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E’
della diversa modalità di adempimento prevista, pur quando sia favorevole, in virtù del
principio di autonomia contrattuale.
Nel caso in cui, invece, le diverse modalità di adempimento siano previste con la
partecipazione di tutti i consorti, ma con limitazione ad un determinato soggetto, la loro
efficacia sarà limitata nei rapporti esterni al solo soggetto con cui sono state pattuite.
Così nel caso del termine per alcuno soltanto dei debitori in solido, il creditore potrà
agire verso il debitore obbligato senza termine ( che è quindi tenuto ad adempiere a
richiesta del creditore in ogni tempo), il quale però non potrà esercitare il regresso verso
l’altro debitore fino alla scadenza del termine.
L’adempimento del terzo
2.5
Oltre che con l’adempimento dei debitori (o del debitore unico nella solidarietà attiva),
l’estinzione dell’obbligazione solidale potrà derivare dall’adempimento di un terzo,
attraverso cioè l’adempimento di un soggetto esterno al rapporto obbligatorio, secondo
quanto previsto in via generale per le obbligazioni dall’art. 1180 c.c., per il quale
“l’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore,
se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore può rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha
manifestato la sua opposizione”.
Così, nella solidarietà attiva, l’adempimento di un terzo, indipendentemente da quale
creditore lo riceva, estinguerà l’obbligazione, liberando così il debitore nei confronti dei
concreditori, ma non nei confronti del terzo se il creditore lo aveva surrogato nei propri
diritti (art. 1201 c.c.).
36 Relazione al codice civile, n. 598. 21
rifiutare l’adempimento del terzo quando avrà interesse a
Il creditore, viceversa, potrà
che il debitore adempia personalmente l’obbligazione, e ciò perché la prestazione ha
natura tale che per il creditore non sarà indifferente il soggetto che adempie.
Peraltro, mentre nella solidarietà attiva potrà accadere facilmente che i creditori abbiano
tale interesse, in quella passiva difficilmente la prestazione da adempiere avrà una
natura tale da consentire al creditore la pretesa che essa sia adempiuta personalmente. In
quest’ultimo tipo di solidarietà, infatti, vi è una pluralità di debitori che possono
adempiere singolarmente l’obbligazione per l’intero e perciò di regola mancherà già di
partenza un interesse del creditore per il soggetto che adempie: se egli avesse avuto tale
interesse avrebbe obbligato non una pluralità di debitori in solido, ma un unico debitore.
Se l’adempimento del terzo è solo parziale il creditore può rifiutarlo, ma se lo accetterà
E’
il terzo non potrà da solo imputarlo esclusivamente alla quota di un unico debitore.
necessario, infatti, a tal fine il consenso del creditore e cioè serve che il creditore rinunci
37
alla solidarietà in favore di quel determinato debitore . Se il creditore rinuncia alla
solidarietà in favore di un determinato debitore, l’obbligazione solidale resterà per il
residuo credito a carico degli altri debitori, mentre il debitore, così liberato verso il
creditore, sarà tenuto solamente nei confronti del terzo, se quest’ultimo è stato surrogato
dal creditore nei suoi diritti.
Se, invece, il terzo non chiede di imputare il pagamento parziale a un condebitore o se il
pagamento parziale, l’obbligazione resterà
creditore non vi acconsente, pur accettando il
solidale verso tutti i debitori per il residuo e il terzo, se surrogato, sarà creditore per
quanto pagato verso tutti i debitori, che saranno tenuti in solido anche nei suoi
38
confronti .
Nel caso poi in cui il terzo adempia totalmente, l’obbligazione verso il creditore si
estinguerà e pertanto i debitori saranno liberati, salvo però che il creditore originario
abbia surrogato nei suoi diritti il terzo, che quindi potrà agire verso qualunque debitore
per chiedergli l’intera prestazione.
37 Rubino D. 1968, Delle obbligazioni, in Commentario Scialoja e Branca, Zanichelli- Foro Italiano,
Bologna- Roma, 175.
38 Rubino D. 1968, Delle obbligazioni, in Commentario Scialoja e Branca, Zanichelli- Foro Italiano,
Bologna- Roma,176. 22
2.6 Il regime delle eccezioni
Il debitore al quale è chiesto l’adempimento può eccepire al creditore, per resistere alla
sua domanda, l’esistenza di un fatto o un atto giuridico impeditivo, siano essi una causa
di invalidità o d’inefficacia del titolo, una causa d’estinzione o d’inesigibilità
dell’obbligazione solidale.
Le eccezioni generalmente si distinguono in: comuni, personali e strettamente personali.
Le eccezioni comuni sono quelle che hanno ad oggetto fatti indipendenti dalla sfera
personale di qualcuno dei singoli soggetti tenuti in solido, e che invece incidono
rapporto obbligatorio: quelle fondate sull’esistenza e la
sull’intero sono, principalmente,
validità dell’obbligazione e sulle altre vicende del rapporto obbligatorio.
