Estratto del documento

Organizzazione internazionale parte 219/11/15

Responsabilità internazionale per fatti illeciti degli stati

La Commissione del diritto internazionale ha il compito di promuovere la codificazione del diritto internazionale. La materia è stata oggetto di studio della Commissione dal 1969. Nei primi anni si studiavano le conseguenze della Commissione di un illecito internazionale relativo a un settore particolare: norme relative al trattamento degli stranieri. Per anni si è cercato di elaborare progetti di articoli. Ad un certo punto si è deciso di cambiare approccio perché era difficile individuare con esattezza le norme consuetudinarie in materia dei trattamenti degli stranieri, concludendo nel 2001 con l’elaborazione di questo progetto, presentato all’Assemblea generale, che lo ha adottato, emanando una risoluzione (dicembre 2011). L’Assemblea raccomanda il progetto all’attenzione degli stati e la codificazione si è fermata a questo stadio, quindi rimasto un atto di soft law (ha forma di un trattato, ma non lo è, perché non aperto alla firma e alla ratifica degli stati. Quindi è un progetto di articoli).

Non si è trasformato in un trattato perché non tutte le norme contenute sono state condivise da tutti gli stati, quindi il progetto si propone di codificare delle consuetudini ma non tutti gli articoli riescono a riprodurre fedelmente le consuetudini che riguardano i singoli aspetti dei trattati. Questo progetto viene costantemente richiamato anche dalla Corte Internazionale di Giustizia, considerando le norme del trattato come norme consuetudinarie.

Queste norme sono considerate, da alcuni, secondarie, in riferimento alle responsabilità dello stato per fatti illeciti; sono norme che entrano in azione, che devono essere applicate, quando viene violata una norma internazionale (di qualunque tipo). La norma violata è la norma primaria e le norme che riguardano le conseguenze della violazione sono secondarie. Altri chiamano norme secondarie le norme che riguardano ciò che succede quando uno stato viola una norma. Devono essere applicate nel momento in cui un’altra norma materiale (che impone agli stati di tenere un certo comportamento) viene violata.

Autore dell’illecito = responsabile di una violazione nel diritto internazionale. Stato che subisce una violazione = stato leso.

Atto internazionalmente illecito di uno stato

“Ogni atto illecito di uno stato (nel diritto internazionale) comporta la sua responsabilità internazionale”. Cosa può fare lo stato che l’ha subito e cosa deve fare lo stato che l’ha commesso? Insieme delle norme che disciplinano la situazione che si viene a creare quando viene commesso un illecito.

Definizione articolo 2: Sussiste un atto internazionalmente illecito di uno stato quando il comportamento di uno stato può essere attribuito a questo (elemento soggettivo) e quando questo comportamento, in sé, consiste in una violazione dell’obbligo internazionale dello stato (elemento oggettivo).

Articolo 12: l’elemento oggettivo consiste nella violazione di un obbligo internazionale da parte di uno stato e che consiste in un atto dello stato che va contro una norma internazionale. Può essere una qualsiasi norma internazionale (norma pattizia, consuetudinaria, fonte prevista da accordo).

Attribuzione della responsabilità

Apparato di governo: insieme degli organi dello stato che esercitano le funzioni proprie dell’ordinamento giuridico internazionale. Il comportamento dell’apparato è considerato come il comportamento dello stato stesso. Lo stato è libero di gestire la propria organizzazione di governo e di attribuire l’esercizio delle funzioni a organi locali.

Persona o enti che, pur non essendo qualificati nell’ordinamento come organi dello stato, se però, queste sono abilitate dal diritto dello stato a esercitare prerogative dell’attività di governo, allora sì che il loro comportamento è considerato come quello dello stato. Questo vale sia per questi enti, sia per gli organi o persone che agiscono al di fuori delle competenze a loro attribuite, se svolgono le loro funzioni in veste ufficiale, ma non ne hanno le competenze, la responsabilità è comunque dello stato sul piano internazionale (sul piano interno, invece, la responsabilità è della singola persona o ente).

La responsabilità dello stato può essere attribuita a singoli individui che non costituiscono organi dello stato, ma che violano il diritto? Se una persona, che non è un organo dello stato, agisce in totale dipendenza dallo stato, si tratta di un organo di fatto, quindi sì, provoca la responsabilità dello stato. È difficile provare questa condizione, cioè la completa dipendenza (esempio – Crimea. Militari che non avevano le mostrine dell’esercito russo, ma avevano le armi della Russia).

