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ESTINZIONI DELLE OBBLIGAZIONI
Nel caso delle obbligazioni , siccome ci si aspetta un comportamento di soddisfazione
da parte del debitore , obbligazione è destinata ad estinguersi nel momento in cui il
debitore avrà adempiuto .
Ci sono 2 possibilità : che il debitore adempi e che il debitore non adempi ; in questo
caso possono intervenire diverse cause di estinzione oppure delle disciplina
dell’adempimento
D :
ISCIPLINA ADEMPIMENTO
L’adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione che forma oggetto
dell’obbligazione; ad esso consegue l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del
debitore. M ODALITÀ
La prima serie di norme riguarda la qualità dell’adempimento .la qualità viene
analizzata secondo due criteri :
- Per risultato -> qualità si risolve nella valutazione del risultato ottenuto .
- Per mezzi -> sono quelle obbligazioni in cui non si può valutare la diligenza del
debitore dal risultato che ottiene . La diligenza è l’attenzione la cura lo scrupolo
con cui viene svolta una determinata prestazione . È richiesta la diligenza
dell’uomo medio (o del buon padre di famiglia), ossia quel tanto che l’uomo
medio è solito prestare nell’assolvimento dei suoi impegni (art. 1176.1 c.c.) . Non
si chiede il massimo scrupolo ma manco il minimo . Quando la prestazione è
professionale , la diligenza viene valutata con riferimento al professionista medio .
Il centro è la via di mezzo tra il meglio e il peggio . Per stabilire se un
professionista ha fatto il suo lavoro bene , non devo guardare il risultato , il quale 3
 magari è invariabile a prescindere , ma l’impegno , l’attenzione e la cura con cui il
professionista ha lavorato . È un settore legato alle prestazioni di mezzi .
P ERSONA CHE SEGUE
La prestazione può essere eseguita dal debitore o anche da un terzo, sempre che
l’obbligazione per sua natura lo consenta (obbligazione di consegnare una somma di
denaro o altre cose fungibili); in questi casi il terzo libera il debitore, anche se la
prestazione è eseguita contro la volontà del creditore (art. 1180.1 c.c.).
Infatti, il creditore può ri utare l’adempimento del terzo solo in due casi:
1 . Prestazione intuitus persone -> quando vi è un obiettivo interesse a che il
debitore esegua personalmente la prestazione (obbligazioni di consegnare cose
infungibili o obbligazioni di fare),
2. quando è lo stesso debitore ad aver manifestato la sua opposizione
all’adempimento altrui. A DEMPIMENTO PARZIALE
Art. 1181. Adempimento parziale.
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è
divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
La prestazione è frazionaria e il creditore può decidere se decidere di avere la
porzione offerta o se ri utarla . L
UOGO ADEMPIMENTO
Art. 1182. Luogo dell'adempimento.
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato
dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della presta-
zione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere
adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adem-
piuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domici-
lio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e
ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al
creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debi-
tore ha al tempo della scadenza.
La prestazione deve essere eseguita nel luogo stabilito dalle parti; tuttavia, se nulla
viene stabilito, si distingue in base al tipo di obbligazione: l’obbligazione di
consegnare una cosa determinata si adempie nel luogo in cui essa si trovava quando è
sorta l’obbligazione, l’obbligazione di pagare una somma di denaro si adempie al 4
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domicilio del creditore al tempo dell’adempimento, mentre ogni altra obbligazione si
adempie al domicilio del debitore al momento dell’adempimento
T
EMPO
Art. 1183. Tempo dell'adempimento.
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il
creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o
per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione,
sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è sta-
bilito dal giudice.
Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta
ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla
volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore
che intende liberarsi.
Il ritardo è una delle forme di adempimento più frequente.
Il creditore può pretendere la prestazione in qualsiasi momento . Tuttavia , ci sono
prestazione che per loro natura devono avere un termine ( come per esempio la
costruzione della casa ; la ditta ha a disposizione del tempo determinato per costruire
la casa , il termine entro cui deve essere costruita ha una importanza fondamentale ) .
La regola per cui il creditore può richiede adempimento vale se non c’è diverso
accordo . La cosa migliore è che le parti stabilizzino un termine il quale può essere
stabilito da un giudice oppure stabilito dalla due parti ; in quest’ultimo caso ci sono 2
possibilità : a favore del debitore , viene dato periodo al debitore per adempiere ; a
favore del creditore , signi ca che il debitore deve essere pronto ad adempire in
qualsiasi momento e il creditore può rimandare la prestazione nché non è
necessario.
