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Società di capitali
Le società di capitali sono:- società per azioni (S.P.A.), la quale è disciplinata dagli artt. 2325 - 2448;
- società a responsabilità limitata (S.R.L.);
- società in accomandita per azioni (S.A.P.A.);
- cooperative.
- per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio;
- ART. 2325: Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
- la partecipazione sociale è rappresentata da azioni, diversamente da quanto accade nelle società di persone dove le
- per la prima caratteristica dalla S.A.P.A. perché nella S.A.P.A. per le obbligazioni sociali rispondono i soci accomandanti limitatamente a quanto hanno conferito e i soci accomandatari illimitatamente, quindi anche con il loro patrimonio personale;
- per la seconda caratteristica dalla S.R.L. perché nelle S.R.L. la partecipazione sociale è rappresentata da quote.
- personalità giuridica, le società di capitali sono trattate come soggetti di diritto formalmente indipendenti dai soci e sono caratterizzate da una piena e perfetta
Le decisioni sono assunte dalla maggioranza del capitale e ogni socio avrà un peso proporzionale alla quota di capitale che ha sottoscritto; il principio maggioritario consente di evitare il rischio che la società si blocchi per la mancata partecipazione di alcuni soci.
Per la libera circolazione delle partecipazioni societarie, si parla di meccanismo aperto ma nella prassi ciò può essere modificato attraverso alcune clausole contenute nello statuto; la circolazione delle quote di società di persone invece non è libera ma occorre la volontà di tutti i soci salvo che non sia diversamente previsto.
Per le S.P.A. e le S.A.P.A. le azioni sono una frazione del capitale sociale, sono tutte omogenee, quindi di uguale valore, e normalmente conferiscono uguali diritti, viene precisato "normalmente" perché la società può creare categorie speciali di azioni; per le S.R.L. la quota è maggiore in base al conferimento. S.P.A.:
SOCIETÀ PER AZIONI La costituzione della S.P.A. si dice che è a formazione successiva e normalmente si articola in 2 fasi:- redazione dell’atto costitutivo davanti ad un notaio;
- iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese.
Modalità di costituzione della società, ossia la costituzione per pubblica sottoscrizione, disciplinata dagli artt. 2333 - 2336, la quale però non viene quasi mai utilizzata. Questa modalità si basa sul fatto che i soci promotori, ossia i soci che decidono di costituire la società, non hanno le risorse e devono cercarle presso i terzi, la procedura si svolge in 3 momenti:
- I promotori preparano un programma, il quale deve indicare l'oggetto sociale, il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale dovrà essere stipulato l'atto costitutivo. Il programma deve essere sottoscritto dai promotori e deve essere depositato presso un notaio. Attraverso il programma che viene reso pubblico i promotori cercano dei sottoscrittori, ossia dei soci, e le sottoscrizioni dei soci dovranno risultare da atto pubblico.
Una volta che i promotori hanno raccolto le sottoscrizioni devono raccogliere i conferimenti entro un termine non superiore a 30 giorni e poi convocheranno l'assemblea dei sottoscrittori, la quale:
- accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;
- decide sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto;
- nomina i primi amministratori e i primi sindaci della società e, quando richiesto, l'incaricato ad eseguire la revisione legale dei conti.
Viene poi stipulato l'atto costitutivo che deve essere iscritto al registro delle imprese e da quel momento la società acquista personalità giuridica.
ART. 2329: Per procedere alla costituzione della società è necessario:
- che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
- che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342, 2343 e 2343 ter relative ai conferimenti;
- che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni.
richieste dalle leggi speciali per la costituzione- della società, in relazione al suo particolare oggetto.
Le condizioni necessarie per procedere alla costituzione di una società sono:
A. deve essere sottoscritto per intero il capitale sociale;
ART. 2327: La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a 50.000 euro.
La S.P.A. prevede un capitale minimo per la costituzione pari a 50.000€, mentre fino a poco tempo fa erano 120.000€.
Il capitale deve essere interamente sottoscritto, ciò vuol dire che i soci si impegnano a versare l'intero capitale, ma non necessariamente interamente versato.
B. devono essere rispettate le previsioni relative ai conferimenti;
Per i conferimenti in denaro deve essere versato il 25% mentre i conferimenti in natura devono essere interamente versati.
C. in casi particolari devono sussistere le autorizzazioni richieste da leggi speciali. Si riferisce anche a banche, assicurazioni e società regolate da una
normativa speciale che richiedono autorizzazione per la costituzione. Se entro 20 giorni dalla costituzione della società (stipulazione dell'atto costitutivo) la società non viene iscritta nel registro delle imprese i soci hanno diritto a vedersi restituire i conferimenti e l'atto costitutivo perde efficacia; il termine per l'iscrizione può essere prorogato fino a 90 giorni.: Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società. Al deposito di norma provvede il notaio, se questi non ha provveduto devono provvedere gli amministratori e seentrambi non hanno provveduto può farlo ciascun socio a spese della società. L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro. L'ufficio del registro delle imprese che riceve l'atto costitutivo ha l'obbligo di verificare la regolarità solo formale della documentazione e se è regolare iscrive la società nel registro delle imprese. Con l'iscrizione al registro delle imprese la società acquista personalità giuridica mentre fino all'iscrizione si ha un mero contratto di società. ART. 2331: Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sonoillimitatamente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e