Nullità degli atti processuali
L’invalidità degli atti del processo, in quanto affetti da un vizio, rientra nell’unica figura della nullità: ossia l’inidoneità dell’atto viziato di produrre i suoi effetti. Negli artt. 156-162 cpc, la nullità è subito presentata come l’oggetto di una pronuncia da parte del giudice, o precisamente come quella pronuncia in mancanza della quale l’atto processuale produce ugualmente i suoi effetti.
Nella disciplina degli atti processuali, la pronuncia con la quale il giudice dà atto della nullità opera con efficacia retroattiva, cioè ex tunc, quindi come un’autentica dichiarazione di nullità. Insomma, si tratta di una pronuncia che:
- Da un lato, come quella di annullamento, è essenziale per l’inefficacia dell’atto;
- Dall’altro, dichiara che l’atto non ha mai avuto efficacia, come è proprio della dichiarazione di nullità.
Quindi ciò significa che gli atti processuali, nonostante i vizi dai quali sono afflitti, sono comunque efficaci, sia pure in via precaria, fino a quando non intervenga la pronuncia del giudice che, rilevato il vizio, ne dichiari la nullità, sottraendo loro, fin dal momento in cui sono stati compiuti, quell’efficacia precaria che aveva consentito il compimento dei successivi atti del procedimento.
Estensione della nullità
Così, l’art 159, 1° e 2° comma, sotto la rubrica “Estensione della nullità” dispone che “la nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti”, aggiungendo inoltre che “la nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti”; e precisa poi, nel suo 3° comma che “se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può comunque produrre gli altri effetti ai quali è idoneo”.
Ragioni della pronuncia della nullità
Quali sono le ragioni che fondano la pronuncia della nullità degli atti del processo? Noi sappiamo che il fenomeno della nullità è determinato da un vizio, cioè dalla mancanza di un requisito nella fattispecie dell’atto di cui si tratta. Perciò il problema consiste nel determinare quali sono i requisiti la cui mancanza è considerata sufficientemente grave per dar luogo ad una paralisi del processo.
Al riguardo, ci riferiamo all’art 156, commi 1 e 2, che sotto la rubrica “Rilevanza della nullità”, si riferisce proprio all’ipotesi della mancanza dei requisiti “di forma” o “formali”.
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