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LE MODIFICHE DELL’ ATTO COSTITUTIVO

E LE OPERAZIONI SUL CAPITALE DELLE

S.R.L.

Art. 2480 (Modificazioni dell’atto costitutivo)

1. Le modificazioni dell’atto costitutivo. Le modificazioni dell’atto costitutivo sono

deliberate dall’assemblea dei soci a norma dell’art. 2479- bis (l’atto costitutivo

determina i modi di convocazione dell’assemblea e gli argomenti da trattare). Il verbale è

poi redatto da notaio e si applica l’art. 2436 ( deposito, iscrizione e pubblicazione delle

modificazioni nel Registro delle Imprese).

- Nella disciplina delle s.r.l. non si fa mai riferimento allo statuto, ma solo all’atto

costitutivo contenente una parte dedicata alla determinazione degli aspetti organizzativi

della società. Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere deliberate

dall’assemblea dei soci a norma dell’art. 2479-bis. (assemblea costituita con la presenza

di tanti soci che rappresentino almeno la metà del CS)

- Nelle s.r.l. la delega agli amministratori è circoscritta solo alle seguenti ipotesi:

1) aumento CS; 2) riduzione obbligatoria per perdite del CS superiori a 1/3 non

ridottesi nell’esercizio successivo; 3) incorporazione di società interamente possedute o

di società possedute al 90%.

2.Il controllo sulla decisione di modifica dell’atto costitutivo. Il verbale della decisione

di modifica dell’atto costitutivo deve essere redatto da un notaio secondo quanto previsto

dall’art. 2436 (forma atto pubblico); inoltre, le delibere delle modifiche devono essere

depositate presso il registro delle imprese entro 30 gg dalle delibere medesime.

- Il notaio deve procedere alla verifica dell’adempimento delle condizioni stabilite dalla

legge. Si tratta di un controllo di legalità sostanziale, cioè solo se il notaio ritiene che

sussistano tutte le condizioni di legge dovrà chiedere l’iscrizione nel registro delle

imprese contestualmente al deposito dell’atto.

TERMINE CONCESSO AL NOTAIO PER L’ISCRIZIONE NEL RDI: atto costitutivo

20gg; modifiche dell’atto 30gg.

-Inoltre, solo per le modifiche dell’atto, se il notaio ritiene che nella decisione di

modifica dell’atto costitutivo non siano adempiute le condizioni stabilite dalla legge, non

deve richiederne l’iscrizione nel RDI e deve darne comunicazione agli amm.ri entro

30gg dalla decisione. In tal caso gli amm.ri devono convocare l’assemblea per gli

opportuni provvedimenti e chiedere l’omologazione della delibera al tribunale.

Quest’ultimo, “verificato l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il

pubblico ministero, ordina l’iscrizione nel RDI con decreto soggetto a reclamo”.

- MANCATA STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO IN FORMA DI ATTO

PUBBLICO: per le s.p.a. è causa di nullità; per le s.r.l. semplice annullabilità della 2

delibera.

3) Efficacia della decisione di modifica dell’atto costitutivo. L’atto costitutivo non può

(oggi come in passato) avere efficacia prima dell’iscrizione nel RDI. Prima della riforma

del 2003, per le delibere che modificavano l’atto costitutivo, la pubblicità prevista era

DICHIARATIVA. Oggi, sia l’atto costitutivo sia le delibere che lo modificano, sono

EFFICACI solo dopo l’iscrizione nel RDI, anche nei confronti dei soci e dei terzi che

non ne siano venuti a conoscenza.

- L’ art. 2436 prevede che, qualora il notaio non ritenga di iscrivere la decisione e gli

amministratori non richiedano l’omologazione del tribunale trascorsi 30 gg, la

deliberazione è INEFFICACE.

- Sia per le s.p.a. sia per le s.r.l., gli atti per i quali si richiede l’iscrizione nel RDI sono

opponibili a terzi solo dopo la pubblicità, a meno che la società provi che i terzi ne erano

a conoscenza.

- Per le operazioni compiute entro il 15° giorno dalla pubblicazione, gli atti non sono

opponibili ai terzi che provino di essere stati nell’impossibilità di averne conoscenza.

4)Deposito del testo integrale dell’atto costitutivo aggiornato. Dopo ogni modifica

dell’atto costitutivo, deve essere depositato presso il RDI il testo integrale dell’atto. Tale

obbligo riguarda la parte a contenuto statutario dell’atto. Le eventuali modifiche di altri

elementi come, ad es., i dati anagrafici dei soci, non sono soggette a tale obbligo.

5) Ambito di applicazione. Il procedimento sopra descritto riguarda solo le modifiche a

contenuto statutario, tra cui anche le modifiche dell’oggetto sociale.

6) Quorum assembleari per la modifica dell’atto costitutivo. Le decisioni di modifica

dell’atto costitutivo devono essere adottate in forma di delibera assembleare e richiedono

il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del CS.

Quorum diversi sono poi previsti da alcune norme speciali per particolari decisioni:

-per la MODIFICA di PARTICOLARI DIRITTI ATTRIBUITI ai SOCI occorre il

consenso di tutti i soci.

- per la trasformazione di una s.r.l. consortile in società di capitali lucrativa di altro tipo

si applica il quorum previsto per le modifiche dell’atto costitutivo.

