COS’E’ L’OBBLIGAZIONE….
L’OBBLIGAZIONE è un vincolo giuridico in forza del quale, un soggetto è tenuto ad eseguire una
determinata prestazione in favore di un altro soggetto.
Alla base dell’obbligazione, vi è il RAPPORTO OBBLIGATORIO, ossia la relazione che sorge tra le
parti del creditore e del debitore, detto OBBLIGATO.
LE PARTI DELL’OBBLIGAZIONE…
Il CREDITORE, nel rapporto obbligatorio, è il titolare del diritto di credito, e rappresenta quindi il
lato attivo del rapporto. Il DEBITORE invece, è colui sul quale grava il dovere di agire in modo
conforme all’interesse del creditore; dovere che prende il nome di OBBLIGAZIONE, e rappresenta
il lato passivo del rapporto obbligatorio.
Un concetto che sta alla base del rapporto obbligatorio, stabilito dall’art. 1175, è il PRINCIPIO
DELLA BUONA FEDE, ossia che il creditore e il debitore, devono comportarsi secondo le regole di
correttezza reciproca, imponendo ad entrambi il dovere di comportarsi in modo da non ledere gli
interessi altrui, al di fuori della legittima tutela dei propri interessi.
LE FONTI DELL’OBBLIGAZIONE…
L’art. 1173, individua come fonti dell’obbligazione:
- IL CONTRATTO,
- IL FATTO ILLECITO,
- OGNI ALTRO ATTO O FATTO, IDONEO A PRODURLE IN CONFORMITA’
DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO.
Il fatto illecito, è qualunque fatto doloso o colposo che arreca un danno ingiusto ad altri che fa
sorgere un’obbligazione che è quella del risarcimento del danno causato. È un’obbligazione
imposta dall’ordinamento giuridico.
La terza categoria di fonti dell’obbligazione, che sono citate nell’art. 1173, sono:
- LE PROMESSE UNILATERALI, producono effetti obbligatori solo nei casi espressamente
previsti dalla legge (art. 1987cc) e solo in tali casi sono vincolanti. In questo si differenziano
dai contratti in quanto le clausole contrattuali sono sempre vincolanti per le parti. Tra le
promesse unilaterali ricoprono una particolare importanza le PROMESSE AL PUBBLICO
che consistono in una promessa fatta dal PROMITTENTE di eseguire una determinata
prestazione al verificarsi di una situazione o al compimento di una determinata azione. La
promessa al pubblico diventa vincolante dal momento in cui è resa pubblica e può essere
revocata solo per giusta causa qualora non si sia ancora verificata la situazione o compiuta
l’azione posta a condizione per l’esecuzione della prestazione da parte del promittente,
purché la revoca avvenga con la stessa pubblicità con cui è avvenuta la promessa. La
promessa è invece irrevocabile qualora la situazione prevista o l’azione si sono già
realizzate. Il cc individua tra le promesse unilaterali anche la RICOGNIZIONE DEL DEBITO
e LA PROMESSA DI PAGAMENTO ma in realtà queste non producono un vero e proprio
rapporto obbligatorio tra le parti; hanno una natura puramente processuale ed hanno come
effetto quello di comportare un inversione dell’onere della prova. Infatti nei processi è al
titolare del diritto di credito che compete l’onere della prova per vedersi riconosciuto il
proprio diritto. Con la RICOGNIZIONE DEL DEBITO o la PROMESSA DI PAGAMENTO da
parte del debitore si trasferisce a quest’ultimo l’onere di provare l’inesistenza
dell’obbligazione per la quale il creditore pretende l’adempimento.
- I TITOLI DI CREDITO, sono anch’essi sostanzialmente delle promesse di eseguire una
determinata prestazione in favore del titolare del diritto di credito. I titoli di credito
incorporano nel documento cartaceo il diritto stesso destinato a circolare con le modalità
delle cose mobili. La differenza sostanziale rispetto alla circolazione dei crediti tramite la
cessione del credito consiste nel fatto che nei titoli di credito la proprietà del diritto si
presume sia stata acquisita a titolo originario e pertanto non sarà possibile opporre
nessuna eccezione relativa al precedente possessore/titolare. Infatti il rapporto
fondamentale rimane estraneo alla circolazione del titolo di credito e pertanto non potrà
opporsi nessuna eccezione inerente il rapporto fondamentale almeno che i soggetti del
rapporto fondamentale siano gli stessi del rapporto cartolare oppure nel caso in cui l’attuale
possessore nell’acquisire il titolo abbia agito intenzionalmente a danno del debitore.
