20.1 LA NULLITA’
L’art. 1418 c.c. dispone <<Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge
disponga diversamente>>. Il fondamento della nullità sta quindi nella violazione di una norma
inderogabile. L’espressione “salvo che la legge disponga diversamente” si ritiene comprenda le seguenti
ipotesi: la norma violata esclude espressamente la nullità; la norma violata prevede espressamente una
conseguenza incompatibile con la nullità; la norma violata prevede una sanzione diversa che debba
ritenersi l’unica sanzione.
Più precisamente, la nullità consegue a:
la mancanza di uno dei requisiti elencati all’art. 1325 c.c. Il primo tra gli elementi essenziali del
o
contratto è l’accordo. L’accordo manca quando uno dei soggetti manchi o difetti di capacità
giuridica. L’accordo manca, altresì, quando manca una dichiarazione di volontà minimamente
attendibile. Di mancanza di volontà si parla anche per la violenza assoluta, o violenza fisica,
cioè la materiale costrizione a fare la dichiarazione. La mancanza della causa. L’oggetto manca
quando è impossibile, inesistente o indeterminabile. La mancanza della forma richiesta per la
validità dell’atto.
l’illiceità del contratto, che si produce per: illiceità della causa, illiceità dell’oggetto, illiceità del
o
motivo nel caso previsto dall’art. 1345 c.c., illiceità della condizione (art. 1354 c.c.). I parametri
della illiceità sono il contrasto con norme imperative, con l’ordine pubblico, con il buon costume.
Ha carattere imperativo la norma che è inderogabile dall’autonomia privata perché è posta a
tutela di un interesse pubblico. L’ordine pubblico indica le linee fondamentali e inderogabili
dell’ordinamento giuridico. [Non va fatta coincidere la nozione di ordine pubblico con quella di
principi generali dell’ordinamento. Ci sono principi generali che sono derogabili dall’autonomia
privata]. L’ordine pubblico può essere concepito in due modi principali. Secondo una concezione
più normativistica, esso si presenta come un insieme di norme giuridiche legali inderogabili: e
allora non si distingue dall’insieme delle norme imperative se non per una più marcata forza
cogente. Secondo una diversa concezione esso costituisce un insieme di norme extralegali, cui
la legge fa rinvio, o un insieme di principi ricavabili per astrazione dalle leggi scritte. Più
recentemente la saggistica propone di ridurre l’ordine pubblico alla protezione dei diritti
dell’individuo in dimensione sociale, operata mediante il divieto di ledere i valori fondamentali
essenziali e caratterizzanti della data società. La clausola di ordine pubblico tende ad
espandersi nell’area della parità di trattamento. Il buon costume fa riferimento ai valori della
morale corrente; i buoni costumi costituiscono un corpo di regole deontologiche non formalizzate
pregiuridiche. I buoni costumi costituiscono il termine di un rinvio della legge, e non una
proiezione dell’ordinamento. Ordine pubblico e buon costume, se intesi in modo appropriato,
sono i servitori di principi capaci di sfidare il tempo. Essi si contrappongono alla norma
imperativa che rappresenta il capriccio momentaneo del legislatore. Nel campo dei contratti che
mirano alla produzione e alla circolazione di beni, la norma imperativa interpreta l’esigenza
politica del momento; l’ordine pubblico e il buon costume mirano a depurare i meccanismi di
produzione e distribuzione dalle possibili ragioni di inquinamento.