Tali eccezioni possono essere opposte da ogni debitore, nella solidarietà passiva, o ad
39
ogni creditore nella solidarietà attiva .
esempio ritenuto, relativamente alle eccezioni riguardanti l’esistenza e l’entità
Si è ad
del debito, che
“l’obbligazione degli amministratori e liquidatori di una società, per l’imposta
straordinaria, sugli utili di guerra e di contingenza a carico di quest’ultima, secondo la
previsione dell’art. 1 r.d.l. 27 maggio 1946, n. 436, ha carattere solidale e, pertanto, in
difetto di diversa disposizione, è regolata dalle norme generali in tema di solidarietà; ne
di opporre all’ente impositore le
deriva che ai predetti soggetti deve ritenersi consentito
eccezioni relative all’esistenza ed entità del debito tributario della società senza che tale
facoltà possa trovare ostacolo nella pronuncia giurisdizionale che sia stata resa nei soli
40 ”.
confronti della società
Le eccezioni meramente personali, invece, sono quelle che derivano da fatti che pur se
personali, nel senso che si verificano direttamente nei confronti di un solo debitore o
creditore, operano direttamente sull’obbligazione, esplicando un’efficacia verso gli altri
soggetti che varia da caso a caso. Quindi, mentre il soggetto per il quale tali atti o fatti
sono personali potrà eccepire sempre il loro verificarsi, per gli altri, in alcuni casi, si
avrà un’estensione pro quota mentre in altri un’estensione sull’intera prestazione.
Infine, diverse da quest’ultime sono le eccezioni basate su atti o fatti
“strettamente”personali: qui gli eventi, oltre a verificarsi nella sfera di un solo soggetto,
sono caratterizzati dall’essere al medesimo esclusivamente personali. Tale tipologia di
eccezioni è espressamente disciplinata dall’articolo 1297 c.c., ove è previsto che un
39 Gangi C. 1951, Le obbligazioni, concetto- obbligazioni naturali- solidali- divisibili e indivisibili,
Giuffrè, Milano,163.
40 Cass. 28.4.1986, n. 2955. 23
fatto strettamente personale non possa essere opposto al creditore dai debitori diversi da
quello per il quale tale fatto rileva ( nella solidarietà passiva) e che ad un creditore il
debitore non possa opporre un fatto personale ad altri creditori (nella solidarietà attiva).
A titolo esemplificativo,
“il condebitore solidale non può opporre al creditore […] le eccezioni riguardanti
l’assoggettamento ad amministrazione controllata del debitore principale, trattandosi di
41
un’eccezione personale ”.
2.7 La rinuncia alla solidarietà
E’ possibile che il creditore rinunci alla solidarietà, comportando ai debitori il vantaggio
di essere tenuti verso il creditore esclusivamente per la propria quota.
Proprio per il fatto che la solidarietà passiva è prevista ad esclusivo vantaggio del
creditore, consegue che per escluderla sarà sufficiente la sola sua volontà, che può
essere espressa in modo tacito o espresso.
La rinuncia alla solidarietà, inoltre, può essere limitata ad alcuno soltanto dei debitori,
con la conseguenza che, mentre nel caso di rinuncia in favore di tutti i debitori
l’obbligazione diventerà parziaria, qui il creditore conserva l’azione in solido verso gli
altri debitori, dovendo invece agire pro quota soltanto nei confronti del debitore per il
quale vi è stata la rinuncia alla solidarietà.
Vi è contrasto di opinioni nello stabilire se tale rinuncia causi una cessazione assoluta
42
della solidarietà verso il debitore beneficiato o se essa comporti, più semplicemente, a
43 . Dall’accoglimento della prima costruzione
suo favore il beneficium divisionis
deriverebbe che l’obbligazione del debitore beneficiato sarebbe del tutto autonoma
44
rispetto a quella degli altri debitori , mentre nel secondo caso la rinuncia opererebbe
escludendo soltanto l’effetto principale della solidarietà, e cioè la possibilità di agire per
l’intero verso ogni debitore, lasciando per il resto immutata la natura solidale
dell’obbligazione anche nei confronti del debitore beneficiato dalla rinuncia. In tale
secondo caso, quindi, continuerebbero ad applicarsi le regole della solidarietà anche per
41 App. Roma, 18.2.1986, Temi romana, 1986, 78; nello stesso senso anche Trib. Ascoli Piceno, 22.2.
1984, DF, 1984, II, 866.
42 Gangi C. 1905, Remissione del debito solidale e remissione della solidarietà, Tip. Nava, Siena, 57.
43 L’obbligazione,
Bianca C. M. 1993, in Diritto civile, IV, Giuffrè, Milano, 748; Rubino D. 1968, Delle
obbligazioni, in Commentario Scialoja e Branca, Zanichelli- Foro Italiani, Bologna-Roma,318; Amorth
L’obbligazione solidale,
G. 1959, Giuffrè, Milano, 101.
44 Rubino D. 1968, Delle obbligazioni, in Commentario Scialoja e Branca, Zanichelli- Foro Italiano,
Roma, 318. L’autore specifica che se si fosse accolta la prima tesi secondo la quale la rinuncia
Bologna-
comporta la cessazione della solidarietà verso il debitore beneficiato, ne sarebbe derivato che “gli altri
esterni, non sarebbero stati più tenuti per l’originaria quota interna del primo”.
debitori, nei rapporti 24
tale debitore con l’unica differenza che quest’ultimo sarà tenuto solo pro q