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AUMENTO DEL CAPITALE:
- a titolo gratuito (NOMINALE)—> è un aumento nominale, cioè non si verifica un vero
incremento dal punto di vista patrimoniale e finanziario (non dà luogo a nuovi conferimenti); è
un’operazione contabile. L’aumento è quindi realizzato utilizzando valori già esistenti nel
patrimonio della società; l’aumento nominale del capitale sociale può essere attuato o
aumentando il valore nominale delle azioni in circolazione o mediante l’emissione di nuove
azioni.
ES: capitale sociale di € 100 000 e riserve disponibili per € 200 000 e come tali sono
liberamente utilizzabili (l’obiettivo è che il capitale sociale sia più alto del patrimonio). Il
procedimento prevede una delibera. Numero delle azioni x valore nominale = capitale sociale.
Le nuove azioni vengono attribuite gratuitamente ai soci in base al corrispondente aumento di
capitale. NB: se non emetto nuove azioni sto aumentando il valore nominale implicito.
- a titolo oneroso (REALE)—> è un aumento che avviene mediante raccolta di nuovi
conferimenti (c’è bisogno di nuove risorse, di nuove somme a titolo di rischio). L’aumento reale
dà perciò luogo all’emissione di nuove azioni a pagamento che vengono sottoscritte dai soci
attuali cui per legge è riconosciuto il diritto di opzione, oppure da terzi che così diventano soci.
Per evitare la formazione di un vistoso capitale rappresentato prevalentemente da crediti verso
soci non è consentito eseguire un aumento del capitale fino a che le azioni precedentemente
emesse non siano interamente liberate.
Delibera di aumento= spetta all’assemblea straordinaria dei soci ma l’assemblea dei soci può
delegare agli amministratori la scelta se aumentare o no il capitale. In questo caso c’è un’altra
fase fondamentale oltre alla delibera di aumento del capitale, cioè bisogna trovare chi è in grado
di finanziare l’aumento del capitale (come vengono raccolte le nuove risorse?)—> delibera +
esecuzione della delibera. L’iscrizione avviene solo dopo che i conferimenti e le sottoscrizioni
vengono effettivamente raccolti. Ma come? I conferimenti in denaro devono essere
integralmente sottoscritti e liberati secondo le regole dei conferimenti sottoscritti. La persona che
sottoscrive un aumento di capitale riceve un numero di azioni proporzionale al numero di
conferimenti che effettua.
Valore di emissione delle nuove azioni (quanto chiedo a chi vuole entrare in società?)= la parte
più consistente dell’aumento è il “sovrapprezzo” (è la parte in più che va a riserva, non a capitale
sociale) perché normalmente il patrimonio di una società è più alto del capitale. Ogni azione ha
un valore nominale di €1 ma un valore patrimoniale di €50—> il valore di emissione delle azioni
ha a che vedere con il valore effettivo, non nominale. L’aumento di capitale si proporziona con i
soldi di cui io ho bisogno. Società vale € 5 000 000 e capitale sociale € 100 000 e azioni € 100
50
000 e aumento di € 900 000 = la società ora vale € 590 000 000 —> se si emettono azioni a
valore inferiore al valore patrimoniale, gli azionisti vedono perdere il valore della loro
partecipazione. Il sovrapprezzo è obbligatorio solo quando viene escluso o limitato il diritto di
riduzione dei soci (si può fissare il valore di emissione in maniera abbastanza libera, non sono
obbligato a fissare il sovrapprezzo).
Diritto di opzione= diritto che tutti i soci attuali hanno di sottoscrivere per primi l’aumento di
capitale. Serve a mantenere inalterata la promozione in cui ciascun socio partecipa al capitale ed
al patrimonio sociale. Attualmente il diritto di opzione ha come oggetto le azioni di nuova emissione
di qualsiasi categoria e le obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società; questo diritto è
attribuito a ciascun azionista in proporzione del numero di azioni già possedute. Questo è un diritto
base; nel momento in cui viene assunta la delibera dell’aumento del capitale si può eliminare il
diritto di riduzione.
L’esclusione del diritto di opzione impone di motivare l’interesse della società che esige
l’eliminazione del diritto di opzione (es: società che fa un aumento di capitale destinato a essere
sottoscritto non in denaro ma con beni in natura)—> ovviamente in questo caso verrà prescritto
obbligatoriamente il sovrapprezzo. Quindi il diritto di opzione è escluso per legge quando le azioni
devono essere liberate mediante conferimenti in natura e puoi essere escluso o limitato con la
delibera di aumento del capitale quando l’interesse della società lo esige. NB: nei casi di
esclusione del diritto di opzione è obbligatoria l’emissione delle nuove azioni con “sovrapprezzo” in
modo da ridimensionare il pregiudizio patrimoniale degli azionisti attuali
NB: i soci che hanno sottoscritto hanno diritto di sottoscrivere nuove azioni.
NB: il diritto di opzione è cedibile.
