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Annullabilità

Il contratto è annullabile quando, per esempio, una delle parti era legalmente incapace di contrarre o se vi sono condizioni stabilite dall'articolo 428 - incapacità naturale - o se c'è incapacità legale - capacità d’agire.

Circostanza che sussiste al momento stesso della stipulazione del contratto. L'azione di annullamento può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è previsto. Il contratto è inizialmente efficace ma in maniera provvisoria e precaria. Il contratto è annullato (non dichiarato nullo) con la Sentenza costitutiva: il contratto che prima era efficace perde efficacia. L'azione non è imprescrittibile ma si prescrive in cinque anni, la prescrizione ordinaria è di 10 anni, qui il tempo è minore.

Tre vizi del consenso

Che incidono sulla comprensione delle circostanze:

  • Errore: La parte ha una falsa rappresentazione della realtà (errore vizio) o cade sulle parole, sbaglia le parole (errore ostativo). L'errore è rilevante ed è causa di annullamento quando è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente, cioè quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
  • Violenza: È la minaccia di un male ingiusto e notevole ed è causa di annullamento anche se esercitata da un terzo.
  • Dolo: Atti fisici o raggiri che spingono la parte a farsi una falsa rappresentazione della realtà.

L'autonomia dei privati e il potere di regolare da sé i propri interessi è il presupposto sostanziale di questa autonomia e la parità delle parti nella fase negoziale. Per il corretto funzionamento del loro potere di autonomia è necessario che le parti abbiano:

  • Capacità d’agire
  • Capacità di intendere e di volere
  • Una volontà correttamente formata

Avere una volontà correttamente formata significa essere esente da vizi che possono determinare una falsa rappresentazione della realtà, una lesione della sua libertà negoziale, una lesione della sua libertà negoziale a causa della minaccia di un male ingiusto e notevole tale da incutere timore a una persona sensata.

Nullità

È il rimedio per il quale il contratto nullo non produce alcun effetto. Se il contratto è nullo non produce alcun effetto. È una patologia che affligge il negozio, e quel particolare rimedio per una invalidità, cioè per una patologia genetica che comporta inefficacia del contratto. La sua rilevabilità d'ufficio, il fatto che possa essere fatto valere da chiunque vi abbia interesse.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Jo__vii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Ricci Giancarlo.
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