Cos'è l'obbligazione
L'obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale, un soggetto è tenuto ad eseguire una determinata prestazione in favore di un altro soggetto. Alla base dell'obbligazione, vi è il rapporto obbligatorio, ossia la relazione che sorge tra le parti del creditore e del debitore, detto obbligato.
Le parti dell'obbligazione
Il creditore, nel rapporto obbligatorio, è il titolare del diritto di credito, e rappresenta quindi il lato attivo del rapporto. Il debitore invece, è colui sul quale grava il dovere di agire in modo conforme all'interesse del creditore; dovere che prende il nome di obbligazione, e rappresenta il lato passivo del rapporto obbligatorio.
Un concetto che sta alla base del rapporto obbligatorio, stabilito dall'art. 1175, è il principio della buona fede, ossia che il creditore e il debitore, devono comportarsi secondo le regole di correttezza reciproca, imponendo ad entrambi il dovere di comportarsi in modo da non ledere gli interessi altrui, al di fuori della legittima tutela dei propri interessi.
Le fonti dell'obbligazione
L'art. 1173, individua come fonti dell'obbligazione:
- Il contratto
- Il fatto illecito
- Ogni altro atto o fatto, idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico
Il fatto illecito, è qualunque fatto doloso o colposo che arreca un danno ingiusto ad altri che fa sorgere un'obbligazione che è quella del risarcimento del danno causato. È un'obbligazione imposta dall'ordinamento giuridico.
Promesse unilaterali
La terza categoria di fonti dell'obbligazione, che sono citate nell'art. 1173, sono:
- Le promesse unilaterali, producono effetti obbligatori solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 1987cc) e solo in tali casi sono vincolanti. In questo si differenziano dai contratti in quanto le clausole contrattuali sono sempre vincolanti per le parti. Tra le promesse unilaterali ricoprono una particolare importanza le promesse al pubblico che consistono in una promessa fatta dal promittente di eseguire una determinata prestazione al verificarsi di una situazione o al compimento di una determinata azione. La promessa al pubblico diventa vincolante dal momento in cui è resa pubblica e può essere revocata solo per giusta causa qualora non si sia ancora verificata la situazione o compiuta l'azione posta a condizione per l'esecuzione della prestazione da parte del promittente, purché la revoca avvenga con la stessa pubblicità con cui è avvenuta la promessa. La promessa è invece irrevocabile qualora la situazione prevista o l'azione si siano già realizzate. Il cc individua tra le promesse unilaterali anche la ricognizione del debito e la promessa di pagamento ma in realtà queste non producono un vero e proprio rapporto obbligatorio tra le parti; hanno una natura puramente processuale ed hanno come effetto quello di comportare un'inversione dell'onere della prova. Infatti nei processi è al titolare del diritto di credito che compete l'onere della prova per vedersi riconosciuto il proprio diritto. Con la ricognizione del debito o la promessa di pagamento da parte del debitore si trasferisce a quest'ultimo l'onere di provare l'inesistenza dell'obbligazione per la quale il creditore pretende l'adempimento.
- I titoli di credito, sono anch'essi sostanzialmente delle promesse di eseguire una determinata prestazione in favore del titolare del diritto di credito. I titoli di credito incorporano nel documento cartaceo il diritto stesso destinato a circolare con le modalità delle cose mobili. La differenza sostanziale rispetto alla circolazione dei crediti tramite la cessione del credito consiste nel fatto che nei titoli di credito la proprietà del diritto si presume sia stata acquisita a titolo originario e pertanto non sarà possibile opporre nessuna eccezione relativa al precedente possessore/titolare. Infatti il rapporto fondamentale rimane estraneo alla circolazione del titolo di credito e pertanto non potrà opporsi nessuna eccezione inerente il rapporto fondamentale almeno che i soggetti del rapporto fondamentale siano gli stessi del rapporto cartolare oppure nel caso in cui l'attuale possessore nell'acquisire il titolo abbia agito intenzionalmente a danno del debitore.