È stato inserito un articolo che riguarda gli organi di fatto, ma che non agiscono in totale dipendenza dello stato (rapporto più blando)  la responsabilità deve essere attribuita al comportamento di una persona o un gruppo di persone se queste, di fatto, agiscono su istruzione o sotto la direzione e il controllo di quello stato (la dipendenza non è totale, ma parziale).

Ricorso da parte del Nicaragua nei confronti degli Stati Uniti (1980): questione riguardante l’appoggio degli USA ai CONTRAS, che volevano rovesciare il regime stalinista in Nicaragua. La Corte prende in considerazione il comportamento del Nicaragua, legato agli Stati Uniti. Alla fine ha riconosciuto che queste persone, per alcune operazioni, agivano per conto degli Stati Uniti.

Sentenza 2007 (Bosnia Erzegovina e Serbia e Montenegro)

La responsabilità di Serbia e Montenegro per i massacri compiuti sul territorio della Bosnia da parte di forze paramilitari. La Corte non trova un rapporto di totale dipendenza e non riscontra la responsabilità della Serbia non riuscendo a provare che agivano per la Serbia. Paragrafo (ipotesi articolo 8 – pagina 388)  “È necessario dimostrare che il controllo effettivo è stato esercitato in occasione di ciascuna operazione in corso”. È sufficiente dimostrare che lo stato abbia dato istruzioni perché una singola operazione venga attuata.

Articolo 11

Riguarda il comportamento di persone che non sono organi di fatto e nemmeno persone che agiscono sotto la direzione e il controllo dello stato. In alcuni casi, però, possono provocare la responsabilità dello stato. È possibile nel caso in cui, se lo stato, ad un certo punto, fa proprio il comportamento di queste persone, quindi diventa complice, anche se non è partito da lui l’input con le istruzioni. Quindi le persone violano una norma che lo stato deve rispettare. Se lo stato non fa niente per risolvere la situazione, quindi lascia che i cittadini tengano i comportamenti contrari alle norme.

1979-80  (Theran) gruppo di studenti islamici hanno occupato i locali dell’Ambasciata statunitense, facendo venir meno l’inviolabilità di questa. Lo stato, quindi, non potrebbe entrare in questi locali previa autorizzazione. Questa norma afferma che: uno stato che si trova in un’ambasciata deve mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e fare in modo che i locali non vengano occupati senza autorizzazione. Gli studenti hanno occupato l’ambasciata e preso in ostaggio tutti coloro che ci lavoravano. Gli USA hanno portato l’Iran davanti alla Corte Internazionale di Giustizia (sentenza 24 maggio 1980).

  • L’obbligo al quale sono venute meno le autorità iraniane era quello di prevenire che avvenisse l’attacco. L’illecito si sarebbe risolto se l’Iran fosse intervenuto per fare uscire gli ostaggi e per porre fine all’illecito.
  • In un secondo momento sono diventati complici e hanno fatto proprio questo illecito. Quindi l’atto, da parte dei cittadini, è diventato attribuibile allo stato iraniano.

Conseguenze della commissione di un illecito

Contenuto normativo sulla responsabilità internazionale dello stato. Articolo 18 = conseguenze giuridiche della commissione di un illecito. Gli obblighi:

  • Lo stato deve porre fine al comportamento che costituisce una violazione di una norma internazionale e poi deve riparare il danno che ha provocato nei confronti dello stato. La cessazione (art.30- art. 31). Serve per riportare la situazione nella legalità.
  • Germania – USA: gli USA avevano condannato a morte due fratelli tedeschi, non avevano informato gli imputati che avevano diritto di comunicare con le autorità consolari. La Germania porta gli Usa davanti alla CIG, la quale ha ricordato agli USA che dovevano adottare delle regole interne in modo da non ripetere più quel comportamento.
  • Lo stato deve fornire anche una riparazione (articolo 31) se il suo atto ha causato un danno a un altro stato. Il danno può essere sia materiale che morale (fatto di immagine). Il danno non è un elemento costitutivo di un illecito, ma c’è un illecito solo che consiste in una violazione di una norma internazionale.

