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Capitolo primo: il fenomeno delle organizzazioni internazionali

La Pace di Westfalia (1648) è comunemente riconosciuta non solo come primo esempio di relazione internazionale, ma anche come data di inizio del diritto internazionale. Alla fine dell’epopea Napoleonica prima (Congresso di Vienna, 1815) ed al disfacimento degli imperi centrali poi, seguì l’esigenza di promuovere forme di organizzazioni tendenti a garantire un assetto stabile alle nazioni europee. Questa tendenza trovò il suo più genuino sbocco nel Concerto Europeo, cioè conferenze di Stati che si tengono periodicamente (è questa la grande novità). Gli stati che aderirono al Concerto hanno preventivamente accettato, almeno sulla carta, di evitare conflitti!

Perché gli stati decidono di dare vita ad un’organizzazione internazionale?

Perché il raggiungimento di un obiettivo è più agevole se in comune! Dopo il Primo Conflitto Mondiale, l’esigenza di dare sempre maggiore stabilità porta alla nascita della Società delle Nazioni (Trattato di Versailles, 1919), la prima vera organizzazione a vocazione universale. L’obiettivo principale dell’organizzazione è il perseguimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; infatti, intervenne diverse volte... Nel 1931, per esempio, quando il Giappone invase la Cina e a metà degli anni ’30 quando l’Italia invase l’Etiopia.

La S.d.N. ebbe però vita breve e tormentata: incontrò delle prime difficoltà con l’ingresso ed il successivo recesso della Germania (fortemente voluto dalla Francia), ma smise ufficialmente di esistere alla ventunesima assemblea, nell’aprile del 1946... quando cioè il mondo aveva ormai una nuova organizzazione internazionale: l’ONU. Infatti, all’indomani del Secondo Conflitto Mondiale, la Carta di San Francisco (25 Aprile 1945) decreta la nascita dell’Organizzazione Nazioni Unite, organizzazione a carattere Universale e Generale.

L'ONU: un'organizzazione universale e generale

Universale perché comprende la quasi totalità degli Stati (198) e generale perché si pone obiettivi a valenza generale. L’ONU si prefigge il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (artt. 1 e 2 dello Statuto) nonché il rispetto e la salvaguardia dei diritti umani ed una cooperazione internazionale. L’ONU è un’organizzazione aperta a carattere universale, ma esistono altri tipi di organizzazione:

  • Organizzazioni non governative, sono organizzazioni che nascono per iniziativa privata e non in seguito ad un accordo intergovernativo. NON sono dotate di soggettività internazionale, ma possono collaborare con le Organizzazioni Intergovernative per raggiungere fini comuni e particolari.
  • Pseudo organizzazioni, sono organizzazioni che pur essendo nate in seguito ad accordi intergovernativi, NON sono dotate di personalità giuridica.

Esempi di pseudo organizzazioni sono:

  1. Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE – OSCE) nata in seguito alla Conferenza di Helsinki del 1975 ha fatto venir meno il bipolarismo tra USA ed URSS precedentemente esistente ridimensionando il ruolo degli Stati Uniti in Europa. Si è poi trasformata in Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) formata da 55 Stati Europei ed Extraeuropei (USA, Canada, Giappone, Tailandia, Corea).
  2. Il G8, nato come G7 nel 1975 riuniva sette Super Potenze (Stati Uniti, Canada, Giappone, Francia, Italia, Gran Bretagna, Germania) per discutere dei maggiori problemi del mondo. All’assemblea del 1994 tenutasi a Napoli, il G7 diventa G8 con l’ingresso della Russia!
  3. Il Gruppo dei 77, nato con la Carta d’Algeri nel 1961, riunisce i paesi in via di sviluppo (all’epoca erano 77) e persegue un duplice obiettivo: il non allineamento politico e la decolonizzazione.

