Le obbligazioni in Torrente
Capitolo 32
Il rapporto obbligatorio
L’obbligazione è un rapporto tra due parti in virtù del quale una di esse (il debitore) ha il dovere giuridico di tenere un certo comportamento, ovvero di eseguire una prestazione. Il rapporto obbligatorio è sempre relativo: mentre il diritto reale è infatti opponibile erga omnes, il diritto di credito può essere fatto valere solo nei confronti del debitore.
Con l’espressione obbligazione naturale si intende quella obbligazione dovuta esclusivamente in virtù di un dovere morale o sociale. Il debitore naturale non può essere in alcun modo costretto ad adempiere, ma, nel caso in cui decide di adempiere, non può pretendere la restituzione di quanto corrisposto. L’obbligazione naturale si distingue da quella civile per il fatto che in questo caso il creditore non dispone di mezzi di coercizione, nei confronti del debitore.
Fonti delle obbligazioni possono essere: il contratto, l’atto illecito, qualunque altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l’ordinamento.
Capitolo 33
Gli elementi del rapporto obbligatorio
Elementi del rapporto obbligatorio sono i soggetti e la prestazione.
I soggetti
I soggetti del rapporto obbligatorio devono essere almeno due: il creditore (soggetto attivo) e il debitore (soggetto passivo). Ciò non toglie che possa verificarsi l’ipotesi in cui vi sia una pluralità di soggetti, attivi o passivi.
Nel caso di pluralità di soggetti passivi si possono distinguere le obbligazioni parziarie, che si hanno quando il creditore può pretendere, da ciascun debitore, solo la propria parte di debito, dalle obbligazioni solidali, che si hanno, invece, quando il creditore può pretendere l’intera prestazione da uno qualunque dei condebitori, liberando gli altri.
Ovviamente, nei rapporti tra condebitori, il debitore che ha adempiuto all’intera prestazione ha diritto di agire, tramite l’azione c.d. di regresso, nei confronti degli altri condebitori affinché ciascuno di questi gli rimborsi la propria parte (nel caso in cui uno di questi risulti insolvente, la perdita si ripartisce equamente tra tutti i condebitori). Se il titolo o la legge non dispone diversamente, nei rapporti interni la parte di ciascun condebitore si presume uguale a quella degli altri. In caso di obbligazione solidale si ha una pluralità di rapporti obbligatori.
Nel caso di pluralità di soggetti attivi (ipotesi comunque poco frequente) l’adempimento nelle mani di uno dei creditori libera il debitore dall’obbligazione verso gli altri. Concetto differente è quello di obbligazione indivisibile, che si ha quando, per la particolare natura dell’oggetto della prestazione (indivisibilità oggettiva) o per espressa scelta delle parti (indivisibilità soggettiva), si ha l’obbligo, da parte del debitore, di prestare l’intero.
La prestazione
La prestazione cui un debitore può essere obbligato può consistere in un dare (ovvero nella dazione di una somma di denaro, di un oggetto), in un facere (eseguire un'opera o un servizio) o in un non facere (ovvero in un comportamento negativo).
Si distinguono le obbligazioni di risultato, ovvero quelle in cui il debitore si impegna a raggiungere un determinato risultato, dalle obbligazioni di mezzi, ovvero quelle in cui il debitore si impegna a mettere in atto un determinato comportamento, senza essere vincolato nel risultato da raggiungere (ad esempio, il medico che presta le cure si impegna a prestare la propria attività, ma non a garantire la guarigione).
La prestazione si dice infungibile quando è rilevante la persona del debitore che esegue la prestazione, fungibile nel caso contrario. La prestazione dovuta deve essere suscettibile di valutazione economica. Inoltre, perché un’obbligazione sia validamente assunta, occorre che il contenuto della prestazione sia possibile (l’impossibilità eventualmente eccepita deve comunque essere oggettiva e non una semplice difficoltà), lecita, determinata o almeno determinabile (nel senso che devono essere determinati almeno i criteri per giungere alla sua determinazione). Le parti possono anche stabilire che sia un terzo a determinare l’oggetto della prestazione.