- La gestione di affari altrui, il nome deriva dal latino “negotiorum gestio”, si ha quando un soggetto (gestore) senza esserne legittimato si intromette nella sfera degli affari altrui, ossia quando spontaneamente svolge un’attività nell’interesse di un’altra persona (gerito) senza essere da quest’ultima incaricato ed ammesso che l’interessato non possa provvedervi direttamente. Questa azione dà origine ad obbligazioni reciproche sia da parte del gestore che è tenuto a condurre l’attività intrapresa sino a quando il gerito non possa provvedervi autonomamente sia da parte del gerito che invece è tenuto a rimborsare tutte le spese intraprese dal gestore per l’attività svolta per suo conto. Tali obbligazioni sorgono a patto che sussistano due condizioni:
- Che l’avvio di tale attività sia giustificato secondo i normali canoni della ragionevolezza,
- Che non vi sia stato un esplicito divieto da parte dell’interessato almeno che tale divieto non sia contrario all’ordine pubblico o al buon costume.
- Il pagamento dell'indebito, si ha quando un soggetto (solvens) esegue una prestazione non dovuta al favore del beneficiario (accipiens). Quando ciò si verifica il beneficiario è tenuto a restituire al “solvens” la prestazione ricevuta indebitamente, qualora non provveda è consentito al solvens di intraprendere un’azione, detta di ripetizione, per ottenere la restituzione di quanto gli spetta. Esistono però due eccezioni alla ripetibilità dell’indebito:
- Quando trattasi di adempimenti di obbligazioni naturali ossia quelle obbligazioni non sorrette da un dovere giuridico (es. il pagamento di un debito prescritto),
- Quando trattasi di obbligazioni contrarie alle regole del buon costume (es. il compenso pagato ad una prostituta).
- L'arricchimento senza causa, si ha quando un soggetto, senza una giusta causa, si sia arricchito a danno di un’altra persona. Quando ciò accade sorge l’obbligo da parte della persona che si è arricchita senza causa di corrispondere all’altra una indennità corrispondente alla diminuzione patrimoniale subita da quest’ultima. Tale azione potrà essere utilizzata solo qualora chi ha subito il danno non disponga di un altro più specifico strumento di tutela.
Dire che un'obbligazione nasce da una certa fonte, equivale a dire che nasce per un certo titolo.
L'oggetto dell'obbligazione
L'oggetto dell'obbligazione è la prestazione, ossia il comportamento dovuto dal debitore nell'interesse del creditore. La prestazione dell'obbligazione, deve avere natura patrimoniale, quindi come specificato nell'art. 1174, deve essere suscettibile di valutazione economica, e deve corrispondere a un interesse anche non patrimoniale, del creditore.
Gli elementi essenziali dell'obbligazione
L'obbligazione, è uno strumento giuridico che serve a realizzare l'interesse del creditore, quindi l'interesse alla prestazione, è un requisito essenziale della prestazione. La prestazione però deve possedere anche altri requisiti, senza i quali non può esserci obbligazione:
- Deve essere possibile, sarebbe altrimenti insensata,
- Lecita, sarebbe altrimenti inammissibile,
- Determinata o determinabile, sarebbe altrimenti assurda, se non ci fosse modo di capire qual è il comportamento dovuto dal debitore e il risultato atteso dal creditore,
- Patrimoniale, deve essere suscettibile di valutazione economica. La patrimonialità della prestazione, costituisce un elemento essenziale, per consentire al giudice in caso di inadempimento, di determinare in modo oggettivo l'ammontare del danno da parte del debitore.
Esistono anche prestazioni patrimoniali, che seppur potenzialmente possono produrre delle obbligazioni, non danno luogo a nessuna obbligazione. È il caso, delle prestazioni di cortesia, che sono sempre gratuite basate sul presupposto che non siano dovute per obbligo, ma per cortesia o amicizia.
Obbligazioni perfette
Le obbligazioni perfette invece, sono le obbligazioni vere e proprie, a cui corrispondono due effetti giuridici:
- Valgono come giusta causa della prestazione eseguita, e del conseguente trasferimento di ricchezza dal debitore al creditore. Eseguita la prestazione, il debitore non può chiederne la restituzione, e il perché è giustificato proprio dall'obbligazione.
- L'obbligazione dà al creditore, il potere di azione in giudizio contro il debitore, quindi se il debitore non paga spontaneamente, il creditore può agire contro di lui, rivolgendosi al giudice facendo valere i suoi diritti.
Si hanno inoltre obbligazioni naturali, quando il debitore è tenuto ad adempiere non giuridicamente, ma soltanto moralmente o socialmente, in questo caso, il vincolo non è giuridico e il creditore non è munito di un'azione con cui far valere il proprio diritto davanti al giudice, tuttavia se il debitore adempie spontaneamente, ed è capace di agire, non ha alcun diritto di chiedere la restituzione di quanto ha pagato, ciò è specificato all'art. 2034.
