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GARANZIE REALI
Pegno e ipoteca → diritti assoluti opponibili erga omnes-garantiscono al loro titolare un ad essere preferito in sede esecutiva a qualsiasidiritto di prelazionealtro creditore-diritto seguire il bene ovunque esso sia andato/arrivatodi sequela:es. A,B e C con credito 1000, ma A è garantito da ipotecase viene messa all’asta la casa, A prende la parte che gli spetta e se avanzerà qualcosa andrà a B e C→ sono legati al credito, ma se il credito non esistesse (es.contratto nullo), la costituzione sarebbe nulla→ in caso di il creditore agirà in sede esecutiva aggredendo il bene oggetto delinadempimento:pegno/ipotecaa)
Ipoteca: può insistere su beni immobili o mobili registrati-perché nasca il diritto va iscritta → fa nascere il dirittopubblicità costitutiva:iscrizione ≠ trascrizione serve invece a rendere opponibile ai terzi una determinata vicendab)
Pegno: insiste su beni mobilicontratto reale-si
costituisce con un → non basta l’accordo, ma è necessaria anche la consegna, senza il contratto non è perfezionato-è necessario che il debitore si spossessi del bene, senza non c’è nessuna garanzia effettiva-un debitore poco onesto potrebbe venderlo-quindi il bene viene consegnato al creditore o a un terzo che ne diviene custode a garanzia del credito,evitando che per effetto di atti che presuppongono l’applicazione possesso vale titolo, il pegno possaessere vanificato→ può capitare che vengano dati da un terzo = terzo datore di pegnoes. Tizio ha una brillante idea per iniziare un'attività imprenditoriale, ma non ha nessuno che gli presti ildenaro per avviarla → potrebbero intervenire il padre e la madre dando in garanzia un loro bene al fine diconvincere la banca a finanziare l’impresa del figlio
Art.2744 - Divieto del patto commissorio → “È nullo il patto col quale si conviene che,
In mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.
Accordo in forza del quale il creditore e il debitore convengono che in caso di inadempimento il bene oggetto del pegno o ipoteca diventi di proprietà del creditore. Ad esempio, A da a B un'ipoteca sulla sua casa. In caso di inadempimento B diventa automaticamente il proprietario del bene, perché ha un alto rischio di condurre ad un indebito arricchimento del debitore.
È vietato se ho un credito di 100, chiederò a garanzia un bene che ne vale 200. Perché in caso di inadempimento matureranno interessi di mora e bisognerà pagare le spese dell'esecuzione. Si arriverà a 130-140. Se il bene vale 200 non è detto che in sede di asta giudiziaria io ottenga 200, potrebbe essere venduto a meno.
→ rischio di subire una perdita: il patto è nullo.
Anche se le parti lo stipulano, l'inadempimento del debitore che abbia dato in ipoteca il proprio bene: la vendita deve avvenire sotto gli occhi del giudice dell'esecuzione, così che il creditore riceva ciò che gli spetta e non di più.
Pegno: si costituisce quando l'accordo è completato dallo spossessamento. Il bene oggetto di pegno non è consentito che venga utilizzato dal custode né che sia dato a sua volta in pegno. Se il bene produce frutti, questi possono essere trattenuti dal creditore che dovrà imputarli al pagamento del credito.
Ipoteca: 3 tipologie a seconda del titolo che ne permette l'iscrizione:
- Ipoteca volontaria: il titolo è una dichiarazione del proprietario del bene con la quale egli concede al creditore il diritto ad iscrivere ipoteca su un proprio bene.
- Ipoteca giudiziale: il creditore è sempre
iscritta dal-giudiziale: perché il titolo che permette di iscrivere è una di una sentenza di condanna al pagamento somma di denaro
3) Ipoteca legale: solo nei casi espressamente previsti dalla legge, consente ad un soggetto in certe condizioni, di iscrivere ipoteca → caso più noto è quello dell'ipoteca dell'alienante es. A vende a B un immobile verso il pagamento di 1000. Se al momento della vendita, il prezzo non è interamente pagato, A può iscrivere ipoteca sull'immobile alienato, a garanzia del pagamento del prezzo.
