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Società di capitali

Le società di capitali sono:
  • società per azioni (S.P.A.), la quale è disciplinata dagli artt. 2325 - 2448;
  • società a responsabilità limitata (S.R.L.);
  • società in accomandita per azioni (S.A.P.A.);
  • cooperative.
Le principali caratteristiche della S.P.A. sono:
  • per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio;
  • ART. 2325: Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Nelle S.P.A. i conferimenti costituiscono il patrimonio della società, quindi i soci hanno il beneficio della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali perché rischiano solo ciò che hanno conferito e non rispondono con il loro patrimonio personale;
  • la partecipazione sociale è rappresentata da azioni, diversamente da quanto accade nelle società di persone dove le
partecipazioni dei soci prendono il nome di quote. Queste due caratteristiche differenziano la S.P.A.:
  • per la prima caratteristica dalla S.A.P.A. perché nella S.A.P.A. per le obbligazioni sociali rispondono i soci accomandanti limitatamente a quanto hanno conferito e i soci accomandatari illimitatamente, quindi anche con il loro patrimonio personale;
  • per la seconda caratteristica dalla S.R.L. perché nelle S.R.L. la partecipazione sociale è rappresentata da quote.
Il patrimonio normativo delle S.P.A. in parte si applica anche alle S.R.L. e alle S.A.P.A., in realtà questo è ancora valido per la S.A.P.A. ma non altrettanto valido per la S.R.L. in quanto dal 2003 essa ha una disciplina parzialmente autonoma. I profili comuni a tutte le società di capitali sono:
  1. personalità giuridica, le società di capitali sono trattate come soggetti di diritto formalmente indipendenti dai soci e sono caratterizzate da una piena e perfetta
autonomia patrimoniale, ciò vuol dire che la società risponde solo con il proprio patrimonio (eccezione: soci accomandatari della S.A.P.A.) e i soci godono di una responsabilità limitata perché rispondono nei limiti di quanto hanno conferito in società. I creditori sociali quindi possono contare solo sul patrimonio della società. B. organizzazione corporativa, ciò significa che sono previsti degli organi con specifiche funzioni ed in particolare: - nella S.P.A. e nella S.A.P.A. ci sono un'assemblea, un organo gestorio e un organo di controllo; - nella S.R.L. invece non sempre c'è un'assemblea perché questa è obbligatoria solo per alcune delibere. Il singolo socio nella S.P.A. e nella S.A.P.A. non ha alcun potere diretto di amministrazione e controllo ma ha solo il potere, attraverso il diritto di voto in assemblea, di deliberare in merito alle materie di competenza dell'assemblea mentre nella S.R.L.i poteri del socio sono stati ampliati in quanto ha dei poteri di controllo sulla gestione e può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori. Dal 2003 si hanno 3 modelli di amministrazione e controllo: - modello tradizionale: chiamato anche modello latino è il modello di default e prevede: - assemblea, ossia l'organo deliberativo; - organo amministrativo, ossia l'organo esecutivo; - collegio sindacale, ossia l'organo di controllo. - modello monistico, il quale è stato copiato dagli anglosassoni e prevede: - assemblea; - consiglio di amministrazione, al cui interno viene nominato l'organo di controllo. - modello dualistico, il quale è stato copiato dai tedeschi e prevede: - assemblea; - consiglio di sorveglianza, ossia un organo di controllo; - consiglio di gestione, ossia l'organo esecutivo. In assemblea vige il principio maggioritario, quindi le decisioni sono prese sulla base della maggioranza dei voti.

Le decisioni sono assunte dalla maggioranza del capitale e ogni socio avrà un peso proporzionale alla quota di capitale che ha sottoscritto; il principio maggioritario consente di evitare il rischio che la società si blocchi per la mancata partecipazione di alcuni soci.

Per la libera circolazione delle partecipazioni societarie, si parla di meccanismo aperto ma nella prassi ciò può essere modificato attraverso alcune clausole contenute nello statuto; la circolazione delle quote di società di persone invece non è libera ma occorre la volontà di tutti i soci salvo che non sia diversamente previsto.

