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OPERAZIONI DELLA SOCIETA’ SU PROPRIE AZIONI
Il fine di assicurare l’effettività del capitale sociale è perseguito anche attraverso un’articolata
disciplina riguardo a quelle operazioni che, avendo per oggetto azioni proprie o della società
controllante oppure costituendo un incrocio, possono determinare un annacquamento del
capitale sociale stesso, e cioè la sua pratica eliminazione.
In queste ipotesi vi è il pericolo che si determini l’uscita dal patrimonio della società di parte del
capitale sociale mediante l’entrata di un bene che non trova più nel patrimonio sociale il suo
controvalore; o il pericolo che si abbia la creazione di una pluralità di azioni il cui controvalore è
rappresentato dallo stesso patrimonio.
Per quanto riguarda le s.r.l. l’acquisto di partecipazioni proprie è espressamente vietate dalla
legge.
In ordine alla spa attualmente sono regolate 3 situazioni:
SOTTOSCRIZIONE
In nessun caso la società può sottoscrivere proprie azioni, né della società controllante.
Il divieto assoluto, penalmente sanzionato, conosce solo una deroga, introdotta con riforma del
2003, per l’esercizio del diritto di opzione sulle azioni proprie detenute dalla società.
Salvo tale eccezione, il divieto opera sia in sede di costituzione della società, sia in sede di
aumento del capitale sociale.
Colpisce tanto la sottoscrizione diretta, cioè compiuta in nome della società, quanto la
sottoscrizione indiretta, cioè compiuta da terzi in nome proprio ma per conto della società.
In caso di violazione del divieto di autosottoscrizione, non si ha nullità della sottoscrizione, ma
le azioni si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai soggetti che materialmente
hanno violato il divieto.
-In caso di sottoscrizione diretta (cioè in nome della società) le azioni si intendono sottoscritte e
devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale
sociale, dagli amministratori.
A questa conseguenza può però sottrarsi chi dimostra di essere esente da colpa.
-Nel caso di sottoscrizione indiretta è invece il terzo che ha sottoscritto le azioni, in nome
proprio ma per conto della società, che è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore.
Inoltre rispondono solidalmente col terzo, anche i promotori e i soci fondatori ovvero, in caso di
aumento del capitale sociale, gli amministratori della società, salvo che tali soggetti non
dimostrino di essere esenti da colpa.
ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
L’acquisto da parte della società di azioni proprie , o quote della controllante da parte della
controllata, possono dar luogo ad una riduzione del capitale reale senza riduzione del capitale
sociale nominale.
Prendiamo il caso di una società con capitale sociale nominale di 1000 ed un capitale reale
(patrimonio netto) di 1000, la quale impiega somme per 1000 nell’acquisto di azioni proprie.
Essa non fa altro che rimborsare ai soci il valore delle azioni.
Il capitale sociale nominale resta invariato, ma il capitale reale si è riduce a zero, mettendo in
pericolo i creditori sociali.
Queste conseguenze non si verificano quando nell’acquisto vengono impiegate somme
corrispondenti agli utili o ad altre eccedenze di bilancio.
In tal caso l’operazione è consentita, ma la società deve rispettare 4 condizioni (art. 2357 cc):
a)le somme impiegate nell’acquisto non possono eccedere l’ammontare degli utili distribuibili e
delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato
b)le azioni da acquistare devono essere interamente liberate
c)l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria; la delibera deve fissare le
modalità di acquisto, l’ammontare massimo delle azioni da acquistare e la durata, non
superiore a 18 mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata
d)il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere la decima parte del capitale
sociale.( limite quantitativo), per le s.p.a. che fanno parte del mercato con capitale di rischio.
In caso di violazione di tali limiti legislativi, non si determina la nullità dell’acquisto, la validità
rimane, ma le azioni acquistate devono essere vendute entro 1 anno dal loro acquisto. In
mancanza si dovrà procedere al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale
sociale.
La disciplina esposta si applica anche quando la società procede all’acquisto di azioni proprie
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
La legge prevede inoltre casi speciali si acquisto di azioni proprie o della controllante ai quali,
data la ridotta pericolosità, queste condizioni non si applicano.
Sono previsti alcuni casi speciali di acquisto, sottratti in tutto o in parte alle limitazioni dettate
in via generale (art. 2357 bis cc).
Nessuna limitazione è applicabile quando l’acquisto avviene in esecuzione di una delibera
assembleare di riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante riscatto ed annullamento di
azioni.
In tal caso l’acquisto di azioni proprie costituisce modalità di attuazione di una riduzione palese
del capitale sociale con rimborso dei conferimenti ai soci.
Regime delle azioni proprie (art. 2357 ter cc)
- I diritti sociali relativi alle azioni proprie sono sterilizzati.
Es. il diritto di voto è sospeso.
- Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale al fine del calcolo del quorum
costitutivo e deliberativo dell’assemblea.
