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LEZIONE N. 13 – IL CAP. VII E IL SISTEMA DI SICUREZZA
COLLETTIVO (APPUNTI)
PARTE PRIMA: INQUADRAMENTO GENERALE
Dopo il 1945, il mantenimento della pace diviene il fine supremo della CI.
A tale fine, lo Statuto dell’ONU:
- sancisce il divieto dell’uso e della minaccia dell’uso della forza
armata nelle relazioni internazionali (articolo 2, par. 4);
legittima difesa individuale e collettiva
- salva l’ipotesi della (articolo
51); e responsabilità principale nel mantenimento
- conferisce al CdS la
della pace e della sicurezza internazionale (articolo 24).
ARTICOLO 2: costituisce il pilastro fondamentale dell’attuale disciplina
tutte
dell’uso della forza armata nel DI. Questa disposizione bandisce le
azioni militari. Gli Stati devono astenersi dalla minaccia o dall’uso della
forza armata non soltanto contro l’integrità territoriale o l’indipendenza
politica, ma anche in qualunque altra maniera incompatibile con i fini
ONU. minaccia
La disposizione vieta anche la semplice della forza armata.
ultimatum
Fatta eccezione per i casi in cui la minaccia è espressa con o
comportamenti concludenti.
manifestata attraverso
Non pone vincoli al livello di armamento di ciascuno Stato.
La repressione di un’insurrezione interna da parte del governo
legittimo non costituisce una violazione dell’articolo 2. Tuttavia, il DI non
modo
si disinteressa del in cui uno Stato esercita la forza entro i propri
gross violations
confini, ponendo agli Stati il divieto cogente di . L’uso
della forza interna da parte di uno Stato potrà comportare una situazione
minaccia alla pace
in cui il CdS ravvisi gli estremi della con conseguente
possibile attivazione delle misure previste dal Capitolo VII dello Statuto
ONU.
ARTICOLO 51: L’eccezione al divieto della minaccia e dell’uso della
forza nelle relazioni internazionali è costituita dalla legittima difesa
individuale e collettiva nel caso che abbia luogo un attacco armato
contro un membro delle Nazioni Unite. In tema di mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale, la Carta ONU poggia sull’idea che
l’utilizzo della forza debba essere accentrato nel CdS, cui la Carta affida,
la responsabilità principale in ordine al
ai sensi dell’articolo 24,
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale . Pertanto, gli
Stati conservano il diritto di usare la forza armata nella sola
ipotesi residuale costituita dall’autodifesa.
L’articolo 51 fa riferimento al DIRITTO NATURALE DI AUTOTUTELA e si
riferisce non solo alla legittima difesa individuale ma anche alla
legittima difesa collettiva. La norma legittima quindi gli Stati della CI
a reagire a sostegno dello Stato nei cui confronti l’attacco armato è stato
diretto. Ciò significa che qualsiasi Stato, può intervenire a favore dello
Stato che abbia subito un’aggressione. Condizione necessaria perché si
consenso
possa esercitare il diritto di legittima difesa collettiva è il
prestato dallo Stato vittima dell’aggressione.
L’articolo 51 trova applicazione nel caso in cui abbia luogo un attacco
elemento quantitativo
armato, caratterizzato da un (la forza deve
assumere una certa ampiezza e intensità, es. non costituiscono attacco
elemento qualitativo
armato gli incidenti di frontiera) e da un (la forza
deve violare l'articolo 2).
Inoltre, il ricorso alla legittima difesa deve necessariamente cessare una
volta che l’organo cui la Carta ONU assegna la responsabilità principale
nel mantenimento della pace decida di operare. L'azione in legittima
difesa non può mai sostituirsi all'azione del CdS.
DIRITTO AUTOTUTELA
Il diritto dell’autotutela è il diritto dello Stato leso, di invocare la
responsabilità internazionale nei confronti dello Stato autore dell’illecito e
di porre in essere tutti quei comportamenti del diritto internazionale volti
alla cessazione della condotta illecita e alla riparazione, reintegrazione
dell’ordine giuridico violato.
ARTICOLO 24: La reazione in legittima difesa deve essere esercitata
necessità proporzionalità
nei limiti della e della : quindi solo allorché
necessità urgente, irresistibile
sussista una , tale da non lasciare la
scelta dei mezzi e il tempo per deliberare. Il criterio della
proporzionalità si limita ad esigere che non vi sia un’eccessiva
sproporzione tra “violazione subita” e “reazione” dello Stato.
Non è chiaro se il diritto di legittima difesa debba essere subordinato
immediatezza della reazione
anche ad un requisito di . È certo però
che il criterio vada interpretato con elasticità, dato che un ritardo tra
attacco armato e reazione in legittima difesa può essere giustificato dalle
circostanze del caso concreto.
