Nozione e elementi delle obbligazioni
L’obbligazione è quel vincolo giuridico in forza del quale una parte (detta debitore) è tenuta ad una determinata prestazione a, di contenuto patrimoniale (consistente in un dare o in un fare o in un non fare), a favore di un’altra parte (detta creditore), alla quale è riconosciuta la corrispondente pretesa.
Elementi fondamentali del rapporto d’obbligazione
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I soggetti. Nel rapporto d’obbligazione distinguiamo due parti:
- Il creditore (soggetto attivo), cioè, colui che esercita la pretesa ad una determinata prestazione;
- Il debitore (soggetto passivo), cioè, colui che è tenuto ad eseguire la prestazione.
N.b.: la parola "parte" esprime un centro d’interessi che può essere formato tanto da una persona quanto anche da più persone.
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La prestazione. Essa rappresenta l’oggetto dell’obbligazione e consiste in un comportamento che il debitore deve tenere per realizzare l’interesse del creditore, ossia, per far conseguire a quest’ultimo il risultato. Col termine di "prestazione" s’intende, infatti, tanto il comportamento dovuto, quanto il risultato di quel comportamento. Sebbene talvolta la prestazione è individuata descrivendo il risultato, cioè, il servizio che il creditore ha diritto di conseguire (c.d. obbligazione di risultato), talaltra la prestazione viene individuata attraverso il comportamento del debitore, il quale non garantisce la realizzazione di uno specifico risultato (c.d. obbligazione di mezzi).
La prestazione può consistere in un obbligo a:
- Dare, consegnare una cosa, trasferire un diritto;
- Fare, un servizio, un’attività professionale;
- Non fare, concorrenza, sopraelevare.
A norma dell’art. 1174 del cod. civ. “la prestazione deve avere contenuto patrimoniale“, ossia, deve essere suscettibile di valutazione economica e “deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore“.
Il carattere "patrimoniale" della prestazione distingue l’obbligazione dagli altri obblighi giuridici di diversa natura; si noti come il carattere patrimoniale non è richiesto per l’interesse del creditore alla prestazione, il quale può essere della più varia natura (scientifico, altruistico, ricreativo e così via…)
Infine, la prestazione deve essere a norma dell’art. 1346 del cod. civ., che si occupa dei requisiti dell’oggetto del negozio giuridico:
- Possibile;
- Lecita;
- Determinata e/o determinabile.
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Il vincolo giuridico. Esso è quell’elemento che conferisce natura giuridica alla pretesa del creditore. È in forza di esso che il debitore viene costretto all’adempimento dell’obbligazione e sorge per lui, in caso di inadempimento, la responsabilità con l’assoggettamento dei suoi beni al potere coattivo del creditore.
L’obbligazione dà luogo, dunque, ad un rapporto giuridico, che si risolve in due aspetti, complementari ed inscindibili tra loro, quello del debito e quello del credito. Guardata dal punto di vista del credito l’obbligazione ci appare come un diritto soggettivo patrimoniale, che appartiene alla categoria dei diritti relativi. Il carattere patrimoniale accomuna il diritto di credito al diritto reale, ma essi si contrappongono.
Il diritto di credito è un diritto relativo, in quanto si può far valere solo nei confronti di uno o più persone determinate, mentre il diritto reale è un diritto assoluto perché si può far valere verso tutti. Il diritto di credito ha come contenuto la pretesa che altri tengano un dato comportamento; mentre il diritto reale ha come contenuto una signoria ossia potere immediato sopra una cosa.
Il parallelo fra diritto di credito e diritto reale va istituito anche dal lato passivo, con riferimento al correlativo dovere. Al diritto di credito corrisponde, infatti, un dovere particolare od obbligo che incombe su più persone determinate; al diritto reale corrisponde, invece, un dovere generale di astensione, che incombe su tutti.
Le fonti delle obbligazioni
Tutti i rapporti giuridici, e quindi anche i rapporti di obbligazione, sorgono, si modificano, si estinguono per delle cause previste e regolate dalle norme giuridiche: tali cause vengono chiamate “fatti giuridici”. I fatti giuridici idonei a far sorgere le obbligazioni si dicono “fonti delle obbligazioni”.
Secondo l’enumerazione fatta dall’art. 1173 del cod. civ. le obbligazioni possono derivare da:
- Contratto = atto con cui si programma la realizzazione di un interesse a cui l’ordinamento giuridico riconnette effetti;
- Fatto illecito = comportamento che un soggetto tiene determinando la lesione di un interesse altrui;
- Ogni altro fatto/atto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: sono tali
- La promessa unilaterale;
- La gestione d’affari;
- Il pagamento dell’indebito;
- L’arricchimento senza causa.
Importanza predominante ha, fra tutte, il contratto, la più frequente il fatto illecito, da cui sorge l’obbligazione del risarcimento dei danni.
