IMPRENDITORE
Il legislatore definisce l’imprenditore (art. 2082) e lo strumento che questi utilizza per esercitare
l’impresa, ossia l’azienda (art. 2555).
ART. 2082: E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
La definizione di impresa si ricava dalla definizione di imprenditore contenuta nell’art. 2082 in quanto
l’impresa è l’attività, ossia una serie coordinata di atti, caratterizzata da uno scopo preciso (la
produzione o lo scambio di beni o di servizi) e svolta secondo modalità precise (professionalità,
economicità ed organizzazione).
L’art. 2082 indica gli elementi essenziali per individuare un imprenditore e questi sono:
Professionalità
Professionalmente vuol dire che l’imprenditore deve svolgere l’attività in modo abituale e non
occasionale, non è quindi sinonimo di continuità ma di stabilità.
Sono state individuate 3 situazioni particolari:
attività cicliche o stagionali: è imprenditore in quanto è sufficiente il ripetersi di atti d’impresa in
quel dato periodo;
imprenditore che svolge altre attività oltre all’attività imprenditoriale: è imprenditore in quanto non
è richiesta l’esclusività (es. medico che svolge la propria attività professionale e gestisce una casa
di cura privata, la quale è un’attività imprenditoriale);
unico affare di grandi dimensioni (es. Gardaland): è considerata attività imprenditoriale in quanto
ha una particolare rilevanza economica e porta alla creazione di molti rapporti con terzi.
Attività
L’attività è una serie coordinata di atti e la norma intende un’attività produttiva, cioè un’attività che
crea qualcosa che prima non c’era.
Per qualificare un’attività come produttiva non è rilevante la natura dei beni o dei servizi prodotti o
scambiati e neanche il tipo di bisogno che questi sono destinati a soddisfare, quindi si ritiene che
questi possano essere anche di natura assistenziale, culturale e ricreativa (es. case di cura, scuole
private).
Non è attività produttiva un’attività di mero godimento in quanto non dà luogo alla produzione di
nuovi beni o servizi (es. proprietario di più appartamenti che li dà in locazione a terzi), è possibile
però avere un’attività sia produttiva che di godimento (es. proprietario di un immobile che lo adibisce
ad albergo in quanto fornisce anche un servizio).
Si considerano attività produttive anche l’attività di investimento e l’attività di finanziamento solo se
colui che le esercita ha anche il compito di coordinare e organizzare l’attività.
Anche la holding, o capo gruppo, che svolge attività di direzione e coordinamento del gruppo è
un’attività imprenditoriale anche se l’unica attività è la detenzione di partecipazioni di controllo, e se
una delle società del gruppo svolge attività commerciale la holding acquista la qualità di imprenditore
commerciale pur avendo come unica attività la detenzione di partecipazioni di controllo.
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Economicità
L’imprenditore svolge un’attività economica e la dottrina è divisa sul suo significato in quanto c’è chi
dice che l’attività economica coincide con l’attività produttiva ed altra parte della dottrina secondo cui
per economicità non si intende solo il fine produttivo ma anche un metodo di svolgimento dell’attività
e il metodo economico consente la copertura dei costi con i ricavi ed assicura l’autosufficienza
economica; non è quindi imprenditore il soggetto, pubblico o privato, che produce beni e servizi e li
eroga gratuitamente o ad un prezzo politico perché si può oggettivamente escludere la copertura dei
costi con i ricavi.
Organizzazione
L’organizzazione è la programmazione e il coordinamento di due fattori produttivi, il capitale e la forza
lavoro.
