Obbligazioni
Definizione
Il rapporto obbligatorio è un vincolo giuridico in virtù del quale un soggetto passivo, detto debitore, è tenuto ad una determinata prescrizione per soddisfare l’interesse del creditore. Vi devono essere due soggetti: creditore (attività giuridica attiva) e debitore (attività giuridica passiva).
Prestazioni
Oggetto del rapporto obbligatorio, consiste o nel fare qualcosa, non fare qualcosa, o dare o non dare qualcosa. La prestazione deve avere carattere patrimoniale, suscettibile di valutazione economica; la prestazione è intesa in senso soggettivo, non ha carattere interamente patrimoniale, solo in alcune parti.
Articoli di riferimento
Art 1173: Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.
Art 1174: La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
Art 1175: Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
Art 2043: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Soddisfazione dell'interesse del creditore
Il rapporto obbligatorio tende a soddisfare l’interesse del creditore. Se il debitore non adempie, il creditore potrebbe soddisfare l’interesse altrui attraverso il ricorso al processo esecutivo.
Credito e diritto di credito
Credito: Diritto relativo, mediato, adempimento spontaneo del debitore.
Diritto di credito: Prescrizione ordinaria (10 anni).
Situazione passiva –> il debito è un obbligo.
Nascita di un'obbligazione
Le obbligazioni derivano da:
- Contratto: Compravendita (obbligo di pagare il prezzo), locazione (obbligo di concedere il godimento del bene). Dal contratto vi sono effetti reali (trasferimento di un diritto), per esempio, donazione.
Coercibilità dell'obbligo
L'obbligazione è un vincolo giuridico vincolato dalla coercibilità dell’obbligo (in quella civile). Se il debitore non adempie all’obbligo, il creditore può comunque soddisfare il proprio interesse. La coercibilità manca nell’obbligazione naturale: il debitore non ha l’obbligo di adempiere, adempie per l’esecuzione di un dovere morale e sociale. Se adempie spontaneamente, non può chiedere la restituzione.
Ripetizione del debito
Articolo 2043: Ripetizione del debito (Ripetizione –> Restituzione nel diritto privato). Ripetizione dell’indebito: chi esegue una prestazione non dovuta deve restituire il dovuto. Scritto alla fine del libro IV perché la disciplina dell’obbligazione naturale costituisce un'eccezione alle regole della ripetizione dell’indebito.
Esempio di obbligazione naturale
Debito di gioco –> può decidere di adempiere, non è un obbligo.
Art 1933: Non compete azione per il pagamento di un debito di gioco o di scommessa, anche se si tratta di gioco o di scommessa non proibiti. Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un gioco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.
Pagamento di un debito prescritto
- Obbligazioni naturali elaborate dalla giurisprudenza: Tizio deve a Caio 100 euro nel 2000, nel 2014 il debito si è estinto. Caio dà 100 euro a Tizio, non restituisce i soldi poiché ha adempiuto.
- Dovere di mantenimento tra persone conviventi.