- Gli amministratori non possono disporre delle azioni (es. venderle) senza autorizzazione
dell’assemblea, che può anche essere contestuale all’autorizzazione all’acquisto.
ALTRE OPERAZIONI
Alla società è vietato di concedere prestiti o fornire garanzie a favore dei soci o di terzi per la
sottoscrizione o l’acquisto di azioni proprie (art. 2358 1° comma cc). Tali autorizzazioni sono
preventivamente autorizzate dalla assemblea straordinaria.
La società non può inoltre accettare azioni proprie in garanzia (es. concedere finanziamenti ai
soci garantiti dal pegno di azioni proprie).
I relativi contratti di finanziamento o di garanzia sono nulli.
SOTTOSCRIZIONE RECIPROCA DI AZIONI
Le partecipazioni reciproche fra società di capitali (la società A partecipa al capitale della
società B e viceversa) danno luogo a pericoli di carattere patrimoniale ed amministrativo, che
si accentuano quando fra le due società intercorre un rapporto di controllo.
Infatti la controllante potrebbe eludere la disciplina della sottoscrizione e dell’acquisto di azioni
proprie facendo sottoscrivere o acquistare le stesse da una propria controllata.
Questi pericoli vengono in evidenza nel caso di sottoscrizione reciproca del capitale.
Se due società si costituiscono o aumentano il capitale sociale sottoscrivendo l’una il capitale
dell’altra, aumenta il capitale sociale nominale delle due società, senza che si incrementi il
capitale reale.
Alla repressione di tale fenomeno era in passato rivolto solo l’art. 2360 cc.
Ad esso si è affiancato l’art. 2359 quinquies cc introdotto dal d.lgs 315 del 1994 (emanato in
attuazione della direttiva Cee n° 92/101).
Si prevede che la società controllata non può sottoscrivere un aumento del capitale deliberato
dalla controllante, sia direttamente, sia avvalendosi di terzi.
In caso di violazione di questa disciplina, le azioni sono imputate agli amministratori della
società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa, ovvero al terzo che ha
sottoscritto le azioni in nome proprio, ma per conto della controllata.
Vediamo quindi che la disciplina ricalca quella della sottoscrizione di azioni proprie.
RISERVE
Connessa alla nozione di capitale è quella di riserva.
Le riserve sono immobilizzazioni degli utili, che sono imposte dalla legge e dagli statuti alle
società o eventualmente dalla assemblea, per assicurare la stabilità del capitale sociale di
fronte ad oscillazioni nei valori o di fronte a perdite che possono verificarsi per singoli esercizi.
La legge impone la costituzione di una riserva legale, pari al quinto del capitale sociale,
mediante l’immobilizzazione almeno della ventesima parte degli utili di esercizio.(2430).
Gli statuti prevedono per lo più la presenza di ulteriori riserve ( statutarie), e altre possono
essere create dall’assemblea dei soci ( straordinarie o facoltative). Anche le riserve vanno
iscritte al passivo del bilancio. Esistono poi riserve occulte o tacite per indicare gli
accantonamenti nascosti nelle pieghe del bilancio, dipendenti da una sottovalutazione delle
attività sociali, o dalla creazione di fondi correttivi superiori alla realtà o dalla indicazione di
passività in realtà inesistenti.
SOPRAPREZZO
Le azioni, in sede di costituzione della società o in sede di aumento del capitale, possono
essere emesse per una somma superiore al loro valore nominale. La somma in più del valore
nominale prende il nome di sopraprezzo.
In sede di aumento del capitale l’obiettivo del sopraprezzo è quello di adeguare il prezzo
all’emissione delle azioni al valore reale delle stesse. Il sopraprezzo per legge deve confluire in
un apposito fondo e non può essere distribuito fino a quando la riserva legale non abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale. Si tratta di una indisponibilità temporanea che
impedisce al sopraprezzo di poter essere utilizzato per l’acquisto di azioni proprie o delle
società controllante. (2431).
Fattispecie piuttosto frequenti, che hanno richiamato l’attenzione del legislatore sono i
versamenti fatti dai soci a copertura delle perdite ed i versamenti in conto capitale.
La loro caratteristica comune rimane quella che i versamenti in questione non possono essere
considerati come finanziamenti dei soci alla società. Si tratta, piuttosto, di versamenti volontari
che non possono essere qualificati come conferimenti di capitale, ne possono essere
assoggettati al regime delle riserve o del capitale, ma che sono vincolati alla destinazione per
la quale vengono compiuti. Questa destinazione si esaurisce nel fatto dell’operazione stessa
per i versamenti compiuti a copertura delle perdite , permane invece nei versamenti in conto
capitale fino a quando il capitale non viene aumentato, ovvero fino a quando sussiste la
possibilità di realizzazione.
LE AZIONI
Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci nella società per azioni.
L’azione esprime una parte del capitale sociale che si determina, facendo completa astrazione
dalle persone dei soci, in base ad una suddivisione preventivamente e astrattamente op