La dottrina ha immaginato situazioni in cui viene tolto uno dei due fattori produttivi od entrambi ed ha
cercato di capire se si può parlare ancora di imprenditore:
togliendo la forza lavoro: i macchinari sostituiscono il lavoro delle persone e si è comunque di
fronte ad un imprenditore (es. lavanderie a gettoni);
togliendo l’apparato strumentale (non si toglie proprio il capitale): il capitale finanziario è
comunque un fattore produttivo quindi si può parlare di imprenditore (es. attività di investimento
perché il soggetto impiega mezzi finanziari);
togliendo entrambi i fattori produttivi: in questo caso si ha un soggetto che svolge la propria
attività con l’auto-organizzazione (es. elettricista che svolge la propria attività solo con la cassetta
degli strumenti) e la dottrina maggioritaria ritiene che in mancanza di un coefficiente minimo di
etero-organizzazione non si possa parlare di imprenditore in quanto colui che svolge un’attività
auto-organizzata rientra nella definizione di lavoratore autonomo, contenuta nell’art. 2222.
Si hanno ulteriori requisiti non scritti e ci si chiede se sono necessari per la qualifica di imprenditore:
Scopo di lucro: lo scopo di lucro soggettivo, ossia il guadagno personale dell’imprenditore, non è
elemento indispensabile per individuare l’imprenditore ma è sufficiente che l’attività sia svolta
economicamente, quindi deve coprire i costi con i ricavi, e questo è il lucro oggettivo (es. impresa
sociale). Il lucro oggettivo si intende come connotato naturale dell’impresa.
Nell’impresa sociale, disciplinata dal decreto legislativo n. 112 del 2017, è previsto un divieto di
distribuzione degli utili tra i lavoratori e i soci ed ha ad oggetto beni e servizi di utilità sociale (es.
assistenziali, sanitari, di tutela dell’ambiente), inoltre è caratterizzata da un vincolo di indisponibilità
sul patrimonio in quanto in caso di cessazione dell’impresa sociale il patrimonio residuo deve essere
devoluto ad enti che hanno le medesime finalità sociali.
L’impresa sociale è una qualifica che ogni società può assumere se riveste le caratteristiche previste
ed è caratterizzata da:
regime di responsabilità limitata dei partecipanti all’impresa sociale quando la società ha un
o patrimonio di almeno 20.000€;
si iscrive in un’apposita sezione del registro delle imprese;
o nella denominazione sociale deve anche essere indicato che si tratta di un’impresa sociale;
o può avvalersi di lavoratori volontari;
o 2
in caso di insolvenza non è soggetta al fallimento ma alla liquidazione coatta amministrativa, cioè
o una procedura in cui interviene lo Stato.
destinazione al mercato: secondo la dottrina maggioritaria è un elemento sottointeso e
necessario, secondo altra parte della dottrina, ossia la scuola milanese, ritenerlo un requisito
necessario è eccessivo perché ci sono imprese che sopravvivono con un unico cliente che è un
altro imprenditore e secondo la dottrina minoritaria, la quale però è la più corretta, non è un
requisito necessario in quanto non espresso dal legislatore, quindi è imprenditore anche colui che
svolge un’attività per conto proprio purché l’attività svolta abbia le caratteristiche di un’attività
destinata al mercato, ciò significa che potrebbe essere destinata al mercato (es. colui che coltiva il
fondo per ricavarne i frutti per sé stesso e colui che costruisce appartamenti per la sua famiglia);
liceità dell’attività: non è un requisito necessario perché l’ordinamento prevede altre norme che
sanzioneranno i comportamenti illeciti e ai sensi dell’art. 2082 è imprenditore perché anche se
l’attività è illecita si possono compiere atti leciti e validi (es. acquisto di macchinari da chi è in
buonafede) e si applicano le norme dell’imprenditore (sia in positivo che in negativo), quindi è
esposto al fallimento.
L’attività illecita si dice:
• illegale quando è contraria a norme imperative;
• immorale quando l’oggetto è illecito, ad essa sono applicabili solo gli effetti sfavorevoli ed in
particolare il fallimento.
Il legislatore esclude i liberi professionisti (es. avvocati) e gli artisti dalla qualifica di imprenditore ma
questi diventano imprenditori solo se l’attività professionale viene esplicata nell’ambito di un’attività
imprenditoriale (es. insegnante che insegna e gestisce una scuola privata); l’unico professionista
intellettuale considerato imprenditore commerciale è il farmacista in quanto conclude contratti con
terzi.
