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LEZIONE N. 13 – IL CAP. VII E IL SISTEMA DI SICUREZZA

COLLETTIVO (APPUNTI)

PARTE PRIMA: INQUADRAMENTO GENERALE

Dopo il 1945, il mantenimento della pace diviene il fine supremo della CI.

A tale fine, lo Statuto dell’ONU:

- sancisce il divieto dell’uso e della minaccia dell’uso della forza

armata nelle relazioni internazionali (articolo 2, par. 4);

legittima difesa individuale e collettiva

- salva l’ipotesi della (articolo

51); e responsabilità principale nel mantenimento

- conferisce al CdS la

della pace e della sicurezza internazionale (articolo 24).

ARTICOLO 2: costituisce il pilastro fondamentale dell’attuale disciplina

tutte

dell’uso della forza armata nel DI. Questa disposizione bandisce le

azioni militari. Gli Stati devono astenersi dalla minaccia o dall’uso della

forza armata non soltanto contro l’integrità territoriale o l’indipendenza

politica, ma anche in qualunque altra maniera incompatibile con i fini

ONU. minaccia

La disposizione vieta anche la semplice della forza armata.

ultimatum

Fatta eccezione per i casi in cui la minaccia è espressa con o

comportamenti concludenti.

manifestata attraverso

Non pone vincoli al livello di armamento di ciascuno Stato.

La repressione di un’insurrezione interna da parte del governo

legittimo non costituisce una violazione dell’articolo 2. Tuttavia, il DI non

modo

si disinteressa del in cui uno Stato esercita la forza entro i propri

gross violations

confini, ponendo agli Stati il divieto cogente di . L’uso

della forza interna da parte di uno Stato potrà comportare una situazione

minaccia alla pace

in cui il CdS ravvisi gli estremi della con conseguente

possibile attivazione delle misure previste dal Capitolo VII dello Statuto

ONU.

ARTICOLO 51: L’eccezione al divieto della minaccia e dell’uso della

forza nelle relazioni internazionali è costituita dalla legittima difesa

individuale e collettiva nel caso che abbia luogo un attacco armato

contro un membro delle Nazioni Unite. In tema di mantenimento della

pace e della sicurezza internazionale, la Carta ONU poggia sull’idea che

l’utilizzo della forza debba essere accentrato nel CdS, cui la Carta affida,

la responsabilità principale in ordine al

ai sensi dell’articolo 24,

mantenimento della pace e della sicurezza internazionale . Pertanto, gli

Stati conservano il diritto di usare la forza armata nella sola

ipotesi residuale costituita dall’autodifesa.

L’articolo 51 fa riferimento al DIRITTO NATURALE DI AUTOTUTELA e si

riferisce non solo alla legittima difesa individuale ma anche alla

legittima difesa collettiva. La norma legittima quindi gli Stati della CI

a reagire a sostegno dello Stato nei cui confronti l’attacco armato è stato

diretto. Ciò significa che qualsiasi Stato, può intervenire a favore dello

Stato che abbia subito un’aggressione. Condizione necessaria perché si

consenso

possa esercitare il diritto di legittima difesa collettiva è il

prestato dallo Stato vittima dell’aggressione.

L’articolo 51 trova applicazione nel caso in cui abbia luogo un attacco

elemento quantitativo

armato, caratterizzato da un (la forza deve

assumere una certa ampiezza e intensità, es. non costituiscono attacco

elemento qualitativo

armato gli incidenti di frontiera) e da un (la forza

deve violare l'articolo 2).

Inoltre, il ricorso alla legittima difesa deve necessariamente cessare una

volta che l’organo cui la Carta ONU assegna la responsabilità principale

nel mantenimento della pace decida di operare. L'azione in legittima

difesa non può mai sostituirsi all'azione del CdS.

DIRITTO AUTOTUTELA

Il diritto dell’autotutela è il diritto dello Stato leso, di invocare la

responsabilità internazionale nei confronti dello Stato autore dell’illecito e

di porre in essere tutti quei comportamenti del diritto internazionale volti

alla cessazione della condotta illecita e alla riparazione, reintegrazione

dell’ordine giuridico violato.

ARTICOLO 24: La reazione in legittima difesa deve essere esercitata

necessità proporzionalità

nei limiti della e della : quindi solo allorché

necessità urgente, irresistibile

sussista una , tale da non lasciare la

scelta dei mezzi e il tempo per deliberare. Il criterio della

proporzionalità si limita ad esigere che non vi sia un’eccessiva

sproporzione tra “violazione subita” e “reazione” dello Stato.

Non è chiaro se il diritto di legittima difesa debba essere subordinato

immediatezza della reazione

anche ad un requisito di . È certo però

che il criterio vada interpretato con elasticità, dato che un ritardo tra

attacco armato e reazione in legittima difesa può essere giustificato dalle

circostanze del caso concreto.

