DIRITTO DI FAMIGLIA .................................................................................. 2
I ..............................................................................................2
L MATRIMONIO
M ........................................................................................3
ATRIMONIO CIVILE
I .................................................................................................................... 3
L CONTENUTO
N .............................................................................................................. 3
ATURA GIURIDICA
R ..................................................................................3
EQUISITI PER CONTRARRE MATRIMONIO
I .................................................................................................. 4
NVALIDITÀ DEL MATRIMONIO
Annullamento................................................................................................................. 5
Nullità............................................................................................................................. 5
M (A . 123 C. .).............................................................6
ATRIMONIO SIMULATO RT C
M ( . 128 .)................................................................6
ATRIMONIO PUTATIVO ART SS
R ................................................................6
EGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA
C ................................................................................................ 7
OMUNIONE LEGALE DEI BENI
L ’ ........................................................8
A FILIAZIONE ALL INTERNO DEL MATRIMONIO
P ................................................................................................... 8
RESUNZIONE DI PATERNITÀ
L’ .....................................................................9
AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ
P ...................................................................................................... 9
ROVA DELLA FILIAZIONE
A ............................................................................................................ 9
ZIONE DI RECLAMO
A ................................................................................................. 10
ZIONE DI CONTESTAZIONE
F ...................................................................10
ILIAZIONE FUORI DAL MATRIMONIO
C ............................................................................................................... 10
ONTESTAZIONE
A ............................................................................................................ 10
ZIONE GIUDIZIALE
A ....................................................................................................................... 11
DOZIONE 1
Diritto di famiglia
la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
Art. 29 Costituzione:
naturale fondata sul matrimonio.
Si contendono il campo sul concetto di famiglia tre orientamenti:
1. La famiglia è solo quella fondata sul matrimonio (disciplinato dagli articoli 79 ss.
Del Codice Civile). Concezione molto tecnica, tradizionalista e conservatrice.
2. Il punto 1 non è vero perché l’art. 29 fa riferimento alla famiglia come società
naturale, quindi è una formazione sociale e la convivenza, all’art.2, che non è
fondata sul matrimonio, è formazione sociale.
3. L’art. 29 contiene un ossimoro perché dice è una società naturale (naturalità
inteso come spontaneità e socialità del rapporto) fondata sul matrimonio ->
oggi sono più le convivenze NON fondate sul matrimonio.
Il matrimonio
14-11-17
Il matrimonio:
Come atto. Significa studiare:
La natura giuridica dell’atto
Il contenuto dell’atto
I requisiti necessari per sposarsi
Il procedimento di formazione
L’invalidità del matrimonio
Come rapporto. Studiare il rapporto significa studiare gli effetti che scaturiscono dal
matrimonio, regolati dagli articoli 143-144-147 del C.C., effetti per i coniugi e nei
confronti dei figli.
La distinzione tra atto e rapporto non è solo didattica ma anche concettuale, perché in
Italia esistono due matrimoni:
Matrimonio civile, atto e rapporto regolato dal C.c.
Matrimonio concordatario, coloro i quali intendono sposarsi presso la Chiesa e
vogliono riconnettere effetti giuridici come se fosse celebrato civilmente -> atto,
codice canonico; rapporto, codice civile
La distinzione tra matrimonio atto e matrimonio rapporto è molto importante sotto il
profilo concettuale perché ci consente a sua volta di distinguere il matrimonio civile
dal matrimonio concordatario. Nel matrimonio civile infatti l’atto e il rapporto sono
interamente regolati dal Codice Civile, nel matrimonio concordatario, invece, l’atto
è regolato dal codice canonico e il rapporto dal Codice Civile.
2
Matrimonio civile
Il contenuto
Per il matrimonio atto la prima cosa che studiamo è il contenuto. = Cos’è il
matrimonio?
Il contenuto viene deciso da coloro che si sposano.
A proposito del contenuto, il Codice Civile non contiene una disposizione che definisca
il contenuto del matrimonio, a differenza del testamento e del contratto. Da qui,
l’alternarsi di posizioni dottrinali volte a individuarne il contenuto. Si è parlato di:
affectio coniugalis (amore), fedeltà, procreazione ecc… ma nessuno di questi può
costituire il contenuto esclusivo del matrimonio. La giurisprudenza indica tale
communio omnis vitae,
contenuto nella ovverosia una comunanza di vita, di tetto e di
mensa. Tale impostazione (quella della giurisprudenza) però non si condivide perché,
come giustamente asseriva Arturo Carlo Jemolo, la famiglia fondata sul matrimonio è
come un’isola nel mare: il mare è il diritto, l’isola è il matrimonio. Il mare può solo
lambire l’isola dall’esterno.
Natura giuridica
Primo orientamento (maggioritario): il matrimonio è un negozio giuridico. Il matrimonio
non è un contratto: non ha contenuto esclusivo patrimoniale.
Secondo orientamento: è una fattispecie complessa, ci sono due elementi per
perfezionare la fattispecie: la volontà delle parti + la dichiarazione del pubblico
ufficiale di unirli in matrimonio.
Sia che si aderisca a una o all’altra posizione, l’atto matrimoniale è un atto legittimo,
atto puro: non accetta né condizioni né termine.
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