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OPERAZIONI DELLA SOCIETA’ SU PROPRIE AZIONI

Il fine di assicurare l’effettività del capitale sociale è perseguito anche attraverso un’articolata

disciplina riguardo a quelle operazioni che, avendo per oggetto azioni proprie o della società

controllante oppure costituendo un incrocio, possono determinare un annacquamento del

capitale sociale stesso, e cioè la sua pratica eliminazione.

In queste ipotesi vi è il pericolo che si determini l’uscita dal patrimonio della società di parte del

capitale sociale mediante l’entrata di un bene che non trova più nel patrimonio sociale il suo

controvalore; o il pericolo che si abbia la creazione di una pluralità di azioni il cui controvalore è

rappresentato dallo stesso patrimonio.

Per quanto riguarda le s.r.l. l’acquisto di partecipazioni proprie è espressamente vietate dalla

legge.

In ordine alla spa attualmente sono regolate 3 situazioni:

SOTTOSCRIZIONE

In nessun caso la società può sottoscrivere proprie azioni, né della società controllante.

Il divieto assoluto, penalmente sanzionato, conosce solo una deroga, introdotta con riforma del

2003, per l’esercizio del diritto di opzione sulle azioni proprie detenute dalla società.

Salvo tale eccezione, il divieto opera sia in sede di costituzione della società, sia in sede di

aumento del capitale sociale.

Colpisce tanto la sottoscrizione diretta, cioè compiuta in nome della società, quanto la

sottoscrizione indiretta, cioè compiuta da terzi in nome proprio ma per conto della società.

In caso di violazione del divieto di autosottoscrizione, non si ha nullità della sottoscrizione, ma

le azioni si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai soggetti che materialmente

hanno violato il divieto.

-In caso di sottoscrizione diretta (cioè in nome della società) le azioni si intendono sottoscritte e

devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale

sociale, dagli amministratori.

A questa conseguenza può però sottrarsi chi dimostra di essere esente da colpa.

-Nel caso di sottoscrizione indiretta è invece il terzo che ha sottoscritto le azioni, in nome

proprio ma per conto della società, che è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore.

Inoltre rispondono solidalmente col terzo, anche i promotori e i soci fondatori ovvero, in caso di

aumento del capitale sociale, gli amministratori della società, salvo che tali soggetti non

dimostrino di essere esenti da colpa.

ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

L’acquisto da parte della società di azioni proprie , o quote della controllante da parte della

controllata, possono dar luogo ad una riduzione del capitale reale senza riduzione del capitale

sociale nominale.

Prendiamo il caso di una società con capitale sociale nominale di 1000 ed un capitale reale

(patrimonio netto) di 1000, la quale impiega somme per 1000 nell’acquisto di azioni proprie.

Essa non fa altro che rimborsare ai soci il valore delle azioni.

Il capitale sociale nominale resta invariato, ma il capitale reale si è riduce a zero, mettendo in

pericolo i creditori sociali.

Queste conseguenze non si verificano quando nell’acquisto vengono impiegate somme

corrispondenti agli utili o ad altre eccedenze di bilancio.

In tal caso l’operazione è consentita, ma la società deve rispettare 4 condizioni (art. 2357 cc):

a)le somme impiegate nell’acquisto non possono eccedere l’ammontare degli utili distribuibili e

delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato

b)le azioni da acquistare devono essere interamente liberate

c)l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria; la delibera deve fissare le

modalità di acquisto, l’ammontare massimo delle azioni da acquistare e la durata, non

superiore a 18 mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata

d)il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere la decima parte del capitale

sociale.( limite quantitativo), per le s.p.a. che fanno parte del mercato con capitale di rischio.

In caso di violazione di tali limiti legislativi, non si determina la nullità dell’acquisto, la validità

rimane, ma le azioni acquistate devono essere vendute entro 1 anno dal loro acquisto. In

mancanza si dovrà procedere al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale

sociale.

La disciplina esposta si applica anche quando la società procede all’acquisto di azioni proprie

per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

La legge prevede inoltre casi speciali si acquisto di azioni proprie o della controllante ai quali,

data la ridotta pericolosità, queste condizioni non si applicano.

Sono previsti alcuni casi speciali di acquisto, sottratti in tutto o in parte alle limitazioni dettate

in via generale (art. 2357 bis cc).

Nessuna limitazione è applicabile quando l’acquisto avviene in esecuzione di una delibera

assembleare di riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante riscatto ed annullamento di

azioni.

In tal caso l’acquisto di azioni proprie costituisce modalità di attuazione di una riduzione palese

del capitale sociale con rimborso dei conferimenti ai soci.

Regime delle azioni proprie (art. 2357 ter cc)

- I diritti sociali relativi alle azioni proprie sono sterilizzati.

Es. il diritto di voto è sospeso.

- Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale al fine del calcolo del quorum

costitutivo e deliberativo dell’assemblea.

