Estratto del documento

COS’E’ L’OBBLIGAZIONE….

L’OBBLIGAZIONE è un vincolo giuridico in forza del quale, un soggetto è tenuto ad eseguire una

determinata prestazione in favore di un altro soggetto.

Alla base dell’obbligazione, vi è il RAPPORTO OBBLIGATORIO, ossia la relazione che sorge tra le

parti del creditore e del debitore, detto OBBLIGATO.

LE PARTI DELL’OBBLIGAZIONE…

Il CREDITORE, nel rapporto obbligatorio, è il titolare del diritto di credito, e rappresenta quindi il

lato attivo del rapporto. Il DEBITORE invece, è colui sul quale grava il dovere di agire in modo

conforme all’interesse del creditore; dovere che prende il nome di OBBLIGAZIONE, e rappresenta

il lato passivo del rapporto obbligatorio.

Un concetto che sta alla base del rapporto obbligatorio, stabilito dall’art. 1175, è il PRINCIPIO

DELLA BUONA FEDE, ossia che il creditore e il debitore, devono comportarsi secondo le regole di

correttezza reciproca, imponendo ad entrambi il dovere di comportarsi in modo da non ledere gli

interessi altrui, al di fuori della legittima tutela dei propri interessi.

LE FONTI DELL’OBBLIGAZIONE…

L’art. 1173, individua come fonti dell’obbligazione:

- IL CONTRATTO,

- IL FATTO ILLECITO,

- OGNI ALTRO ATTO O FATTO, IDONEO A PRODURLE IN CONFORMITA’

DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO.

Il fatto illecito, è qualunque fatto doloso o colposo che arreca un danno ingiusto ad altri che fa

sorgere un’obbligazione che è quella del risarcimento del danno causato. È un’obbligazione

imposta dall’ordinamento giuridico.

La terza categoria di fonti dell’obbligazione, che sono citate nell’art. 1173, sono:

- LE PROMESSE UNILATERALI, producono effetti obbligatori solo nei casi espressamente

previsti dalla legge (art. 1987cc) e solo in tali casi sono vincolanti. In questo si differenziano

dai contratti in quanto le clausole contrattuali sono sempre vincolanti per le parti. Tra le

promesse unilaterali ricoprono una particolare importanza le PROMESSE AL PUBBLICO

che consistono in una promessa fatta dal PROMITTENTE di eseguire una determinata

prestazione al verificarsi di una situazione o al compimento di una determinata azione. La

promessa al pubblico diventa vincolante dal momento in cui è resa pubblica e può essere

revocata solo per giusta causa qualora non si sia ancora verificata la situazione o compiuta

l’azione posta a condizione per l’esecuzione della prestazione da parte del promittente,

purché la revoca avvenga con la stessa pubblicità con cui è avvenuta la promessa. La

promessa è invece irrevocabile qualora la situazione prevista o l’azione si sono già

realizzate. Il cc individua tra le promesse unilaterali anche la RICOGNIZIONE DEL DEBITO

e LA PROMESSA DI PAGAMENTO ma in realtà queste non producono un vero e proprio

rapporto obbligatorio tra le parti; hanno una natura puramente processuale ed hanno come

effetto quello di comportare un inversione dell’onere della prova. Infatti nei processi è al

titolare del diritto di credito che compete l’onere della prova per vedersi riconosciuto il

proprio diritto. Con la RICOGNIZIONE DEL DEBITO o la PROMESSA DI PAGAMENTO da

parte del debitore si trasferisce a quest’ultimo l’onere di provare l’inesistenza

dell’obbligazione per la quale il creditore pretende l’adempimento.

- I TITOLI DI CREDITO, sono anch’essi sostanzialmente delle promesse di eseguire una

determinata prestazione in favore del titolare del diritto di credito. I titoli di credito

incorporano nel documento cartaceo il diritto stesso destinato a circolare con le modalità

delle cose mobili. La differenza sostanziale rispetto alla circolazione dei crediti tramite la

cessione del credito consiste nel fatto che nei titoli di credito la proprietà del diritto si

presume sia stata acquisita a titolo originario e pertanto non sarà possibile opporre

nessuna eccezione relativa al precedente possessore/titolare. Infatti il rapporto

fondamentale rimane estraneo alla circolazione del titolo di credito e pertanto non potrà

opporsi nessuna eccezione inerente il rapporto fondamentale almeno che i soggetti del

rapporto fondamentale siano gli stessi del rapporto cartolare oppure nel caso in cui l’attuale

possessore nell’acquisire il titolo abbia agito intenzionalmente a danno del debitore.