RIDUZIONE DEL CAPITALE:
Può avvenire per due ragioni:
- reale—> ART 2445 (riduzione volontaria del capitale sociale) restituzione ai soci delle somme
che avevano originariamente conferito. I creditori sociali hanno diritto a fare opposizione alla
riduzione reale. Viene deliberata e iscritta nel registro delle imprese ma non può essere eseguita
fino a quando non sia decorso il termine di opposizione dei creditori (90 gg). Entro questo
termine i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione alla delibera di
riduzione, dato che l’esecuzione della stessa può pregiudicare la loro posizione, rendendo
anche solo meno agevole la realizzazione del credito. La società può anche decidere di
acquistare azioni proprie per poi annullarle (modalità esecutiva di delibera di riduzione del
capitale). NB: in ogni caso le modalità di riduzione prescelte devono assicurare la parità di
trattamento degli azionisti (es: riduzione proporzionale del valore nominale di tutte le azioni;
riduzione del numero delle stesse mediante acquisto delle azioni da annullare sul mercato,…)
- nominale—> si verifica in caso di perdite; la riduzione del capitale sociale per perdite consiste
nell’adeguare la cifra del capitale sociale nominale all’attuale minor valore del capitale reale, è
quindi una riduzione puramente “nominale” in quanto non comporta di per sé alcuna riduzione
del patrimonio sociale.
Riduzione obbligatoria—> quando il valore del patrimonio scende al di sotto del valore del
capitale (se le perdite superano 1/3 del capitale) la riduzione diventa obbligatoria cioè bisogna
caricare sui soci le perdite che si sono verificate e far vedere che l’ammontare dei conferimenti
iniziali dati non c’è più. Gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea e
deliberare una riduzione; si può rinviare una sola volta fino all’approvazione del bilancio
successivo per verificare un eventuale ripianamento. NB: se l’assemblea non procede interviene
il Tribunale con decreto a pronunciare la riduzione per perdite.
ART 2447—> perdite talmente gravi da far andare il capitale sociale al di sotto del minimo legale
(€ 50 000), quindi o si aumenta il capitale sociale o si liquida la società (se l’assemblea non
decide niente si procede con lo scioglimento della società). Con l’aumento di capitale si cerca di
riportare il capitale al di sopra di € 50 000.
Inoltre se ciascuno dei soci effettua un versamento si può evitare la riduzione (il patrimonio
risale).
NB: la riduzione determina l’annullamento delle azioni oppure la riduzione del valore nominale.
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Sovrapprezzo= cifra che viene versata in sede di aumento di capitale (è un pezzo in più oltre al
valore nominale che deve essere versato per avere le azioni). Non è possibile versare solo il 25%
ma deve essere versato necessariamente per intero. Nelle società il sovrapprezzo è versato a
titolo di rischio e va a riserva. Perché viene determinato il sovrapprezzo? Patrimonio netto
€ 200 000 e ci sono 1000 azioni —> ogni azione vale € 200 (100 di valore nominale + 100 di
sovrapprezzo). Capitale sociale € 100 000, valore nominale delle azioni= € 100.
Il sovrapprezzo deve essere emesso in maniera congrua.
É facoltativo se viene riconosciuto il diritto di opzione.
Il sovrapprezzo allinea il valore di emissione al valore effettivo attuale delle azioni.
26/03 - LEZIONE 14
Investimento azionario:
Chi investe capitale sociale ottiene la qualifica di socio. Diritti (poteri che vengono esercitati
all’interno dell’organizzazione societaria):
- patrimoniali—> pretesa periodica e sul risultato finale netto
- poteri organizzativi, amministrativi, di controllo
Uguaglianza dei diritti:
ogni azione costituisce una partecipazione sociale ed attribuisce al suo titolare un complesso
unitario di diritti e poteri di natura amministrativa (es: diritto di intervento e di voto nelle assemblee),
di natura patrimoniale (es: diritto agli utili) e anche amministrativo-patrimoniale (es: diritto di
opzione). Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Uguaglianza delle azioni (+ autonomia e fungibilità): tutte le azioni attribuiscono gli stessi diritti,
• cioè le azioni sono frazioni standardizzate del capitale sociale e quindi ciascuna è uguale alle
altre. Questo è uno dei presupposti per la creazione di un mercato (l’uguaglianza delle azioni
rende possibili gli scambi) —> è un’uguaglianza oggettiva e non soggettiva (non è
necessariamente uguaglianza tra gli azionisti). NB: l’uguaglianza attribuisce uguali diritti.
Indivisibilità delle azioni: sono la frazione minima del capitale sociale e non possono essere
• divise (non le posso frazionare). ES: 50 000 azioni di due soci, uno muore —> ciascuno dei
fratelli finché non fa la divisione (tramite l’atto di divisione) è proprietario per metà di ciascuna
azione.
Uguaglianza relativa (e non assoluta)—> si possono creare categorie di azioni diverse, fermo
restando che quando in una società coesistono diverse categorie di azioni l’uguaglianza deve
essere rispettata nell’ambito di ciascuna categoria:
- azioni ordinarie= i principali diritti sono il diritto di voto, agli utili, alla quota di liquidazione, di
recesso (quest’ultimo è riconosciuto a favore degli azionisti che si astengono da una serie di
delibere considerate particolarmente importanti), di opzione. NB: il diritto di recesso e di opz