Operazioni sul capitale sociale
Società di capitali
Gli aumenti di capitale sociale possono essere: a pagamento, al fine di ottenere nuove risorse patrimoniali; a titolo gratuito, si ha il passaggio di riserve o utili non distribuiti a capitale sociale; misti, nel caso in cui si abbia in parte una entrata effettiva e in parte un passaggio a titolo gratuito.
Aumento di capitale sociale
- Delibera assembleare: Prima di procedere ad un aumento di capitale è indispensabile che tutte le azioni precedentemente emesse siano state liberate, al fine di evitare che una società abbia un capitale costituito principalmente da crediti verso i soci. L’aumento di capitale sociale comporta una modifica dell’atto costitutivo, dunque spetta all’assemblea straordinaria di deliberare sull’aumento di capitale. La delibera dovrà contenere: l’ammontare dell’aumento, il numero e il valore delle azioni di nuova emissione, le modalità di liberazione delle nuove azioni e l’indicazione per il termine della sottoscrizione. La delibera è redatta da un notaio che provvede al suo deposito presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla delibera. La decisione di aumento del capitale sociale può spettare anche al consiglio di amministrazione se previsto all’interno dello statuto.
- Sottoscrizione del capitale: È necessaria una dichiarazione di adesione dei soci o dei terzi interessati che si manifesta con la sottoscrizione di una quota di almeno il 25% in maniera contestuale all’accettazione dell’aumento stabilito. In tale fase è necessario che gli amministratori rispettino il diritto di opzione dei soci più anziani. Nel caso in cui al termine fissato per il versamento, i soci non provvedano a versare i conferimenti, gli amministratori possono offrire le azioni agli altri soci, in proporzione alle azioni detenute da ciascuno e, in mancanza di offerte, venderle tramite un intermediario. La quota di azioni vendibili a ciascun socio è data dal rapporto tra nuove azioni e azioni già in circolazione. Nel caso in cui le azioni siano emesse ad un prezzo superiore al valore nominale, allora si parla di emissioni sopra la pari, le quali si manifestano per tener conto nel prezzo di riserve accumulate negli anni precedenti. Non è ammessa l’emissione di azioni con un valore nominale superiore rispetto al prezzo di emissione.
- Verifica da parte dell’organo amministrativo: In caso di integrale sottoscrizione dell’aumento entro il termine indicato dalla delibera, questo diviene efficace a partire dal momento in cui il suo ammontare risulti totalmente sottoscritto. Gli amministratori devono depositare entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese lo statuto aggiornato e una dichiarazione in cui si attesti l’esito positivo dell’operazione. Nel caso in cui la sottoscrizione al termine stabilito sia solo parziale, allora si può assistere a due situazioni: l’aumento inscindibile prevede che alla scadenza del termine l’aumento perde ogni efficacia e gli amministratori hanno l’obbligo di restituire ai sottoscrittori gli importi ricevuti; l’aumento scindibile prevede che l’aumento è comunque efficace per il minore importo raccolto nel periodo di offerta.
Il caso di aumento di capitale gratuito prevede solamente la fase di delibera e l’efficacia della delibera decorre dall’iscrizione della delibera assembleare presso il Registro delle Imprese. Due sono le modalità previste: mediante emissione di nuove azioni, da assegnare gratuitamente ai soci in proporzione alle azioni già possedute; aumentando il valore nominale delle azioni già in circolazione.
Riduzione di capitale sociale
La riduzione del capitale può avvenire ogni qualvolta vi sia un interesse della società o dei soci. Prima di operare la riduzione, gli amministratori devono verificare l’insussistenza di cause ostative all’operazione, come ad esempio: rispetto del capitale minimo, rispetto del rapporto tra azioni ordinarie e speciali. Anche in tal caso si tratta di un atto che modifica lo Statuto e dunque sarà necessaria la delibera da parte dell’Assemblea straordinaria.
L'assemblea chiamata a deliberare a fronte di perdite, potrà assumere 3 specifiche decisioni:
- Ridurre il capitale e aumentare contemporaneamente lo stesso a un importo non inferiore al limite legale
- Deliberare lo scioglimento della società e provvedere alla nomina dell'organo di liquidazione
- Deliberare una trasformazione regressiva della società stessa
L’Avviso di convocazione deve contenere sia le ragioni della riduzione, sia le modalità con cui verrà attuata. Nel caso di una perdita superiore ad 1/3 ma che determini un capitale inferiore al minimo legale, sono possibili due modalità: liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti e rimborso del capitale ai soci. Una volta che la delibera sia stata approvata, questa deve essere depositata entro 30 giorni al Registro delle Imprese, tuttavia può essere eseguita solo 90 giorni dopo, a patto che nessun creditore si sia opposto.