- LA GESTIONE DI AFFARI ALTRUI, il nome deriva dal latino “negotiorum gestio”, si ha

quando un soggetto (GESTORE) senza esserne legittimato si intromette nella sfera degli

affari altrui, ossia quando spontaneamente svolge un’attività nell’interesse di un’altra

persona (GERITO) senza essere da quest’ultima incaricato ed ammesso che l’interessato

non possa provvedervi direttamente. Questa azione dà origine ad obbligazioni reciproche

sia da parte del gestore che è tenuto a condurre l’attività intrapresa sino a quando il gerito

non possa provvedervi autonomamente sia da parte del gerito che invece è tenuto a

rimborsare tutte le spese intraprese dal gestore per l’attività svolta per suo conto. Tali

obbligazioni sorgono a patto che sussistano due condizioni:

1) Che l’avvio di tale attività sia giustificato secondo i normali canoni della ragionevolezza,

2) Che non vi sia stato un esplicito divieto da parte dell’interessato almeno che tale divieto

non sia contrario all’ordine pubblico o al buon costume.

- IL PAGAMENTO DELL’INDEBITO, si ha quando un soggetto (SOLVENS) esegue una

prestazione non dovuta al favore del beneficiario (ACCIPIENS). Quando ciò si verifica il

beneficiario è tenuto a restituire al “solvens” la prestazione ricevuta indebitamente, qualora

non provveda è consentito al solvens di intraprendere un’AZIONE, detta DI RIPETIZIONE,

per ottenere la restituzione di quanto gli spetta. Esistono però due eccezioni alla ripetibilità

dell’indebito:

1) Quando trattasi di adempimenti di OBBLIGAZIONI NATURALI ossia quelle obbligazioni

non sorrette da un dovere giuridico (es. il pagamento di un debito prescritto),

2) Quando trattasi di OBBLIGAZIONI CONTRARIE ALLE REGOLE DEL BUON

COSTUME (es. il compenso pagato ad una prostituta).

- L’ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA, si ha quando un soggetto, senza una giusta causa,

si sia arricchito a danno di un’altra persona. Quando ciò accade sorge l’obbligo da parte

della persona che si è arricchita senza causa di corrispondere all’altra una INDENNITA’

corrispondente alla diminuzione patrimoniale subita da quest’ultima. Tale azione potrà

essere utilizzata solo qualora chi ha subito il danno non disponga di un altro più specifico

strumento di tutela.

Dire che un’obbligazione nasce da una certa fonte, equivale a dire che nasce per un certo

TITOLO.

L’OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE…

L’oggetto dell’obbligazione è la PRESTAZIONE, ossa il comportamento dovuto dal debitore

nell’interesse del creditore. La prestazione dell’obbligazione, deve avere natura patrimoniale,

quindi come specificato nell’art. 1174, deve essere suscettibile di valutazione economica, e deve

corrispondere a un interesse anche non patrimoniale, del creditore.

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OBBLIGAZIONE…

L’obbligazione, è uno strumento giuridico che serve a realizzare l’interesse del creditore, quindi

l’INTERESSE ALLA PRESTAZIONE, è un requisito essenziale della prestazione. La prestazione

però deve possedere anche altri requisiti, senza i quali non può esserci obbligazione:

- Deve essere POSSIBILE, sarebbe altrimenti insensata,

- LECITA, sarebbe altrimenti inammissibile,

- DETERMINATA o DETERMINABILE, sarebbe altrimenti assurda, se non ci fosse modo di

capire qual è il comportamento dovuto dal debitore e il risultato atteso dal creditore.

- PATRIMONIALE, deve essere suscettibile di valutazione economica. La patrimonialità della

prestazione, costituisce un elemento essenziale, per consentire al giudice in caso di

inadempimento, di determinare in modo oggettivo l’ammontare del danno da parte del

debitore.

Esistono anche prestazioni patrimoniali, che seppur potenzialmente possono produrre delle

obbligazioni, non danno luogo a nessuna obbligazione. È il caso, delle PRESTAZIONI DI

CORTESIA, che sono sempre gratuite basate sul presupposto che non siano dovute per obbligo,

ma per cortesia o amicizia.

Le OBBLIGAZIONI PERFETTE invece, sono le obbligazioni vere e proprie, a cui corrispondono

due effetti giuridici:

1) Valgono come GIUSTA CAUSA della prestazione eseguita, e del conseguente

trasferimento di ricchezza dal debitore al creditore. Eseguita la prestazione, il debitore non

può chiederne la restituzione, e il perché è giustificato proprio dall’obbligazione.

2) L’obbligazione dà al creditore, IL POTERE DI AZIONE IN GIUDIZIO CONTRO IL

DEBITORE, quindi se il debitore non paga spontaneamente, il creditore può agire contro di

lui, rivolgendosi al giudice facendo valere i suoi diritti.

