di diritto internazionale, la cui soggettività è verificata dal riconoscimento (valore dichiarativo) o accettando di sedersi al negoziato con tale entità (sovrana uguaglianza).

È possibile entrare a far parte dell'organizzazione internazionale anche in un momento successivo da organizzazioni aperte:

  • Con trattati istitutivi aperti, lo consentono in qualunque momento alla sola condizione di accettare gli obblighi sanciti da essi (adesione), depositando la ratifica del trattato presso il depositario, che si occupa di verificare solo il requisito della statualità.
  • Con trattati istitutivi chiusi, necessitano prima accordi con gli Stati membri (ammissione), attraverso il procedimento organico di ammissione, che prevede la valutazione dei requisiti soggettivi da parte di un organo dell'organizzazione (per esempio nelle Nazioni Unite prima dal CdS, poi dall'AG) o la procedura di ammissione esterna, che richiede la valutazione dei requisiti soggettivi da parte degli Stati membri e non da un organo dell'organizzazione o il procedimento di tipo misto (tipico europeo), strutturato in una fase organica (domanda al Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione e approvazione del Parlamento Europeo che delibera a maggioranza assoluta) e una esterna (accordi con i singoli Stati).

Talvolta possono entrare in un'organizzazione degli Stati non riconosciuti da tutti i membri (come il caso della Palestina nell'Unesco e nella Corte Penale Internazionale).

Possono far parte di un'organizzazione internazionale anche delle altre organizzazioni internazionali, potendo agire solamente nel limite delle competenze (essendo enti funzionali e non territoriali), la cui partecipazione può essere:

  • Congiunta a quella dei suoi membri, talvolta causando problemi di coordinamento.
  • Esclusiva rispetto ai suoi membri, ma solo quando la materia dell'organizzazione in cui entra è di sola competenza di essa e non degli Stati membri.

Possono diventare membri di Organizzazioni internazionali, oltre agli Stati e ad altre organizzazioni:

  • Enti territoriali diversi da Stati, che abbiano un'autonomia di gestione, anche nelle relazioni internazionali, nelle materie di competenza dell'OI (quando manca l'autonomia possono partecipare come membri associati o osservatori).
  • Soggetti di diritto interno, ma solo con status di tipo consultivo senza poteri decisionali (per esempio nell'Organizzazione Internazionale del Turismo).

Gli status dei membri possono essere di diverso tipo:

  • Membro associato/parziale/affiliato, relativo a entità con limitata o assente capacità giuridica internazionale, con conseguenti limiti nei diritti e negli obblighi.
  • Osservatore, relativo a entità che non possono e/o non vogliono aderire all'organizzazione (es. la Palestina è osservatore all'ONU, ma non può votare) e possono partecipare alle riunioni in modo occasionale o permanente.
  • Ospite, quando un'entità partecipa ad hoc a una riunione dell'organizzazione perché è ritenuta utile la sua partecipazione rispetto a una specifica questione.

La perdita dello status di membro

La perdita dello status di membro può essere:

  • Volontaria, attraverso il recesso o la denuncia del trattato istitutivo (atto unilaterale recettizio) presso il depositario, che provvede a comunicarlo agli altri membri.

L'Unione Europea prevede il recesso:

  • Che avviene tramite accordo tra lo Stato e l'Unione (tramite il Consiglio, previa approvazione del Parlamento Europeo).
  • Che produce effetti all'entrata in vigore dell'accordo e in mancanza di esso entro due anni dalla comunicazione unilaterale (salvo che il Consiglio europeo, in accordo con lo Stato, non decida un altro termine).
  • Lo Stato può aderire di nuovo attraverso la normale procedura.

Quando non è previsto dal trattato (Convenzione di Vienna, 1969) occorrono:

  • Il consenso delle parti.
  • Accertare che era volontà delle parti accettare tale possibilità.
  • Accertare che tale diritto sia dedotto dalla natura del trattato.

In ogni caso, quando si verifica un fondamentale mutamento di circostanze (rebus sic stantibus) che:

  • Vanno a minare le basi essenziali su cui si basava il consenso.
  • Trasforma il peso degli obblighi del trattato.

Ma non può essere invocato il fondamentale mutamento quando:

  • Esso derivi da una violazione da parte di chi lo invoca.
  • Il trattato fissa una frontiera.

La Carta ONU consente il recesso quando i trattati istitutivi vengono sottoposti a revisione e vengono apportati dei mutamenti significativi. Il recesso è sempre revocabile fino a quando non produce i suoi effetti (CGUE: Wightman e a. contro Segretario di Stato per l'uscita dall'Unione Europea).

