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Il valore unitario per azione è 3,66, e quindi meno di prima che era 5.
Prima del conferimento c’erano 200 azioni che valevano 5, dopo 300 che valgono 3,66.
Capitale sociale + riserva minore uguale al valore dei beni conferiti.
N° azioni emesse 200 + 100/5 = 220 = 110/220 =5. Quindi per i soci che hanno conferito
resta 5.
Art. 2501 c.c. : fusione:
L’ operazione consiste nell’ unione fra due società: fusione per incorporazione o pura.
Le azioni della società incorporata non esistono più e vengono annulate.
A fronte di questo annullamento il socio riceve azioni della società incorporante. Per il
socio la situazione resta invariata.
Il rapporto di concambio deve nascere dalla stima dei valori economici della società. Il
rischio è che un rapporto non corretto porti a un cambiamento di ricchezza tra i soggetti.
Art. 2506 c.c.. scissione:
Abbiamo la società A che vuole tirare fuori un pezzo: i soci prima avevamo le azioni di A,
ora hanno azioni di una e di un’ altra.
Il patrimonio netto ante scissione è diverso dal patrimonio netto post scissione.
L’ organo amministrativo delle società partecipanti alla società redige la situazione
patrimoniale e la relazione illustrativa. La relazione deve contenere anche i criteri di
distribuzione delle azioni o quote.
Art. 2441 c.c.: aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione:
La società aumenta il capitale sociale e lo riserva solo a certi soggetti. Prezzo di emissione
di nuove azioni: deve essere tale da non diluire il valore delle azioni post aumento capitale
sociale. Qua il rischio è la diluizione del valore delle azioni post aumento capitale sociale.
Però è una scelta del socio, che decide di partecipare all’ aumento o no. Va tutelato chi
non partecipa, chi resta escluso dal diritto di opzione.
Gli amministratori devono dire come hanno realizzato il prezzo delle nuove azioni. Solo
per le società quotate, io posso escludere dalla disciplina del conferimento e il prezzo delle
nuove azioni = prezzo di mercato, che è il prezzo di borsa. Se emetto azioni = prezzo di
borsa, non devo fare altro. C’è un valore diretto tra valore e prezzo di borsa. Deve esserci
una congruità del prezzo di emissione, assicurare che il prezzo di nuove azioni sia almeno
pari a valore azioni ante aumento del capitale sociale. Come si fa? Valore emittente/valore
azioni in circolazione ante aumento capitale e quindi il nuovo prezzo di emissione non
deve essere inferiore a quel prezzo.
Art. 2441 comma 6:
la relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al
consiglio di sorveglianza. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle
azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto anche dell’ andamento
delle quotazioni nell’ ultimo semestre. Forte somiglianza tra valore e prezzi
borsistici nelle società quotate, e si determina in base al patrimonio netto. Sembra
che il valore della società sia uguale al valore del patrimonio netto.
Ma il patrimonio netto è contabile (da bilancio) o a valore rivalutabile? Bisogna
guardare alla dimensione patrimoniale della società: attività- passività =patrimonio
netto (sembrerebbe esclusa la dimensione reddituale).
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Operazione: Aspetti da tutelare: Riferimenti alla nozione di valore:
1. Operazione : Conferimento (2343, poi il 2343 ter: semplificato).
Aspetti da tutelare: che i creditori e gli investitori possano fare affidamento su un
patrimonio reale e non fittizio (perchè il rischio è una sopravvlautazione del capitale
sociale), quindi effettività del capitale proprio + riserve. L’ interesse da tutelare è in
capo ai soci che non conferiscono, perchè non hanno il diritto di opzione che non gli
spetta. Poichè è un’ operazione riservata a chi apoprta i beni in natura. Questo perchè
può essere che le azioni vengano emesse a un valore inferiore rispetto a quelle
precedenti. E’ possibile solo se il prezzo delle nuove azioni è quantomeno pari a quello
che avevano le precedenti azioni (quindi diluizione del valore delle azioni post
conferimento).
Valore: qui il legislatore non dice niente sul valore.
2. Operazione : Fusione e scissione.
Aspetti da tutelare: i diritti dei soci (nella fusione pura si crea un soggetto che va a
sostituire quello precedente). Per la fusione: Si deve tutelare il mantienimento della
ricchezza in capo agli azionisti. Quello che conta è usare lo stesso metodo di
giudizio: il problema grosso è l’ omogeneità dei valori. Per la scissione invece
bisogna vedere qual è il patrimonio netto che resta alla scissa e alla beneficiaria e
anche qui abbiamo un problema di mantenimento della ricchezza.
Valore: non dice niente.
3. Operazione : Diritto di opzione: 2441 c.c.
L’ esclusione del diritto di opzione non avviene con il conferimento: non si rinuncia, si è
esclusi se non si conferisce.
Aspetti da tutelare: si deve tutelare diluzione del valore delle azioni post aumento
rispetto al pre aumento. I soggetti deboli sono quelli che non possono partecipare all’
aumento. Il prezzo del valore delle nuove azioni deve essere quantomeno pari al valore
delle azioni ante emissione.
Valore: il codice al 2441 dice “in base al patrimonio netto” e “tenuto conto andamento
quotazioni dell’ ultimo semestre”. Ha senso dire che il valore di un bene è il costo
storico? o il costo di sostituzione? Il valore poi, coincide con il costo? Non lo sa. Poi nel
2003, è stato fatto un altro riferimento implicito in sede di esclusione del diritto di
opzione: 4° comma: Qualora l’ aumento del capitale con esclusione di diritto di opzione
(salvo il conferimento) sia inferiore al 10%, allora va bene. Il vincolo è il prezzo delle
emissioni delle azioni, nella misura in cui il prezzo di emissione delle nuove azioni non
lo dice. Del valore c’è anche un riferimento nel Prezzo di mercato.