Le cause di riduzione del capitale sociale vengono previste dal codice civile e sono:
- Nel caso vi sia una perdita superiore ad 1/3 del capitale sociale che lo riduca al di sotto del minimo legale, in tal caso l’assemblea potrà riportare a nuovo la perdita nel successivo anno, ricapitalizzare con i versamenti, oppure ridurre il capitale sociale
- Per recesso del socio
- Per morosità del socio, ovvero nel caso di mancato pagamento delle azioni sottoscritte
- Nel caso in cui la società acquisti azioni proprie in misura superiore ad 1/5 del capitale sociale, oppure in violazione dei limiti stabiliti dall’assemblea
- Per possesso di azioni da parte di società controllata in misura eccedente i limiti di legge
- Per revisione della perizia di stima dei conferimenti in natura, ovvero quando il valore dei beni risulti inferiore di oltre 1/5 a quello a cui avvenne il conferimento
Finanziamenti e versamenti dei soci
La disciplina civilistica dei finanziamenti nelle S.p.a. risulta essere associata a quella prevista per le S.r.l. e prevede che: s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Inoltre è previsto che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
L’applicazione dei finanziamenti soci risulta essere subordinata a dei requisiti:
- Il socio deve detenere almeno il 2% del capitale
- Il socio deve essere iscritto come tale al Registro Imprese da almeno tre mesi
- È opportuno prevedere questa pratica attraverso una apposita clausola da inserire nello Statuto sociale
Attraverso questa previsione statutaria non è necessario che la società adotti una formale delibera assembleare per richiedere il finanziamento soci, tuttavia è comunque possibile effettuarla e in tal caso, l’assemblea determina i modi e i tempi di versamento e di restituzione delle somme.
Categorie di finanziamenti
- Finanziamenti con obbligo di restituzione: Sono negozi giuridici riconducibili allo schema del mutuo, connotati dal versamento di una somma di denaro da parte dei soci, in misura proporzionale, o meno, alle loro quote di partecipazione sociale, con correlativo obbligo di restituzione in capo alla società. Questi finanziamenti possono essere fruttiferi o non fruttiferi di interessi.
- Finanziamenti senza obbligo di restituzione: Sono associati a versamenti effettuati dai soci senza una specifica ed esplicita pattuizione da cui scaturisca l’obbligo della restituzione, dunque si configurano come riserve di capitale da collocare in bilancio, all’interno del Patrimonio netto.
Facendo riferimento a quest’ultima categoria si esaminano di seguito le principali caratteristiche e tipologie di versamenti dei soci.
Tipologie di versamenti dei soci
- Versamenti a fondo perduto: Si hanno quando i soci, pur non volendo procedere ad un formale aumento di capitale, decidono di sopperire al fabbisogno di capitale di rischio con nuovi conferimenti. Questi si configurano, pertanto, come vere e proprie riserve di capitale, da collocare in bilancio all’interno del Patrimonio netto. Inoltre, i versamenti in natura hanno il medesimo effetto di un conferimento che comporti la proprietà o il godimento di un bene da parte della società, ma in assenza delle regole richieste per l’effettuazione dei conferimenti destinati al capitale sociale.
- Versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale: Rappresentano versamenti effettuati dai soci con lo specifico vincolo di destinazione del futuro aumento di capitale sociale. Si tratta, in altre parole, di versamenti anticipati eseguiti dai soci in vista di una delibera formale di aumento del capitale sociale, al fine di fornire provvista finanziaria alla società. Gli stessi hanno uno specifico vincolo di destinazione e non possono essere oggetto di restituzione ai soci, tale vincolo deve sussistere dal momento in cui i versamenti sono eseguiti, altrimenti tali somme devono essere allocate più correttamente tra i debiti della società verso i soci e non nel patrimonio netto.
- Versamenti in conto aumento di capitale: Si hanno in presenza di un aumento a pagamento del capitale sociale già deliberato, nelle more dell’iscrizione nel Registro delle Imprese. Poiché l’aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società fino a quando non sia avvenuta la suddetta iscrizione, i versamenti già effettuati dai soci vengono rilevati in un conto transitorio acceso ad una riserva di capitale, che verrà poi imputata al Capitale sociale, una volta perfezionata l’intera operazione. Ovviamente, essendo i versamenti destinati ad uno scopo ben preciso, se la procedura di aumento non giunge a perfezionamento secondo i dettami di legge, i soci hanno diritto alla loro restituzione.
- Versamenti a copertura perdite: Effettuati dai soci dopo che si sia manifestata una perdita, nel qual caso la riserva è destinata alla copertura delle predette perdite.
- Versamenti in conto capitale: Rappresentano versamenti generici effettuati dai soci senza alcun vincolo di destinazione futuro. È evidente che tale riserva è libera, nel senso che non essendovi alcuna destinazione specifica, la stessa può essere utilizzata sia internamente (per aumenti di capitale o per copertura perdite), ovvero per distribuzione ai soci, e in tal caso la stessa deve avvenire proporzionalmente alle quote di partecipazione al capitale degli stessi, anche se il versamento è avvenuto da parte di un solo socio, o da più soci in modo non proporzionale. Inoltre, i versamenti in natura hanno il medesimo effetto di un conferimento che comporti la proprietà o il godimento di un bene da parte della società ma in assenza delle regole richieste per l’effettuazione dei conferimenti destinati al capitale sociale.