- per la trasformazione ETEROGENEA il quorum previsto è 2/3 del CS in caso di

passaggio da scopo lucrativo a consortile e la maggioranza assoluta in caso contrario.

Al socio contrario alla delibera, spetterà il diritto di recesso.

7) Il recesso. In relazione a molte decisioni di modifica dell’atto costitutivo, l’art. 2473

attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno acconsentito.

Inoltre, l’art. 2473 prevede che “il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato,

è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima oppure se è

deliberato lo scioglimento della società”. 3

Art. 2481 (Aumento di capitale)

1)L’aumento di capitale. L’aumento viene deliberato dall’assemblea dei soci. L’atto

costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale secondo i

limiti e le modalità imposte dallo statuto; la decisione degli amm.ri deve risultare dal

verbale redatto dal notaio senza indugio, depositato e iscritto nel RDI. La decisione di

aumentare il CS non può essere effettuata fin quando tutti i conferimenti

precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

2)La delega agli amministratori. Nelle s.r.l. c’è la possibilità di delegare agli amm.ri la

decisione di aumentare il capitale. La delega deve essere contenuta nell’atto costitutivo.

- La decisione di aumento del capitale da parte degli amm.ri in assenza della delega

comporta l’inefficacia della decisione.

- Per le deleghe, è possibile introdurre una clausola attraverso una modifica dell’atto

costitutivo deliberata con le relative maggioranze.

- La mancanza di ogni indicazione circa i limiti e le modalità di attuazione della delega

comporta la nullità della clausola. Bisogna indicare nel contenuto della delega:

ammontare max dell’aumento; durata della delega (non >5 anni); se l’aumento del CS

possa avvenire con esclusione del diritto di opzione (con offerta di quote di nuova emissione a

terzi)

- Qualora gli amm.ri decidano un aumento di capitale escludendo o limitando il diritto di

sottoscrizione, i soci potranno recedere. In caso di recesso totalitario la società si

scioglie.

3)La delibera degli amm.ri di aumento di capitale delegato. La decisione degli

amministratori deve risultare da verbale redatto da un notaio ed iscritto e depositato nel

RDI. Nel caso di esercizio di deleghe da parte degli amm.ri, la decisione compete

all’organo amministrativo: se l’organo è UNIPERSONALE la decisione compete

all’amministratore unico; se è PLURIPERSONALE spetta al consiglio

d’amministrazione con le maggioranze e modalità previste dall’atto costitutivo.

-Amministrazione congiunta: le decisioni dovranno essere prese da tutti gli amm.ri

all’unanimità o a maggioranza, a seconda di quanto previsto nell’atto costitutivo.

-Amministrazione disgiunta: ogni amm.re ha il diritto di opporsi alle decisioni assunte

da un altro amm.re, ma in tal caso la decisione dovrà essere presa a maggioranza dai

soci.

Qualora il notaio che redige il verbale della decisione degli amm.ri di aumento del CS in

esecuzione della delega sollevi rilievi circa la decisione, negando l’iscrizione nel RDI,

dovranno essere adottati opportuni provvedimenti a seconda del problema in essere:

- se la delega non esiste o la clausola manca di limiti e modalità, occorrerà convocare

l’assemblea per modificare l’atto e riconvocare gli amm.ri per deliberare l’aumento; 4

- se i problemi riguardano la delibera di aumento in sé, gli opportuni provvedimenti

potranno essere adottati dagli amm.ri stessi.

Se la decisione di aumento di CS adottata dagli amm.ri non è conforme alle modalità e ai

limiti previsti da’’atto costitutivo, il notaio deve rifiutarsi di richiedere l’iscrizione nel

RDI. Qualora la delibera fosse ugualmente iscritta, questa sarebbe viziata (nelle srl si fa

riferimento al solo CONFLITTO di INTERESSI). L’impugnazione per far valere la

nullità dovrà avvenire entro 180gg dall’iscrizione nel RDI, trascorsi i 180gg si può

richiedere solo il risarcimento del danno spettante al socio o al terzo.

4)Aumento di capitale e liberazione dei precedenti conferimenti. L’art. 2481 prevede

che l’aumento del capitale può avvenire solo dopo che le quote esistenti siano state

interamente sottoscritte e versate. Il principio non esclude, però, che la decisione venga

presa ancor prima del richiamo, l’importante è che l’aumento non sia eseguito.

-Se l’aumento avviene prima della sottoscrizione/versamento, la delibera di aumento è

inefficace e gli amm.ri sono solidalmente responsabili per danni arrecati ai soci ed ai

terzi.

-Il divieto non trova applicazione nel caso siano presenti conferimenti d’opera o di

servizi non ancora interamente adempiuti, perché ciò che costituisce il conferimento è

l’opera o il servizio reso dal socio, per i quali è gia certa l’esecuzione nel momento in

cui la garanzia viene prestata .

(polizza assicurativa, fidejussione, ecc.)

Art. 2481-bis (Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti)

In caso di decisione di aumento del CS mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il

diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

L’atto costitutivo può prevedere che l’aumento di capitale possa essere attuato anche

mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

La decision

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher robertoc94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Mansani Luigi.