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LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 17

In difesa dei beni materiali vi sono azioni a difesa della proprietà incentrate sull'interesse del titolare per prevenire

la continuazione dell'illecito. Il titolare dei beni materiali dispone di strumenti di prevenzione quali:

-​ L'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto

diritto;

-​ Strumenti di rimozione degli effetti del comportamento illecito, quali ritiro dal commercio o di

distribuzione dei beni realizzati in violazione del diritto o la loro assegnazione in proprietà.

Dolo e colpa costituiscono presupposti per la sanzione del risarcimento del danno. Il titolare può pretendere la

restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione.

FONTI E SISTEMA

Il codice di proprietà industriale dedica gran parte delle proprie norme ai diritti titolati, protetti da una complessa

fattispecie costitutiva che si perfeziona a seguito di un procedimento amministrativo di registrazione della

brevettazione.

La disciplina codicistica assume maggior rilievo per alcuni dei diritti di proprietà industriale non titolati. Vi

rientrano i diritti su ditta, insegna e marchio non registrato, che sorgono direttamente per effetto dell'uso. La

registrazione della brevettazione dei marchi delle invenzioni può inoltre avvenire presso appositi uffici

internazionali e europei.

CAPITOLO 6 STRUMENTI DI COOPERAZIONE E FORME DI INTEGRAZIONE TRA IMPRESE

Sul piano giuridico, gli strumenti di cooperazione trovano la propria fonte in contratti mediante i quali gli

imprenditori conservano la propria autonomia giuridica ed economica; le forme di integrazione sono invece

caratterizzate dall'esistenza di legami partecipativi nella proprietà dell'impresa e comportano la formazione di

un'unica entità economica fino a giungere alla creazione di una nuova entità giuridica nella quale confluiscono le

imprese alleate.

Le forme di cooperazione possono catalogarsi in:

-​ forme inderogabilmente strutturate, quali consorzi e le società consortili, che presuppongono

necessariamente l'elezione di un apparato organizzativo funzionale ad un rapporto di collaborazione

potenzialmente stabile e duraturo tra gli imprenditori;

-​ forme potenzialmente flessibili, quali contratti di rete e le associazioni temporanee di impresa,

tendenzialmente prive di una rigida organizzazione interna e talora volte ad una cooperazione

occasionale in vista del perseguimento di specifici obiettivi contingenti.

I CONSORZI

Il consorzio è: “un contratto con il quale più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o

per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Si tratta dunque di uno strumento di

coordinamento interaziendale”.

Quando il contratto è diretto a coordinare lo svolgimento di uno o più fasi delle imprese consorziate, gli

imprenditori mirano al conseguimento di un vantaggio economico diretto nell'esercizio della propria attività, di

solito consistente in un risparmio di spesa o in un maggior ricavo risultante da una razionalizzazione del ciclo

produttivo distributivo.

L'attuale definizione di consorzio non esclude che tale contratto possa assolvere anche la funzione di limitare la

concorrenza tra imprenditori.

La disciplina del consorzio è composto da una serie di disposizioni generali in tema di costituzione del sodalizio e

rapporti tra gli imprenditori consorziati; vi sono poi alcune regole specifiche applicabili ai consorzi con attività

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esterna, giustificate dalla loro destinazione ad operare anche con i terzi: si tratta di un particolare regime

patrimoniale, pubblicitario e contabile dell'attività imprenditoriale svolta dal consorzio con i terzi.

Proprio queste regole speciali fondano la tradizionale distinzione tra consorzi con attività interna e consorzi con

attività esterna; tale organizzazione è predisposta non solo a questi obiettivi, ma anche a disciplinare l'attività

imprenditoriale svolta dal consorzio, quale soggetto giuridico autonomo, con i terzi.

LE DISPOSIZIONI GENERALI DEI CONSORZI

Il consorzio è costituito mediante un contratto tra imprenditori. Parti del contratto non possono essere persone

fisiche o giuridiche che non sono qualificabili come imprenditori, quali i professionisti intellettuali o le società tra

professionisti.

Il contratto di consorzio deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità, e generalmente deve contenere una

serie di indicazioni delle quali possono essere considerati essenziali solo l’oggetto e gli obblighi assunti dai

consorziati ed i contributi da essi dovuti, di regola costituiti da versamenti iniziali e periodici. In mancanza di una

determinazione diversa, il contratto è valido per dieci anni.

Connotato essenziale del consorzio tra imprenditori è la presenza di un’organizzazione comune per il

compimento degli atti necessari per l’esecuzione del programma consortile. La sua disciplina fissa poche regole

derogabili, lasciando libero il campo all’autonomia privata. È tuttavia necessario che il contratto non si esaurisca

e fissi obblighi tra le parti.

