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LE MODIFICHE DELL’ ATTO COSTITUTIVO
E LE OPERAZIONI SUL CAPITALE DELLE
S.R.L.
Art. 2480 (Modificazioni dell’atto costitutivo)
1. Le modificazioni dell’atto costitutivo. Le modificazioni dell’atto costitutivo sono
deliberate dall’assemblea dei soci a norma dell’art. 2479- bis (l’atto costitutivo
determina i modi di convocazione dell’assemblea e gli argomenti da trattare). Il verbale è
poi redatto da notaio e si applica l’art. 2436 ( deposito, iscrizione e pubblicazione delle
modificazioni nel Registro delle Imprese).
- Nella disciplina delle s.r.l. non si fa mai riferimento allo statuto, ma solo all’atto
costitutivo contenente una parte dedicata alla determinazione degli aspetti organizzativi
della società. Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere deliberate
dall’assemblea dei soci a norma dell’art. 2479-bis. (assemblea costituita con la presenza
di tanti soci che rappresentino almeno la metà del CS)
- Nelle s.r.l. la delega agli amministratori è circoscritta solo alle seguenti ipotesi:
1) aumento CS; 2) riduzione obbligatoria per perdite del CS superiori a 1/3 non
ridottesi nell’esercizio successivo; 3) incorporazione di società interamente possedute o
di società possedute al 90%.
2.Il controllo sulla decisione di modifica dell’atto costitutivo. Il verbale della decisione
di modifica dell’atto costitutivo deve essere redatto da un notaio secondo quanto previsto
dall’art. 2436 (forma atto pubblico); inoltre, le delibere delle modifiche devono essere
depositate presso il registro delle imprese entro 30 gg dalle delibere medesime.
- Il notaio deve procedere alla verifica dell’adempimento delle condizioni stabilite dalla
legge. Si tratta di un controllo di legalità sostanziale, cioè solo se il notaio ritiene che
sussistano tutte le condizioni di legge dovrà chiedere l’iscrizione nel registro delle
imprese contestualmente al deposito dell’atto.
TERMINE CONCESSO AL NOTAIO PER L’ISCRIZIONE NEL RDI: atto costitutivo
20gg; modifiche dell’atto 30gg.
-Inoltre, solo per le modifiche dell’atto, se il notaio ritiene che nella decisione di
modifica dell’atto costitutivo non siano adempiute le condizioni stabilite dalla legge, non
deve richiederne l’iscrizione nel RDI e deve darne comunicazione agli amm.ri entro
30gg dalla decisione. In tal caso gli amm.ri devono convocare l’assemblea per gli
opportuni provvedimenti e chiedere l’omologazione della delibera al tribunale.
Quest’ultimo, “verificato l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il
pubblico ministero, ordina l’iscrizione nel RDI con decreto soggetto a reclamo”.
- MANCATA STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO IN FORMA DI ATTO
PUBBLICO: per le s.p.a. è causa di nullità; per le s.r.l. semplice annullabilità della 2
delibera.
3) Efficacia della decisione di modifica dell’atto costitutivo. L’atto costitutivo non può
(oggi come in passato) avere efficacia prima dell’iscrizione nel RDI. Prima della riforma
del 2003, per le delibere che modificavano l’atto costitutivo, la pubblicità prevista era
DICHIARATIVA. Oggi, sia l’atto costitutivo sia le delibere che lo modificano, sono
EFFICACI solo dopo l’iscrizione nel RDI, anche nei confronti dei soci e dei terzi che
non ne siano venuti a conoscenza.
- L’ art. 2436 prevede che, qualora il notaio non ritenga di iscrivere la decisione e gli
amministratori non richiedano l’omologazione del tribunale trascorsi 30 gg, la
deliberazione è INEFFICACE.
- Sia per le s.p.a. sia per le s.r.l., gli atti per i quali si richiede l’iscrizione nel RDI sono
opponibili a terzi solo dopo la pubblicità, a meno che la società provi che i terzi ne erano
a conoscenza.
- Per le operazioni compiute entro il 15° giorno dalla pubblicazione, gli atti non sono
opponibili ai terzi che provino di essere stati nell’impossibilità di averne conoscenza.
4)Deposito del testo integrale dell’atto costitutivo aggiornato. Dopo ogni modifica
dell’atto costitutivo, deve essere depositato presso il RDI il testo integrale dell’atto. Tale
obbligo riguarda la parte a contenuto statutario dell’atto. Le eventuali modifiche di altri
elementi come, ad es., i dati anagrafici dei soci, non sono soggette a tale obbligo.
5) Ambito di applicazione. Il procedimento sopra descritto riguarda solo le modifiche a
contenuto statutario, tra cui anche le modifiche dell’oggetto sociale.
6) Quorum assembleari per la modifica dell’atto costitutivo. Le decisioni di modifica
dell’atto costitutivo devono essere adottate in forma di delibera assembleare e richiedono
il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del CS.
Quorum diversi sono poi previsti da alcune norme speciali per particolari decisioni:
-per la MODIFICA di PARTICOLARI DIRITTI ATTRIBUITI ai SOCI occorre il
consenso di tutti i soci.
