Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 27
Obbligazioni - privato I Pag. 1 Obbligazioni - privato I Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Obbligazioni - privato I Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Obbligazioni - privato I Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Obbligazioni - privato I Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Obbligazioni - privato I Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Obbligazioni - privato I Pag. 26
1 su 27
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

IL TERMINE…

A seconda che il titolo dell’obbligazione, indichi o meno il termine per l’esecuzione della

prestazione, si distingue:

- Se il titolo FISSA il termine, la prestazione va eseguita in tale termine,

- Se il titolo NON indica alcun termine, la regola è che l’adempimento può essere richiesto

IMMEDIATAMENTE, se questo viene escluso dalla natura della prestazione, o le parti

concordano fra loro il termine, o viene fissato dal giudice (art. 1183).

Il termine si distingue:

- Se stabilito a favore del debitore, questo non può adempiere oltre quel termine, e non è

tenuto ad adempiere prima, ma nel caso lo facesse, il creditore non può rifiutare

l’adempimento anticipato. Se il debitore, incorre nella scadenza dal termine e diventa

insolvente o fa venire meno le garanzie che aveva dato, il creditore può esigere

l’adempimento immediato (art. 1186).

- Se stabilito a favore del creditore, questo può esigere il pagamento prima della scadenza

(art. 1185), mentre il debitore non può liberarsi offrendo l’adempimento anticipato, che il

creditore può rifiutare.

- Se stabilito a favore di entrambi, sia il debitore che il creditore, hanno diritto che la

prestazione sia eseguita non prima della scadenza del termine, e possono rifiutare un

adempimento anticipato.

In base all’art. 1184, In mancanza del titolo o della legge, il termine si considera a favore del

debitore.

I DEBITI COMMERCIALI, sono i debiti di un’impresa o di una pubblica amministrazione, verso

un’altra che le ha fornito beni e servizi, nel caso l’impresa creditrice riceverà il pagamento in un

tempo troppo lungo, avrà a sua volta, difficoltà a pagare i propri debiti e rischierà di entrare in crisi

finanziaria. Per evitare che ciò si verifichi, il d.Lgs. 231/2002 fissa:

- I termini di pagamento ragionevolmente brevi, in 30 giorni dal ricevimento del bene o

servizio, o dalla relativa fattura,

- Fa scattare, per il caso di mancato rispetto, interessi di mora a un tasso prefissato,

- Stabilisce che gli accordi in deroga, peggiorativi per il creditore, devono essere provati per

iscritto, e sono nulli se risultano gravemente iniqui a danno del creditore.

IL LUOGO…

In mancanza di indicazioni quanto al LUOGO dell’adempimento, valgono i criteri fissati all’art.

1182: Il criterio generale è che l’obbligazione si adempie al DOMICILIO DEL DEBITORE, che però

subisce deroghe per:

- L’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata, che si adempie nel luogo in cui

si trovava la cosa alla nascita dell’obbligazione,

- L’obbligazione di pagare una somma di denaro, che si adempie presso il domicilio del

creditore.

LE MODIFICAZIONI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO…

Durante il ciclo vitale di un’obbligazione, può accadere che i soggetti del rapporto obbligatorio,

subiscano delle modifiche, senza che ciò comporti l’estinzione dell’obbligazione stessa:

- La modificazione del CREDITORE, avviene mediante la CESSIONE DEL CREDITO, che è

generalmente un contratto con il quale il creditore, detto CEDENTE, cede a titolo oneroso,

quindi con una COMPRAVENDITA, o a titolo gratuito, quindi con una DONAZIONE, un

CONFERIMENTO (attribuito da un socio al patrimonio della società), una TRANSAZIONE

(ceduto allo scopo di comporre una lite) o dato in pagamento di un debito, realizzando una

DAZIONE IN PAGAMENTO Il proprio credito ad un altro soggetto, detto CESSIONARIO. La

cessione del credito prescinde dalla volontà del debitore ceduto, infatti può avvenire anche

contro la sua volontà. Per il debitore non è rilevante eseguire l’obbligazione assunta in

favore di un altro creditore, ma la legge prevede che la cessione del credito tra cedente e

cessionario, sia notificata al debitore. La notificazione serve per rendere opponibile la

cessione al debitore, in modo da evitare che il debitore esegua la prestazione in favore del

creditore precedente. La cessione del credito può essere:

PRO SOLVENDO, quando il cedente si assume il rischio di insolvenza del debitore.

o Dopo che il cessionario ha escusso senza successo il debitore insolvente, è tenuto

a corrispondere al cessionario l’importo ricevuto per la cessione del credito oltre che

gli interessi e le spese sostenute per l’escussione, sempre che il cessionario non

abbia agito con negligenza nei confronti del debitore, tale da compromettere

l’esecuzione della prestazione.

PRO SOLUTO, quando il rischio di insolvenza del debitore rimane a totale carico

o del cessionario.

La cessione è ESCLUSA:

Per i crediti strettamente personali,

o Per i crediti che la legge dichiara incedibili in assoluto o in relazione a determinati

o cessionari.

Due particolari tipi di cessione sono:

1) Il FACTORING, è un contratto stipulato quando il cedente ed il cessionario sono

imprenditori, e riguarda crediti futuri e di massa ed è coperto dalla garanzia della solvenza

pro solvendo almeno che il cessionario vi rinunci.

2) La CARTOLARIZZAZIONE, con la quale un cedente di un alto numero di crediti, li cede a

un cessionario in cambio di quote di partecipazione o titoli negoziabili sui mercati finanziari.