Oggetto dell’obbligazione è la prestazione dovuta. Nel caso di obbligazioni di dare, oggetto è anche il bene dovuto. Si distinguono le obbligazioni generiche (quando l'oggetto della prestazione è una determinata quantità di beni appartenenti a un determinato genere) dalle obbligazioni specifiche (quando l'oggetto della prestazione è un bene determinato). Un'obbligazione generica diviene specifica quando si perviene alla individuazione delle cose scelte per l’adempimento.
Un'obbligazione si dice alternativa, in contrapposizione a quella semplice, quando le prestazioni previste ad oggetto sono due o più di due, ma il debitore può liberarsi dall’obbligazione eseguendone una sola. Salvo pattuizione contraria, la scelta spetta al debitore. Con l’esercizio della facoltà di scelta, l’obbligazione diventa semplice. In caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione scelta non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue. Nel caso che una delle prestazioni sia impossibile all’origine o diventi impossibile prima della scelta, l’obbligazione si considera semplice.
L’obbligazione alternativa si distingue da quella facoltativa per il fatto che nella prima si ha una pluralità di prestazioni tra le quali il debitore ha facoltà di scelta, mentre nella seconda, che è comunque un’obbligazione semplice, il debitore ha facoltà di liberarsi dall’obbligo prestando cosa diversa da quella pattuita.
Le obbligazioni si dicono pecuniarie quando hanno ad oggetto la dazione di una somma di denaro. Quando l’obbligazione pecuniaria è a termine (ovvero va adempiuta in un momento successivo a quello in cui sorge), occorre stabilire se alla scadenza del termine è dovuta la somma inizialmente fissata (avendo riguardo al suo valore nominale) o se debba tenersi conto del potere d’acquisto del denaro. Nel nostro ordinamento vige di regola il principio nominalistico (art. 1277 c.c.). Il creditore può comunque cautelarsi contro le oscillazioni del valore della moneta pattuendo degli interessi o inserendo nel contratto dal quale l’obbligazione sorge delle clausole che consentono delle variazioni all’entità della somma da corrispondere in funzione delle modifiche di indici prestabiliti.
La giurisprudenza ha chiarito che il principio nominalistico si applica solamente alle obbligazioni di valuta, ovvero a quelle obbligazioni il cui oggetto è la dazione di una somma di denaro prestabilita, mentre non si applica alle obbligazioni di valore, ovvero a quelle obbligazioni in cui la somma da corrispondere è legata al valore di un determinato bene, valore che può mutare nel tempo. Tipico debito di valore è l’obbligazione risarcitoria.
Un particolare tipo di obbligazione pecuniaria è quella relativa agli interessi che formano oggetto di un’obbligazione pecuniaria accessoria che, cioè, si aggiunge a una prestazione principale (detta capitale). Gli interessi possono essere:
- Convenzionali: quando sono le parti a pattuire, nel titolo costitutivo dell’obbligazione, che il debitore sia tenuto a pagare al creditore, oltre all’obbligazione principale, anche gli interessi. Il tasso di interessi da applicare è quello legale, a meno che le parti non pattuiscano per iscritto un tasso differente.
- Corrispettivi: quando il credito pecuniario è liquido (ovvero determinato nel suo ammontare) ed esigibile (ovvero la corresponsione della somma non è sottoposta a termine o condizione) esso produce automaticamente interessi nella misura del tasso legale, anche se non pattuiti ed indipendentemente da costituzione in mora del debitore o domanda giudiziale del creditore, a meno che dalla legge o dal titolo non risulti diversamente.
- Compensativi: in alcuni casi, stabiliti dalla legge, i crediti pecuniari producono interessi (detti appunto compensativi) indipendentemente dalla loro esigibilità.