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NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI
I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo. Successivamente la loro
nomina compete all’assemblea ordinaria (art. 2383 1° comma cc), o al consiglio di
sorveglianza. Questa regola trova eccezioni, in generale, quando la nomina di un
componente indipendente del consiglio di amministrazione o di gestione sia riservata
ai titolari di strumenti finanziari.
La legge o lo statuto possono tuttavia riservare la nomina di uno o più amministratori
allo Stato o ad enti pubblici, purchè siano titolari di una partecipazione sociale (art.
2449 cc), proporzionale al capitale sociale. Oppure è previsto nelle società privatizzate
la possibilità di nomina di un amministratore senza diritto di voto da parte del
Ministero del tesoro.
Nelle società quotate, invece, almeno un amministratore deve essere espresso dalla
minoranza; a tal fine lo statuto disciplina le modalità di presentazione di liste di
candidati da parte dei soci secondo i criteri fissati dalla Consob.
Inoltre almeno un componente del consiglio di amministrazione (2 se il consiglio è
composto da più di 7 membri) deve essere un amministratore indipendente, cioè in
possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci e degli ulteriori requisiti
eventualmente previsti dallo statuto.
Rimane però il problema della validità di clausole dello statuto che stabiliscono un
procedimento diverso da quello legale per la formazione degli organi amministrativi e
di controllo. Sono frequenti accordi tra i soci per effetto dei quali si riconosce alla
minoranza il diritto di designare i propri amministratori o sindaci, o accordi con
finanziatori o contraenti. Tali accordi fin quando non si traducono in una valida clausola
dello statuto, operano come contratti parasociali, in realtà sindacati di voto destinati a
produrre effetti obbligatori nei rapporti tra coloro che li hanno posti in essere e non
sono vincolanti per la società. diversa sarebbe la situazione se la facoltà di nomina
dell’amministratore o del sindaco fosse attribuita da una clausola dello statuto che
modificasse il sistema legale di nomina. Una tale clausola potrebbe dirsi valida.
Nessun ostacolo trova il riconoscimento di particolari poteri alla minoranza, ostacoli
che vengono trovati dal principio di nomina degli amministratori da parte di estranei
poiché i poteri sociali devono trovare nella partecipazione al capitale sociale la loro
base. Il legislatore ha ammesso per le società privatizzate, la tecnica del voto di lista
in base alla quale votandosi per liste precostituite e non potendo la maggioranza
proporre una lista per l’intero numero degli amministratori, da eleggere, risulta
automaticamente la possibilità della elezione anche di nominativi compresi nella lista
proposta dalla minoranza. Una soluzione ora resa obbligatoria per le società quotate,
dove almeno uno degli eletti è espresso dalla lista minoranza che abbia ottenuto il
maggior numero di voti.
La nomina nella società di capitali, deve essere iscritta nel registro delle imprese a
carico degli amministratori stessi. Entro 30 giorni dalla notizia della nomina gli
amministratori debbono chiederne l’iscrizione indicando quelli che hanno la
rappresentanza della società, e se il potere è attribuito in maniera disgiunta o
congiunta. Il mancato adempimento comporta applicazione della sanzione. Le cause di
nullità o annullamento della nomina di amministratori che hanno la rappresentanza
della società non sono opponibili a terzi dopo l’adempimento della pubblicità, salvo
che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Il numero degli amministratori è fissato nello statuto.
Questo può limitarsi ad indicare il numero minimo e massimo ed in tal caso sarà
l’assemblea a fissare di volta in volta il numero degli amministratori.
Gli amministratori possono essere soci o non soci. Specifici requisiti di onorabilità,
professionalità ed indipendenza sono richiesti da leggi speciali per gli amministratori di
società che svolgono determinate attività (es. assicurativa, bancaria) o possono essere
previsti dallo statuto. Tali requisiti funzionano come causa di decadenza a nomina
avvenuta. (2387). Anzi nel sistema monistico almeno un terzo dei componenti del
CDA deve essere in possesso se lo statuto lo prevede dei requisiti previsti dai codici.
Norme particolari sono previste per le società quotate, infatti questi requisiti di
indipendenza sono richiesti per almeno uno dei componenti del CDA, come pure del
consiglio di gestione.
Cause di ineleggibilità e incompatibilità
Non possono essere nominati amministratori l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è
stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 cc). Queste cause di
ineleggibilità e di decadenza valgono anche per i soci accomandatari. ( 2454).
Numerose cause di incompatibilità sono previste da leggi speciali (es. membri del
Parlamento, avvocati).Le cause di incompatibilità, diversamente da quelle di
ineleggibilità, comportano solo che l’interessato è tenuto ad optare fra l’uno e l’altro
ufficio.