- LA GESTIONE DI AFFARI ALTRUI, il nome deriva dal latino “negotiorum gestio”, si ha
quando un soggetto (GESTORE) senza esserne legittimato si intromette nella sfera degli
affari altrui, ossia quando spontaneamente svolge un’attività nell’interesse di un’altra
persona (GERITO) senza essere da quest’ultima incaricato ed ammesso che l’interessato
non possa provvedervi direttamente. Questa azione dà origine ad obbligazioni reciproche
sia da parte del gestore che è tenuto a condurre l’attività intrapresa sino a quando il gerito
non possa provvedervi autonomamente sia da parte del gerito che invece è tenuto a
rimborsare tutte le spese intraprese dal gestore per l’attività svolta per suo conto. Tali
obbligazioni sorgono a patto che sussistano due condizioni:
1) Che l’avvio di tale attività sia giustificato secondo i normali canoni della ragionevolezza,
2) Che non vi sia stato un esplicito divieto da parte dell’interessato almeno che tale divieto
non sia contrario all’ordine pubblico o al buon costume.
- IL PAGAMENTO DELL’INDEBITO, si ha quando un soggetto (SOLVENS) esegue una
prestazione non dovuta al favore del beneficiario (ACCIPIENS). Quando ciò si verifica il
beneficiario è tenuto a restituire al “solvens” la prestazione ricevuta indebitamente, qualora
non provveda è consentito al solvens di intraprendere un’AZIONE, detta DI RIPETIZIONE,
per ottenere la restituzione di quanto gli spetta. Esistono però due eccezioni alla ripetibilità
dell’indebito:
1) Quando trattasi di adempimenti di OBBLIGAZIONI NATURALI ossia quelle obbligazioni
non sorrette da un dovere giuridico (es. il pagamento di un debito prescritto),
2) Quando trattasi di OBBLIGAZIONI CONTRARIE ALLE REGOLE DEL BUON
COSTUME (es. il compenso pagato ad una prostituta).
- L’ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA, si ha quando un soggetto, senza una giusta causa,
si sia arricchito a danno di un’altra persona. Quando ciò accade sorge l’obbligo da parte
della persona che si è arricchita senza causa di corrispondere all’altra una INDENNITA’
corrispondente alla diminuzione patrimoniale subita da quest’ultima. Tale azione potrà
essere utilizzata solo qualora chi ha subito il danno non disponga di un altro più specifico
strumento di tutela.
Dire che un’obbligazione nasce da una certa fonte, equivale a dire che nasce per un certo
TITOLO.
L’OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE…
L’oggetto dell’obbligazione è la PRESTAZIONE, ossa il comportamento dovuto dal debitore
nell’interesse del creditore. La prestazione dell’obbligazione, deve avere natura patrimoniale,
quindi come specificato nell’art. 1174, deve essere suscettibile di valutazione economica, e deve
corrispondere a un interesse anche non patrimoniale, del creditore.
GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OBBLIGAZIONE…
L’obbligazione, è uno strumento giuridico che serve a realizzare l’interesse del creditore, quindi
l’INTERESSE ALLA PRESTAZIONE, è un requisito essenziale della prestazione. La prestazione
però deve possedere anche altri requisiti, senza i quali non può esserci obbligazione:
- Deve essere POSSIBILE, sarebbe altrimenti insensata,
- LECITA, sarebbe altrimenti inammissibile,
- DETERMINATA o DETERMINABILE, sarebbe altrimenti assurda, se non ci fosse modo di
capire qual è il comportamento dovuto dal debitore e il risultato atteso dal creditore.
- PATRIMONIALE, deve essere suscettibile di valutazione economica. La patrimonialità della
prestazione, costituisce un elemento essenziale, per consentire al giudice in caso di
inadempimento, di determinare in modo oggettivo l’ammontare del danno da parte del
debitore.
Esistono anche prestazioni patrimoniali, che seppur potenzialmente possono produrre delle
obbligazioni, non danno luogo a nessuna obbligazione. È il caso, delle PRESTAZIONI DI
CORTESIA, che sono sempre gratuite basate sul presupposto che non siano dovute per obbligo,
ma per cortesia o amicizia.
Le OBBLIGAZIONI PERFETTE invece, sono le obbligazioni vere e proprie, a cui corrispondono
due effetti giuridici:
1) Valgono come GIUSTA CAUSA della prestazione eseguita, e del conseguente
trasferimento di ricchezza dal debitore al creditore. Eseguita la prestazione, il debitore non
può chiederne la restituzione, e il perché è giustificato proprio dall’obbligazione.