Non volontaria

  • Nei casi di successione di stati in cui si applica la regola della tabula rasa, cioè:
    • Nei confronti di un nuovo Stato che nasce dalla secessione di un altro.
    • Nei confronti dei nuovi Stati che nascono nei casi di smembramento.
    • Negli altri casi di successione di Stati in cui si verifica un'incompatibilità con l'oggetto o lo scopo del trattato istitutivo (Convenzione sulla Successione degli Stati in materia di Trattati, 1978).
  • Quando uno Stato diventa fallito, cioè quando cessa di esistere un'autorità di governo che sia in grado di esercitare in maniera esclusiva il potere di imperio sul popolo e sul territorio (nella prassi si preferisce congelare la situazione fino a quando non si raggiunge la normalità).
  • Come sanzione per la violazione degli obblighi derivanti dallo status di membro, anche quando non è previsto dai trattati, qualora la violazione sia così grave da pregiudicare la funzione del trattato (Convenzione di Vienna, 1969).
  • Come conseguenza per la mancata accettazione di modifiche allo statuto:
    • Qualora le modifiche siano importanti.
    • Quando non si può ammettere la situazione in cui il trattato sia applicato in una versione per alcuni stati e in un'altra per altri.

I doveri e gli obblighi relativi allo status di membro

I diritti dei membri sono:

  • Quelli previsti dall'accordo stesso.
  • Partecipare alle riunioni degli organi plenari (poiché esistono organi a partecipazione ristretta, come il CdS).
  • Esercitare il diritto di parola e di voto (che può essere ponderato, cioè avvantaggiare la posizione di alcuni membri, come il potere di veto nel CdS).

Sono previsti anche obblighi sociali derivanti dallo status di membro:

  • Rispettare gli obblighi previsti dall'accordo istitutivo (es. contribuire alle spese di funzionamento).
  • Partecipare alle attività dell'organizzazione e dei suoi organi (principio di buona fede).
  • Cooperare con gli altri stati per la realizzazione delle finalità dell'organizzazione (dovere leale di cooperazione).

I principi generali del diritto internazionale relativi allo status di membri dell'organizzazione internazionale sono:

  • Il principio di uguaglianza degli stati, limitati solo da casi di membri privilegiati:
    • Di diritto, quando è stabilito esplicitamente chi sono i privilegiati (es. CdS).
    • Di fatto, quando la partecipazione o il numero di voti sono commisurati a una determinata caratteristica dello stato, la quale viene espressa in termini generali e astratti (per esempio il numero di voti disponibili per ciascuno stato nell'FMI sono calcolati in base alla partecipazione economica, con un pacchetto di 250 voti minimi ciascuno).
  • Il principio di buona fede nell'esecuzione del trattato, che corrisponde al dovere leale di cooperazione.
  • Il principio pacta sunt servanda, che va contrapposto al principio inadimplenti non est adimplendum, in base al quale se una parte non adempie, la controparte può decidere di non adempiere (Convenzione di Vienna, 1969).

In caso di inadempimento degli obblighi è possibile:

  • La sospensione temporanea del godimento dei diritti, ma non verso gli obblighi (fino a quando il membro non torna a conformarsi agli obblighi assunti).

Nell'UE vi sono due procedure:

  • La procedura preventiva, quando c'è il rischio imminente di una violazione:
    • Su dal Consiglio (1/3 degli Stati membri), dalla Commissione o dal Parlamento.
    • Delibera del Parlamento a maggioranza assoluta.
    • Delibera della violazione dal Consiglio, previo intervento dello Stato interessato, con il voto di 4/5 degli Stati membri.
  • La procedura successiva, quando sussiste la violazione:
    • Su iniziativa dalla Commissione, dal Consiglio Europeo o dal Consiglio.
    • Con in seguito la delibera del Parlamento con maggioranza qualificata di 2/3.
    • Presentazione di considerazione da parte dello Stato interessato.
    • Delibera della violazione dal Consiglio europeo all'unanimità.
    • La sospensione è deliberata dal Consiglio a maggioranza qualificata con il voto favorevole del 72% dei membri rappresentando il 45% della popolazione UE.

L'espulsione

Nell'NU può avvenire per violazione sistematica, da parte dell'AG su proposta del CdS. Nel Consiglio d'Europa è prevista quando un Membro contravvenga gli obblighi principali (stato di diritto, diritti umani e collaborazione con il Consiglio), previa sospensione e poi invito a recedere. In altre organizzazioni sono previsti meccanismi che si avvalgono di organi giurisdizionali interni all'organizzazione o esterni all'organizzazione (per esempio pareri della CIG).

L'espulsione può causare conseguenze nei confronti della partecipazione in un'altra organizzazione, per esempio:

  • Se uno Stato riceve una sanzione dall'AG, questo cessa di essere membro dell'ICAO (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile), a meno che la stessa AG non raccomandi il contrario (NB: la sospensione dall'ICAO riguarda sia i diritti sia i doveri).
  • Tuttavia lo Stato può essere riammesso all'ICAO previa approvazione dell'AG e del Consiglio dell'ICAO.

Altre sanzioni (per esempio economiche)

Nell'UE è prevista la procedura di infrazione, divisa in fasi:

  • Fase precontenziosa, in cui la Commissione (talvolta su iniziativa di un altro Stato) comunica allo Stato di aver ravvisato una violazione, concedendo il tempo per adeguarsi ad adempiere agli obblighi.
  • La Corte dichiara la violazione, quindi lo Stato ha l'obbligo di conformarsi.
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher madonnadipaitone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Organizzazione internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Sandrini Lidia.
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