- Legittima difesa e attacchi armati provenienti da ATTORI NON
STATALI che non agiscono per conto di uno Stato:
a) Stati giustificano il diritto alla legittima difesa contro attacchi armati
secondo tre approcci:
- Dettato testuale dell’art. 51: (a differenza dell’art. 2) non
specifica espressamente che l’attacco debba provenire da uno Stato
per argumentum a contrario);
(c.d. interpretazione unwilling or unable to react”:
- Paradigma dello “Stato Stato
dal cui territorio il gruppo armato opera non vuole o non può
prevenire tali attacchi (necessità della reazione) (intervento
condotto dalla coalizione a guida USA in Sira senza consenso del
governo di Al-Assad;
- Tesi dell’accumulazione degli eventi: serie di attacchi, che
cumulativamente considerati, superano la soglia di gravità
necessaria per reagire in legittima difesa (“attacco perdurante”).
b) la CIG ha escluso che vi sia un diritto alla legittima difesa contro
attacchi provenienti da attori non statali
Legittima difesa e attacchi armati non ancora sferrati:
Tesi della “legittima difesa preventiva”: non trova alcun
- riscontro nel DI la tesi in esame (guerra preventiva che non poggia su
alcuna informazione ma sul probabile sviluppo di potenziali minacce
future).
Tesi della legittima difesa anticipatoria: intesa come il diritto
- posto in capo agli Stati di agire prima che l’attacco armato sia
sferrato quando tale attacco risulti essere reale, imminente e non
meramente ipotetico.
La tesi rinviene un certo sostegno nella prassi internazionale.
PARTE SECONDA: IL SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA (SSC)
Gli articoli 2, 51 e 24 costituiscono il fondamento giuridico del Sistema
di sicurezza collettiva, delineato nel CAPITOLO VII della Carta ONU.
SSC: Sistema istituzionalizzato di coercizione, diretto contro gli Stati
responsabili di minacce alla pace, violazione della pace e atti
d’aggressione.
Tale sistema si fonda sul Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al
quale la Carta attribuisce la responsabilità principale del mantenimento
della pace e della sicurezza internazionali.
ARTICOLO 39: Il CdS ha anzitutto il potere di accertare con ampio
atto di
potere discrezionale se, nel caso concreto, sussista un
aggressione violazione della pace minaccia alla pace
, una o una .
In seguito a tale accertamento, il CdS può o fare raccomandazioni o
decidere l’adozione di: misure
- misure provvisorie, come il cessate-il-fuoco (articolo 40):
di urgenza con finalità cautelare (sono dirette a prevenire
l’aggravarsi della situazione).
Le misure provvisorie non hanno efficacia vincolante. Tuttavia, la
in
mancata esecuzione delle misure raccomandate sarà tenuta
debito conto dal CdS, ai fini di un’eventuale adozione di misure
coercitive (articoli 41 e 42);
- misure non implicanti l’uso della forza armata (articolo 41):
L’articolo 41 elenca le seguenti misure: interruzione totale o parziale
delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie,
marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre e la rottura
delle relazioni diplomatiche. La lista di cui all’articolo 41 non è
tassativa ma solo esemplificativa, potendo il CdS decretare una
qualsiasi altra misura che abbia scopo sanzionatorio e che non
comporti l’impiego della forza armata. Dette misure possono
raccomandazione decisione
formare oggetto sia di una sia di una
vincolante (assumono forza obbligatoria per gli Stati membri
dell’ONU. Uno Stato membro non può sottrarsi
all’applicazione delle sanzioni decretate dal CdS, a meno che
(ma si tratta di ipotesi del tutto eccezionale) l’economia dello Stato
membro non sia strettamente collegata a quella dello Stato sotto
sanzione e lo Stato membro si trovi “di fronte a particolari difficoltà
economiche derivanti dall’esecuzione” delle misure decise dal CdS).
- misure implicanti l’uso della forza (articolo 42).
procedurali strutturali
Vanno indicati due limiti – e – al
funzionamento del SSC. potere di veto
Il LIMITE PROCEDURALE consiste nel conferito ai
- membri permanenti del CdS su tutte le questioni non meramente
procedurali (articolo 27, par. 3). La prassi dell’ONU ha consentito la
validità di delibere adottate con l’astensione di uno o più membri
Namibia
permanenti, come riconosciuto anche dalla CIG nel parere
del 1971. Nonostante questo meccanismo correttivo il
funzionamento del SSC richiede, quale indispensabile pre-requisito
per l’attivazione del CdS, l’intesa tra i cinque.
Il LIMITE STRUTTURALE consiste nell’assenza di un esercito
- dell’ONU. Non hanno infatti mai trovato attuazione gli articoli 43
ss. della Carta che prevedevano la costituzione di un meccanismo
armato accentrato.
Il sistema di sicurezza collettiva ha trovato poca applicazione durante il
periodo della guerra fredda a causa dei veti incrociati tra l’URSS e i
membri permanenti occidentali.
Con la fine della guerra fredda, e soprattutto a partire dalla Guerra del
Golfo del 1991, esso è divenuto l’attività più rilevante delle Nazioni Unite
e quindi c’è stato un iperattivismo del Consiglio di Sicurezza (nonostante
il veto sia ancora praticato soprattutto per crisi gravi ed importanti: Siria).
minaccia alla pace
Il CdS stabilisce una diretta connessione tra la e
tutela dei diritti umani fondamentali (gross violations):
- Prassi: Iraq, marzo 1991 (repressione da parte di Saddam
Hussein delle popolazioni curde e sciite presenti nel Paese); ex-
Jugoslavia, dal 1991; Somalia, 1992; Ruanda, 1994.
violazione della democrazia
- : in un solo caso, nel 1991, il CdS
interviene ad Haiti, a seguito del colpo di stato del settembre 1991.
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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