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IL TERMINE…
A seconda che il titolo dell’obbligazione, indichi o meno il termine per l’esecuzione della
prestazione, si distingue:
- Se il titolo FISSA il termine, la prestazione va eseguita in tale termine,
- Se il titolo NON indica alcun termine, la regola è che l’adempimento può essere richiesto
IMMEDIATAMENTE, se questo viene escluso dalla natura della prestazione, o le parti
concordano fra loro il termine, o viene fissato dal giudice (art. 1183).
Il termine si distingue:
- Se stabilito a favore del debitore, questo non può adempiere oltre quel termine, e non è
tenuto ad adempiere prima, ma nel caso lo facesse, il creditore non può rifiutare
l’adempimento anticipato. Se il debitore, incorre nella scadenza dal termine e diventa
insolvente o fa venire meno le garanzie che aveva dato, il creditore può esigere
l’adempimento immediato (art. 1186).
- Se stabilito a favore del creditore, questo può esigere il pagamento prima della scadenza
(art. 1185), mentre il debitore non può liberarsi offrendo l’adempimento anticipato, che il
creditore può rifiutare.
- Se stabilito a favore di entrambi, sia il debitore che il creditore, hanno diritto che la
prestazione sia eseguita non prima della scadenza del termine, e possono rifiutare un
adempimento anticipato.
In base all’art. 1184, In mancanza del titolo o della legge, il termine si considera a favore del
debitore.
I DEBITI COMMERCIALI, sono i debiti di un’impresa o di una pubblica amministrazione, verso
un’altra che le ha fornito beni e servizi, nel caso l’impresa creditrice riceverà il pagamento in un
tempo troppo lungo, avrà a sua volta, difficoltà a pagare i propri debiti e rischierà di entrare in crisi
finanziaria. Per evitare che ciò si verifichi, il d.Lgs. 231/2002 fissa:
- I termini di pagamento ragionevolmente brevi, in 30 giorni dal ricevimento del bene o
servizio, o dalla relativa fattura,
- Fa scattare, per il caso di mancato rispetto, interessi di mora a un tasso prefissato,
- Stabilisce che gli accordi in deroga, peggiorativi per il creditore, devono essere provati per
iscritto, e sono nulli se risultano gravemente iniqui a danno del creditore.
IL LUOGO…
In mancanza di indicazioni quanto al LUOGO dell’adempimento, valgono i criteri fissati all’art.
1182: Il criterio generale è che l’obbligazione si adempie al DOMICILIO DEL DEBITORE, che però
subisce deroghe per:
- L’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata, che si adempie nel luogo in cui
si trovava la cosa alla nascita dell’obbligazione,
- L’obbligazione di pagare una somma di denaro, che si adempie presso il domicilio del
creditore.
LE MODIFICAZIONI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO…
Durante il ciclo vitale di un’obbligazione, può accadere che i soggetti del rapporto obbligatorio,
subiscano delle modifiche, senza che ciò comporti l’estinzione dell’obbligazione stessa:
- La modificazione del CREDITORE, avviene mediante la CESSIONE DEL CREDITO, che è
generalmente un contratto con il quale il creditore, detto CEDENTE, cede a titolo oneroso,
quindi con una COMPRAVENDITA, o a titolo gratuito, quindi con una DONAZIONE, un
CONFERIMENTO (attribuito da un socio al patrimonio della società), una TRANSAZIONE
(ceduto allo scopo di comporre una lite) o dato in pagamento di un debito, realizzando una
DAZIONE IN PAGAMENTO Il proprio credito ad un altro soggetto, detto CESSIONARIO. La
cessione del credito prescinde dalla volontà del debitore ceduto, infatti può avvenire anche
contro la sua volontà. Per il debitore non è rilevante eseguire l’obbligazione assunta in
favore di un altro creditore, ma la legge prevede che la cessione del credito tra cedente e
cessionario, sia notificata al debitore. La notificazione serve per rendere opponibile la
cessione al debitore, in modo da evitare che il debitore esegua la prestazione in favore del
creditore precedente. La cessione del credito può essere:
PRO SOLVENDO, quando il cedente si assume il rischio di insolvenza del debitore.
o Dopo che il cessionario ha escusso senza successo il debitore insolvente, è tenuto
a corrispondere al cessionario l’importo ricevuto per la cessione del credito oltre che
gli interessi e le spese sostenute per l’escussione, sempre che il cessionario non
abbia agito con negligenza nei confronti del debitore, tale da compromettere
l’esecuzione della prestazione.
PRO SOLUTO, quando il rischio di insolvenza del debitore rimane a totale carico
o del cessionario.
La cessione è ESCLUSA:
Per i crediti strettamente personali,
o Per i crediti che la legge dichiara incedibili in assoluto o in relazione a determinati
o cessionari.
Due particolari tipi di cessione sono:
1) Il FACTORING, è un contratto stipulato quando il cedente ed il cessionario sono
imprenditori, e riguarda crediti futuri e di massa ed è coperto dalla garanzia della solvenza
pro solvendo almeno che il cessionario vi rinunci.
2) La CARTOLARIZZAZIONE, con la quale un cedente di un alto numero di crediti, li cede a
un cessionario in cambio di quote di partecipazione o titoli negoziabili sui mercati finanziari.
