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INTRODUZIONE

Il diritto​ è l’insieme delle regole di una determinata società, ossia le norme che la organizzano. Le

norme, per “entrare” nel diritto, devono far parte della fattispecie giuridica​ : in particolare un fatto

sociale (quindi una regola di condotta non giuridicamente stabilita) diventa norma nel caso ci sia una

regola che ne sanziona il non rispetto.

Le norme​ devono pertanto avere:

- Coercizione​ , ossia la sanzione

- Ordinamento​ , quindi una loro organizzazione. Ciò permette la creazione di una società

regolata giuridicamente, la quale, per esistere, necessita di una norma fondamentale (in Italia

è la Costituzione), che non deve essere contraddetta dalle varie regole per far sì che esse

entrino nell’ordinamento giuridico.

Le norme giuridiche sono contingenti​ (mutevoli nel tempo) e cambiano con la società e i suoi

interessi. ​

L’ordinamento giuridico ha la sua massima espressione nell’ordinamento statale. Lo Stato​ è definibile

come l’insieme dei rapporti dei poteri che regolano i rapporti tra loro stessi e i cittadini.

Lo Stato è determinato da tre componenti (che sono tuttavia ancora oggetto di discussione tra gli

​ ​ ​

studiosi), e sono sovranità​ , territorio​ e soggetti giuridici​ (popolo).

FONTI DEL DIRITTO

FONTE DEL DIRITTO: l’atto o il fatto (i meccanismi) abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre ed

innovare norme giuridiche.

Abbiamo due tipi di fonti:

- Fonti di produzione​ : pongono in essere nuove regole di comportamento e i meccanismi con

cui sono prodotte. Si dividono in fonti atto​ (insieme degli atti giuridici che abilitano il ​

riconoscimento di una norma, quindi Costituzione, leggi, atti aventi forza di legge) e fonti

fatto​ (insieme dei fatti e delle consuetudini che abilitano una nuova norma).

- Fonti di cognizione​ : supporti attraverso cui si rendono note le fonti di produzione; non hanno

efficacia o valore normativo. Tutti gli atti dello stato devono essere pubblicati nella Gazzetta

Ufficiale​ . Per consentire la conoscenza dei nuovi atti, essi entrano in vigore (se non altrimenti

disposto) dopo un periodo di 15 giorni chiamato vacatio legis​ , in cui gli effetti del nuovo atto

sono sospesi.

Un’ulteriore divisione tra le fonti è di tipo gerarchico, per cui abbiamo:

- Fonti primarie​ : fonti immediatamente successive alla Costituzione, che abilitano le

successive fonti; possono essere leggi, atti aventi forza di legge, leggi regionali o fonti

comunitarie.

- Fonti secondarie​ : fonti abilitate solo se legittimate dalle fonti primarie. ​

La grande quantità di leggi presenti può causare dei contrasti tra di esse, le cosiddette antinomie​ (o

aporie) del diritto. Per far sì che il sistema giuridico sia ordinato, ci sono dei criteri da seguire per

applicare le leggi:

CRITERIO CRONOLOGICO

Nel conflitto tra regole poste da due fonti (di uguale rango e nello stesso settore di competenza),

prevale la più recente (“lex posterior derogat priori”).

Si procede tramite l’​ abrogazione​ (cessazione dell’efficacia della norma giuridica precedente) della

legge in esame. L’abrogazione opera ex nunc (da ora), per cui vale il principio di irretroattività,

secondo cui la vecchia regola continuerà ad essere applicata per i casi accaduti precedentemente

alla nuova regola. Inoltre l’abrogazione è valida erga omnes (per tutti) o, se specificato, inter partes

(per una determinata categoria di cittadini).

CRITERIO GERARCHICO

In caso di contrasto tra due norme, si preferisce quella che, nella gerarchia delle fonti, occupa il posto

più elevato (“lex superior derogat legi inferiori”).

Si procede con l’​ annullamento​ della legge, ossia la dichiarazione, da parte della Corte

Costituzionale, dell’illegittimità di una disposizione o di una norma, che viene annullata dal sistema

normativo.

Gli effetti dell’annullamento sono erga omnes ed ex tunc (da allora); ciò vuol dire che riguardano tutti i

cittadini e solo per i casi giuridici non ancora esauriti, che possono essere messi ancora in

discussione.

CRITERIO DI COMPETENZA

Nel conflitto tra regole poste da due fonti, prevale la regola posta dalla fonte competente. La

Costituzione, infatti, assegna delle particolari competenze ai vari organi di Stato, in merito alle quali

viene scelto l’organo più competente per applicare la legge in oggetto.

Si procede tramite la non applicazione​ di una norma rispetto ad un’altra (ritenuta più competente).

CRITERIO DI SPECIALITÀ

Tra due norme si deve preferire la norma speciale a quella generale (“lex specialis derogat legi

generali”, “lex posterior generalis non derogat legi priori speciali”).

Si tratta di norme di pari rango, ed entrambe rimangono valide, solamente che, a seconda del caso in

esame, viene derogata​ (viene applicata) la legge più specifica piuttosto che quella più generica.

Una distinzione importante riguardo le norme è quella in merito alle regole e ai princìpi:

- Regole​ : norme soggette ad applicazione categorica; in caso di conflitto tra regole, si attuano

le procedure per le antinomie del diritto.