Il rapporto obbligatorio (così come accade per il rapporto contrattuale) è governato dalla regola fondamentale espressa nell’art. 1175 del cod. civ. e cioè: il dovere di correttezza che si viene a intrecciare con un altro principio cardine quello della buona fede c.d. oggettiva. L’art. 1175 del cod. civ., infatti, impone alle parti un comportamento da persone oneste e leali. La correttezza e la buona fede sono obblighi aggiuntivi che sono funzionali a realizzare al meglio gli interessi.
L’adempimento delle obbligazioni
L’obbligazione impone al debitore il dovere di eseguire una prestazione (dare, fare, non fare) a favore del creditore: eseguendo la prestazione cui è tenuto, il debitore adempie l’obbligazione e ne resta così liberato. L'adempimento dell’obbligazione è quindi l’esecuzione della prestazione dovuta. Effetto dell’obbligazione è l’estinzione della obbligazione, con la conseguente, liberazione del debitore.
La legge stabilisce i requisiti dell’adempimento che riguardano:
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I soggetti dell’adempimento: distinguiamo:
- L’autore dell’adempimento è normalmente il debitore; l’obbligazione può, tuttavia, essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione (art. 1180 del cod. civ.).
Ad es. se Tizio ha comprato una cosa da Caio, nulla importa che questa gli venga consegnata da Sempronio o dallo stesso Caio: perciò un eventuale rifiuto di Tizio di ricevere la prestazione da Sempronio sarebbe ingiustificato, senza alcun senso.
Viceversa Tizio potrà legittimamente rifiutare che gli venga prestato da Sempronio un determinato servizio, per il quale si è impegnato Caio, se questi è stato da lui prescelto in vista di particolari sue attitudini o abilità nell’adempimento. Se il debitore manifesta la sua opposizione nell’adempimento da parte del terzo, che si offre spontaneamente di pagare (ad esempio, il padre intende pagare i debiti del figlio) il creditore è libero di rifiutare l’adempimento oppure ancora di riceverlo.
N.b.: l’opposizione del debitore non è decisiva: il suo effetto è quello di consentire al creditore di rifiutare l’adempimento del terzo. Non è necessario che il debitore sia capace di agire al momento dell’adempimento perché è sufficiente che lo sia al tempo in cui ha assunto l’obbligazione. Infatti, nel momento in cui assume l’obbligo il soggetto deve valutare la portata dell’atto che compie e dal quale potrebbe anche derivargli del pregiudizio.
- Destinatario della prestazione: a norma dell’art. 1188, co. 1 del cod. civ. è il creditore in persona o il suo rappresentante o la persona da lui designata (un esattore) o autorizzata a ricevere dalla legge (un curatore del fallimento) o dal giudice.
Il pagamento di fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore solamente se il creditore, lo ratifica o se ne ha approfittato. Un caso particolare è quello del pagamento al “creditore apparente” previsto dall’art. 1189 del cod. civ. nel quale è detto: “il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede”.
N.b.: il creditore apparente non è chiunque possa essere scambiato per il creditore vero e proprio del pagamento (es. omonimo, truffatore) ma colui che appare tale in base a criteri obbiettivi (circostanze univoche) un esempio di “pagamento a creditore apparente” si può avere nell’ipotesi in cui il debitore paghi a chi risulta erede del creditore defunto, in forza di un testamento del quale non si è ancora scoperta la nullità.
P: il creditore deve essere capace al tempo dell’adempimento perché diversamente potrebbe disperdere il vantaggio che gli deriva dall’adempimento da parte del debitore, tutto questo per ragioni di tutela del creditore stesso. L’art. 1190 del cod. civ. stabilisce che “se il debitore adempie al creditore incapace non è liberato dall’obbligazione a meno che non dimostra che ciò che ha adempiuto è stato rivolto a vantaggio del creditore”.
Il debitore, quindi, prima di adempiere deve accertarsi di pagare ad un creditore capace perché diversamente sarà costretto a ripetere la prestazione.
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Il modo dell’adempimento: l’art. 1176 del cod. civ. enuncia questa regola generale: “nell’adempiere la obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”.
Per stabilire, quindi, se il debitore si sia comportato come era suo dovere, si prende come termine di paragone, la figura del bonus pater familias, cioè dell’uomo medio, che non eccelle in diligenza, ma neppure è trascurato nei propri affari.
“Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi, inoltre, con riguardo alla natura dell’attività esercitata” (art. 1176, co. 2 del cod. civ.).
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L’oggetto dell’adempimento: è la prestazione a cui il debitore è tenuto, la quale deve essere eseguita “esattamente” (art. 1218 del cod. civ.).
Da ciò deriva come conseguenza, che:
- Il creditore può rifiutare un adempimento parziale, salvo che la legge o gli usi non dispongono diversamente (art. 1181 del cod. civ.);
- Il creditore può rifiutare una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di maggiore valore; qualora il creditore accetta la sostituzione, l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita; in tale ipotesi si dice che vi è stata “prestazione in luogo dell’adempimento” tradizionalmente chiamata “datio in solutum” (art. 1197 del cod. civ.).
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Il luogo dell’adempimento: è riconosciuto valore prevalente alla volontà delle parti, le quali possono, nell’atto col quale danno vita all’obbligazione stabilire dove la prestazione debba venire eseguita.