Il ritardo del debitore nell’adempiere la prestazione è chiamato mora ; perché si
possa parlare di mora, è necessario un fatto formale detto costituzione in mora del
debitore, che viene rivolto dal creditore al debitore e che consiste in una richiesta/
intimazione scritta di adempiere; ciò in quanto si presume che il creditore tolleri
l’adempimento tardivo, e perciò il debitore non si considera inadempiente no a che
tale richiesta non gli viene formalmente rivolta
La dichiarazione della mora viene considerata super ua quando :
1. Quando il debito deriva da fatto illecito
2. Quando debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere
3. Quando è scaduto il termine se la prestazione deve essere eseguita a domicilio del
debitore
Effetto principale della mora è la responsabilità , nel momento in cui sono ritardo ,
scattano degli interessi moratori . Il calcolo degli interessi è più dif cile se non
viene chiarito quale debito stai pagando . 5
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La mora del creditore è, invece, il suo ingiusti cato ri uto di ricevere la prestazione
o di mettere il debitore in condizione di poterla eseguire (art. 1206 c.c.); sul creditore
infatti, incombe un dovere di cooperazione, ossia il dovere di compiere quanto
necessario af nché il debitore possa adempiere alla sua obbligazione. Ciò in quanto il
ri uto potrebbe nuocere al debitore, sobbarcandolo di spese o del rischio che la
prestazione diventi impossibile
La costituzione della mora del creditore avviene tramite 2 modalità :
- Offerta reale della prestazione -> rivolta dal debitore al creditore, per mezzo di
un uf ciale giudiziario o di un notaio: si tratta di un’offerta reale per le cose mobili
da consegnare al domicilio del creditore ; viene data la prestazione all’uf ciale
giudiziario che poi avrà il compito di darlo al creditore . Se il creditore non accetta
la prestazione , sarà già documentato dall’uf ciale giudiziario che la prestazione
era disponibile e che è stato il creditore a non accettarla .
- Offerta per intimazione -> per gli immobili e le cose mobili da consegnare in
luogo diverso. D ESTINATARIO PAGAMENTO
L’adempimento deve avvenire nelle mani del creditore oppure in quelle del suo
rappresentante o di altra persona autorizzata (art. 1188 c.c.); se il debitore paga chi sia
solo apparentemente legittimato a ricevere, si considera liberato se vi era buona fede
e se l’apparenza è stata creata da circostanze univoche, ossia da elementi obiettivi.
Per ricevere, il creditore deve essere capace di intendere e volere, perciò chi paga
nelle mani del creditore incapace, non è liberato, salvo che non provi che il
pagamento è stato fatto a vantaggio dell’incapace (art. 1190 c.c.).
I MPUTAZIONE PAGAMENTO
Il debitore che adempie una prestazione di denaro ha diritto alla quietanza, ossia
una dichiarazione del creditore che attesti l’avvenuto pagamento (art. 1199 c.c.).
Chi ha più debiti verso lo stesso creditore può dichiarare, quando paga, quale debito
intende estinguere, altrimenti può dichiararlo il creditore nella quietanza; se invece
non viene dichiarato nulla, valgono i criteri legali: si estinguono prima i debiti già
scaduti, poi quelli meno garantiti, poi quelli di più antica data (art. 1193.2 c.c.). 6
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P RESTAZIONI IN LUOGO DI ADEMPIMENTO
il debitore è liberato solo se esegue la prestazione dovuta, mentre non lo è se ne
esegue una diversa, anche se di valore maggiore; tuttavia, il creditore può consentire
che egli esegua una prestazione diversa: è il caso della prestazione in luogo
dell’adempimento, che si ha quando il creditore accetta una prestazione differente
poiché il debitore versa in dif coltà nanziarie
MODI DI ESTENSIONI DELL’OBBLIGAZIONE DIVERSI DALL ADEMPIMENTO
Oltre all’adempimento e all’impossibilità de nitiva della prestazione per causa non
imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue per:
- novazione (art. 1230 c.c.): è l’estinzione per volontà delle parti mediante la
costituzione di una nuova obbligazione diversa dall’originaria per l’oggetto o per il
titolo (es. da somma di denaro a trasferimento di un immobile/da somma per la
vendita a stessa somma per mutuo) . L ’ipotesi del diverso oggetto è differente da
quella della prestazione in luogo dell’adempimento, perché lì l’obbligo del debitore
non veniva meno . L’obbligazione originaria è la ragione che giusti ca la nuova
obbligazione, perciò se la prima non esisteva, la seconda sarà senza