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Le obbligazioni in Torrente
Capitolo 32
Il rapporto obbligatorio
L'obbligazione è un rapporto tra due parti in virtù del quale una di esse (il debitore) ha il dovere giuridico di tenere un certo comportamento, ovvero di eseguire una prestazione.
Il rapporto obbligatorio è sempre relativo: mentre il diritto reale è infatti opponibile erga omnes, il diritto di credito può essere fatto valere solo nei confronti del debitore.
Con l'espressione obbligazione naturale si intende quella obbligazione dovuta esclusivamente in virtù di un dovere morale o sociale. Il debitore naturale non può essere in alcun modo costretto ad adempiere, ma, nel caso in cui decide di adempiere, non può pretendere la restituzione di quanto corrisposto. L'obbligazione naturale si distingue da quella civile per il fatto che in questo caso il creditore non dispone di mezzi di coercizione, nei confronti del debitore.
Fonti delle obbligazioni
Possono essere: il contratto, l'atto illecito, qualunque altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l'ordinamento.
Capitolo 33
Gli elementi del rapporto obbligatorio
Elementi del rapporto obbligatorio sono i soggetti e la prestazione.
I soggetti
I soggetti del rapporto obbligatorio devono essere almeno due: il creditore (soggetto attivo) e il debitore (soggetto passivo). Ciò non toglie che possa verificarsi l'ipotesi in cui visia una pluralità di soggetti, attivi o passivi.
Nel caso di pluralità di soggetti passivi si possono distinguere le obbligazioni parziarie, che si hanno quando il creditore può pretendere, da ciascun debitore, solo la propria parte di debito, dalle obbligazioni solidali, che si hanno, invece, quando il creditore può pretendere l'intera prestazione da uno qualunque dei condebitore, liberando gli altri.
Ovviamente, nei rapporti tra condebitori, il debitore che ha adempiuto all'intera prestazione ha diritto di agire.
tramite l'azione c.d. di regresso, nei confronti degli altri condebitori, affinché ciascuno di questi gli rimborsi la propria parte (nel caso in cui uno di questi risulti insolvente, la perdita si ripartisce equamente tra tutti i condebitori). Se il titolo o la legge non dispone diversamente, nei rapporti interni la parte di ciascun condebitore si presume uguale a quella degli altri. In caso di obbligazione solidale si ha una pluralità di rapporti obbligatori. Nel caso di pluralità di soggetti attivi (ipotesi comunque poco frequente) l'adempimento nelle mani di uno dei creditori libera il debitore dall'obbligazione verso gli altri. Concetto differente è quello di obbligazione indivisibile, che si ha quando, per la particolare natura dell'oggetto della prestazione (indivisibilità oggettiva) o per espressa scelta delle parti (indivisibilità soggettiva), si ha l'obbligo, da parte del debitore, di prestare l'intero.La prestazione cui un debitore può essere obbligato può consistere in un dare (ovvero nella dazione di una somma di denaro, di un oggetto), in un facere (eseguire un opera o un servizio) o in un non facere (ovvero in un comportamento negativo).
Si distinguono le obbligazioni di risultato, ovvero quelle in cui il debitore si impegna a raggiungere un determinato risultato, dalle obbligazioni di mezzi, ovvero quelle in cui il debitore si impegna a mettere in atto un determinato comportamento, senza essere vincolato nel risultato da raggiungere (ad esempio il medico che presta le cure si impegna a prestare la propria attività, ma non a garantire la guarigione).
La prestazione si dice infungibile quando è rilevante la persona del debitore che esegue la prestazione, fungibile nel caso contrario.
La prestazione dovuta deve essere suscettibile di valutazione economica.
Inoltre perché un'obbligazione sia validamente assunta occorre che il contenuto della
L'obbligazione pecuniaria è l'obbligo di pagare una somma di denaro. Quando l'obbligazione pecuniaria è a termine (ovvero va adempiuta in un momento successivo a quello in cui sorge) occorre stabilire se alla scadenza del termine è dovuta la somma inizialmente fissata (avendo riguardo al suo valore nominale) o se deve tenersi conto del potere d'acquisto del denaro.
