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MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
Dal lato attivo, possono verificarsi senza il consenso del debitore la cui posizione è assolutamente irrilevante al fine del perfezionamento della modifica della posizione del lato attivo.
• CESSIONE DEL CREDITO la legge parla in due significati differenti:
- Per indicare il contratto con il quale il creditore (cedente) pattuisce con un in capo a quest'ultimo del suo diritto terzo (cessionario) il trasferimento verso il debitore (ceduto).
- Indicare l'effetto di tale contratto: cioè, per l'appunto, il trasferimento del credito in capo al cessionario;
Qualunque credito può formare oggetto di cessione, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale, il trasferimento sia vietato dalla legge o la cessione sia stata convenzionalmente esclusa dalle parti.
Oggetto di cessione possono essere anche crediti futuri sempre che già esista il rapporto dal quale detti crediti deriveranno.
Il contratto di cessione si perfeziona di un accordo fra il creditore (cedente) e il terzo (cessionario). Non è invece richiesta l'accettazione da parte del debitore, che rimane estraneo all'accordo di cessione. Articolo 1.260: Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Affinché la cessione abbia efficacia nei confronti del debitore ceduto, occorre che a quest'ultimo la cessione venga notificata, ovvero da lui accettata. Di conseguenza, il debitore paga al creditore originario (cedente) e non può essere tenuto ad effettuare una seconda volta la prestazione a favore del nuovo creditore (cessionario), salvo che non si provi che era a conoscenza della cessione. Articolo 1.264: La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha.accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga alcedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era aconoscenza dell'avvenuta cessione.
SURROGAZIONE DEL PAGAMENTO
Dal lato passivo, il debitore non può essere modificato senza il consenso del creditore, inquanto il creditore deve potersi "fidare" del debitore, deve sapere se egli è in grado o meno di poter adempiere al debito. Il nuovo debitore non sostituisce il vecchio debitore, ma vi si affianca/aggiunge sono:
- Quando una persona (delegante) ordina o invita un'altra persona (delegato) ad eseguire o a promettere di eseguire un determinato pagamento a favore di un terzo soggetto (delegatario). Articolo 1.268
Fenomeno economico disciplinato dalla delegazione? Riguarda sempre la presenza di
Tre soggetti, in cui c'è un soggetto, debitore originario (delegante), uno delegato e l'altro delegatario (creditore originario). Il contenuto dell'ordine le distingue in:
- Solvendi (di pagamento), accordo tra il debitore e un terzo in forza del quale il debitore (delegante) delega il terzo (delegato) ad effettuare senz'altro una determinata prestazione a favore del creditore (delegatario). La posizione del creditore è facilitata, in quanto sarà sicuro che qualcuno lo pagherà. Articolo 1.269 Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questo può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
- Promittendi, consiste in un negozio trilaterale tra debitore, creditore ed un terzo, in forza del quale il primo delega il
è il rapporto con chi è solo creditore nellafattispecie, è il rapporto esterno.
Esempio: Tizio solo creditore, rapporto di valuta, con Caio debitore di Tizioe creditore di Sempronio, rapporto di provvista, con Sempronio solo debitoredi Caio.
• →ESPROMISSIONE Un terzo assume verso il creditore il debito di un altro,promettendo che provvederà lui al pagamento. Il terzo agisce senza delegazione delL’espromissione consiste in un contratto fra ildebitore, con carattere di spontaneità.creditore ed un terzo in forza del quale quest’ultimo si impegna, nei confronti delprimo a pagare un preesistente debito dell’obbligato originario. Esempio: Padre chedebito del figlio. L’elemento differenziale trasi obbliga verso il creditore a pagare illa delegazione e l’espromissione è la spontaneità dell’iniziativa del terzo,nell’assenza di delega da parte del debitore originario. Articolo 1.272Cosa la
distingue da delegazione ed accollo? Il modo in cui nasce e si declina. Nell'accollo il nuovo debitore si accolla al vecchio debitore, accollo interno il nuovo debitore potrebbe anche non essere portato a conoscenza del creditore. Laddove invece la genesi del rapporto partisse non da un accordo tra accollante e accollato ma tra il terzo e il creditore ci troviamo difronte all'espromissione che determina l'assunzione del debito da parte del nuovo debitore, il nuovo debitore va dal creditore all'insaputa del vecchio debitore dicendo che si assume il debito. Esempio: Gaia che ha ragioni di amicizia, è debitrice di Rebecca etc. dice a Rebecca non ti preoccupare mi accollo io il tuo debito di pagare il libro, questo è (interno o esterno). Gaia sa del debito di Rebecca è interessata a saldare il suo debito, Gaia va dal creditore e dice il debito di Rebecca me lo assumo io, si aggiunge nei confronti di Rebecca. In questo caso viene per effettodell'accordo tra Gaia (il nuovo debitore) e il creditore (espromissione). Espromissione diverso da adempimento del terzo. Adempimento del terzo è estintivo, Gaia non viene ad assumersi il debito, ma Gaia viene a pagare il debito (obbligazione a carattere reale). Nell'espromissione Gaia viene ad assumersi il debito, non lo paga (obbligazione ad effetto obbligatorio).
- ACCOLLO: Contratto tra il debitore (accollato) e un terzo (accollante), con il quale quest'ultimo assume a proprio carico l'onere di procurare il pagamento al creditore (accollatario). Articolo 1.273 Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi
è liberazione deldebitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligatoverso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito,e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al qualeCon l’accollo si perfezional'assunzione è avvenuta. in un contratto tra un debitore eun terzo. Il creditore viene coinvolto in seconda battuta. Esempio: Se uno di noi fosseobbligata a pagare il corrispettivo per la vendita di un libro un nostro collegacon me che il pagamento del libro se l’accolla lui, lo assume.potrebbe pattuire- Accollo interno, accordo tra accollante e accollatario. Il creditore nonsapendo nulla dell’accollo richiederà ovviamente il pagamento al debitoreiniziale.- Accollo esterno, (primo comma Articolo 1.273), accollo la cui assunzionedell’accollante da parte dell’accollato viene portata a
Conoscenza dell'accollatario. L'INADEMPIMENTO → Le obbligazioni talvolta non si estinguono. Norma cardine che lo disciplina è Articolo 1.218 Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L'inadempimento è di regola necessario che sia già maturato il tempo Perché si abbia dell'adempimento. L'unico modo che ha il debitore per non essere reputato "colpevole" per il ritardo è dimostrare che ciò non sia a lui imputabile, avvenuto per causa di forza maggiore. Il debitore ha venduto un quadro e lascia questo quadro all'aperto e piove ed esso Esempio: Se si bagna, la prestazione diviene impossibile, ma questa causa è imputabile al debitore, che deve avere custodia del bene che doveva consegnare.
Laddove invece il debitore fosse tenuto a consegnare l'opera e l'avrebbe consegnata in tempo, ma data la pandemia del coronavirus non potrà consegnarla perché i corrieri sono fermi, egli non è imputabile per l'inadempimento. È un fenomeno che riguarda/grava sul debitore. Esso è inadempiente non solo quando manca di effettuare l'adempimento. Esempio: dovevo pagare una somma al 15/03 ma non ho pagato, questo è un inadempimento totale. Se è comunque inadempimento perché il debitore non ha rispettato il tempo del termine.
Totale: Quando la prestazione è mancata interamente (il debitore che doveva consegnarmi del carburante non si è presentato).
Parziale: Quando la prestazione è stata sì effettuata, ma non correttamente (adempimento Medico che esegue sì corr...