- per la trasformazione di una s.r.l. consortile in società di capitali lucrativa di altro tipo
si applica il quorum previsto per le modifiche dell’atto costitutivo.
- per la trasformazione ETEROGENEA il quorum previsto è 2/3 del CS in caso di
passaggio da scopo lucrativo a consortile e la maggioranza assoluta in caso contrario.
Al socio contrario alla delibera, spetterà il diritto di recesso.
7) Il recesso. In relazione a molte decisioni di modifica dell’atto costitutivo, l’art. 2473
attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno acconsentito.
Inoltre, l’art. 2473 prevede che “il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato,
è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima oppure se è
deliberato lo scioglimento della società”. 3
Art. 2481 (Aumento di capitale)
1)L’aumento di capitale. L’aumento viene deliberato dall’assemblea dei soci. L’atto
costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale secondo i
limiti e le modalità imposte dallo statuto; la decisione degli amm.ri deve risultare dal
verbale redatto dal notaio senza indugio, depositato e iscritto nel RDI. La decisione di
aumentare il CS non può essere effettuata fin quando tutti i conferimenti
precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.
2)La delega agli amministratori. Nelle s.r.l. c’è la possibilità di delegare agli amm.ri la
decisione di aumentare il capitale. La delega deve essere contenuta nell’atto costitutivo.
- La decisione di aumento del capitale da parte degli amm.ri in assenza della delega
comporta l’inefficacia della decisione.
- Per le deleghe, è possibile introdurre una clausola attraverso una modifica dell’atto
costitutivo deliberata con le relative maggioranze.
- La mancanza di ogni indicazione circa i limiti e le modalità di attuazione della delega
comporta la nullità della clausola. Bisogna indicare nel contenuto della delega:
ammontare max dell’aumento; durata della delega (non >5 anni); se l’aumento del CS
possa avvenire con esclusione del diritto di opzione (con offerta di quote di nuova emissione a
terzi)
- Qualora gli amm.ri decidano un aumento di capitale escludendo o limitando il diritto di
sottoscrizione, i soci potranno recedere. In caso di recesso totalitario la società si
scioglie.
3)La delibera degli amm.ri di aumento di capitale delegato. La decisione degli
amministratori deve risultare da verbale redatto da un notaio ed iscritto e depositato nel
RDI. Nel caso di esercizio di deleghe da parte degli amm.ri, la decisione compete
all’organo amministrativo: se l’organo è UNIPERSONALE la decisione compete
all’amministratore unico; se è PLURIPERSONALE spetta al consiglio
d’amministrazione con le maggioranze e modalità previste dall’atto costitutivo.
-Amministrazione congiunta: le decisioni dovranno essere prese da tutti gli amm.ri
all’unanimità o a maggioranza, a seconda di quanto previsto nell’atto costitutivo.
-Amministrazione disgiunta: ogni amm.re ha il diritto di opporsi alle decisioni assunte
da un altro amm.re, ma in tal caso la decisione dovrà essere presa a maggioranza dai
soci.
Qualora il notaio che redige il verbale della decisione degli amm.ri di aumento del CS in
esecuzione della delega sollevi rilievi circa la decisione, negando l’iscrizione nel RDI,
dovranno essere adottati opportuni provvedimenti a seconda del problema in essere:
- se la delega non esiste o la clausola manca di limiti e modalità, occorrerà convocare
l’assemblea per modificare l’atto e riconvocare gli amm.ri per deliberare l’aumento; 4
- se i problemi riguardano la delibera di aumento in sé, gli opportuni provvedimenti
potranno essere adottati dagli amm.ri stessi.
Se la decisione di aumento di CS adottata dagli amm.ri non è conforme alle modalità e ai
limiti previsti da’’atto costitutivo, il notaio deve rifiutarsi di richiedere l’iscrizione nel
RDI. Qualora la delibera fosse ugualmente iscritta, questa sarebbe viziata (nelle srl si fa
riferimento al solo CONFLITTO di INTERESSI). L’impugnazione per far valere la
nullità dovrà avvenire entro 180gg dall’iscrizione nel RDI, trascorsi i 180gg si può
richiedere solo il risarcimento del danno spettante al socio o al terzo.
4)Aumento di capitale e liberazione dei precedenti conferimenti. L’art. 2481 prevede
che l’aumento del capitale può avvenire solo dopo che le quote esistenti siano state
interamente sottoscritte e versate. Il principio non esclude, però, che la decisione venga
presa ancor prima del richiamo, l’importante è che l’aumento non sia eseguito.
-Se l’aumento avviene prima della sottoscrizione/versamento, la delibera di aumento è
inefficace e gli amm.ri sono solidalmente responsabili per danni arrecati ai soci ed ai
terzi.
-Il divieto non trova applicazione nel caso siano presenti conferimenti d’opera o di
servizi non ancora interamente adempiuti, perché ciò che costituisce il conferimento è
l’opera o il servizio reso dal socio, per i quali è gia certa l’esecuzione nel momento in
cui la garanzia viene prestata .
(polizza assicurativa, fidejussione, ecc.)
Art. 2481-bis (Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti)
In caso di decisione di aumento del CS mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il
diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.
L’atto costitutivo può prevedere che l’aumento di capitale possa essere attuato anche
mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
La decision