- La modificazione del CREDITORE invece, è rilevante per il creditore in quanto può
cambiare il grado di solvibilità del debitore. Infatti tutti i casi di mutamento del debitore,
sono sottoposti alla preventiva accettazione da parte del creditore. Può avvenire per:
DELEGAZIONE DEL DEBITO: il debitore, detto DELEGANTE, assegna al proprio
o creditore, detto DELEGATARIO, un nuovo debitore, detto DELEGATO, il quale si
assume le obbligazioni derivanti da tale rapporto nei confronti del creditore. La
delegazione presuppone l’esistenza di tre manifestazioni di volontà:
1) Quella del delegante nei confronti del delegato,
2) Quella del delegato di assumersi le obbligazioni nei confronti del delegatario,
3) Quella del delegatario di accettare il nuovo debitore.
Queste manifestazioni di volontà possono essere rappresentate in tre contratti separati, oppure in
un unico contratto plurilaterale. Il rapporto tra delegante e delegato è definito RAPPORTO DI
PROVVISTA, mentre il rapporto tra delegante e delegatario, è definito RAPPORTO DI VALUTA.
La mancanza o il difetto dei rapporti di valuta o di provvista, hanno delle conseguenze giuridiche
sulla delegazione, che si differenziano a seconda che la delegazione sia:
TITOLATA o CAUSALE, perché indica la causa che dà fondamento e senso
all’operazione, si verifica quando il delegato, nell’assumere l’obbligazione
verso il delegatario, fa riferimento ai sottostanti rapporti di provvista e di
valuta. Quando la delegazione è titolata, se uno dei rapporti base risulta
mancante o difettoso, il delegato può opporre al delegatario la relativa
eccezione, e rifiutare di adempiere l’obbligazione assunta verso di lui con la
delegazione.
PURA o ASTRATTA, si verifica quando il delegato, nell’assumere
l’obbligazione verso il delegatario, non menziona né il rapporto di provvista,
né il rapporto di valuta. In tal caso i rapporti base non incidono
sull’obbligazione assunta e il delegato non può rifiutarsi di pagare il
delegatario, poiché non può eccepire il difetto di uno dei due rapporti.
In base ai suoi effetti la delegazione, si distingue in:
CUMULATIVA, si verifica quando il delegante resta obbligato verso il
delegatario, il delegato si aggiunge come nuovo debitore al debitore
originario. Il delegante ha il BENEFICIO DI ESCUSSIONE, per cui il
creditore deve chiedere l’adempimento prima al delegato, e solo se rimane
insoddisfatto da questo può rivolgersi al delegante.
LIBERATORIA, si verifica quando tramite espressa dichiarazione del
delegatario diretta a liberare il delegante, il debitore originario esce di scena
e resta come unico obbligato il delegato.
ESPROMISSIONE, è una manifestazione di volontà rappresentata da un terzo,
o detto ESPROMITTENTE, il quale si rivolge al creditore, detto ESPROMISSARIO,
per assumersi l’obbligazione del debitore originario, detto ESPROMESSO. Anche in
questo caso, come per la delegazione del debito può essere privativa o cumulativa,
a seconda se l’espromissario nell’accettazione dell’espromittente liberi o meno dal
vincolo obbligatorio l’espromesso, ossia il debitore originario. Si differenzia però
dalla delegazione, perché l’assunzione del debito, avviene per iniziativa spontanea
del terzo che si obbliga, ma non su invito del debitore originario. Le eccezioni
opponibili dall’espromittente al creditore, si distinguono:
ECCEZIONI RELATIVE AI RAPPORTI FRA ESPROMITTENTE E
DEBITORE ORIGINARIO, che di regola non sono opponibili. Lo sono solo
se l’opponibilità, è stata convenuta nell’atto di espromissione.
ECCEZIONI RELATIVE AI RAPPORTI FRA DEBITORE ORIGINARIO E
CREDITORE, che sono opponibili, tranne sul preteso debito originario
inesistente.
ACCOLLO, è l’accordo fra il debitore e un terzo, per effetto del quale il terzo, detto
o ACCOLLANTE, si assume un debito che il debitore, detto ACCOLLATO, ha verso il
creditore, detto ACCOLLATARIO. Si differenzia dall’espromissione, perché consiste
in un accordo del terzo con il debitore, invece che con il creditore. L’accollo può
essere:
INTERNO, è quello a cui il creditore resta estraneo, perché non vi partecipa
né vi aderisce, e in tal caso l’impegno preso dall’accollante può sempre
essere revocato.
ESTERNO, il creditore aderisce all’accordo fra debitore e terzo, e l’impegno
dell’accollante non può essere revocato, in modo che l’accollante diventa
definitivamente debitore dell’accollatario.
CUMULATIVO, il debitore originario non viene liberato, ma rimane obbligato
in solido con l’accollante che si aggiunge a lui come nuovo debitore.
LIBERATORIO, quando il debitore originario viene liberato, e può verificarsi:
• Se il creditore dichiara espressamente di voler liberare il debitore
originario,
• Se la liberazione del debitore originario è una previsione espressa
dell’accordo di accollo, cui il debitore ha aderito.
Il codice detta alcune regole che si applicano a tutti i casi in cui delegazione, espromissione e
accollo, sono di tipo liberatorio, tali regole riguardano:
- L’ESTINZIONE DELLE GARANZIE ANNESSE AL CREDITO, che è l’effetto normale della
liberazione del debitore originario, salvo che il garante acconsenta espressamente a
mantenerle (art. 1275).
- La conseguenza dell’EVENTUALE INVALIDITA’ DELLA NUOVA OBBLIGAZIONE, ossia
rivive la vecchi