Esistono poi delle agenzie specializzate (FAO, UNESCO, WTO) di cui le organizzazioni si servono per perseguire fini in particolari settori, così come esistono organizzazioni a carattere regionale che quindi si riferiscono ad un itinerario geografico ristretto (Consiglio d’Europa, Unione Europea).

L’organizzazione internazionale è prima di tutto un organo istitutivo perché dotato di un complesso apparato interno che ne specifica le competenze, garantendo il raggiungimento dei fini preposti! L’atto istitutivo costituisce l’anima dell’organizzazione perché contiene le norme, elenca le finalità e le competenze, specifica la struttura dell’organizzazione. Assume quindi il carattere di una vera e propria costituzione. L’atto istitutivo è:

  • Permanente: perché è sempre valido, cioè non ha limiti temporali.
  • Stabile ed integro: perché è applicabile nei confronti di tutti i membri.

L’entrata in vigore, mediante manifestazione di volontà, non basta alla costituzione dell’ente: occorre un’effettiva e materiale costituzione o costruzione di organi, uffici, strutture e personale... Spesso si istituisce una vera e propria assemblea preparatoria.

Personalità giuridica

Requisito minimo è l’imputabilità degli atti alla stessa organizzazione e non agli Stati membri. A differenza degli Stati che, infatti, acquistano personalità giuridica nello stesso momento in cui nascono (Principio di Effettività), le O.I. acquistano la personalità giuridica in presenza di altri elementi obiettivi e di comportamenti giuridicamente rilevanti nell’ordinamento internazionale (conclusione di accordi, assunzione di responsabilità ecc...).

Capitolo secondo: competenze e funzioni delle organizzazioni internazionali

Considerando la molteplicità e la complessità delle O.I. non è possibile prevedere, tramite l’atto istitutivo, tutte le competenze da attribuire al singolo ente. Ma, prendendo per esempio in considerazione l’art. 2 della Carta delle N.U., si evince che l’ONU non può intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato (Domestic Jurisdiction) fermo restando quanto detto dal capitolo VII (che riguarda la minaccia alla pace e alla sicurezza...)

Poteri impliciti dell’ente

Parliamo quindi di poteri impliciti dell’ente, quei poteri cioè che si manifestano ogniqualvolta se ne presenti la necessità all’uso. Secondo quanto afferma la Corte Internazionale di Giustizia, questi poteri sono impliciti nel senso che, pur non essendo espressamente enunciati nell’atto istitutivo, sono essenziali all’ente per il perseguimento dei fini!

La dottrina distingue tre funzioni:

Funzione normativa

  • Funzione normativa interna: non è necessariamente prevista dall’atto, ma da questo è facilmente desumibile. È la funzione che permette all’OO.II. di auto-regolarsi ed auto-organizzarsi!
  • Funzione normativa esterna: si manifesta tramite atti unilaterali con altri Stati che si impongono nei confronti di tutti gli Stati Membri.
  • Soft law: cioè raccomandazioni rivolte ai membri che, pur non avendo valore giuridico, non prevedono cioè un obbligo nei confronti di terzi, sono molto importanti perché costituiscono un autorevole invito a comportarsi in un certo modo. La soft law può essere il preludio ad una norma consuetudinaria!

Funzione di controllo

Si prevede una funzione di controllo allo scopo di verificare che il comportamento degli Stati sia conforme agli obblighi assunti. Tale funzione è innanzi tutto possibile grazie alla consuetudine dello Stato a comunicare periodicamente informazioni circa il proprio operato all’organo addetto a tale controllo: si prevede per esempio l’obbligo di presentare un rapporto periodico sull’attività svolta.

Allorquando queste informazioni non dovessero essere sufficienti, l’organo di controllo può richiedere direttamente agli Stati le notizie che reputa opportuno conoscere. Se nemmeno questo dovesse bastare, si passa ad una vera e propria commissione di inchiesta durante la quale alcuni delegati si recano sul posto ad operare il controllo. È anche previsto un controllo in seguito a denuncia da parte di terzi...