- La modificazione del CREDITORE invece, è rilevante per il creditore in quanto può

cambiare il grado di solvibilità del debitore. Infatti tutti i casi di mutamento del debitore,

sono sottoposti alla preventiva accettazione da parte del creditore. Può avvenire per:

DELEGAZIONE DEL DEBITO: il debitore, detto DELEGANTE, assegna al proprio

o creditore, detto DELEGATARIO, un nuovo debitore, detto DELEGATO, il quale si

assume le obbligazioni derivanti da tale rapporto nei confronti del creditore. La

delegazione presuppone l’esistenza di tre manifestazioni di volontà:

1) Quella del delegante nei confronti del delegato,

2) Quella del delegato di assumersi le obbligazioni nei confronti del delegatario,

3) Quella del delegatario di accettare il nuovo debitore.

Queste manifestazioni di volontà possono essere rappresentate in tre contratti separati, oppure in

un unico contratto plurilaterale. Il rapporto tra delegante e delegato è definito RAPPORTO DI

PROVVISTA, mentre il rapporto tra delegante e delegatario, è definito RAPPORTO DI VALUTA.

La mancanza o il difetto dei rapporti di valuta o di provvista, hanno delle conseguenze giuridiche

sulla delegazione, che si differenziano a seconda che la delegazione sia:

TITOLATA o CAUSALE, perché indica la causa che dà fondamento e senso

 all’operazione, si verifica quando il delegato, nell’assumere l’obbligazione

verso il delegatario, fa riferimento ai sottostanti rapporti di provvista e di

valuta. Quando la delegazione è titolata, se uno dei rapporti base risulta

mancante o difettoso, il delegato può opporre al delegatario la relativa

eccezione, e rifiutare di adempiere l’obbligazione assunta verso di lui con la

delegazione.

PURA o ASTRATTA, si verifica quando il delegato, nell’assumere

 l’obbligazione verso il delegatario, non menziona né il rapporto di provvista,

né il rapporto di valuta. In tal caso i rapporti base non incidono

sull’obbligazione assunta e il delegato non può rifiutarsi di pagare il

delegatario, poiché non può eccepire il difetto di uno dei due rapporti.

In base ai suoi effetti la delegazione, si distingue in:

CUMULATIVA, si verifica quando il delegante resta obbligato verso il

 delegatario, il delegato si aggiunge come nuovo debitore al debitore

originario. Il delegante ha il BENEFICIO DI ESCUSSIONE, per cui il

creditore deve chiedere l’adempimento prima al delegato, e solo se rimane

insoddisfatto da questo può rivolgersi al delegante.

LIBERATORIA, si verifica quando tramite espressa dichiarazione del

 delegatario diretta a liberare il delegante, il debitore originario esce di scena

e resta come unico obbligato il delegato.

ESPROMISSIONE, è una manifestazione di volontà rappresentata da un terzo,

o detto ESPROMITTENTE, il quale si rivolge al creditore, detto ESPROMISSARIO,

per assumersi l’obbligazione del debitore originario, detto ESPROMESSO. Anche in

questo caso, come per la delegazione del debito può essere privativa o cumulativa,

a seconda se l’espromissario nell’accettazione dell’espromittente liberi o meno dal

vincolo obbligatorio l’espromesso, ossia il debitore originario. Si differenzia però

dalla delegazione, perché l’assunzione del debito, avviene per iniziativa spontanea

del terzo che si obbliga, ma non su invito del debitore originario. Le eccezioni

opponibili dall’espromittente al creditore, si distinguono:

ECCEZIONI RELATIVE AI RAPPORTI FRA ESPROMITTENTE E

 DEBITORE ORIGINARIO, che di regola non sono opponibili. Lo sono solo

se l’opponibilità, è stata convenuta nell’atto di espromissione.

ECCEZIONI RELATIVE AI RAPPORTI FRA DEBITORE ORIGINARIO E

 CREDITORE, che sono opponibili, tranne sul preteso debito originario

inesistente.

ACCOLLO, è l’accordo fra il debitore e un terzo, per effetto del quale il terzo, detto

o ACCOLLANTE, si assume un debito che il debitore, detto ACCOLLATO, ha verso il

creditore, detto ACCOLLATARIO. Si differenzia dall’espromissione, perché consiste

in un accordo del terzo con il debitore, invece che con il creditore. L’accollo può

essere:

INTERNO, è quello a cui il creditore resta estraneo, perché non vi partecipa

 né vi aderisce, e in tal caso l’impegno preso dall’accollante può sempre

essere revocato.

ESTERNO, il creditore aderisce all’accordo fra debitore e terzo, e l’impegno

 dell’accollante non può essere revocato, in modo che l’accollante diventa

definitivamente debitore dell’accollatario.

CUMULATIVO, il debitore originario non viene liberato, ma rimane obbligato

 in solido con l’accollante che si aggiunge a lui come nuovo debitore.

LIBERATORIO, quando il debitore originario viene liberato, e può verificarsi:

 • Se il creditore dichiara espressamente di voler liberare il debitore

originario,

• Se la liberazione del debitore originario è una previsione espressa

dell’accordo di accollo, cui il debitore ha aderito.

Il codice detta alcune regole che si applicano a tutti i casi in cui delegazione, espromissione e

accollo, sono di tipo liberatorio, tali regole riguardano:

- L’ESTINZIONE DELLE GARANZIE ANNESSE AL CREDITO, che è l’effetto normale della

liberazione del debitore originario, salvo che il garante acconsenta espressamente a

mantenerle (art. 1275).

- La conseguenza dell’EVENTUALE INVALIDITA’ DELLA NUOVA OBBLIGAZIONE, ossia

rivive la vecchi

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
27 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valentinanet di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Di Paolo Massimo.