Il codice civile individua diversi tipi di imprenditori in base a 3 criteri:
oggetto dell’attività: il quale consente di distinguere l’imprenditore agricolo (art. 2135) e
• l’imprenditore commerciale (art. 2195);
Vi è poi una parte della dottrina che ritiene si possa individuare un’ulteriore categoria, l’imprenditore
civile, ma la normativa non ne parla.
dimensioni dell’impresa: il legislatore disciplina il piccolo imprenditore all’art. 2083 e gli altri, per
• esclusione, sono imprenditori medio - grandi;
natura del soggetto che esercita l’impresa: la quale permette la distinzione tra imprenditore
• individuale, imprenditore collettivo (ossia la società) e imprenditore pubblico.
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Lo statuto generale dell’imprenditore si applica a tutti gli imprenditori e comprende:
la disciplina dell’azienda (artt. 2555 – 2562);
o la disciplina dei segni distintivi, ossia i segni che distinguono l’imprenditore rispetto ai terzi (artt.
o 2563
– 2574);
la disciplina della concorrenza e dei consorzi (artt. 2595 – 2620);
o alcune disposizioni speciali in tema di contratti.
o
L’imprenditore commerciale ha uno statuto suo proprio, ossia lo statuto dell’imprenditore
commerciale, quindi ad esso, oltre allo statuto generale dell’imprenditore, viene applicato anche lo
statuto dell’imprenditore commerciale, il quale comprende 4 istituti:
obbligo di iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale (artt. 2188 – 2202);
o rappresentanza commerciale, i quali rappresentanti sono ausiliari interni dell’imprenditore (artt.
o 2203
– 2213);
obbligo di tenuta delle scritture contabili (artt. 2214 – 2220);
o assoggettabilità al fallimento e alle procedure concorsuali minori (art. 2221).
o
L’imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore, anche se commerciale, sono esonerati dalla tenuta
delle scritture contabili e dall’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali ma
sono tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese (artt. 2136, 2202, 2214, 2221).
Le società diverse dalla società semplice vengono definite società commerciali e, anche se l’attività
esercitata non è commerciale, sono tenute all’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di
pubblicità legale (art. 2200).
Gli enti pubblici non sono mai esposti al fallimento e l’art. 2201 afferma:
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale sono soggetti
all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese.
CATEGORIE DI IMPRENDITORI
Il codice civile individua diversi tipi di imprenditori in base a 3 criteri:
oggetto dell’attività: il quale consente di distinguere l’imprenditore agricolo (art. 2135) e
• l’imprenditore commerciale (art. 2195);
dimensioni dell’impresa: il legislatore disciplina il piccolo imprenditore all’art. 2083 e gli altri, per
• esclusione, sono imprenditori medio - grandi;
natura del soggetto che esercita l’impresa: la quale permette la distinzione tra imprenditore
• individuale, imprenditore collettivo (ossia la società) e imprenditore pubblico.
A) OGGETTO DELL’ATTIVITÀ: imprenditore commerciale e imprenditore agricolo
Guardando l’imprenditore dal punto di vista dell’oggetto dell’attività si distinguono 2 categorie:
imprenditore agricolo, definito dall’art. 2135;
imprenditore commerciale, definito dall’art. 2195.
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Il principale motivo per cui è importante distinguere tra imprenditore agricolo e imprenditore
commerciale è l’assoggettabilità al fallimento in quanto l’imprenditore commerciale fallisce mentre
l’imprenditore agricolo no, si può dire quindi che l’imprenditore agricolo ha un trattamento di favore
rispetto all’imprenditore commerciale.
IMPRENDITORE AGRICOLO
L’imprenditore agricolo è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili (art. 2214) e
dall’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali (art. 2221).