Funzione giurisdizionale

Deriva dalla necessità di creare istituti ad hoc che operino come ‘tribunali’. L’esempio per eccellenza è dato dalla Corte Internazionale di Giustizia che è tenuta a controllare il comportamento degli Stati e ad evitare e giudicare eventuali controversie.

Capitolo terzo: eventi modificativi delle organizzazioni internazionali

Abbiamo spiegato l’importanza dell’atto istitutivo. È chiaro che ogni piccola modifica dell’atto appare come uno degli aspetti più rilevanti del diritto internazionale. La dottrina distingue due tipologie di modificazioni:

  • Emendamento: modifica di una parte dell’atto
  • Revisione: sostituzione dell’atto vecchio con quello nuovo

La Convenzione sul Diritto dei Trattati (Vienna, 1969) ha attribuito all’emendamento la duplice tipologia: parleremo quindi di emendamento sia per riferirci ad una modifica parziale che totale. Le norme che disciplinano l’emendamento devono soddisfare tre condizioni minime:

  • Il processo deve essere semplice e non eccessivamente rigida
  • Nessun emendamento di fondamentale importanza può entrare in vigore con l’opposizione di una larga maggioranza
  • Si può ricorrere all’emendamento solo in casi di stringente necessità!

Con queste condizioni possiamo ottenere il giusto equilibrio tra flessibilità e rigidità dell’ordinamento!

Le clausole di adozione di emendamento possono seguire due princìpi:

  • Principio del consenso: gli emendamenti adottati non sono vincolanti per gli Stati che non li hanno accettati per il principio secondo cui nessuno può essere vincolato senza il proprio consenso
  • Principio normativo: gli emendamenti adottati sono vincolanti per tutti gli Stati, Erga Omnes.

I procedimenti di emendamento si dividono in:

  • Procedimento organico (o piccola revisione): la volontà dell’ente non è necessaria alla produzione dell’emendamento, ma deve sommarsi a quella degli Stati membri.
  • Procedimento esterno: le proposte di modificazione sono deliberate in ambito di un’Assemblea Generale degli Stati membri. Manca la partecipazione dell’ente (da qui il nome di procedimento esterno)

Le circostanze che provocano l’emendamento devono essere durevoli e di portata generale, altrimenti si applicano i poteri impliciti.

Le fasi della stipulazione dell’emendamento

La presentazione

È attribuita al Potere di Iniziativa riconosciuto agli Stati e all’ente; esistono però dei limiti al potere di iniziativa:

  • Ratione Temporis: nel caso in cui ci siano clausole temporali che non prevedono emendamento prima che un determinato periodo di tempo sia passato;
  • Ratione Materiae: nel caso in cui ci siano clausole che non prevedono emendamento per particolari argomenti;
  • Ratione Personae: nel caso in cui la competenza dei membri non sia sufficiente.

L'adozione

Le parti manifestano la volontà di considerarsi vincolati al nuovo precetto. La prassi ha attribuito alla maggioranza dei 2/3 il potere di emendare il trattato;

L'entrata in vigore

Il trattato emendato entra in vigore mediante la ratifica.

  • Ratifica in forma solenne: fase preliminare di consultazione fra Stati, poi la firma;
  • Ratifica in forma semplificata: la sola firma vale come manifestazione del consenso.

L'efficacia

In deroga ai princìpi generali di diritto internazionale, la modifica di un atto comporta obblighi Erga Omnes. Alcuni Stati potrebbero però affidarsi al diritto di Recesso, in base al principio Rebus Sic Stantibus.

4 ipotesi di mutamenti di stato

  • Smembramento: quando un mutamento di governo comporta uno smembramento del territorio, c’è un mutamento nell’identità dello stato. Si estingue la soggettività perché coesistono due stati. Occorre quindi un processo di ammissione (eccezione storica: Bielorussia ed Ucraina hanno contato sul consenso dei membri dell’ONU);
  • Distacco: lo stato no...
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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Organizzazione internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Guarino Giancarlo.
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