Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
25/11/2015
Metodi di risoluzione delle controversie:
Art 55 se esistono delle norme specifiche tra gli stati in lite, quelle norme specifiche (contenute
nel trattato) devono applicarsi e allora non si applicano le regole del progetto (prevalgono le norme
del trattato sulle norme generali).
Distinzione tra:
1) mezzi arbitrali o giudiziari: si differenziano dai diplomatici, perché la controversia viene
sottoposta ad un organo che procede ad effettuare un atto di accertamento del diritto.
L’organo elabora una pronuncia (sentenza o lodo se adottato da un collegio arbitrale), vincolante
per le parti.
Deve sussistere il consenso degli stati in lite a sottoporsi al giudizio di un tribunale giudiziario (deve
esseri la diretta espressione del consenso degli stati ad essere giudicati da un tribunale
internazionale).
- Arbitrato:
Le parti che litigano possono scegliere coloro che li andranno a giudicare: si deve formare un
collegio arbitrale i cui arbitri sono scelti dagli stati in lite, il numero dei componenti solitamente è
dispari (due scelti rispettivamente dalle parti e questi due arbitri generalmente scelgono il terzo).
Gli arbitri devono avere gli attributi tipici dei giudici (indipendenza, neutralità, imparzialità, ecc.)
- Regolamento giudiziale:
è precostituito, composto da giudici nominati secondo determinate regole e nella scelta dei giudici
che andranno ad analizzare la controversia non hanno alcuna influenza e nemmeno sulle regole di
procedura utilizzate dal tribunale.
Esistono diversi metodi che consentono agli stati di esprimere il consenso ad essere giudicati da
una corte:
Gli stati possono concludere un trattato generale di arbitrato o regolamento giudiziale, il cui oggetto
è il loro consenso a sottoporsi ad arbitrato o tribunale
Es. Convenzione Europea per la soluzione pacifica delle controversie del 1957:
art1 tutte le controversie future che vedranno opposte gli stati contraenti di questa convenzione
saranno sottoposte alla Corte internazionale di giustizia;
art28 le disposizioni di questa convenzione non si applicano alle controversie che le parti hanno
deciso di utilizzare un altro metodo di soluzione pacifica –clausola di subordinazione temperata-
comunque gli stati dovranno astenersi dall’invocare accordo che non prevedono decisioni
vincolanti.
La Convenzione europea sui diritti dell’uomo prevale su quest’altra convenzione.
Oppure gli stati possono inserire una clausola all’interno di un trattato che si occupa di una
specifica materia, con la quale gli stati accettano di essere giudicati da un tribunale o un arbitrato.
Es. pag. 79 Casi e Materiali, art. 10.
Oppure ancora, gli stati possono dare il loro consenso a risolvere le controversie a un tribunale
giudiziale o a un arbitrato, allegando ad un trattato internazionale su una materia specifica un
protocollo addizionale che indica la procedura da seguire nel caso in cui gli stati contraenti si
trovino in disaccordo riguardo l’esecuzione del trattato. Gli stati possono ratificare il trattato
principale, ma poi decidere di non ratificare il protocollo addizionale.
2) mezzi diplomatici: tentativo di trovare un accordo che consenta di appianare il contrasto tra gli
stati in lite, quindi decidendo come risolvere la soluzione attraverso un compromesso. Consente di
arrivare ad una situazione di non conformità rispetto alla norma internazionale.
Negoziato: le parti discutono per trovare un accordo.
Può essere diretto (tra gli stati coinvolti nella lite) o indiretto (con l’intervento di un terzo, che può
essere un singolo individuo o una commissione; il ruolo del terzo in relazione alle parti in contrasto
dipende dal metodo:
- buoni uffici: il terzo si limita a provocare l’incontro tra le parti in lite;
- mediazione: il terzo partecipa al negoziato non allo scopo di entrare nel merito della controversia,
ma per far continuare il negoziato (nei momenti di stallo);
- conciliazione: metodo in cui il ruolo del terzo è molto incisivo: il terzo partecipa al negoziato ed
entra nel merito ed in più ha il compito di presentare una proposta di soluzione della controversia
(valore di raccomandazione);
- inchiesta: propedeutica, per chiarire i fatti in maniera oggettiva, i suoi risultati possono essere utili
come base della discussione del trattato.
Il terzo deve essere un soggetto che vada bene ad entrambe le parti (viene proposto dalle parti o
nominato dalla commissione).
La corte internazionale di giustizia:
Svolge delle competenze di tipo contenzioso (risoluzione di controversie tra stati) o di tipo
consultivo (emanare dei pareri/opinioni non vincolanti, ma che chiariscono delle questioni dal punto
id vista del diritto internazionale –accertamento del diritto di una determinata situazione-).
Le norme di riferimento della Corte internazionale di giustizia le ritroviamo nella Carta di San
Francisco del 1945, nel cap. 14.
Ha uno statuto che contiene delle regole di funzionamento specifico della Corte.
E’ stata creata dalle Nazioni Unite, non come corte interna all’organizzazione, ma come Corte
Internazionale
Non è un organo giudiziario, che ha il potere di pronunciarsi sulla legittimità degli atti degli organi
delle Nazioni Unite stesse.
Tutti i membri delle nazioni unite sono aderenti allo statuto della Corte internazionale di giustizia
(art93 della Carta Onu).