Si hanno inoltre OBBLIGAZIONI NATURALI, quando il debitore è tenuto ad adempiere non

giuridicamente, ma soltanto moralmente o socialmente, in questo caso, il vincolo non è giuridico e

il creditore non è munito di un’azione con cui far valere il proprio diritto davanti al giudice, tuttavia

se il debitore adempie spontaneamente, ed è capace di agire, non ha alcun diritto di chiedere la

restituzione di quanto ha pagato, ciò è specificato all’art. 2034.

L’esistenza di un dovere morale e giuridico, consente anche di distinguere il pagamento dalla

donazione: nell’obbligazione naturale c’è un dovere da eseguire viceversa nella donazione si dà

attuazione unicamente ad un intento di liberalità (animus donandi). Altra distinzione riguarda la

forma; per l’adempimento delle obbligazioni naturali non è richiesta la forma pubblica con la

presenza dei due testimoni, necessaria per la donazione, ma occorre solo la forma scritta quando

oggetto della prestazione da adempiere sia un immobile. Per quanto concerne gli effetti, seppur

l’obbligazione naturale ha ad oggetto l’adempimento di un dovere morale, non è assoggettata, non

essendo atto di liberalità, alla disciplina delle donazioni e pertanto non è oggetto di collazione, non

è revocabile per ingratitudine e per sopravvenienza di figli, non può essere ridotta per lesione di

legittima, non è fondamento di una obbligazione alimentare.

COME SI DISTINGUONO LE OBBLIGAZIONI…

In base ai possibili CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE, che possono essere liberamente

determinati dai soggetti, si distinguono tre categorie:

1) OBBLIGAZIONI DI DARE, consistono nel consegnare una cosa, nelle sue sottocategorie,

la più importante è l’obbligazione pecuniaria, in cui la cosa da consegnare è una somma di

denaro.

2) OBBLIGAZIONI DI FARE, consistono in un comportamento attivo del debitore, diverso

dalla consegna di una cosa, che può riferirsi o meno a una cosa. Ad esempio la

realizzazione di un’opera.

3) OBBLIGAZIONI DI NON FARE, consistono in un comportamento di astensione del

debitore, obbligato a non compiere determinati atti o attività. Ad esempio i patto di

inalienabilità.

In base ai SOGGETTI del rapporto obbligatorio, le obbligazioni possono classificarsi in

OBBLIGAZIONI SOGGETTIVAMENTE COMPLESSE, che a seconda che vi siano più creditori o

più debitori, possono essere:

- SOLIDALI, che consentono al creditore di rivolgersi ad uno solo dei debitori, per ottenere

l’intera prestazione, liberando quindi il resto dei debitori dal vincolo obbligatorio. In caso di

insolvenza di un debitore, la perdita viene ripartita in modo uguale o proporzionale su tutti i

debitori. Il debitore che ha eseguito l’intera prestazione, intraprenderà l’AZIONE DI

REGRESSO, nei confronti degli altri condebitori, ma può ripetere da ciascuno solamente la

parte di debito spettante. La solidarietà, è la regola generale e si applica ogni qual volta

un’obbligazione fa capo a più debitori, si esclude invece nei casi in cui sia previsto per

volontà delle parti o da una norma di legge, ad esempio i coeredi che subentrano tutti

insieme nel patrimonio del defunto, non rispondono per i suoi debiti in solido, ma ciascuno

in proporzione alla sua quota. Le obbligazioni solidali si distinguono in:

RAPPORTI FRA CREDITORE E CONDEBITORI, nei quali si pongono due problemi:

o uno riguardante la scelta, da parte del creditore, del condebitore cui rivolgersi per

ottenere l’intera prestazione, poiché di regola il creditore può rivolgersi a chi crede,

senza ordine di precedenza, ma a volte per accordo fra le parti o in casi particolari

per legge, può essere stabilito che il creditore debba rivolgersi prima a uno dei

condebitori, e solo nel caso non ottenga il pagamento da questo, possa chiederlo

agli altri, che hanno quindi il BENEFICIO DI ESCUSSIONE. L’altro problema, è

sapere se le vicende riguardanti un singolo condebitore, producono effetti solo

rispetto a lui, o se invece si estendono a tutti gli altri. Per questo problema, si

individua un criterio generale:

Gli effetti favorevoli per la parte passiva, giovano a tutti i condebitori,

 Gli effetti sfavorevoli, invece, colpiscono solo il condebitore direttamente

 toccato.

Applicando questo criterio:

Se il creditore, rimette li debito a uno solo dei condebitori, come indicato

 nell’art. 1301, la remissione libera anche tutti gli altri,

La transazione fatta da un condebitore con il creditore, non impegna gli altri

 condebitori. Produce effetti nei loro confronti, solo se questi, come

specificato nell’art. 1304, ritenendola vantaggiosa dichiarano di volerne

profittare.

