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NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo. Successivamente la loro

nomina compete all’assemblea ordinaria (art. 2383 1° comma cc), o al consiglio di

sorveglianza. Questa regola trova eccezioni, in generale, quando la nomina di un

componente indipendente del consiglio di amministrazione o di gestione sia riservata

ai titolari di strumenti finanziari.

La legge o lo statuto possono tuttavia riservare la nomina di uno o più amministratori

allo Stato o ad enti pubblici, purchè siano titolari di una partecipazione sociale (art.

2449 cc), proporzionale al capitale sociale. Oppure è previsto nelle società privatizzate

la possibilità di nomina di un amministratore senza diritto di voto da parte del

Ministero del tesoro.

Nelle società quotate, invece, almeno un amministratore deve essere espresso dalla

minoranza; a tal fine lo statuto disciplina le modalità di presentazione di liste di

candidati da parte dei soci secondo i criteri fissati dalla Consob.

Inoltre almeno un componente del consiglio di amministrazione (2 se il consiglio è

composto da più di 7 membri) deve essere un amministratore indipendente, cioè in

possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci e degli ulteriori requisiti

eventualmente previsti dallo statuto.

Rimane però il problema della validità di clausole dello statuto che stabiliscono un

procedimento diverso da quello legale per la formazione degli organi amministrativi e

di controllo. Sono frequenti accordi tra i soci per effetto dei quali si riconosce alla

minoranza il diritto di designare i propri amministratori o sindaci, o accordi con

finanziatori o contraenti. Tali accordi fin quando non si traducono in una valida clausola

dello statuto, operano come contratti parasociali, in realtà sindacati di voto destinati a

produrre effetti obbligatori nei rapporti tra coloro che li hanno posti in essere e non

sono vincolanti per la società. diversa sarebbe la situazione se la facoltà di nomina

dell’amministratore o del sindaco fosse attribuita da una clausola dello statuto che

modificasse il sistema legale di nomina. Una tale clausola potrebbe dirsi valida.

Nessun ostacolo trova il riconoscimento di particolari poteri alla minoranza, ostacoli

che vengono trovati dal principio di nomina degli amministratori da parte di estranei

poiché i poteri sociali devono trovare nella partecipazione al capitale sociale la loro

base. Il legislatore ha ammesso per le società privatizzate, la tecnica del voto di lista

in base alla quale votandosi per liste precostituite e non potendo la maggioranza

proporre una lista per l’intero numero degli amministratori, da eleggere, risulta

automaticamente la possibilità della elezione anche di nominativi compresi nella lista

proposta dalla minoranza. Una soluzione ora resa obbligatoria per le società quotate,

dove almeno uno degli eletti è espresso dalla lista minoranza che abbia ottenuto il

maggior numero di voti.

La nomina nella società di capitali, deve essere iscritta nel registro delle imprese a

carico degli amministratori stessi. Entro 30 giorni dalla notizia della nomina gli

amministratori debbono chiederne l’iscrizione indicando quelli che hanno la

rappresentanza della società, e se il potere è attribuito in maniera disgiunta o

congiunta. Il mancato adempimento comporta applicazione della sanzione. Le cause di

nullità o annullamento della nomina di amministratori che hanno la rappresentanza

della società non sono opponibili a terzi dopo l’adempimento della pubblicità, salvo

che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Il numero degli amministratori è fissato nello statuto.

Questo può limitarsi ad indicare il numero minimo e massimo ed in tal caso sarà

l’assemblea a fissare di volta in volta il numero degli amministratori.

Gli amministratori possono essere soci o non soci. Specifici requisiti di onorabilità,

professionalità ed indipendenza sono richiesti da leggi speciali per gli amministratori di

società che svolgono determinate attività (es. assicurativa, bancaria) o possono essere

previsti dallo statuto. Tali requisiti funzionano come causa di decadenza a nomina

avvenuta. (2387). Anzi nel sistema monistico almeno un terzo dei componenti del

CDA deve essere in possesso se lo statuto lo prevede dei requisiti previsti dai codici.

Norme particolari sono previste per le società quotate, infatti questi requisiti di

indipendenza sono richiesti per almeno uno dei componenti del CDA, come pure del

consiglio di gestione.

Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Non possono essere nominati amministratori l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è

stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai

pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 cc). Queste cause di

ineleggibilità e di decadenza valgono anche per i soci accomandatari. ( 2454).

Numerose cause di incompatibilità sono previste da leggi speciali (es. membri del

Parlamento, avvocati).Le cause di incompatibilità, diversamente da quelle di

ineleggibilità, comportano solo che l’interessato è tenuto ad optare fra l’uno e l’altro

ufficio.

Durata

La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a 3

esercizi.

Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio

relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili, se l’atto costitutivo non dispone diversamente.

CESSAZIONE DALL’UFFICIO. REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI.

Sono cause di cessazione dall’ufficio prima della scadenza del termine:

a)la revoca da parte dell’assemblea, salvo il diritto degli amministratori al risarcimento

dei danni se non sussiste una giusta causa. Solo nel caso in cui la nomina di taluno

degli amministratori sia dallo statuto riservato allo stato allora il potere di revoca è

sottratto alla assemblea e compete all’ente che ha nominato quell’amministratore.

b)la rinuncia (dimissioni) da parte degli amministratori

c)la decadenza dall’ufficio, ove sopravvenga una delle cause di ineleggibilità

d)la morte.

La legge non disciplina la revoca degli amministratori, per le s.r.l., la relativa materia

risulterà pertanto essenzialmente regolata dall’atto costitutivo.

Gli amministratori di spa, invece, sono revocabili in ogni tempo dall’assemblea o dal

consiglio di sorveglianza, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto

dell’amministratore revocato al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza

giusta causa.: tale principio vale anche per le società in accomandita per azioni, con la

sola differenza che la revoca deve essere deliberata con le maggioranze prescritte per

le deliberazioni dell’assemblea straordinaria.

Per evitare che il verificarsi di una causa di cessazione paralizzi l’attività dell’organo

amministrativo, è previsto che:

-la cessazione degli amministratori per scadenza ha effetto solo dal momento in cui

l’organo amministrativo è stato ricostituito

-le dimissioni dell’amministratore hanno invece effetto immediato se rimane in carica

la maggioranza degli amministratori.

Sostituzione degli amministratori

Nei casi in cui gli effetti della cessazione non sono differiti o differibili (morte,

decadenza, dimissioni della minoranza degli amministratori), è dettata una particolare

disciplina per la sostituzione degli amministratori mancanti (art. 2386 cc).

Sono previste 3 ipotesi:

a)se rimane in carica più della metà degli amministratori nominati dall’assemblea, i

superstiti provvedono a sostituire provvisoriamente quelli venuti meno, con delibera

consiliare approvata dal collegio sindacale (cooptazione).

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che

potrà confermarli nell’ufficio o sostituirli

b)se viene a mancare più della metà degli amministratori nominati dall’assemblea, i

superstiti devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei

mancanti ed i nuovi amministratori nominati scadono con quelli in carica all’atto della

nomina, se non è diversamente previsto dallo statuto o dall’assemblea

c)se vengono a cessare tutti gli amministratori o l’amministratore unico, il collegio

sindacale deve convocare con urgenza l’assemblea per la ricostituzione dell’organo

amministrativo.

Nel frattempo il collegio sindacale può compiere gli atti di gestione ordinaria.

-E’ riconosciuta la validità delle clausole statutarie che prevedono la cessazione di tutti

gli amministratori e la conseguente ricostruzione dell’intero collegio da parte

dell’assemblea a seguito della cessazione di alcuni amministratori (clausole simul

stabunt simul cadent). Tale sistema adottato per le s.p.a. che hanno adottato il

sistema tradizionale vale anche per quelle che hanno adottato sistema monistico, in

quello dualistico invece, alla sostituzione dei componenti del consiglio di gestione,

provvede senza indugio il consiglio di sorveglianza. (2409).

La nomina e la cessazione dalla carica degli amministratori è soggetta ad iscrizione nel

registro delle imprese.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società per azioni può avere sia un amministratore unico, sia una pluralità di

amministratori.

Nel caso di più amministratori, corrisponde alla disciplina della legge, derogabile nella

srl e inderogabile nella spa, che essi costituiscano il consiglio di amministrazione e

quindi operino collegialmente. In tale ipotesi, perché le deliberazioni costituiscano atti

di volontà sociale, debbono ricorrere determinati presupposti tipici delle adunanze

collegiali.

Nella srl, l’individuazione di tali presupposti è lasciata alle determinazioni dell’atto

costitutivo: in tale sede i soci possono prevedere che le decisioni del consiglio siano

adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per

iscritto, cioè al di fuori di una adunanza. Al riguardo la legge si limita a sottolineare

l’esigenza, comune alle decisioni dei soci, che dai documenti sottoscritti dagli

amministratori risultino con chiarezza l’argomento della decisione e il consenso alla

stessa.

In materia di spa i presupposti di validità delle deliberazioni risultano fissati dalla

legge, che richiede a tal fine la regolare costituzione dell’organo e la maggioranza

necessaria per la deliberazione, disponendo inoltre che nel consiglio di

amministrazione il voto non può essere dato per

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mattorvergata di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Cirenei Maria Teresa.