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La pronuncia della nullità nel processo

Questa è la soluzione di principio, che però non esclude la soluzione opposta – cioè quella della pronuncia della nullità anche d'ufficio - ma questa è consentita solo per quei casi nei quali, per l'essenzialità del requisito mancante e per la conseguente gravità del pregiudizio che investe non solo interessi di parte ma anche l'obbiettiva regolarità del processo, il legislatore ha espressamente attribuito al giudice il potere di pronunciare la nullità anche d'ufficio. Infatti l'art. 157, 1° comma dispone che "non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio". Per questo si distingue tra:

  • Nullità relative: che possono essere pronunciate solo con istanza di parte;
  • Nullità assolute: che possono essere pronunciate anche d'ufficio.

Con riguardo alle nullità relative, la legge ha...

dettato delle regole precise per stabilire quale sia la parte legittimata a chiedere la pronuncia di nullità, ed ha anche stabilito le modalità temporali per assumere tale iniziativa, ciò allo scopo di indurre la suddetta parte a compiere subito la sua scelta in modo da eliminare più rapidamente la possibilità della pronuncia della nullità, con i suoi effetti distruttivi. Infatti nel 2° comma dell'art. 157 si legge "solo la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza di tale requisito", e lo deve fare nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. E nel 3° comma: "la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente". Ciò però vale solo per le nullità relative. Per le nullità assolute, invece, larilevabilità d'ufficio non tollera limitazioni neppure di ordine temporale, perciò tali nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del giudizio; solo eccezionalmente la legge prevede dei limiti di stato o di grado per la loro pronuncia. Il fatto che la legge configuri dei limiti temporali o di modalità o di legittimazione, nel far valere la nullità, ha un chiaro sottinteso nella nozione di sanatoria. Cioè è chiaro che nel momento in cui si crea quella situazione per la quale la nullità non può più essere fatta valere, tanto vale riconoscere che essa è come se non esistesse, e quindi il vizio che sta alla sua base va considerato eliminato o sanato; cioè come se non fosse mai esistito (cd. Efficacia ex tunc, o retroattiva, della sanatoria). Quindi si desume il corollario che le nullità relative sono sanabili e quelle assolute di solito insanabili salvo che la legge ne preveda espressamente la sanatoria.

sanatoria. Alla figura di sanatoria richiamiamo 2 norme:

Art 158 cpc: che dichiara espressamente insanabile la nullità che deriva da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pm, "salva la disposizione dell'art 161".

Art 161 cpc: dedicato alla nullità delle sentenze. Circa la nullità della sentenza, essa può derivare da vizi propri dell'atto, oppure da vizi che derivano da vizi di atti precedenti. Tale nullità si fa valere solo col mezzo d'impugnazione al quale la sentenza è assoggettata (e nei tempi e nei modi propri di tale mezzo), ossia l'appello ed il ricorso x cassazione, in applicazione del fondamentale principio secondo il quale i vizi di nullità si convertono in motivi di impugnazione o gravame, assorbendosi in essi. Tale regola della conversione (o dell'assorbimento), è enunciata nell'art 161, 1° comma, secondo cui "la nullità

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"delle sentenze soggette ad appello o a ricorso x cassazione può essere fatto valere solo nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione".

L'art 161, al 2° comma sancisce che la regola della conversione non si applica alle sentenze prive della sottoscrizione del giudice; l'inapplicabilità di tale regola si estende anche ai casi in cui il vizio è valutato come tanto grave da non poter essere sanato neppure dalla mancata proposizione dell'impugnazione, ossia da impedire il formarsi del giudicato.

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Publisher
A.A. 2012-2013
6 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Ciccone Romano.