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ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

25/11/2015

Metodi di risoluzione delle controversie:

Art 55  se esistono delle norme specifiche tra gli stati in lite, quelle norme specifiche (contenute

nel trattato) devono applicarsi e allora non si applicano le regole del progetto (prevalgono le norme

del trattato sulle norme generali).

Distinzione tra:

1) mezzi arbitrali o giudiziari: si differenziano dai diplomatici, perché la controversia viene

sottoposta ad un organo che procede ad effettuare un atto di accertamento del diritto.

L’organo elabora una pronuncia (sentenza o lodo se adottato da un collegio arbitrale), vincolante

per le parti.

Deve sussistere il consenso degli stati in lite a sottoporsi al giudizio di un tribunale giudiziario (deve

esseri la diretta espressione del consenso degli stati ad essere giudicati da un tribunale

internazionale).

- Arbitrato:

Le parti che litigano possono scegliere coloro che li andranno a giudicare: si deve formare un

collegio arbitrale i cui arbitri sono scelti dagli stati in lite, il numero dei componenti solitamente è

dispari (due scelti rispettivamente dalle parti e questi due arbitri generalmente scelgono il terzo).

Gli arbitri devono avere gli attributi tipici dei giudici (indipendenza, neutralità, imparzialità, ecc.)

- Regolamento giudiziale:

è precostituito, composto da giudici nominati secondo determinate regole e nella scelta dei giudici

che andranno ad analizzare la controversia non hanno alcuna influenza e nemmeno sulle regole di

procedura utilizzate dal tribunale.

Esistono diversi metodi che consentono agli stati di esprimere il consenso ad essere giudicati da

una corte:

Gli stati possono concludere un trattato generale di arbitrato o regolamento giudiziale, il cui oggetto

è il loro consenso a sottoporsi ad arbitrato o tribunale

Es. Convenzione Europea per la soluzione pacifica delle controversie del 1957:

art1 tutte le controversie future che vedranno opposte gli stati contraenti di questa convenzione

saranno sottoposte alla Corte internazionale di giustizia;

art28 le disposizioni di questa convenzione non si applicano alle controversie che le parti hanno

deciso di utilizzare un altro metodo di soluzione pacifica –clausola di subordinazione temperata-

comunque gli stati dovranno astenersi dall’invocare accordo che non prevedono decisioni

vincolanti.

La Convenzione europea sui diritti dell’uomo prevale su quest’altra convenzione.

Oppure gli stati possono inserire una clausola all’interno di un trattato che si occupa di una

specifica materia, con la quale gli stati accettano di essere giudicati da un tribunale o un arbitrato.

Es. pag. 79 Casi e Materiali, art. 10.

Oppure ancora, gli stati possono dare il loro consenso a risolvere le controversie a un tribunale

giudiziale o a un arbitrato, allegando ad un trattato internazionale su una materia specifica un

protocollo addizionale che indica la procedura da seguire nel caso in cui gli stati contraenti si

trovino in disaccordo riguardo l’esecuzione del trattato. Gli stati possono ratificare il trattato

principale, ma poi decidere di non ratificare il protocollo addizionale.

2) mezzi diplomatici: tentativo di trovare un accordo che consenta di appianare il contrasto tra gli

stati in lite, quindi decidendo come risolvere la soluzione attraverso un compromesso. Consente di

arrivare ad una situazione di non conformità rispetto alla norma internazionale.

Negoziato: le parti discutono per trovare un accordo.

Può essere diretto (tra gli stati coinvolti nella lite) o indiretto (con l’intervento di un terzo, che può

essere un singolo individuo o una commissione; il ruolo del terzo in relazione alle parti in contrasto

dipende dal metodo:

- buoni uffici: il terzo si limita a provocare l’incontro tra le parti in lite;

- mediazione: il terzo partecipa al negoziato non allo scopo di entrare nel merito della controversia,

ma per far continuare il negoziato (nei momenti di stallo);

- conciliazione: metodo in cui il ruolo del terzo è molto incisivo: il terzo partecipa al negoziato ed

entra nel merito ed in più ha il compito di presentare una proposta di soluzione della controversia

(valore di raccomandazione);

- inchiesta: propedeutica, per chiarire i fatti in maniera oggettiva, i suoi risultati possono essere utili

come base della discussione del trattato.

Il terzo deve essere un soggetto che vada bene ad entrambe le parti (viene proposto dalle parti o

nominato dalla commissione).

La corte internazionale di giustizia:

Svolge delle competenze di tipo contenzioso (risoluzione di controversie tra stati) o di tipo

consultivo (emanare dei pareri/opinioni non vincolanti, ma che chiariscono delle questioni dal punto

id vista del diritto internazionale –accertamento del diritto di una determinata situazione-).

Le norme di riferimento della Corte internazionale di giustizia le ritroviamo nella Carta di San

Francisco del 1945, nel cap. 14.

Ha uno statuto che contiene delle regole di funzionamento specifico della Corte.

E’ stata creata dalle Nazioni Unite, non come corte interna all’organizzazione, ma come Corte

Internazionale

Non è un organo giudiziario, che ha il potere di pronunciarsi sulla legittimità degli atti degli organi

delle Nazioni Unite stesse.

Tutti i membri delle nazioni unite sono aderenti allo statuto della Corte internazionale di giustizia

(art93 della Carta Onu).