L’art. 1344 c.c. estende l’illiceità della causa al caso in cui il contratto <<costituisce il mezzo per
eludere l’applicazione di una norma imperativa>>; e cioè, di fronte a una norma imperativa che
vieta di realizzare un certo risultato, le parti si accordano in modo da raggiungere un risultato
pratico equivalente. Il compito della dottrina giuridica, che voglia definire la frode alla legge,
consisterebbe nell’individuare l’elemento specifico, in presenza del quale la generica
rassomiglianza tra due risultati o due procedimenti acquista il carattere della similarità elusiva e
pertanto fraudolenta. La dottrina sistematica ha compiuto a più riprese questo tentativo. Ma
ognuna delle definizioni ch’essa ha elaborato fa perno su una parola o su un giro di parole non
meno enigmistici dell’espressione che si tratta di definire. E ciò vale per la definizione basata
sulla <<equivalenza>> dei risultati del negozio fraudolento rispetto ai risultati interdetti. Per la
definizione secondo cui la frode implica la contrarietà alla norma non già del “contenuto
precettivo dell’atto”, sibbene dell’ “assetto dato dalle parti ai propri interessi”, nel senso che si è
“adoperato uno strumento legale contro la sua destinazione”. La povertà dei risultati definitori
ottenuti quasi giustifica l’atteggiamento di una dottrina che riduce al minimo l’autonomia della
fraudolenza, facendone un caso di contrarietà alla legge, estrinsecatasi in una contrarietà al
significato reale e non letterale della legge stessa.
altri casi stabiliti dalla legge.
o
La nullità non ha bisogno di essere stabilita di volta in volta. Ha un fondamento generale, e si produce
ogni volta che tale situazione si realizza, anche se la legge non la dispone espressamente.
La nullità è assoluta nel senso che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e può essere
rilevata d’ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.). La nullità è stabilita in vista di esigenze di carattere generale.
[La nullità relativa opererebbe ipso iure, nel senso che la stessa pronunzia sarebbe dichiarativa; ma il
giudice potrebbe rilevarla solo ad istanza del legittimato]. Nell’opinione della dottrina in difetto di una
formale domanda, il giudice non può pronunciare la nullità di un contratto. Può e deve rilevarla, ma solo
incidentalmente. Il giudicato si formerà sulla domanda proposta dalle parti. Le nostri corti, tuttavia, non
praticano la rilevazione d’ufficio della nullità come fatto diverso dalla declaratoria di nullità; non praticano,
cioè, la rilevazione incidentale della nullità. La giurisprudenza ha affermato <<la nullità può essere
rilavata d’ufficio, anche in cassazione, quando l’accertamento non implichi indagini di fatto>>. E a tale
regola la giurisprudenza ne affianca un’altra: il giudice può rilevare d’ufficio la nullità del contratto solo se
in giudizio è chiesta la declaratoria di nullità, o l’applicazione del contratto, e non può farlo in un giudizio
di risoluzione o di annullamento o vertente su un recesso. E c’è di più. Promosso un giudizio volto ad
ottenere la pronuncia di nullità per una data ragione, non sarebbe possibile dichiarare la nullità per una
causa di nullità diversa. La giurisprudenza, dunque, invece di restringere la formazione del giudicato ai
casi in cui l’azione di nullità è proposta, e allargare il rilevamento incidentale d’ufficio della nullità a tutti i
casi possibili, estende la formazione del giudicato a tutti i casi in cui la nullità è rilevabile, e poi restringe
l’area in cui la nullità è rilavabile ai casi in cui è proposta, alternativamente, l’azione di adempimento o
l’azione di accertamento della nullità.
Nella nullità non è ammessa convalida, perché la convalida non può riparare il difetto originario, perché
la decisione di una parte non può essere rilevante in una situazione che supera il suo interesse (art.
1423 c.c.).
E’ prevista la possibilità che il contratto nullo produca gli effetti di un contratto diverso di cui abbia i
requisiti di sostanza e di forma . E’ questa la conversione del contratto nullo in altro contratto valido (art.
1424 c.c.). La conversione non richiede una dichiarazione di volontà delle parti, ma opera soltanto a
condizione che il contratto valido, risultante dalla conversione, possa considerarsi espressione
dell’autonomia delle parti. La conversione del contratto è una delle applicazioni di un più generale
principio di conservazione del contratto, in base al quale il legislatore tende, finché è possibile, a dare
efficacia alle decisioni assunte dai privati e quindi a salvare gli atti di autonomia da essi compiuti.