2) L’obbligazione dà al creditore, IL POTERE DI AZIONE IN GIUDIZIO CONTRO IL
DEBITORE, quindi se il debitore non paga spontaneamente, il creditore può agire contro di
lui, rivolgendosi al giudice facendo valere i suoi diritti.
Si hanno inoltre OBBLIGAZIONI NATURALI, quando il debitore è tenuto ad adempiere non
giuridicamente, ma soltanto moralmente o socialmente, in questo caso, il vincolo non è giuridico e
il creditore non è munito di un’azione con cui far valere il proprio diritto davanti al giudice, tuttavia
se il debitore adempie spontaneamente, ed è capace di agire, non ha alcun diritto di chiedere la
restituzione di quanto ha pagato, ciò è specificato all’art. 2034.
L’esistenza di un dovere morale e giuridico, consente anche di distinguere il pagamento dalla
donazione: nell’obbligazione naturale c’è un dovere da eseguire viceversa nella donazione si dà
attuazione unicamente ad un intento di liberalità (animus donandi). Altra distinzione riguarda la
forma; per l’adempimento delle obbligazioni naturali non è richiesta la forma pubblica con la
presenza dei due testimoni, necessaria per la donazione, ma occorre solo la forma scritta quando
oggetto della prestazione da adempiere sia un immobile. Per quanto concerne gli effetti, seppur
l’obbligazione naturale ha ad oggetto l’adempimento di un dovere morale, non è assoggettata, non
essendo atto di liberalità, alla disciplina delle donazioni e pertanto non è oggetto di collazione, non
è revocabile per ingratitudine e per sopravvenienza di figli, non può essere ridotta per lesione di
legittima, non è fondamento di una obbligazione alimentare.
COME SI DISTINGUONO LE OBBLIGAZIONI…
In base ai possibili CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE, che possono essere liberamente
determinati dai soggetti, si distinguono tre categorie:
1) OBBLIGAZIONI DI DARE, consistono nel consegnare una cosa, nelle sue sottocategorie,
la più importante è l’obbligazione pecuniaria, in cui la cosa da consegnare è una somma di
denaro.
2) OBBLIGAZIONI DI FARE, consistono in un comportamento attivo del debitore, diverso
dalla consegna di una cosa, che può riferirsi o meno a una cosa. Ad esempio la
realizzazione di un’opera.
3) OBBLIGAZIONI DI NON FARE, consistono in un comportamento di astensione del
debitore, obbligato a non compiere determinati atti o attività. Ad esempio i patto di
inalienabilità.
In base ai SOGGETTI del rapporto obbligatorio, le obbligazioni possono classificarsi in
OBBLIGAZIONI SOGGETTIVAMENTE COMPLESSE, che a seconda che vi siano più creditori o
più debitori, possono essere:
- SOLIDALI, che consentono al creditore di rivolgersi ad uno solo dei debitori, per ottenere
l’intera prestazione, liberando quindi il resto dei debitori dal vincolo obbligatorio. In caso di
insolvenza di un debitore, la perdita viene ripartita in modo uguale o proporzionale su tutti i
debitori. Il debitore che ha eseguito l’intera prestazione, intraprenderà l’AZIONE DI
REGRESSO, nei confronti degli altri condebitori, ma può ripetere da ciascuno solamente la
parte di debito spettante. La solidarietà, è la regola generale e si applica ogni qual volta
un’obbligazione fa capo a più debitori, si esclude invece nei casi in cui sia previsto per
volontà delle parti o da una norma di legge, ad esempio i coeredi che subentrano tutti
insieme nel patrimonio del defunto, non rispondono per i suoi debiti in solido, ma ciascuno
in proporzione alla sua quota. Le obbligazioni solidali si distinguono in:
RAPPORTI FRA CREDITORE E CONDEBITORI, nei quali si pongono due problemi:
o uno riguardante la scelta, da parte del creditore, del condebitore cui rivolgersi per
ottenere l’intera prestazione, poiché di regola il creditore può rivolgersi a chi crede,
senza ordine di precedenza, ma a volte per accordo fra le parti o in casi particolari
per legge, può essere stabilito che il creditore debba rivolgersi prima a uno dei
condebitori, e solo nel caso non ottenga il pagamento da questo, possa chiederlo
agli altri, che hanno quindi il BENEFICIO DI ESCUSSIONE. L’altro problema, è
sapere se le vicende riguardanti un singolo condebitore, producono effetti solo
rispetto a lui, o se invece si estendono a tutti gli altri. Per questo problema, si
individua un criterio generale:
Gli effetti favorevoli per la parte passiva, giovano a tutti i condebitori,
Gli effetti sfavorevoli, invece, colpiscono solo il condebitore direttamente
toccato.