Durata
La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a 3
esercizi.
Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Essi sono rieleggibili, se l’atto costitutivo non dispone diversamente.
CESSAZIONE DALL’UFFICIO. REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI.
Sono cause di cessazione dall’ufficio prima della scadenza del termine:
a)la revoca da parte dell’assemblea, salvo il diritto degli amministratori al risarcimento
dei danni se non sussiste una giusta causa. Solo nel caso in cui la nomina di taluno
degli amministratori sia dallo statuto riservato allo stato allora il potere di revoca è
sottratto alla assemblea e compete all’ente che ha nominato quell’amministratore.
b)la rinuncia (dimissioni) da parte degli amministratori
c)la decadenza dall’ufficio, ove sopravvenga una delle cause di ineleggibilità
d)la morte.
La legge non disciplina la revoca degli amministratori, per le s.r.l., la relativa materia
risulterà pertanto essenzialmente regolata dall’atto costitutivo.
Gli amministratori di spa, invece, sono revocabili in ogni tempo dall’assemblea o dal
consiglio di sorveglianza, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto
dell’amministratore revocato al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza
giusta causa.: tale principio vale anche per le società in accomandita per azioni, con la
sola differenza che la revoca deve essere deliberata con le maggioranze prescritte per
le deliberazioni dell’assemblea straordinaria.
Per evitare che il verificarsi di una causa di cessazione paralizzi l’attività dell’organo
amministrativo, è previsto che:
-la cessazione degli amministratori per scadenza ha effetto solo dal momento in cui
l’organo amministrativo è stato ricostituito
-le dimissioni dell’amministratore hanno invece effetto immediato se rimane in carica
la maggioranza degli amministratori.
Sostituzione degli amministratori
Nei casi in cui gli effetti della cessazione non sono differiti o differibili (morte,
decadenza, dimissioni della minoranza degli amministratori), è dettata una particolare
disciplina per la sostituzione degli amministratori mancanti (art. 2386 cc).
Sono previste 3 ipotesi:
a)se rimane in carica più della metà degli amministratori nominati dall’assemblea, i
superstiti provvedono a sostituire provvisoriamente quelli venuti meno, con delibera
consiliare approvata dal collegio sindacale (cooptazione).
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che
potrà confermarli nell’ufficio o sostituirli
b)se viene a mancare più della metà degli amministratori nominati dall’assemblea, i
superstiti devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei
mancanti ed i nuovi amministratori nominati scadono con quelli in carica all’atto della
nomina, se non è diversamente previsto dallo statuto o dall’assemblea
c)se vengono a cessare tutti gli amministratori o l’amministratore unico, il collegio
sindacale deve convocare con urgenza l’assemblea per la ricostituzione dell’organo
amministrativo.
Nel frattempo il collegio sindacale può compiere gli atti di gestione ordinaria.
-E’ riconosciuta la validità delle clausole statutarie che prevedono la cessazione di tutti
gli amministratori e la conseguente ricostruzione dell’intero collegio da parte
dell’assemblea a seguito della cessazione di alcuni amministratori (clausole simul
stabunt simul cadent). Tale sistema adottato per le s.p.a. che hanno adottato il
sistema tradizionale vale anche per quelle che hanno adottato sistema monistico, in
quello dualistico invece, alla sostituzione dei componenti del consiglio di gestione,
provvede senza indugio il consiglio di sorveglianza. (2409).
La nomina e la cessazione dalla carica degli amministratori è soggetta ad iscrizione nel
registro delle imprese.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La società per azioni può avere sia un amministratore unico, sia una pluralità di
amministratori.
Nel caso di più amministratori, corrisponde alla disciplina della legge, derogabile nella
srl e inderogabile nella spa, che essi costituiscano il consiglio di amministrazione e
quindi operino collegialmente. In tale ipotesi, perché le deliberazioni costituiscano atti
di volontà sociale, debbono ricorrere determinati presupposti tipici delle adunanze
collegiali.
Nella srl, l’individuazione di tali presupposti è lasciata alle determinazioni dell’atto
costitutivo: in tale sede i soci possono prevedere che le decisioni del consiglio siano
adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per
iscritto, cioè al di fuori di una adunanza. Al riguardo la legge si limita a sottolineare
l’esigenza, comune alle decisioni dei soci, che dai documenti sottoscritti dagli
amministratori risultino con chiarezza l’argomento della decisione e il consenso alla
stessa.
In materia di spa i presupposti di validità delle deliberazioni risultano fissati dalla
legge, che richiede a tal fine la regolare costituzione dell’organo e la maggioranza
necessaria per la deliberazione, disponendo inoltre che nel consiglio di
amministrazione il voto non può essere dato per