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Estinzione delle obbligazioni

Nel caso delle obbligazioni, siccome ci si aspetta un comportamento di soddisfazione da parte del debitore, l'obbligazione è destinata ad estinguersi nel momento in cui il debitore avrà adempiuto. Ci sono 2 possibilità: che il debitore adempia e che il debitore non adempia; in questo caso possono intervenire diverse cause di estinzione oppure delle discipline dell’adempimento.

Disciplina dell'adempimento

L’adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione; ad esso consegue l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del debitore.

Modalità

La prima serie di norme riguarda la qualità dell’adempimento. La qualità viene analizzata secondo due criteri:

  • Per risultato -> qualità si risolve nella valutazione del risultato ottenuto.
  • Per mezzi -> sono quelle obbligazioni in cui non si può valutare la diligenza del debitore dal risultato che ottiene. La diligenza è l’attenzione, la cura, lo scrupolo con cui viene svolta una determinata prestazione. È richiesta la diligenza dell’uomo medio (o del buon padre di famiglia), ossia quel tanto che l’uomo medio è solito prestare nell’assolvimento dei suoi impegni (art. 1176.1 c.c.). Non si chiede il massimo scrupolo ma neanche il minimo. Quando la prestazione è professionale, la diligenza viene valutata con riferimento al professionista medio. Il centro è la via di mezzo tra il meglio e il peggio. Per stabilire se un professionista ha fatto il suo lavoro bene, non devo guardare il risultato, il quale magari è invariabile a prescindere, ma l’impegno, l’attenzione e la cura con cui il professionista ha lavorato. È un settore legato alle prestazioni di mezzi.

Persona che esegue

La prestazione può essere eseguita dal debitore o anche da un terzo, sempre che l’obbligazione per sua natura lo consenta (obbligazione di consegnare una somma di denaro o altre cose fungibili); in questi casi il terzo libera il debitore, anche se la prestazione è eseguita contro la volontà del creditore (art. 1180.1 c.c.). Infatti, il creditore può rifiutare l’adempimento del terzo solo in due casi:

  • Prestazione intuitus persone -> quando vi è un obiettivo interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione (obbligazioni di consegnare cose infungibili o obbligazioni di fare).
  • Quando è lo stesso debitore ad aver manifestato la sua opposizione all’adempimento altrui.

Adempimento parziale

Art. 1181. Adempimento parziale. Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente. La prestazione è frazionaria e il creditore può decidere se accettare la porzione offerta o se rifiutarla.

Luogo dell'adempimento

Art. 1182. Luogo dell'adempimento. Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono. L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta. L'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

Tempo

Art. 1183. Tempo dell'adempimento. Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.

Il ritardo è una delle forme di adempimento più frequente. Il creditore può pretendere la prestazione in qualsiasi momento. Tuttavia, ci sono prestazioni che per loro natura devono avere un termine (come per esempio la costruzione della casa; la ditta ha a disposizione del tempo determinato per costruire la casa, il termine entro cui deve essere costruita ha una importanza fondamentale). La regola per cui il creditore può richiedere adempimento vale se non c’è diverso accordo. La cosa migliore è che le parti stabiliscano un termine il quale può essere stabilito da un giudice oppure stabilito dalle due parti; in quest’ultimo caso ci sono 2 possibilità: a favore del debitore, viene dato periodo al debitore per adempiere; a favore del creditore, significa che il debitore deve essere pronto ad adempire in qualsiasi momento e il creditore può rimandare la prestazione finché non è necessario.

Mora del debitore

Il ritardo del debitore nell’adempiere la prestazione è chiamato mora; perché si possa parlare di mora, è necessario un fatto formale detto costituzione in mora del debitore, che viene rivolto dal creditore al debitore e che consiste in una richiesta/intimazione scritta di adempiere; ciò in quanto si presume che il creditore tolleri l’adempimento tardivo, e perciò il debitore non si considera inadempiente fino a che tale richiesta non gli viene formalmente rivolta. La dichiarazione della mora viene considerata superflua quando:

  • Quando il debito deriva da fatto illecito.
  • Quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere.
  • Quando è scaduto il termine se la prestazione deve essere eseguita a domicilio del debitore.