L'esistenza di un dovere morale e giuridico, consente anche di distinguere il pagamento dalla donazione: nell'obbligazione naturale c'è un dovere da eseguire viceversa nella donazione si dà attuazione unicamente ad un intento di liberalità (animus donandi). Altra distinzione riguarda la forma; per l'adempimento delle obbligazioni naturali non è richiesta la forma pubblica con la presenza dei due testimoni, necessaria per la donazione, ma occorre solo la forma scritta quando oggetto della prestazione da adempiere sia un immobile. Per quanto concerne gli effetti, seppur l'obbligazione naturale ha ad oggetto l'adempimento di un dovere morale, non è assoggettata, non essendo atto di liberalità, alla disciplina delle donazioni e pertanto non è oggetto di collazione, non è revocabile per ingratitudine e per sopravvenienza di figli, non può essere ridotta per lesione di legittima, non è fondamento di una obbligazione alimentare.
Come si distinguono le obbligazioni
In base ai possibili contenuti della prestazione, che possono essere liberamente determinati dai soggetti, si distinguono tre categorie:
- Obbligazioni di dare, consistono nel consegnare una cosa, nelle sue sottocategorie, la più importante è l'obbligazione pecuniaria, in cui la cosa da consegnare è una somma di denaro.
- Obbligazioni di fare, consistono in un comportamento attivo del debitore, diverso dalla consegna di una cosa, che può riferirsi o meno a una cosa. Ad esempio la realizzazione di un’opera.
- Obbligazioni di non fare, consistono in un comportamento di astensione del debitore, obbligato a non compiere determinati atti o attività. Ad esempio il patto di inalienabilità.
In base ai soggetti del rapporto obbligatorio, le obbligazioni possono classificarsi in obbligazioni soggettivamente complesse, che a seconda che vi siano più creditori o più debitori, possono essere:
- Solidali, che consentono al creditore di rivolgersi ad uno solo dei debitori, per ottenere l'intera prestazione, liberando quindi il resto dei debitori dal vincolo obbligatorio. In caso di insolvenza di un debitore, la perdita viene ripartita in modo uguale o proporzionale su tutti i debitori. Il debitore che ha eseguito l'intera prestazione, intraprenderà l'azione di regresso, nei confronti degli altri condebitori, ma può ripetere da ciascuno solamente la parte di debito spettante. La solidarietà, è la regola generale e si applica ogni qual volta un'obbligazione fa capo a più debitori, si esclude invece nei casi in cui sia previsto per volontà delle parti o da una norma di legge, ad esempio i coeredi che subentrano tutti insieme nel patrimonio del defunto, non rispondono per i suoi debiti in solido, ma ciascuno in proporzione alla sua quota. Le obbligazioni solidali si distinguono in:
- Rapporti fra creditore e condebitori, nei quali si pongono due problemi:
- Uno riguardante la scelta, da parte del creditore, del condebitore cui rivolgersi per ottenere l'intera prestazione, poiché di regola il creditore può rivolgersi a chi crede, senza ordine di precedenza, ma a volte per accordo fra le parti o in casi particolari per legge, può essere stabilito che il creditore debba rivolgersi prima a uno dei condebitori, e solo nel caso non ottenga il pagamento da questo, possa chiederlo agli altri, che hanno quindi il beneficio di escussione. L'altro problema, è sapere se le vicende riguardanti un singolo condebitore, producono effetti solo rispetto a lui, o se invece si estendono a tutti gli altri. Per questo problema, si individua un criterio generale:
- Gli effetti favorevoli per la parte passiva, giovano a tutti i condebitori,
- Gli effetti sfavorevoli, invece, colpiscono solo il condebitore direttamente toccato.
- Se il creditore, rimette il debito a uno solo dei condebitori, come indicato nell'art. 1301, la remissione libera anche tutti gli altri,
- La transazione fatta da un condebitore con il creditore, non impegna gli altri condebitori. Produce effetti nei loro confronti, solo se questi, come specificato nell'art. 1304, ritenendola vantaggiosa dichiarano di volerne profittare.
- La rinuncia della prescrizione fatta da un condebitore, come specificato nell'art. 1310, non pregiudica gli altri. Tuttavia il criterio incontra una deroga, se il creditore fa un atto di interruzione della prescrizione nei confronti di un condebitore, la prescrizione è interrotta nei confronti di tutti.