Applicando questo criterio:
Se il creditore, rimette li debito a uno solo dei condebitori, come indicato
nell’art. 1301, la remissione libera anche tutti gli altri,
La transazione fatta da un condebitore con il creditore, non impegna gli altri
condebitori. Produce effetti nei loro confronti, solo se questi, come
specificato nell’art. 1304, ritenendola vantaggiosa dichiarano di volerne
profittare.
La rinuncia della prescrizione fatta da un condebitore, come specificato
nell’art. 1310, non pregiudica gli altri. Tuttavia il criterio incontra una deroga,
se il creditore fa un atto di interruzione della prescrizione nei confronti di un
condebitore, la prescrizione è interrotta nei confronti di tutti.
RAPPORTI INTERNI FRA I VARI CONDEBITORI. In base all’art. 1298, il debito si
o divide fra in diversi debitori. E come specificato nell’art. 1299, il condebitore che ha
pagato l’intero debito, può richiedere tramite un’azione di regresso, che ciascuno
degli altri lo rimborsi in proporzione alla sua quota. Ciò non vale se l’obbligazione è
stata assunta nell’interesse esclusivo di un solo condebitore.
- PARZIARIE, che consentono al creditore di esigere da ciascun debitore, solo la parte di
debito spettante, e quindi per ottenere l’intera prestazione dovutagli, dovrà agire nei
confronti di tutti i debitori. In caso di insolvenza di un debitore, il creditore perde la quota
corrispondente, poiché come specificato nell’art. 1314, non può chiederla agli altri.
In base all’OGGETTO del rapporto obbligatorio, le obbligazioni possono classificarsi in:
- OBBLIGAZIONI OGGETTIVAMENTE COMPLESSE, che prevedono più prestazioni
anziché una sola, e possono essere:
ALTERNATIVE, quando hanno per oggetto non una sola prestazione, ma più
o prestazioni, e il debitore si libera dal vincolo obbligatorio, eseguendo una di esse.
Generalmente la scelta di quale prestazione eseguire spetta al debitore, salvo che
non sia concordato di riservare tale scelta al creditore. Se in seguito alla scelta, la
prestazione diventa impossibile, l’obbligazione si estingue. Se invece una delle
prestazioni risultava impossibile già da prima della scelta, l’obbligazione resta ferma,
avendo come oggetto l’altra prestazione.
FACOLTATIVE, quando hanno per oggetto una sola prestazione, ma il debitore ha la
o facoltà di liberarsi estinguendo una prestazione diversa, che sostituisce quella
originale.
PECUNIARIE, sono quelle che hanno ad oggetto la corresponsione di una somma di
o denaro, e si distinguono in:
DEBITI DI VALUTA, aventi ad oggetto una somma di danaro, fin dal
momento della loro costituzione, per la quale si applica il principio
nominalistico.
DEBITI DI VALORE, aventi ad oggetto un valore che sarà tradotto in moneta
solo al momento del pagamento. Un debito di valore non ancora tradotto in
moneta, si dice NON LIQUIDO, e diventa LIQUIDO, non appena tradotto in
una somma di denaro. L’operazione necessaria a questo fine, si dice
LIQUIDAZIONE DEL DEBITO. Nel momento in cui l’oggetto del debito si
cristallizza in una quantità di moneta precisamente determinata, il debito di
valore, diventa debito di valuta. Per i debiti di valore il principio nominalistico
non trova applicazione, ed il debito è rivalutabile per compensare la
svalutazione che la moneta può aver subito dal momento in cui è sorta
l’obbligazione fino a quello dell’adempimento.
Un problema delle obbligazioni pecuniarie, è l’INFLAZIONE. L’art. 1277, pone come vincolo
sulle obbligazioni pecuniarie che i debiti ad oggetto somme di denaro, si estinguono con
moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento, e per il valore nominale. Il
PRINCIPIO NOMINALISTICO enunciato in quest’articolo, comporta la necessità di dover
prevedere strumenti idonei, per evitare la perdita del potere di acquisto della moneta nel
corso del tempo. Uno di questi, può essere quello di inserire le CLUSOLE DI
INDICIZZAZIONE, ossia rapportare il valore del denaro oggetto dell’obbligazione al valore
di un diverso bene, suscettibile dell’andamento dell’economia reale, come ad’ esempio
l’oro. Lo strumento più utilizzato per evitare la perdita del potere di acquisto della moneta, è
l’applicazione sulla somma di denaro oggetto dell’obbligazione di un TASSO DI
INTERESSI. Gli interessi rappresentano la naturale produttività del denaro, pertanto sono
sempre dovuti almeno
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