L’imprenditore agricolo è definito dall’art. 2135, il quale è stato modificato nel 2001.
ART. 2135 prima: E’ imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo,
alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse.
ART. 2135 attuale: E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Le attività agricole sono di 2 tipi:
attività agricole essenziali, ossia la coltivazione del fondo, la selvicoltura (trasformazione
• del bosco) e l’allevamento di animali;
attività agricole connesse.
•
Rientrano tra le attività agricole essenziali o principali l’allevamento di polli in batteria, la coltivazione
di piante in acqua, nonché tutte le attività che si traducano nella cura di una fase del ciclo biologico di
un animale, anche di quelli che non rientrino nella nozione tradizionale di bestiame (polli, bovini,
suini, ovini, caprini), compreso quindi l’allevamento di cavalli da corsa, di cani, di struzzi, di bachi da
seta, di insetti.
NB: la gestione di uno zoo non è attività agricola perché non presenta il carttere agricolo comunque
presupposto della pur ampia accezione dell’art 2135 cc.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine.
Nel 1942 il legislatore aveva la visione classica dell’imprenditore agricolo, ossia un soggetto che
lavorava a contatto con il fondo, e questa teoria era sostenuta dagli studiosi di diritto commerciale.
Con la visione classica l’imprenditore agricolo, oltre al rischio economico tipico imprenditoriale,
correva anche il rischio legato al fattore ambiente e quindi doveva essere tutelato, ciò quindi
giustificava la non assoggettabilità al fallimento.
Alla visione classica dell’imprenditore agricolo si contrappone la teoria del ciclo biologico naturale,
sostenuta dagli studiosi di diritto agrario, secondo la quale è attività agricola ogni attività che si basa
su un ciclo biologico.
Con la riforma del 2001 il legislatore ha accolto la teoria del ciclo biologico naturale, quindi il fondo
non è più un fattore produttivo essenziale ma eventuale in quanto non è più necessaria la
connessione con il fondo perché lo dice il legislatore (utilizzano o possono utilizzare il fondo).
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Oggi sono imprenditori agricoli anche:
• chi coltiva artificialmente, ossia le colture attuate fuori dal fondo, attraverso l’utilizzo di sostanze
chimiche e il ciclo biologico di queste viene interamente diretto dall’imprenditore artificialmente
(migliori condizioni per lo sviluppo);
Questo permette di evitare il rischio ambiente (grandine ecc.) e consente di ridurre gli spazi
aumentando le produzioni sovrapponendo verticalmente più coltivazioni.
• chi coltiva funghi in serra o fiori in vivai;
• chi alleva in batteria (es. polli) in cui gli animali sono tenuti in ambienti diversi dal fondo;
• l’apicoltore;
• l’imprenditore ittico, ossia colui che esercita l’attività di pesca in modo professionale.
Prima del 2001 il legislatore parlava di bestiame mentre dopo parla di animali; con il termine
“bestiame” si indicano gli animali tipici da fondo mentre il termine “animali” è più ampio e sono
compresi anche, ad esempio, cani da corsa e animali da pelliccia.
Si è arrivati alla modifica dell’art. 2135 perché nel tempo erano state introdotte leggi speciali che
prevedevano attività agricole che era difficile far rientrare nel vecchio art. 2135 e poi queste sono
state comprese nel nuovo art. 2135.
La riforma del 2001 ha previsto per l’imprenditore agricolo l’obbligo di iscrizione nel registro delle
imprese in una sezione speciale ed è caratterizzato da una pubblicità con efficacia dichiarativa, ciò
vuol dire che tutto ciò che è stato iscritto è opponibile ai terzi.
Con questa riforma l’imprenditore agricolo continua a non fallire, anche se il rischio è ridotto rispetto
al passato, ma è sottoposto ad alcune procedure concorsuali alternative come:
• accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale;
• composizione della crisi da sovraindebitamento.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette
alla manipolazione, conservazione, trasf
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