La nullità è la conseguenza giuridica del fatto previsto, non della sentenza: questa si limita a
<<dichiarare la nullità>> (art. 1422 c.c.). La sentenza di nullità è dichiarativa.
L’azione di nullità non si prescrive (art. 1422 c.c.).
L’art. 1419 c.c. concerne la nullità parziale. L’art. 1419, 1 comma, c.c. prescrive che, nel dubbio, il
giudice si attenga alla conservazione del contratto. La giurisprudenza va oltre, e subordina la
dichiarazione di nullità totale alla richiesta della parte interessata.
L’art. 1419, 2 comma, c.c. deve essere letto insieme all’1339 c.c.
20.2 L’ANNULLABILITA’
Manca una definizione generale del fondamento della annullabilità. Ed invece sono previste singole e
tassative cause di annullamento. Pertanto si suole dire che la nullità è virtuale, l’annullabilità è testuale
[richiede una esplicita e specifica previsione].
L’INCAPACITA’
L’art. 1425, primo comma, c.c. prevede l’annullabilità del contratto per incapacità legale di una delle
parti. L’espressione si riferisce al minore, all’interdetto, nonché all’inabilitato e al minore emancipato per
gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza l’assistenza del curatore. La capacità di fatto
dell’interdetto o del minore non ha rilevanza.
L’art. 1425, secondo comma, c.c., prevede l’annullabilità per incapacità di intendere o di volere qualora
ricorrano le condizioni stabilite dall’art. 428 c.c. In forza di tale norma, per l’annullamento del contratto
concluso da un incapace non è necessario un pregiudizio, ma solo lo stato di incapacità e la malafede
della controparte, che ne approfitta. La dottrina si presenta suddivisa fra i sostenitori dell’applicazione del
1 comma art. 428 c.c., e dunque del requisito del grave pregiudizio, alla materia contrattuale; e i
sostenitori della reciproca autonomia dei due commi, per cui il grave pregiudizio si richiederebbe per i
soli atti unilaterali, e la mala fede esaurirebbe le condizioni per l’impugnativa dei contratti. Per la
Cassazione il pregiudizio non è richiesto per l’annullamento dei contratti.
L’art. 1426 c.c. stabilisce che se un minore con raggiri si fa credere maggiore di età, il contratto non è
annullabile.
I VIZI DEL CONSENSO
L’art. 1427 c.c. dispone <<Il contraente il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza, o carpito
con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto>>. La norma si riferisce alle ipotesi in cui un
consenso c’è stato, ma frutto di un processo viziato: la parte si trova legata a un contratto al quale non
avrebbe consentito se non si fosse verificato un suo errore, l’altrui violenza, o il dolo della controparte.
L’ERRORE. L’errore è la falsa rappresentazione della realtà. Il codice considera due diversi tipi di
a. L’errore vizio, l’errore m otivo,
errore. errore che vizia la formazione della volontà o errore che
errore ostativo,
motiva, che determina a contrarre, e l’errore in cui si inciampa nella
manifestazione della volontà o nella sua trasmissione. Nel senso di una divergenza tra volontà e
dichiarazione. L’art. 1433 c.c. ha stabilito che anche al caso di errore ostativo si applichino gli
articoli 1428 e seguenti che regolano l’errore motivo. [Con riferimento all’art. 1433 c.c. la
Cassazione ha adottato un criterio di decisione implicito nel suo giudicato e poi messo in luce
dall’analisi dottrinale: là dove l’offerente rilasci un’ordinazione scritta, con nome dell’oblato in
bianco, nelle mani di un terzo intermediario autonomo, e questi lo trasmetta a persona di sua
scelta, che accetta, il contratto è concluso fra offerente e accettante]. L’art. 1433 c.c. ha inciso
sulla struttura della dichiarazione contrattuale quando ha ammesso espressamente che un terzo
contra vo
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Tutele contrattuali: rescissione, risoluzione, nullità e annullabilità
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Nullità formali e sostanziali
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Nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione
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Diritto processuale civile - nullità degli atti