E’ comunque necessario il consenso degli stati per sottoporsi alla giurisdizione della Corte; questo

può essere esplicitato con un protocollo addizionale, una clausola, un trattato oppure secondo

l’art36 par2 dello statuto della corte gli stati aderenti possono in ogni momento dichiarare di

riconoscere come obbligatoria la giurisdizione della corte su tutte le controversie giuridiche nei

rapporti con qualsiasi altro stato accentante la giurisdizione della Corte (dichiarazione unilaterale

dello stato).

Gli stati che non fanno parte dell’Onu possono richiedere la giurisdizione della Corte per la

risoluzione della controversie secondo l’art93 par2 Carta Onu le condizioni sono da determinarsi

caso per caso su proposta del Consiglio dei sicurezza e poi decise dall’Assemblea Generale.

La Corte è composta da 15 giudici e non ci possono essere due giudici con la stessa cittadinanza,

sono eletti tra persone di alta levatura morale (art2 dello Statuto).

Le elezioni avvengono nel seguente modo:

art8 l’Assemblea ed il Consiglio di sicurezza procedono indipendentemente l’uno dall’altro (art8);

art10 sono considerati eletti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti

nell’Assemblea generale;

art 13 carica di 9 anni e possono essere rieletti una volta sola (?).

Possibilità di adottare dei pareri non vincolanti su questioni di diritto internazionale (funzione

consultiva).

Art96 della Carta Nazioni Unite Assemblea Generale e consiglio di sicurezza possono richiedere

pareri alla Corte su qualunque questione giuridica; poi vi sono altri organi o organizzazioni che

possono richiedere pareri, ma a determinate condizioni: gli altri organi delle Nazioni Unite e altri

istituti specializzati (organizzazioni internazionali) devono essere autorizzati dall’Assemblea

Generale e il parere deve riguardare qualcosa che riguarda l’attività che queste istituzioni svolgono

secondo il loro statuto.

Es. pag. 58 Casi e Materiali.

LEZIONE 27/11/15

TRATTAMENTO DEGLI STRANIERI – INDIVIDUO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Dal punto di vista di norme che si applicano tra gli stati: il beneficiario di queste norme è un

soggetto privato. Lo straniero è colui che non ha la cittadinanza nello stato in cui si trova. La

cittadinanza è un legame tra uno stato e una persona. È un legame che consente a una persona di

avere dei diritti all’interno di uno stato, diritti che non possono essere riconosciuti alle persone che

non hanno legami con lo stato. Gli stati sono liberi di decidere a chi attribuire la propria

cittadinanza, quindi non ci sono norme di diritto internazionale che stabiliscono, in base a quali

criteri debba essere attribuita la cittadinanza alle persone da parte degli stati. Ogni stato, nella sua

legislazione, può decidere a chi attribuire la cittadinanza. Gli stati indicano della legge dove ci sono

i criteri in base ai quali viene riconosciuta la cittadinanza. Ci sono diversi criteri:

- Per nascita  criterio territoriale (ius soli): attribuire la cittadinanza alle persone che nascono

su un territorio indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Oppure, una persona che

nasce può prendere la cittadinanza da genitori che hanno quella cittadinanza, anche se

nasce in un altro territorio (ius sanguinis).

- Per naturalizzazione  attribuirla a uno straniero se si verificano certe condizioni: per

matrimonio; per residenza (se la persona straniera ha vissuto sul territorio di uno stato per

un certo numero di anni);

- APOLIDE  persona senza cittadinanza (anche se si scoglie uno stato).

Ultimamente sono state concluse delle convenzioni per evitare l’apolidia.

Lo stato, nei confronti dei propri cittadini, ha certi obblighi, anche imposti dal diritto internazionale.

Nei confronti degli stranieri, lo stato ha certi obblighi con riferimento al trattamento che deve essere

loro riservato se si trovano sul territorio dello stato. Questi obblighi, che derivano da norme

consuetudinarie piuttosto antiche, riguardano il trattamento che uno stato deve garantire allo

straniero una volta che questo è stato ammesso ad entrare nel territorio. Non esistono obblighi

generali che impongano agli stati di ammettere gli stranieri sul proprio territorio, così come non

esistono obblighi consuetudinari all’allontanamento degli stranieri dal proprio territorio. Gli stati

sono liberi di decidere se allontanare e chi allontanare (persona straniera). Ci sono delle

CONVENZIONI DI STABILIMENTO = trattati bilaterali con i quali uno stato si impegna a mettere

sul suo territorio le persone che provengono dall’altro stato contraente. Lo stato può decidere il

numero e il tipo di persone che possono entrare. È necessario un visto di ingresso o un permesso

di soggiorno in modo che uno straniero entri e resti legalmente sul territorio di uno stato. Un

accordo molto importante che esiste nell’Unione Europea è quello che prevede che tutti i cittadini

degli stati membri possono muoversi liberamente e soggiornare nei paesi dell’Unione senza

permesso di soggiorno. Il diritto dell’Unione prevede che una persona possa vivere in altro stato

membro, anche se non è un lavoratore, solo se ha un’assicurazione malattia e deve essere in

grado di mantenersi.

C’è una particolare disciplina per coloro che richiedono asilo: sono persone che fuggono da un

paese dove rischiano o dove sono stati maltrattati o perseguitati per diversi motivi (razza,

religione,opinioni politich

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
35 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silvias96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Organizzazione internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Valenti Mara.