Puo' assumere la forma di restituzione, risarcimento o soddisfazione. La restituzione (in forma specifica o restitutio in integrum) consiste nel ristabilire la situazione presente prima che l’illecito fosse commesso. Non sempre è possibile ricreare la situazione che c’era precedentemente. Se la restituzione può costituire anche un onere spropositato rispetto al beneficio che si avrebbe, si ricorre al risarcimento (riparazione in forma monetaria – solo per i danni suscettibili di valutazione economica).

Esempio in cui la restituzione è troppo onerosa, si può procedere a garantire la riparazione tramite risarcimento: sicurezza e inviolabilità che deve essere assicurata agli edifici. Una missione diplomatica sia costruita su un territorio, sotto il quale c’è un ordigno bellico inesploso. Lo stato non lo sapeva quindi non ha informato lo stato che doveva costruire la missione, la quale viene costruita e adibita alle sue funzioni. Un giorno l’ordigno bellico esplode e distruggere completamente la missione straniera. L’esplosione è talmente vasta che per ripristinare la missione in quel posto costerebbe di più che costruirne una nuova in un’altra area. Lo stato territoriale garantisce allo stato della missione un altro spazio dove costruire la nuova missione con le stesse caratteristiche della precedente per poter essere funzionale allo stesso modo.

Soddisfazione: se le altre due non sono possibili. La riparazione non avviene in termini monetari, ma lo stato autore dell’illecito può fare dichiarare che ammette la sua violazione (esempio: Germania nella Seconda Guerra Mondiale):

  • Manifestazione di riconoscimento
  • Presentazione di scuse
  • Cerimonia ufficiale con onore alla bandiera

Lo stato può tenere dei comportamenti di violazione nei confronti dello stato che lo ha violato  non è consentito illecito (autotutela).

Regime di responsabilità

  • Responsabilità oggettiva  è sufficiente che la persona che rappresenta lo stato tenga un comportamento contrario a una norma di diritto internazionale. Non è necessario andare a vedere i motivi per cui lo stato ha commesso l’illecito. Non è necessaria la colpa (negligenza).
  • Responsabilità relativa  è possibile prendere in considerazione certe circostanze per poter escludere un illecito (circostanze di esclusione dell’illiceità). Se un organo dello stato si trova nella situazione in cui deve scegliere tra salvare le persone che stanno morendo (commettendo una violazione) o non farlo per non incorrere nell’atto illecito. Esclusioni di illiceità = esimenti.

Illecito dal punto di vista dello stato che subisce l’illecito

Attuazione coercitiva del diritto:

  • All’interno dei singoli stati ci sono gli organi di polizia. Per appurare che le norme non sono state rispettate esistono dei tribunali, i quali possono attribuire delle sanzioni.
  • Nel diritto internazionale non esistono degli organi specifici, ma agiscono direttamente gli stati. Lo stato leso ha il diritto di difendersi, mettendo in atto forme di autotutela (devono essere rispettate delle norme, limiti).
  • Nel caso in cui la norma violata consiste nell’uso della forza, uno stato può difendersi a sua volta usando la forza armata. Di legittima difesa si occupa il progetto di articoli (articolo 21). A differenza degli illeciti generali, in questo caso, con la Carta delle Nazioni Unite, l’idea originaria era quella di creare un corpo di polizia internazionale, con le stesse funzioni dei corpi di polizia dei singoli stati. Si chiede agli stati di non farsi giustizia da soli. Si provvedeva alla creazione di un esercito, l’unico che a livello mondiale può usare la forza a fini coercitivi.
  • Nel caso, invece, degli illeciti comuni, l’autotutela è più comune, perché non esiste un corpo di polizia che possa fare rispettare tutte le norme consuetudinarie. Si consente allo stato leso di reagire quando subisce un illecito, cioè tenere a sua volta un comportamento che non è conforme ad un obbligo internazionale, che, se però, viene tenuto per reagire a un illecito subito, non costituisce un illecito (articolo 22-parte 3°, capitolo 2).

Articolo 49:

Si preoccupa di specificare l’obiettivo per il quale possono essere adottate contromisure. L’obiettivo non è di tipo sanzionatorio, uno stato non può punire unilateralmente un altro stato. Può adottare contromisure che sia responsabile di un atto illecito al fine di indurre quello stato a conformarsi ai suoi obblighi ai sensi della parte seconda del progetto (cessazione illecita – riparazione). Le misure sono temporanee.