L’art. 1182 del cod. civ. è una norma suppletiva in quanto le regole che essa comprende si osservano se ed in quanto nel titolo non sia stato previsto il luogo dell’adempimento, o esso possa desumersi, dalla natura della prestazione o da altre circostanze. Perché un adempimento possa essere esatto deve avvenire nel luogo previsto anzitutto nel titolo.
N.b.: le modalità fissate per il tempo dell’adempimento ci fanno capire quando il debitore si trova, effettivamente in mora. Se il luogo dell’obbligazione non è determinato dall’accordo delle parti, né dagli usi, né dalla circostanze del rapporto, si applicano le norme del Codice Civile (art. 1182 c.c.). Le quali stabiliscono che:
- Le obbligazioni di consegnare una cosa certa e determinata devono essere adempiute nel luogo in cui si trovava la cosa, quando l’obbligazione è sorta;
- Le obbligazioni pecuniarie devono essere adempiute al domicilio del creditore (esse si dicono portabili) se il domicilio del creditore al momento della scadenza è diverso da quello che egli aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio;
- Tutte le obbligazioni di altra specie devono essere adempiute al domicilio del debitore (tali debiti si dicono chiedibili).
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Il tempo dell’adempimento: l’art. 1183 del cod. civ. stabilisce che l’obbligazione deve essere adempiuta alla scadenza, se vi è un termine; diversamente il creditore può esigere che la prestazione venga eseguita immediatamente.
Qualora, tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione o per altre circostanze, non si possa pretendere l’esecuzione immediata, il termine, in mancanza di accordo delle parti, sarà stabilito dal giudice (art. 1184 c.c.). Quando per l’adempimento è fissato un termine, se non risulta diversamente, questo si presume stabilito a favore del debitore, per lasciargli cioè un lasso di tempo sufficiente a predisporre quanto occorre per l’adempimento; e in tal caso, egli può, se vuole, adempiere anche prima della scadenza.
Non è raro il caso, tuttavia, che il termine sia stabilito a favore del creditore come quando la prestazione consiste nella custodia della cosa: in tale ipotesi il creditore può rifiutare l’adempimento anticipato così come esigere la prestazione prima della scadenza (artt. 1184-1185 del cod. civ.).
Può darsi, infine, che il termine sia stabilito a favore di entrambi le parti (come nel prestito di denaro ad interesse): in questo caso, né il debitore ha facoltà di adempiere prima della scadenza, né il creditore può esigerlo (art. 1184 del cod. civ.).
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione, ai sensi dell’art. 1186 del cod. civ. se il debitore:
- È divenuto insolvente;
- Ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato;
- Non ha dato le garanzie che aveva promesso.
P: il debitore può chiedere al creditore la restituzione di ciò che ha dato in adempimento affermando che preferisce pagare alla scadenza? La risposta è negativa perché l’adempimento era dovuto ed avendo il debitore il termine a proprio favore poteva decidere di adempiere in qualunque momento sino alla scadenza.
Ma chi riceve anticipatamente un adempimento ne trae vantaggio nel senso che può sfruttarlo per trarne altri vantaggi ed allora? Qui l’ordinamento giuridico si schiera a favore del debitore prevedendo, cioè, che egli ottenga la restituzione di ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.
N.b.: il termine del quale si parla è detto "termine di adempimento" in quanto riguarda il tempo in cui l’obbligazione deve essere adempiuta; esso non deve essere confuso col "termine del negozio giuridico" che stabilisce il momento dal quale e sino al quale il negozio giuridico produce i suoi normali effetti.
- Obblighi e diritti connessi all’adempimento: l’art. 1196 del cod. civ. stabilisce che “le spese di trasporto sono a carico del debitore”. Il debitore ha diritto ad ottenere, a sue spese, una quietanza che attesti l’avvenuto pagamento, inoltre ha diritto che il creditore consenti alla liberazione dei beni dalle eventuali garanzie date per il credito.
L’inadempimento
L’inadempimento delle obbligazioni ha luogo quando il debitore non esegue la prestazione o non la esegue esattamente. Ogni difformità della prestazione dovuta, se essenziale, è equiparata dalla legge ad una forma d’inadempimento; diversamente il ritardo nell’adempimento assume il nome di "mora del debitore".
La legge prende in considerazione la causa dell’inadempimento o del ritardo per farne derivare effetti diversi a seconda che questa sia imputabile o meno al debitore.
Inadempimento per causa non imputabile al debitore, inadempimento involontario: si ha, quando l’impossibilità di dare esecuzione alla prestazione è estranea al volere del debitore. Tale impossibilità può dipendere da:
- Caso fortuito, derivante da un impedimento accidentale o frapposto da terzi;
- Forza maggiore, derivante da un divieto dell’autorità;
- Mora del creditore, derivante da un rifiuto ingiustificato del creditore di ricevere la prestazione che spontaneamente gli viene offerta dal debitore.
L’inadempimento per causa non imputabile al debitore non produce alcuna conseguenza a suo carico; anzi quando l’impossibilità è totale e definitiva ne derivano gli stessi effetti dell’adempimento.
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