- Princìpi​ : norme aperte a diverse modalità applicative. Dai principi (generali) nascono le

regole (specifiche). In caso di conflitto tra principi, si cercherà di bilanciare​ , ovvero, di

applicare entrambi nella maggior misura possibile, trovando una sorta di compromesso.

Riguardo i princìpi c’è un’apposita ed importante sezione della Costituzione (art. 1/13), da cui

possiamo vedere che la Costituzione Italiana è una costituzione rigida, basata sulla necessità

di leggi scritte (quindi di ordinamento giuridico di tipo “civil law”, mentre altri ordinamenti,

basati su sentenze, sono di “common law”).

FORME DI STATO

FORMA DI STATO: Rapporto che intercorre tra il complesso dei poteri dello Stato e i cittadini, nonché

i princìpi e i valori cui lo stato si ispira.

Lo Stato si può classificare secondo diverse tipologie:

- Identitario: Stato nazionale o plurinazionale

- Territoriale: Stati centrali (il potere è centrato in un unico punto, l’amministrazione centrale),

Stati regionali (le regioni hanno competenze amministrative; es. Italia), Stati federali (il

rapporto tra potere centrale e territoriale è dialettico, si ha un decentramento dei poteri e

un’autonomia dei vari stati, la cui molteplicità si unisce allo stato centrale; es. Germania), Stati

confederali (lo Stato si frantuma in confederazioni autonome al potere centrale, che delega i

suoi poteri alle confederazioni; es. Svizzera)

- Religioso: Stato confessionale (ha una religione di stato; es. paesi arabi dove vige l’islam),

Stato laico (riconosce la pluralità delle religioni, non ha una religione di stato; es. Italia)

- Storico: classificazione diacronica, in cui si esplica il rapporto di potere tra Stato e cittadini:

Stato assoluto (il potere è concentrato in un unico soggetto, il sovrano, che non sono è

svincolato dalle leggi, ma è egli stesso la legge), Stato di polizia (stato di sorveglianza dei

cittadini, che non godono di vere libertà), Stato di diritto (riconosce il principio di legalità; la

separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario; i diritti di fondamentali e di

eguaglianza formale, tra cui i diritti sociali), Stato sociale di diritto (amplia i diritti sociali e il

principio di rappresentanza, tramite il suffragio universale, oltre ad avere le stesse

caratteristiche dello stato di diritto), Stato di democrazia pluralista (riconosce una pluralità di

gruppi, interessi, idee sui valori democratici).

FORME DI GOVERNO

FORMA DI GOVERNO: Forma di organizzazione dei poteri riconosciuti e i rapporti che si instaurano

tra gli organi costituzionali dello Stato.

Forma di governo Parlamentare​ : rapporto di fiducia tra potere legislativo (Parlamento) ed esecutivo

(Governo):

- l’esecutivo gestisce il legislativo: cancelleria (es. Germania)

- il legislativo gestisce l’esecutivo (es. Italia)

Forma di governo Presidenziale​ : l’esecutivo esercita il potere senza rapporto fiduciario (es. USA). Si

ha un rapporto diretto con l’elettore, e contrapposto al potere esecutivo c’è il congresso​ , che

controlla il lavoro del Presidente

Forma di governo Semipresidenziale​ : il Presidente della Repubblica viene eletto direttamente dal

popolo e non c’è un rapporto fiduciario con l’esecutivo; l’esecutivo è accompagnato dal Presidente del

Consiglio, e, in caso i due presidenti provengano da fazioni politiche differenti, è necessario

l’intervento del Parlamento per regolarne i rapporti (es. Francia)

Forma di governo Direttoriale​ : si fonda sul principio per cui, in uno Stato che presenta numerose

differenze interne, si procede con un direttorio​

, ossia i rappresentanti delle varie “popolazioni” vanno

al potere in rotazioni periodiche (es. Svizzera)

PARLAMENTO

La forma di governo italiana è quella parlamentare, pertanto un ruolo estremamente importante nella

politica è svolto dal Parlamento​ :

STRUTTURA ​ ​

Il Parlamento italiano ha una struttura bicamerale perfetta​

: è costituito da due camere, la Camera

dei Deputati​ e la Camera del Senato​ della Repubblica, aventi funzioni identiche.

La Camera dei Deputati è composta da 630 membri; per votare alla Camera dei Deputati si deve

essere maggiorenni (18 anni) e si può diventare deputati a 25 anni. ​

La Camera del Senato è composta da 315 senatori a cui vanno aggiunti i senatori a vita​ (titolo

conferito a cittadini che hanno illustrato la patria per meriti altissimi o che sono Presidenti emeriti della

Repubblica; vengono nominati dal Presidente della Repubblica, che ne può nominare un massimo di

5 durante il suo mandato); per il Senato si può votare a 25 anni e si può diventare senatore a 40.

Il Parlamento in alcune occasioni si riunisce in seduta comune​ , presso la Camera dei Deputati (che

ha sede a Palazzo Montecitorio), presieduta dal Presidente della Camera, per le seguenti ragioni:

- eleggere, assistere al giuramento e, in caso mettere in discussione il Presidente della

Repubblica (per l’elezione partecipano anche i rappresentanti delle Regioni)

- eleggere i Giudici della Costituzione

- Eleggere i 16 giudici aggregati

STATUS PARLAMENTARE

I parlamentari godono di alcune prerogative descritte dagli articoli 67,68 e 69 della Costituzione:

- Art. 67, DIV

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher niczac04 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Roma "Foro Italico" o del prof De Angelis Carmine.