Nel nostro ordinamento vige di regola il principio nominalistico (art. 1277 c.c.). Il creditore può comunque cautelarsi contro le oscillazioni del valore della moneta pattuendo degli interessi o inserendo nel contratto dal quale l'obbligazione sorge delle clausole che consentono delle variazioni all'entità della somma da corrispondere in funzione delle modifiche di indici prestabiliti.
La giurisprudenza ha chiarito che il principio nominalistico si applica solamente alle obbligazioni di valuta, ovvero a quelle obbligazioni il cui oggetto è la dazione di una somma di denaro prestabilita, mentre non si applica alle
obbligazioni di valore, ovvero a quelle obbligazioni in cui la somma da corrispondere è legata al valore di un determinato bene, valore che può mutare nel tempo. Tipico debito di valore è l'obbligazione risarcitoria.
Un particolare tipo di obbligazione pecuniaria è quella relativa agli interessi che formano oggetto di un'obbligazione pecuniaria accessoria che, cioè, si aggiunge ad una prestazione principale (detta capitale). Gli interessi possono essere:
- convenzionali, quando sono le parti a pattuire, nel titolo costitutivo dell'obbligazione, che il debitore sia tenuto a pagare al creditore, oltre all'obbligazione principale, anche gli interessi. Il tasso di interessi da applicare è quello legale, a meno che le parti non pattuiscano per iscritto un tasso differente;
- corrispettivi: quando il credito pecuniario è liquido (ovvero determinato nel suo ammontare) ed esigibile (ovvero la corresponsione della somma non è
sottoposta a termine o condizione) esso produce automaticamente interessi nella misura del tasso legale, anche se non pattuiti ed indipendentemente da costituzione in mora del debitore o domanda giudiziale del creditore, a meno che dalla legge o dal titolo non risulti diversamente;
compensativi: in alcuni casi, stabiliti dalla legge, i crediti pecuniari producono interessi (detti appunto compensativi) indipendentemente dalla loro esigibilità. Secondo la giurisprudenza hanno tale natura anche gli interessi sulle somme dovute a titolo di indennizzo o risarcimento danni, computati dal giorno in cui sorge il diritto al risarcimento del danno o dell’indennizzo;
moratori: tali interessi sono dovuti dal debitore in mora (ovvero in ritardo nel pagamento) nella misura del tasso legale ed indipendentemente dal fatto che fossero dovuti in precedenza o che il creditore provi di aver subito un danno. Se prima della mora erano dovuti interessi convenzionali ad un tasso superiore a quello legale,
gli interessi moratori saranno computati con il tasso convenzionale. In linea di principio il nostro ordinamento vieta l'anatocismo, ovvero la capitalizzazione degli interessi dovuti affinché questi producano ulteriori interessi. Gli interessi possono essere capitalizzati solo qualora siano scaduti da più di sei mesi e intervenga, al riguardo, o una convenzione tra le parti o una domanda giudiziale del creditore volta ad ottenere il pagamento sia degli interessi scaduti che di quelli computati sugli interessi scaduti. Capitolo 34 Modificazione dei soggetti dell'obbligazione Modificazioni dal lato attivo 1 - La cessione Si parla di cessione del credito sia per indicare il contratto con il quale il creditore (cedente) pattuisce con un terzo (cessionario) il trasferimento in capo a quest'ultimo del suo diritto verso il debitore (ceduto), sia per indicare l'effetto di tale contratto. Qualunque credito può formare oggetto di cessione a meno che nonabbia caratterestrettamente personale o la cessione sia stata convenzionalmente esclusa dalle parti.
Non è necessario, per il perfezionamento della cessione, del consenso del debitore ma a questi tale contratto deve essergli notificato per avere efficacia nei suoi confronti.
Se la cessione viene effettuata per estinguere un debito del cedente nei confronti del cessionario tale cessione può avvenire pro solvendo o pro soluto. Nel primo caso la liberazione del cedente dalla sua obbligazione con il cessionario avverrà solo nel momento in cui il debitore ceduto adempia alla propria obbligazione. Nel secondo caso il cessionario libera immediatamente il cedente dalla propria obbligazione accollandosi il rischio di insolvenza del debitore ceduto. Salvo diversa pattuizione la cessione si presume contratta pro solvendo.
2 – La surrogazione
La surrogazione è una figura particolare di sostituzione dal lato attivo in quanto questa avviene con l’esecuzione della