Per le S.P.A. e le S.A.P.A. le azioni sono una frazione del capitale sociale, sono tutte omogenee, quindi di uguale valore, e normalmente conferiscono uguali diritti, viene precisato "normalmente" perché la società può creare categorie speciali di azioni; per le S.R.L. la quota è maggiore in base al conferimento. S.P.A.:

SOCIETÀ PER AZIONI La costituzione della S.P.A. si dice che è a formazione successiva e normalmente si articola in 2 fasi:
  1. redazione dell’atto costitutivo davanti ad un notaio;
  2. iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese.
Fino al 2000 tra la fase di redazione dell’atto costitutivo e l’iscrizione di questo nel registro delle imprese c’era una fase intermedia di controllo da parte dell’autorità giudiziaria sul rispetto della legge e questa fase prendeva il nome di omologazione dell’atto costitutivo; questa fase è stata eliminata e il controllo spetta al notaio. Questo tipo di costituzione prende il nome di costituzione simultanea perché l’atto costitutivo viene stipulato subito da coloro che hanno avuto l’iniziativa per la costituzione della società, ossia i soci fondatori; questo è il modello di costituzione più snello e più utilizzato. Esiste un’altra

Modalità di costituzione della società, ossia la costituzione per pubblica sottoscrizione, disciplinata dagli artt. 2333 - 2336, la quale però non viene quasi mai utilizzata. Questa modalità si basa sul fatto che i soci promotori, ossia i soci che decidono di costituire la società, non hanno le risorse e devono cercarle presso i terzi, la procedura si svolge in 3 momenti:

  1. I promotori preparano un programma, il quale deve indicare l'oggetto sociale, il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale dovrà essere stipulato l'atto costitutivo. Il programma deve essere sottoscritto dai promotori e deve essere depositato presso un notaio. Attraverso il programma che viene reso pubblico i promotori cercano dei sottoscrittori, ossia dei soci, e le sottoscrizioni dei soci dovranno risultare da atto pubblico.
  2. Una volta che i promotori hanno raccolto le sottoscrizioni devono raccogliere i conferimenti entro un termine non superiore a 30 giorni e poi convocheranno l'assemblea dei sottoscrittori, la quale:

    • accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;
    • decide sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto;
    • nomina i primi amministratori e i primi sindaci della società e, quando richiesto, l'incaricato ad eseguire la revisione legale dei conti.

    Viene poi stipulato l'atto costitutivo che deve essere iscritto al registro delle imprese e da quel momento la società acquista personalità giuridica.

    ART. 2329: Per procedere alla costituzione della società è necessario:

    • che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
    • che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342, 2343 e 2343 ter relative ai conferimenti;
    • che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni.

    richieste dalle leggi speciali per la costituzione- della società, in relazione al suo particolare oggetto.

    Le condizioni necessarie per procedere alla costituzione di una società sono:

    A. deve essere sottoscritto per intero il capitale sociale;

    ART. 2327: La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a 50.000 euro.

    La S.P.A. prevede un capitale minimo per la costituzione pari a 50.000€, mentre fino a poco tempo fa erano 120.000€.

    Il capitale deve essere interamente sottoscritto, ciò vuol dire che i soci si impegnano a versare l'intero capitale, ma non necessariamente interamente versato.

    B. devono essere rispettate le previsioni relative ai conferimenti;

    Per i conferimenti in denaro deve essere versato il 25% mentre i conferimenti in natura devono essere interamente versati.

    C. in casi particolari devono sussistere le autorizzazioni richieste da leggi speciali. Si riferisce anche a banche, assicurazioni e società regolate da una

    normativa speciale che richiedono autorizzazione per la costituzione. Se entro 20 giorni dalla costituzione della società (stipulazione dell'atto costitutivo) la società non viene iscritta nel registro delle imprese i soci hanno diritto a vedersi restituire i conferimenti e l'atto costitutivo perde efficacia; il termine per l'iscrizione può essere prorogato fino a 90 giorni. : Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società. Al deposito di norma provvede il notaio, se questi non ha provveduto devono provvedere gli amministratori e seentrambi non hanno provveduto può farlo ciascun socio a spese della società. L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro. L'ufficio del registro delle imprese che riceve l'atto costitutivo ha l'obbligo di verificare la regolarità solo formale della documentazione e se è regolare iscrive la società nel registro delle imprese. Con l'iscrizione al registro delle imprese la società acquista personalità giuridica mentre fino all'iscrizione si ha un mero contratto di società. ART. 2331: Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sonoillimitatamente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aldyl92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Fregonara Elena.