E’ comunque necessario il consenso degli stati per sottoporsi alla giurisdizione della Corte; questo
può essere esplicitato con un protocollo addizionale, una clausola, un trattato oppure secondo
l’art36 par2 dello statuto della corte gli stati aderenti possono in ogni momento dichiarare di
riconoscere come obbligatoria la giurisdizione della corte su tutte le controversie giuridiche nei
rapporti con qualsiasi altro stato accentante la giurisdizione della Corte (dichiarazione unilaterale
dello stato).
Gli stati che non fanno parte dell’Onu possono richiedere la giurisdizione della Corte per la
risoluzione della controversie secondo l’art93 par2 Carta Onu le condizioni sono da determinarsi
caso per caso su proposta del Consiglio dei sicurezza e poi decise dall’Assemblea Generale.
La Corte è composta da 15 giudici e non ci possono essere due giudici con la stessa cittadinanza,
sono eletti tra persone di alta levatura morale (art2 dello Statuto).
Le elezioni avvengono nel seguente modo:
art8 l’Assemblea ed il Consiglio di sicurezza procedono indipendentemente l’uno dall’altro (art8);
art10 sono considerati eletti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti
nell’Assemblea generale;
art 13 carica di 9 anni e possono essere rieletti una volta sola (?).
Possibilità di adottare dei pareri non vincolanti su questioni di diritto internazionale (funzione
consultiva).
Art96 della Carta Nazioni Unite Assemblea Generale e consiglio di sicurezza possono richiedere
pareri alla Corte su qualunque questione giuridica; poi vi sono altri organi o organizzazioni che
possono richiedere pareri, ma a determinate condizioni: gli altri organi delle Nazioni Unite e altri
istituti specializzati (organizzazioni internazionali) devono essere autorizzati dall’Assemblea
Generale e il parere deve riguardare qualcosa che riguarda l’attività che queste istituzioni svolgono
secondo il loro statuto.
Es. pag. 58 Casi e Materiali.
LEZIONE 27/11/15
TRATTAMENTO DEGLI STRANIERI – INDIVIDUO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Dal punto di vista di norme che si applicano tra gli stati: il beneficiario di queste norme è un
soggetto privato. Lo straniero è colui che non ha la cittadinanza nello stato in cui si trova. La
cittadinanza è un legame tra uno stato e una persona. È un legame che consente a una persona di
avere dei diritti all’interno di uno stato, diritti che non possono essere riconosciuti alle persone che
non hanno legami con lo stato. Gli stati sono liberi di decidere a chi attribuire la propria
cittadinanza, quindi non ci sono norme di diritto internazionale che stabiliscono, in base a quali
criteri debba essere attribuita la cittadinanza alle persone da parte degli stati. Ogni stato, nella sua
legislazione, può decidere a chi attribuire la cittadinanza. Gli stati indicano della legge dove ci sono
i criteri in base ai quali viene riconosciuta la cittadinanza. Ci sono diversi criteri:
- Per nascita criterio territoriale (ius soli): attribuire la cittadinanza alle persone che nascono
su un territorio indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Oppure, una persona che
nasce può prendere la cittadinanza da genitori che hanno quella cittadinanza, anche se
nasce in un altro territorio (ius sanguinis).
- Per naturalizzazione attribuirla a uno straniero se si verificano certe condizioni: per
matrimonio; per residenza (se la persona straniera ha vissuto sul territorio di uno stato per
un certo numero di anni);
- APOLIDE persona senza cittadinanza (anche se si scoglie uno stato).
Ultimamente sono state concluse delle convenzioni per evitare l’apolidia.
Lo stato, nei confronti dei propri cittadini, ha certi obblighi, anche imposti dal diritto internazionale.
Nei confronti degli stranieri, lo stato ha certi obblighi con riferimento al trattamento che deve essere
loro riservato se si trovano sul territorio dello stato. Questi obblighi, che derivano da norme
consuetudinarie piuttosto antiche, riguardano il trattamento che uno stato deve garantire allo
straniero una volta che questo è stato ammesso ad entrare nel territorio. Non esistono obblighi
generali che impongano agli stati di ammettere gli stranieri sul proprio territorio, così come non
esistono obblighi consuetudinari all’allontanamento degli stranieri dal proprio territorio. Gli stati
sono liberi di decidere se allontanare e chi allontanare (persona straniera). Ci sono delle
CONVENZIONI DI STABILIMENTO = trattati bilaterali con i quali uno stato si impegna a mettere
sul suo territorio le persone che provengono dall’altro stato contraente. Lo stato può decidere il
numero e il tipo di persone che possono entrare. È necessario un visto di ingresso o un permesso
di soggiorno in modo che uno straniero entri e resti legalmente sul territorio di uno stato. Un
accordo molto importante che esiste nell’Unione Europea è quello che prevede che tutti i cittadini
degli stati membri possono muoversi liberamente e soggiornare nei paesi dell’Unione senza
permesso di soggiorno. Il diritto dell’Unione prevede che una persona possa vivere in altro stato
membro, anche se non è un lavoratore, solo se ha un’assicurazione malattia e deve essere in
grado di mantenersi.
C’è una particolare disciplina per coloro che richiedono asilo: sono persone che fuggono da un
paese dove rischiano o dove sono stati maltrattati o perseguitati per diversi motivi (razza,
religione,opinioni politich