Responsabilità e mezzi di conservazione
Art.2740 c.c. Responsabilità patrimoniale garanzia generica (detta anche "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.") generica: - garanzia il debitore è potenzialmente oggetto di una procedura
esecutiva che andrà a colpire uno o più dei suoi beni - il debitore può tranquillamente gestire il suo patrimonio né pegno e ipoteca - però devo andare a intaccare la del mio patrimonio: se agisco in il non consistenza mala fede legislatore prevede che il creditore possa tutelarsi con i mezzi di garanzia della conservazione patrimoniale → strumenti nell’eventualità in cui il debitore assottigli la consistenza del suo patrimonio al disotto di una soglia critica
Libro VI - Titolo III Capo V Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale Sezione I Dell'azione surrogatoria Art. 2900 → Condizioni, modalità ed effetti. "Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che,
per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.
a) Azione surrogatoria:
- si chiede davante al giudice e devono essere presenti tutti e 3es. A deve una certa somma a B, e che gli consentirebbero di trascura di esercitare alcuni diritti
- incrementare il suo patrimonio → esigere un credito che ha nei confronti di C
- l'azione consente a B, di fronte ad un'inerzia di A che diventa pericolosa per le ragioni di B
Attività - Passività → dà luogo a l'eventus vuol dire che devo avere un calcolo di nel patrimonio danni: che sia positivo-finché il mio patrimonio che vale 2000, e ho un debito per 1000, faccio o non faccio quello che voglio.
Se ho un patrimonio che vale 500 e un debito 1000, se ometto di esercitare il credito, il patrimonio è troppo basso e allora il creditore di fronte
La inerzia, può surrogare al posto del debitore il credito che quest'ultimo omette di esercitare → il creditore garantisce che il patrimonio del debitore possa garantire il proprio credito diritti o azioni che hanno contenuto patrimoniale - l'azione è esercitabile se l'inerzia è relativa a natura personale - non si possono esercitare diritti o azioni che abbiano es. A sceglie di non esercitare l'azione di disconoscimento del figlio → non può essere esercitata dal creditore → se lo disconoscesse non avrebbe spese come obbligo di mantenimento, istruzione ecc... quindi avrebbe anche effetti di tipo economico, ma l'azione ha natura personale.
Sezione II
Dell'azione revocatoria
Art. 2901 Condizioni. "Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi
pregiudizio allesue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
- che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
- che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
b) Azione revocatoria:
-serve a correre ai ripari nel caso in cui il
debitore sia troppo svelto e non pigroes. A abbia un deb. nei confronti di C e che venda a B il bene più importante del suo patrimonio → il suo patrimonio da 1000 vale 100 e abbia fatto quella vendita qualche settimana prima della scadenza del credito di C (intento fraudolento)-oltre all'eventus damni bisogna provare il → dimostrare che consilium fraudis quell'atto è stato compiuto con l'intento di lasciare i creditori senza nulla-consente di e consente a C di aggredire il bene come se non fosse mai dichiarare inefficace la vendita uscito dal patrimonio del debitore se atto di titolo gratuito:→ va accertata solo in capo al debitore disponente → se A ha donato a suo fratello l'unico bene rilevante è scontato che volesse frodare C≠ periculum in mora-il debitore si è già spogliato del bene se vendita:→ la legge deve contemperare le esigenze del creditore e dell'affidamento dell'avente causa causa) di A- va accertato in capo ad A (debitore) e a B (aventeconsilium fraudis→ se B è in malafede l’atto è revocato, altrimenti non può essere revocato
- Come Spesso B è legato ad A in modo stretto (fratello,amico)si dimostra che B non è in buona fede? atto simulato→ si potrebbe anche trattare di un-dunque C impugna anche la vendita ed esercita in primis l’azione di simulazione e nello stesso giudizio anche l’azione revocatoria
- se B è in buonafede A la "scampa" e C non può far nulla per ottenere il credito che gli spetta-ma prevale C
- se C trascrive la domanda di revoca prima che B in buona fede trascriva l'acquisto?
- se C esercita azione revocatoria e il giudice gli da ragione, il bene non rientra nel patrimonio di A, ma rimane in quello di B. Ma la vendita è inefficace per C.
- C può