Effetto principale della mora è la responsabilità; nel momento in cui sono in ritardo, scattano degli interessi moratori. Il calcolo degli interessi è più difficile se non viene chiarito quale debito stai pagando.

Mora del creditore

La mora del creditore è, invece, il suo ingiustificato rifiuto di ricevere la prestazione o di mettere il debitore in condizione di poterla eseguire (art. 1206 c.c.); sul creditore infatti, incombe un dovere di cooperazione, ossia il dovere di compiere quanto necessario affinché il debitore possa adempiere alla sua obbligazione. Ciò in quanto il rifiuto potrebbe nuocere al debitore, sobbarcandolo di spese o del rischio che la prestazione diventi impossibile. La costituzione della mora del creditore avviene tramite 2 modalità:

  • Offerta reale della prestazione -> rivolta dal debitore al creditore, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un notaio: si tratta di un’offerta reale per le cose mobili da consegnare al domicilio del creditore; viene data la prestazione all’ufficiale giudiziario che poi avrà il compito di darlo al creditore. Se il creditore non accetta la prestazione, sarà già documentato dall’ufficiale giudiziario che la prestazione era disponibile e che è stato il creditore a non accettarla.
  • Offerta per intimazione -> per gli immobili e le cose mobili da consegnare in luogo diverso.

Destinatario del pagamento

L’adempimento deve avvenire nelle mani del creditore oppure in quelle del suo rappresentante o di altra persona autorizzata (art. 1188 c.c.); se il debitore paga chi sia solo apparentemente legittimato a ricevere, si considera liberato se vi era buona fede e se l’apparenza è stata creata da circostanze univoche, ossia da elementi obiettivi. Per ricevere, il creditore deve essere capace di intendere e volere, perciò chi paga nelle mani del creditore incapace, non è liberato, salvo che non provi che il pagamento è stato fatto a vantaggio dell’incapace (art. 1190 c.c.).

Imputazione del pagamento

Il debitore che adempie una prestazione di denaro ha diritto alla quietanza, ossia una dichiarazione del creditore che attesti l’avvenuto pagamento (art. 1199 c.c.). Chi ha più debiti verso lo stesso creditore può dichiarare, quando paga, quale debito intende estinguere, altrimenti può dichiararlo il creditore nella quietanza; se invece non viene dichiarato nulla, valgono i criteri legali: si estinguono prima i debiti già scaduti, poi quelli meno garantiti, poi quelli di più antica data (art. 1193.2 c.c.).

Prestazioni in luogo di adempimento

Il debitore è liberato solo se esegue la prestazione dovuta, mentre non lo è se ne esegue una diversa, anche se di valore maggiore; tuttavia, il creditore può consentire che egli esegua una prestazione diversa: è il caso della prestazione in luogo dell’adempimento, che si ha quando il creditore accetta una prestazione differente poiché il debitore versa in difficoltà finanziarie.

Modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall'adempimento

Oltre all’adempimento e all’impossibilità definitiva della prestazione per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue per:

  • Novazione (art. 1230 c.c.): è l’estinzione per volontà delle parti mediante la costituzione di una nuova obbligazione diversa dall’originaria per l’oggetto o per il titolo (es. da somma di denaro a trasferimento di un immobile/da somma per la vendita a stessa somma per mutuo). L’ipotesi del diverso oggetto è differente da quella della prestazione in luogo dell’adempimento, perché lì l’obbligo del debitore non veniva meno. L’obbligazione originaria è la ragione che giustifica la nuova obbligazione, perciò se la prima non esisteva, la seconda sarà senza effetto.
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alessia10medicina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Capecchi Marco.
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