- Uno riguardante la scelta, da parte del creditore, del condebitore cui rivolgersi per ottenere l'intera prestazione, poiché di regola il creditore può rivolgersi a chi crede, senza ordine di precedenza, ma a volte per accordo fra le parti o in casi particolari per legge, può essere stabilito che il creditore debba rivolgersi prima a uno dei condebitori, e solo nel caso non ottenga il pagamento da questo, possa chiederlo agli altri, che hanno quindi il beneficio di escussione. L'altro problema, è sapere se le vicende riguardanti un singolo condebitore, producono effetti solo rispetto a lui, o se invece si estendono a tutti gli altri. Per questo problema, si individua un criterio generale:
- Rapporti interni fra i vari condebitori. In base all'art. 1298, il debito si divide fra i diversi debitori. E come specificato nell'art. 1299, il condebitore che ha pagato l'intero debito, può richiedere tramite un'azione di regresso, che ciascuno degli altri lo rimborsi in proporzione alla sua quota. Ciò non vale se l'obbligazione è stata assunta nell'interesse esclusivo di un solo condebitore.
- Rapporti fra creditore e condebitori, nei quali si pongono due problemi:
- Parziarie, che consentono al creditore di esigere da ciascun debitore, solo la parte di debito spettante, e quindi per ottenere l'intera prestazione dovutagli, dovrà agire nei confronti di tutti i debitori. In caso di insolvenza di un debitore, il creditore perde la quota corrispondente, poiché come specificato nell'art. 1314, non può chiederla agli altri.
In base all'oggetto del rapporto obbligatorio, le obbligazioni possono classificarsi in:
- Obbligazioni oggettivamente complesse, che prevedono più prestazioni anziché una sola, e possono essere:
- Alternative, quando hanno per oggetto non una sola prestazione, ma più prestazioni, e il debitore si libera dal vincolo obbligatorio, eseguendo una di esse. Generalmente la scelta di quale prestazione eseguire spetta al debitore, salvo che non sia concordato di riservare tale scelta al creditore. Se in seguito alla scelta, la prestazione diventa impossibile, l'obbligazione si estingue. Se invece una delle prestazioni risultava impossibile già da prima della scelta, l'obbligazione resta ferma, avendo come oggetto l'altra prestazione.
- Facoltative, quando hanno per oggetto una sola prestazione, ma il debitore ha la facoltà di liberarsi estinguendo una prestazione diversa, che sostituisce quella originale.
- Pecuniarie, sono quelle che hanno ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, e si distinguono in:
- Debiti di valuta, aventi ad oggetto una somma di danaro, fin dal momento della loro costituzione, per la quale si applica il principio nominalistico.
- Debiti di valore, aventi ad oggetto un valore che sarà tradotto in moneta solo al momento del pagamento. Un debito di valore non ancora tradotto in moneta, si dice non liquido, e diventa liquido, non appena tradotto in una somma di denaro. L'operazione necessaria a questo fine, si dice liquidazione del debito. Nel momento in cui l'oggetto del debito si cristallizza in una quantità di moneta precisamente determinata, il debito di valore, diventa debito di valuta. Per i debiti di valore il principio nominalistico non trova applicazione, ed il debito è rivalutabile per compensare la svalutazione che la moneta può aver subito dal momento in cui è sorta l'obbligazione fino a quello dell'adempimento.
Un problema delle obbligazioni pecuniarie, è l'inflazione. L'art. 1277, pone come vincolo sulle obbligazioni pecuniarie che i debiti ad oggetto somme di denaro, si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento, e per il valore nominale. Il principio nominalistico enunciato in quest'articolo, comporta la necessità di dover prevedere strumenti idonei, per evitare la perdita del potere di acquisto della moneta nel corso del tempo. Uno di questi, può essere quello di inserire le clausole di indicizzazione, ossia rapportare il valore del denaro oggetto dell'obbligazione al valore di un diverso bene, suscettibile dell'andamento dell'economia reale, come ad esempio l'oro. Lo strumento più utilizzato per evitare la perdita del potere di acquisto della moneta, è l'applicazione sulla somma di denaro oggetto dell'obbligazione di un tasso di interessi. Gli interessi rappresentano la naturale produttività del denaro, pertanto sono sempre dovuti almeno.
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