- Gli amministratori non possono disporre delle azioni (es. venderle) senza autorizzazione

dell’assemblea, che può anche essere contestuale all’autorizzazione all’acquisto.

ALTRE OPERAZIONI

Alla società è vietato di concedere prestiti o fornire garanzie a favore dei soci o di terzi per la

sottoscrizione o l’acquisto di azioni proprie (art. 2358 1° comma cc). Tali autorizzazioni sono

preventivamente autorizzate dalla assemblea straordinaria.

La società non può inoltre accettare azioni proprie in garanzia (es. concedere finanziamenti ai

soci garantiti dal pegno di azioni proprie).

I relativi contratti di finanziamento o di garanzia sono nulli.

SOTTOSCRIZIONE RECIPROCA DI AZIONI

Le partecipazioni reciproche fra società di capitali (la società A partecipa al capitale della

società B e viceversa) danno luogo a pericoli di carattere patrimoniale ed amministrativo, che

si accentuano quando fra le due società intercorre un rapporto di controllo.

Infatti la controllante potrebbe eludere la disciplina della sottoscrizione e dell’acquisto di azioni

proprie facendo sottoscrivere o acquistare le stesse da una propria controllata.

Questi pericoli vengono in evidenza nel caso di sottoscrizione reciproca del capitale.

Se due società si costituiscono o aumentano il capitale sociale sottoscrivendo l’una il capitale

dell’altra, aumenta il capitale sociale nominale delle due società, senza che si incrementi il

capitale reale.

Alla repressione di tale fenomeno era in passato rivolto solo l’art. 2360 cc.

Ad esso si è affiancato l’art. 2359 quinquies cc introdotto dal d.lgs 315 del 1994 (emanato in

attuazione della direttiva Cee n° 92/101).

Si prevede che la società controllata non può sottoscrivere un aumento del capitale deliberato

dalla controllante, sia direttamente, sia avvalendosi di terzi.

In caso di violazione di questa disciplina, le azioni sono imputate agli amministratori della

società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa, ovvero al terzo che ha

sottoscritto le azioni in nome proprio, ma per conto della controllata.

Vediamo quindi che la disciplina ricalca quella della sottoscrizione di azioni proprie.

RISERVE

Connessa alla nozione di capitale è quella di riserva.

Le riserve sono immobilizzazioni degli utili, che sono imposte dalla legge e dagli statuti alle

società o eventualmente dalla assemblea, per assicurare la stabilità del capitale sociale di

fronte ad oscillazioni nei valori o di fronte a perdite che possono verificarsi per singoli esercizi.

La legge impone la costituzione di una riserva legale, pari al quinto del capitale sociale,

mediante l’immobilizzazione almeno della ventesima parte degli utili di esercizio.(2430).

Gli statuti prevedono per lo più la presenza di ulteriori riserve ( statutarie), e altre possono

essere create dall’assemblea dei soci ( straordinarie o facoltative). Anche le riserve vanno

iscritte al passivo del bilancio. Esistono poi riserve occulte o tacite per indicare gli

accantonamenti nascosti nelle pieghe del bilancio, dipendenti da una sottovalutazione delle

attività sociali, o dalla creazione di fondi correttivi superiori alla realtà o dalla indicazione di

passività in realtà inesistenti.

SOPRAPREZZO

Le azioni, in sede di costituzione della società o in sede di aumento del capitale, possono

essere emesse per una somma superiore al loro valore nominale. La somma in più del valore

nominale prende il nome di sopraprezzo.

In sede di aumento del capitale l’obiettivo del sopraprezzo è quello di adeguare il prezzo

all’emissione delle azioni al valore reale delle stesse. Il sopraprezzo per legge deve confluire in

un apposito fondo e non può essere distribuito fino a quando la riserva legale non abbia

raggiunto il quinto del capitale sociale. Si tratta di una indisponibilità temporanea che

impedisce al sopraprezzo di poter essere utilizzato per l’acquisto di azioni proprie o delle

società controllante. (2431).

Fattispecie piuttosto frequenti, che hanno richiamato l’attenzione del legislatore sono i

versamenti fatti dai soci a copertura delle perdite ed i versamenti in conto capitale.

La loro caratteristica comune rimane quella che i versamenti in questione non possono essere

considerati come finanziamenti dei soci alla società. Si tratta, piuttosto, di versamenti volontari

che non possono essere qualificati come conferimenti di capitale, ne possono essere

assoggettati al regime delle riserve o del capitale, ma che sono vincolati alla destinazione per

la quale vengono compiuti. Questa destinazione si esaurisce nel fatto dell’operazione stessa

per i versamenti compiuti a copertura delle perdite , permane invece nei versamenti in conto

capitale fino a quando il capitale non viene aumentato, ovvero fino a quando sussiste la

possibilità di realizzazione.

LE AZIONI

Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci nella società per azioni.

L’azione esprime una parte del capitale sociale che si determina, facendo completa astrazione

dalle persone dei soci, in base ad una suddivisione preventivamente e astrattamente op

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mattorvergata di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Ferri Giuseppe.