Articolo 53:

Le contromisure devono essere fatte cessare non appena lo stato si sia confermato agli obblighi che gli derivano dalla parte seconda. La contromisura deve essere proporzionata, commisurata al pregiudizio subito. Bisogna calcolare il danno subito dallo stato leso e la contromisura deve consistere in un comportamento che produce un danno simile. Nella parte in cui una contromisura eccede la sua proporzionalità si crea un illecito.

Se fino alla prima metà del ‘900 gli stati potevano adottare contromisure anche utilizzando la forza armata per reagire a illeciti che non consistevano in atti illeciti; ora però non è più possibile (prima rappresaglie, ora contromisure). Una contromisura che consiste nell’uso della forza non è ammessa nel diritto internazionale (almeno che non sia legittima difesa).

Obblighi non pregiudicabili da contromisure (Articolo 50):

  • Contromisure che consistono in norme imperative (jus cogens). Lo stato che subisce un illecito non può adottare una contromisura nei confronti di una norma normativa.
  • Il divieto di adottare a titolo di contromisura un comportamento che consiste nella violazione degli obblighi di tutela dei diritti umani fondamentali. La maggior parte di queste sono contenute in trattati e consuetudini internazionali: consistono nell’impegno di uno stato nel garantire dei diritti alle persone che si trovano sul suo territorio. Sono obblighi di fonte di impegni solidali (erga omnes); se vengono violati non è facile identificare lo stato leso.
  • Diritto internazionale umanitario (bellico): è un eufemismo. Sono norme che, nei loro obiettivi, dovrebbero servire per rendere più umano un conflitto armato. Ci sono norme volte a tutelare le persone, come i civili, ostaggi, prigionieri di guerra, feriti. Ci sono delle regole che non possono mai essere violate. Nel caso in cui in un conflitto armato uno stato si accorge che un altro non sta rispettando le regole nei suoi confronti, quello stato può violare alcune norme, ma non quelle del diritto internazionale bellico.
  • Norme imperative: se uno stato tiene un comportamento contrario a una delle norme imperative, il comportamento è illegittimo.
  • Uno stato che ricorre a contromisure non è esentato ad adempiere ai propri obblighi. Deve continuare a rispettarli in materia di inviolabilità di agenti, locali, archivi e documentari diplomatici e consolari.

Soluzione delle controversie

La soluzione di una controversia che deriva da un illecito di uno stato sia affidata alla ricerca di un accordo tra entrambi le parti che stanno litigando o a un’adozione parziale per risolvere in maniera pacifica la situazione. Quindi, il progetto di articoli del 2001 prova a inserire delle regole per risolvere in modi diversi una controversia. All’inizio dice che: uno stato che adotta delle contromisure (decide di reagire all’illecito) deve continuare ad adempiere ai propri obblighi in materia delle soluzioni di controversie. Norme applicabili nei rapporti con lo stato responsabile. Se sono previste delle procedure che i due stati avevano concordato precedentemente, per risolvere una controversia tra di loro, lo stato deve ricorrere a tali procedure per risolvere la situazione con l’altro paese. Non essendoci dei tribunali in grado di valutare se c’è stato o meno un illecito, gli stati possono decidere spontaneamente di presentarsi davanti a un tribunale oppure con dei metodi diplomatici, i quali consistono nel trovare un accordo. I due paesi che litigano possono trovare un compromesso che risolva la situazione. La soluzione sarà data dall’accordo che entrambi hanno sottoscritto.

Articolo 52:

Chiede allo stato leso che vuole adottare delle contromisure di invitare l’autore dell’atto illecito a conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 35
Appunti lezioni Organizzazione internazionale parte 2 Pag. 1 Appunti lezioni Organizzazione internazionale parte 2 Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni Organizzazione internazionale parte 2 Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni Organizzazione internazionale parte 2 Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni Organizzazione internazionale parte 2 Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni Organizzazione internazionale parte 2 Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni Organizzazione internazionale parte 2 Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezioni Organizzazione internazionale parte 2 Pag. 31
1 su 35
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silvias96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Organizzazione internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Valenti Mara.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community