La rinuncia della prescrizione fatta da un condebitore, come specificato

 nell’art. 1310, non pregiudica gli altri. Tuttavia il criterio incontra una deroga,

se il creditore fa un atto di interruzione della prescrizione nei confronti di un

condebitore, la prescrizione è interrotta nei confronti di tutti.

RAPPORTI INTERNI FRA I VARI CONDEBITORI. In base all’art. 1298, il debito si

o divide fra in diversi debitori. E come specificato nell’art. 1299, il condebitore che ha

pagato l’intero debito, può richiedere tramite un’azione di regresso, che ciascuno

degli altri lo rimborsi in proporzione alla sua quota. Ciò non vale se l’obbligazione è

stata assunta nell’interesse esclusivo di un solo condebitore.

- PARZIARIE, che consentono al creditore di esigere da ciascun debitore, solo la parte di

debito spettante, e quindi per ottenere l’intera prestazione dovutagli, dovrà agire nei

confronti di tutti i debitori. In caso di insolvenza di un debitore, il creditore perde la quota

corrispondente, poiché come specificato nell’art. 1314, non può chiederla agli altri.

In base all’OGGETTO del rapporto obbligatorio, le obbligazioni possono classificarsi in:

- OBBLIGAZIONI OGGETTIVAMENTE COMPLESSE, che prevedono più prestazioni

anziché una sola, e possono essere:

ALTERNATIVE, quando hanno per oggetto non una sola prestazione, ma più

o prestazioni, e il debitore si libera dal vincolo obbligatorio, eseguendo una di esse.

Generalmente la scelta di quale prestazione eseguire spetta al debitore, salvo che

non sia concordato di riservare tale scelta al creditore. Se in seguito alla scelta, la

prestazione diventa impossibile, l’obbligazione si estingue. Se invece una delle

prestazioni risultava impossibile già da prima della scelta, l’obbligazione resta ferma,

avendo come oggetto l’altra prestazione.

FACOLTATIVE, quando hanno per oggetto una sola prestazione, ma il debitore ha la

o facoltà di liberarsi estinguendo una prestazione diversa, che sostituisce quella

originale.

PECUNIARIE, sono quelle che hanno ad oggetto la corresponsione di una somma di

o denaro, e si distinguono in:

DEBITI DI VALUTA, aventi ad oggetto una somma di danaro, fin dal

 momento della loro costituzione, per la quale si applica il principio

nominalistico.

DEBITI DI VALORE, aventi ad oggetto un valore che sarà tradotto in moneta

 solo al momento del pagamento. Un debito di valore non ancora tradotto in

moneta, si dice NON LIQUIDO, e diventa LIQUIDO, non appena tradotto in

una somma di denaro. L’operazione necessaria a questo fine, si dice

LIQUIDAZIONE DEL DEBITO. Nel momento in cui l’oggetto del debito si

cristallizza in una quantità di moneta precisamente determinata, il debito di

valore, diventa debito di valuta. Per i debiti di valore il principio nominalistico

non trova applicazione, ed il debito è rivalutabile per compensare la

svalutazione che la moneta può aver subito dal momento in cui è sorta

l’obbligazione fino a quello dell’adempimento.

Un problema delle obbligazioni pecuniarie, è l’INFLAZIONE. L’art. 1277, pone come vincolo

sulle obbligazioni pecuniarie che i debiti ad oggetto somme di denaro, si estinguono con

moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento, e per il valore nominale. Il

PRINCIPIO NOMINALISTICO enunciato in quest’articolo, comporta la necessità di dover

prevedere strumenti idonei, per evitare la perdita del potere di acquisto della moneta nel

corso del tempo. Uno di questi, può essere quello di inserire le CLUSOLE DI

INDICIZZAZIONE, ossia rapportare il valore del denaro oggetto dell’obbligazione al valore

di un diverso bene, suscettibile dell’andamento dell’economia reale, come ad’ esempio

l’oro. Lo strumento più utilizzato per evitare la perdita del potere di acquisto della moneta, è

l’applicazione sulla somma di denaro oggetto dell’obbligazione di un TASSO DI

INTERESSI. Gli interessi rappresentano la naturale produttività del denaro, pertanto sono

sempre dovuti almeno

Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 27
Obbligazioni - privato I Pag. 1 Obbligazioni - privato I Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Obbligazioni - privato I Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Obbligazioni - privato I Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Obbligazioni - privato I Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Obbligazioni - privato I Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Obbligazioni - privato I Pag. 26
1 su 27
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valentinanet di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Di Paolo Massimo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community