Il modello legale prevede una struttura complessa composta da un organo deliberativo e un organo esecutivo:

-​ L’organo deliberativo è composto da tutti i consorziati, ed è retto dal principio maggioritario. Il riferimento

alle deliberazioni lascia poi presumere che l’organo operi secondo il metodo collegiale. Le modifiche del

contratto di consorziato devono essere fatte per iscritto a pena di nullità e decise all’unanimità, se non è

convenuto diversamente. Fra le modifiche non rientrano le variazioni dei consorziati, dato che nel

consorzio assumono rilievo le caratteristiche e l’ambito produttivo in cui opera la sua impresa.

-​ L’organo esecutivo del consorzio è composto dalle persone preposte dai consorziati alla direzione del

sodalizio, per le quali è previsto un regime di responsabilità, che si esaurisce in caso di compimento di

atti di gestione pregiudizievoli per i consorziati.

Come per la società, anche la disciplina generale del consorzio prevede cause di scioglimento del contratto e

della singola partecipazione dei consorziati. Il contratto di consorzio si scioglie per il decorso del termine di

durata, per il conseguimento dell’oggetto o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, o in seguito ad una

decisione unanime dei consorziati o da una loro delibera maggioritaria se sussiste una giusta causa.

Lo scioglimento della singola partecipazione può essere originato dalla volontà del consorziato(recesso) o dalla

decisione degli altri consorziati(esclusione). L’esclusione del consorziato costituisce la tipica sanzione prevista

per l’inadempimento degli obblighi consortili. Per quanto riguarda la disciplina degli effetti, la quota di

partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresca proporzionalmente a quella degli altri.

LE REGOLE SPECIFICHE DEI CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA

I consorzi con attività esterna costituiscono centri autonomi di imputazione dotati di soggettività giuridica. Essi

acquistano la qualità di imprenditori commerciali, esercitando un’attività ausiliaria che consiste nello svolgimento

di fasi delle imprese consorziate. Sono inoltre esposti alla liquidazione giudiziale.

La soggettività dei consorzi con attività esterna è determinata dall’istituzione di un ufficio destinato a svolgere

attività con i terzi e della iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese (di un estratto contratto).

I consorzi con attività esterna possono essere convenuti in giudizio di persona di coloro ai quali il contratto

attribuisce la presidenza o la direzione.

I consorzi con attività esterna godono di un regime di autonomia patrimoniale. I contributi dei consorziati ed i beni

acquistati confluiscono in un patrimonio autonomo denominato fondo consortile.In sintesi, il fondo consortile è un

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patrimonio separato e protetto, che resta a disposizione del consorzio per tutta la sua durata, senza che i singoli

consorziati o i loro creditori possano reclamarne la divisione o il pignoramento.

Assieme all’autonomia patrimoniale, c’è un particolare regime di responsabilità verso i terzi delle obbligazioni

consortili. Anzitutto, per le obbligazioni assunte in nome del consorzio da suoi rappresentati, i terzi possono far

valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile: si tratta delle spese generali necessarie per l’esistenza del

consorzio.

Le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio in nome e per conto dei consorziati sono giuridicamente

imputabili solo a costoro.

Per il caso di insolvenza, è prevista la ripartizione del debito dell’insolvente tra tutti i consociati in proporzione

delle rispettive quote.

Inoltre, coloro che hanno la direzione del consorzio devono redigere, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio,

una situazione patrimoniale in conformità delle regole relative al bilancio di società.

LE SOCIETÀ CONSORTILI

Il concetto di società consortile è un’evoluzione del consorzio tradizionale e serve a raggiungere gli stessi

obiettivi di coordinamento tra imprese, ma con una forma giuridica diversa: quella di una vera e propria società.

La legge permette di costituire società consortili utilizzando quasi tutti i tipi di società previsti dal codice civile,

tranne la società semplice. Questo significa che si può scegliere tra:

-​ Società di persone (SNC, SAS)

-​ Società di capitali (SRL, SPA)

-​ Società cooperative (art. 2538 c.c.), dove i soci collaborano integrando le proprie attività.

La principale differenza sta nella responsabilità per i debiti:

mentre nei consorzi tradizionali, se il consorzio contrae obbligazioni per conto dei consorziati, questi ne

rispondono personalmente e, se uno non paga, il debito si ripartisce tra gli altri, nelle società consortili, invece, il

principio è quello della responsabilità limitata quindi per i debiti risponde solo la società con il proprio patrimonio,

senza coinvolgere direttamente i soci.

Un aspetto interessante delle società consortili è che possono prevedere versamenti obbligatori e periodici da

parte dei soci per il funzionamento dell’impresa comune.

Normalmente, nelle società tradizionali, i soci non possono essere obbligati a versare denaro oltre il capitale

sociale.

Invece, nelle società consortili, questa possibilità è ammessa, perché lo scopo principale non è il profitto, ma il

coordinamento tra imprese.

LE FORME DI COOPERAZIONE POTENZIALMENTE “FLESSIBILI”

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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