- Legittima difesa e attacchi armati provenienti da ATTORI NON

STATALI che non agiscono per conto di uno Stato:

a) Stati giustificano il diritto alla legittima difesa contro attacchi armati

secondo tre approcci:

- Dettato testuale dell’art. 51: (a differenza dell’art. 2) non

specifica espressamente che l’attacco debba provenire da uno Stato

per argumentum a contrario);

(c.d. interpretazione unwilling or unable to react”:

- Paradigma dello “Stato Stato

dal cui territorio il gruppo armato opera non vuole o non può

prevenire tali attacchi (necessità della reazione) (intervento

condotto dalla coalizione a guida USA in Sira senza consenso del

governo di Al-Assad;

- Tesi dell’accumulazione degli eventi: serie di attacchi, che

cumulativamente considerati, superano la soglia di gravità

necessaria per reagire in legittima difesa (“attacco perdurante”).

b) la CIG ha escluso che vi sia un diritto alla legittima difesa contro

attacchi provenienti da attori non statali

Legittima difesa e attacchi armati non ancora sferrati:

Tesi della “legittima difesa preventiva”: non trova alcun

- riscontro nel DI la tesi in esame (guerra preventiva che non poggia su

alcuna informazione ma sul probabile sviluppo di potenziali minacce

future).

Tesi della legittima difesa anticipatoria: intesa come il diritto

- posto in capo agli Stati di agire prima che l’attacco armato sia

sferrato quando tale attacco risulti essere reale, imminente e non

meramente ipotetico.

La tesi rinviene un certo sostegno nella prassi internazionale.

PARTE SECONDA: IL SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA (SSC)

Gli articoli 2, 51 e 24 costituiscono il fondamento giuridico del Sistema

di sicurezza collettiva, delineato nel CAPITOLO VII della Carta ONU.

SSC: Sistema istituzionalizzato di coercizione, diretto contro gli Stati

responsabili di minacce alla pace, violazione della pace e atti

d’aggressione.

Tale sistema si fonda sul Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al

quale la Carta attribuisce la responsabilità principale del mantenimento

della pace e della sicurezza internazionali.

ARTICOLO 39: Il CdS ha anzitutto il potere di accertare con ampio

atto di

potere discrezionale se, nel caso concreto, sussista un

aggressione violazione della pace minaccia alla pace

, una o una .

In seguito a tale accertamento, il CdS può o fare raccomandazioni o

decidere l’adozione di: misure

- misure provvisorie, come il cessate-il-fuoco (articolo 40):

di urgenza con finalità cautelare (sono dirette a prevenire

l’aggravarsi della situazione).

Le misure provvisorie non hanno efficacia vincolante. Tuttavia, la

in

mancata esecuzione delle misure raccomandate sarà tenuta

debito conto dal CdS, ai fini di un’eventuale adozione di misure

coercitive (articoli 41 e 42);

- misure non implicanti l’uso della forza armata (articolo 41):

L’articolo 41 elenca le seguenti misure: interruzione totale o parziale

delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie,

marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre e la rottura

delle relazioni diplomatiche. La lista di cui all’articolo 41 non è

tassativa ma solo esemplificativa, potendo il CdS decretare una

qualsiasi altra misura che abbia scopo sanzionatorio e che non

comporti l’impiego della forza armata. Dette misure possono

raccomandazione decisione

formare oggetto sia di una sia di una

vincolante (assumono forza obbligatoria per gli Stati membri

dell’ONU. Uno Stato membro non può sottrarsi

all’applicazione delle sanzioni decretate dal CdS, a meno che

(ma si tratta di ipotesi del tutto eccezionale) l’economia dello Stato

membro non sia strettamente collegata a quella dello Stato sotto

sanzione e lo Stato membro si trovi “di fronte a particolari difficoltà

economiche derivanti dall’esecuzione” delle misure decise dal CdS).

- misure implicanti l’uso della forza (articolo 42).

procedurali strutturali

Vanno indicati due limiti – e – al

funzionamento del SSC. potere di veto

Il LIMITE PROCEDURALE consiste nel conferito ai

- membri permanenti del CdS su tutte le questioni non meramente

procedurali (articolo 27, par. 3). La prassi dell’ONU ha consentito la

validità di delibere adottate con l’astensione di uno o più membri

Namibia

permanenti, come riconosciuto anche dalla CIG nel parere

del 1971. Nonostante questo meccanismo correttivo il

funzionamento del SSC richiede, quale indispensabile pre-requisito

per l’attivazione del CdS, l’intesa tra i cinque.

Il LIMITE STRUTTURALE consiste nell’assenza di un esercito

- dell’ONU. Non hanno infatti mai trovato attuazione gli articoli 43

ss. della Carta che prevedevano la costituzione di un meccanismo

armato accentrato.

Il sistema di sicurezza collettiva ha trovato poca applicazione durante il

periodo della guerra fredda a causa dei veti incrociati tra l’URSS e i

membri permanenti occidentali.

Con la fine della guerra fredda, e soprattutto a partire dalla Guerra del

Golfo del 1991, esso è divenuto l’attività più rilevante delle Nazioni Unite

e quindi c’è stato un iperattivismo del Consiglio di Sicurezza (nonostante

il veto sia ancora praticato soprattutto per crisi gravi ed importanti: Siria).

minaccia alla pace

Il CdS stabilisce una diretta connessione tra la e

tutela dei diritti umani fondamentali (gross violations):

- Prassi: Iraq, marzo 1991 (repressione da parte di Saddam

Hussein delle popolazioni curde e sciite presenti nel Paese); ex-

Jugoslavia, dal 1991; Somalia, 1992; Ruanda, 1994.

violazione della democrazia

- : in un solo caso, nel 1991, il CdS

interviene ad Haiti, a seguito del colpo di stato del settembre 1991.

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
69 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher VINCIDR10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Organizzazione internazionale ed europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Graziani Francesca.