Caso particolare: rinuncia al finanziamento soci
È il socio stesso a decidere di rinunciare al credito vantato nei confronti della società per motivi che possono differire tra loro, come ad esempio per rafforzare il patrimonio della società o per ridurre l’indebitamento. Anche in questo caso non si tratta di decisione riservata all’assemblea, poiché il diritto è esistente in capo ad ogni singolo socio. Dunque la società rileva il venir meno di un debito verso il socio che al contempo, viene a trasformarsi in un versamento a fondo perduto o in un versamento in conto capitale senza obbligo di restituzione.
Il problema principale in tale fattispecie viene individuato dal punto di vista fiscale, in particolare: la norma ha modificato il trattamento delle rinunce dei soci ai crediti vantati nei confronti della società, che passano da un generalizzato regime di intassabilità a uno di parziale imponibilità. Viene infatti previsto che la fattispecie della rinuncia al credito, genera una sopravvenienza attiva solo per la parte che eccede il valore fiscale del credito medesimo. A tale fine, il socio è tenuto a certificare tale valore fiscale mediante produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in mancanza dell’atto, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero, con conseguente concorso alla formazione del reddito della società, dell’intera rinuncia.
Dunque in assenza di atto, il valore della rinuncia è tassato interamente in capo alla società, mentre invece al contrario, in presenza di dichiarazione, la rinuncia è tassata per metà in capo al socio e per metà in capo alla società. Il regime di parziale detassazione delle sopravvenienze da rinuncia ai crediti trova giustificazione nella volontà del socio di patrimonializzare la società: occorre dunque verificare la sussistenza di questo intento al fine di escludere che la rinuncia sia dovuta a cause di tipo diverso.
Tale procedura non è applicabile alle persone fisiche non esercenti attività d’impresa, non essendo ravvisabile, nei loro confronti, alcuna differenza tra il valore fiscale e nominale dei crediti rinunciati. Pertanto, la società può beneficare in questi casi della completa detassazione della rinuncia anche in assenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il valore fiscale del credito.
Aspetti fiscali
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali del finanziamento soci, viene disposto che: per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si considerano percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto, se le scadenze non sono stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. È pertanto evidente come, ai fini delle imposte sui redditi, le erogazioni di denaro eseguite dai soci di società commerciali vengono considerate come date a mutuo e con maturazione di interessi, sempre che dai bilanci delle società partecipate non emerga che il prestito effettuato non sia fruttifero di interessi. Dunque dal bilancio e dagli atti societari deve emergere inequivocabilmente la natura di versamenti eseguiti dai soci ad incremento del patrimonio societario, aventi pertanto natura di apporto permanente.
Esaminando la questione dal punto di vista dei soci:
- Qualora il socio finanziatore sia una persona fisica, che detenga la partecipazione al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, dovrà dichiarare gli interessi come redditi di capitale al lordo della ritenuta, operata dalla società che ha versato gli interessi
- Qualora, invece, il socio finanziatore detenga la partecipazione nell'ambito di un'attività d'impresa, permarrà la presunzione circa la misura degli interessi, ma non sarà applicata alcuna ritenuta, dovendo considerare i predetti proventi finanziari quali componenti positivi del reddito d'impresa
Dal punto di vista delle società debitrici, gli interessi sostenuti sui prestiti erogati dai soci sono ordinariamente deducibili dal reddito d'impresa delle stesse. Va precisato che, laddove la beneficiaria del prestito sia una società di capitali, gli interessi passivi saranno deducibili, al pari degli altri oneri finanziari, ovvero fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione.
Esaminando invece dal punto di vista dell’azienda: sugli interessi fruttiferi concessi ai soci per il finanziamento, la società dovrà effettuare una ritenuta a titolo di acconto del 26%; mentre invece per i versamenti senza obbligo di restituzione non vengono a crearsi interessi e quindi non è prevista ritenuta.
Acquisto e sottoscrizione azioni proprie
L’acquisto di azioni proprie realizza nella sostanza il rimborso agli azionisti, senza che vi sia la diminuzione nominale del capitale sociale, in quanto l’esborso per l’acquisto delle azioni è controbilanciato contabilmente, dall’iscrizione delle azioni proprie nell’attivo. Di conseguenza le reali risorse su cui i creditori possono fare affidamento diminuiscono per effetto dell’acquisto di azioni proprie, perché parte delle attività aziendali vengono investite nelle azioni della società stessa.
Quindi è vietata la sottoscrizione di azioni proprie in quanto, se fosse possibile, le società potrebbero aumentare il capitale sociale all’infinito, senza alcuna effettiva entrata di risorse. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio; della liberazione delle azioni rispondono solidalmente i promotori, i fondatori e gli amministratori. L’acquisto di proprie azioni è tuttavia consentito nel caso vengano rispettate le seguenti condizioni: possono essere acquistate solo azioni proprie interamente liberate; possono essere acquistate azioni proprie, nei limiti degli utili distribuibili.
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Ragioneria - Operazioni sul capitale
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Le modifiche dell'atto costitutivo e le operazioni sul capitale delle SRL
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Panoramica sulle operazioni societarie
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Diritto commerciale - le operazioni della società sulle proprie azioni