Amministrazione della società
La disciplina della società di capitali si basa su un principio che potrebbe definirsi di divisione del lavoro, in particolare sulla distinzione del ruolo svolto da coloro che forniscono i capitali e coloro che provvedono alla gestione della impresa sociale. Perciò la funzione di amministrare la società assume una autonomia ben più rilevante di quanto avviene nelle società di persone: e ad essa la legge dedica una disciplina più complessa e articolata.
Distinzione tra s.p.a. e s.r.l.
Per quanto riguarda le s.p.a., gli amministratori, un tempo intesi come mandatari, si sono per così dire emancipati ed hanno assunto il ruolo di un organo sociale dotato di proprie ed esclusive competenze, sull’esercizio delle quali gli altri non possono in alcun modo interferire: all’organo cui partecipano i soci è solo consentito di provvedere in via diretta o indiretta alla preposizione dei soggetti che all’organo amministrativo partecipano ed alla valutazione specie in sede di approvazione del bilancio della loro attività e dei conseguenti esiti.
Per cui la gestione dell’impresa sociale spetta esclusivamente agli amministratori, cui compete il potere di compiere operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. E di conseguenza lo statuto non può attribuire alcuna competenza in ordine alla gestione della società alla assemblea, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti da loro compiuti.
Nelle s.r.l. invece, si è assistito ad un processo in certo modo inverso. Si ammette un interesse dei soci a partecipare e contribuire alle scelte della società, quindi la posizione degli amministratori gode decisamente di minore autonomia, che porterebbe a pensare ad un ritorno alla figura del mandato giuridico. Basti pensare alla disposizione che consente agli amministratori stessi ovvero ai soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale, di sottoporre ai soci l’approvazione di un qualsiasi argomento, ed alla regola che estende la responsabilità degli amministratori ai soci che hanno intenzionalmente deciso ed autorizzato il compimento di atti dannosi (2476).
Questa fondamentale divergenza di prospettive nei due tipi societari spiega perché in essi un differente ruolo possa essere riconosciuto all’autonomia statutaria, all’esigenza quindi di adeguare la struttura organizzativa della società alle diverse istanze che nel caso concreto caratterizzano il singolo assetto societario.
Sistemi di amministrazione
Nelle s.p.a., infatti, alla rigidità della ripartizione delle competenze non può non corrispondere una rigidità dei modelli organizzativi. Con il sistema tradizionale amministratori e sindaci costituiscono due organi che, nominati indipendentemente l’uno dall’altro dall’assemblea ordinaria, si pongono su una posizione di piena autonomia e reciproca: anche se i secondi in alcuni casi sono in grado di disciplinare la gestione della società.
Nel sistema dualistico l’organo amministrativo, cioè il consiglio di gestione, è nominato da quello di controllo, cioè il consiglio di sorveglianza: il che spiega perché il secondo, pur non direttamente partecipando alle riunioni del primo, può non limitarsi ad un mero controllo di legalità, ma anche concorrere nella determinazione degli indirizzi strategici della società.
Nel sistema monistico, infine, la funzione di controllo è affidata ad alcuni componenti del consiglio di amministrazione che, da esso prescelti tra quelli forniti di adeguati requisiti atti a garantire l’indipendenza, compongono il comitato per il controllo sulla gestione: sicché il potere di controllo implica anche il diretto esercizio di poteri di gestione.
Va notato, inoltre, che comune a tutti i sistemi è l’esigenza che gli amministratori operino in modo collegiale: salvo ovviamente il caso che sia nominato un amministratore unico. In tutte le altre ipotesi, essi costituiscono il consiglio di amministrazione o, come viene denominato nel sistema dualistico, il consiglio di gestione, il quale sceglie tra i suoi componenti il presidente, se non è già stato nominato nell’atto costitutivo.
La legge prevede anche un limite di durata massima per gli amministratori, che non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data di riunione dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Essi sono comunque rieleggibili. Nelle s.r.l. non è previsto invece alcun limite di durata della carica degli amministratori essi possono essere nominati nell’atto costitutivo per l’intera durata della società.
Poteri degli amministratori
Gli amministratori sono l’organo cui è affidata in via esclusiva la gestione dell’impresa sociale e ad essi spetta compiere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Perciò, trattandosi della gestione di un’impresa, nessuna distinzione è possibile tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione: il potere degli amministratori riguarda gli uni e gli altri. Non si può fare distinzione neanche tra atti a titolo oneroso ed atti a titolo gratuito.
Se un riferimento si vuol fare, esso si può fare ai poteri che la legge ritiene normalmente insiti nella preposizione institoria. Gli amministratori hanno, cioè, il potere di compiere tutti gli atti che sono inerenti alla gestione aziendale così come è impostata, ma non possono modificarne la struttura o gli impianti, venderne o ipotecarne gli immobili, ma indubbiamente possono compiere tutti gli atti che sono inerenti al suo funzionamento nelle sue strutture attuali.
Gli amministratori (tutti o alcuni) hanno la rappresentanza generale della società (art. 2384 1° comma cc), cioè il potere di manifestare all’esterno la volontà sociale ponendo in essere i singoli atti giuridici in cui si concretizza l’attività sociale.
Nomina degli amministratori
I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo. Successivamente la loro nomina compete all’assemblea ordinaria (art. 2383 1° comma cc), o al consiglio di sorveglianza. Questa regola trova eccezioni, in generale, quando la nomina di un componente del consiglio di amministrazione dev'essere trattata in modo diverso per particolari motivi stabiliti dalla normativa o dallo statuto societario.