Estratto del documento

20.1 LA NULLITA’

L’art. 1418 c.c. dispone <<Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge

disponga diversamente>>. Il fondamento della nullità sta quindi nella violazione di una norma

inderogabile. L’espressione “salvo che la legge disponga diversamente” si ritiene comprenda le seguenti

ipotesi: la norma violata esclude espressamente la nullità; la norma violata prevede espressamente una

conseguenza incompatibile con la nullità; la norma violata prevede una sanzione diversa che debba

ritenersi l’unica sanzione.

Più precisamente, la nullità consegue a:

la mancanza di uno dei requisiti elencati all’art. 1325 c.c. Il primo tra gli elementi essenziali del

o

contratto è l’accordo. L’accordo manca quando uno dei soggetti manchi o difetti di capacità

giuridica. L’accordo manca, altresì, quando manca una dichiarazione di volontà minimamente

attendibile. Di mancanza di volontà si parla anche per la violenza assoluta, o violenza fisica,

cioè la materiale costrizione a fare la dichiarazione. La mancanza della causa. L’oggetto manca

quando è impossibile, inesistente o indeterminabile. La mancanza della forma richiesta per la

validità dell’atto.

l’illiceità del contratto, che si produce per: illiceità della causa, illiceità dell’oggetto, illiceità del

o

motivo nel caso previsto dall’art. 1345 c.c., illiceità della condizione (art. 1354 c.c.). I parametri

della illiceità sono il contrasto con norme imperative, con l’ordine pubblico, con il buon costume.

Ha carattere imperativo la norma che è inderogabile dall’autonomia privata perché è posta a

tutela di un interesse pubblico. L’ordine pubblico indica le linee fondamentali e inderogabili

dell’ordinamento giuridico. [Non va fatta coincidere la nozione di ordine pubblico con quella di

principi generali dell’ordinamento. Ci sono principi generali che sono derogabili dall’autonomia

privata]. L’ordine pubblico può essere concepito in due modi principali. Secondo una concezione

più normativistica, esso si presenta come un insieme di norme giuridiche legali inderogabili: e

allora non si distingue dall’insieme delle norme imperative se non per una più marcata forza

cogente. Secondo una diversa concezione esso costituisce un insieme di norme extralegali, cui

la legge fa rinvio, o un insieme di principi ricavabili per astrazione dalle leggi scritte. Più

recentemente la saggistica propone di ridurre l’ordine pubblico alla protezione dei diritti

dell’individuo in dimensione sociale, operata mediante il divieto di ledere i valori fondamentali

essenziali e caratterizzanti della data società. La clausola di ordine pubblico tende ad

espandersi nell’area della parità di trattamento. Il buon costume fa riferimento ai valori della

morale corrente; i buoni costumi costituiscono un corpo di regole deontologiche non formalizzate

pregiuridiche. I buoni costumi costituiscono il termine di un rinvio della legge, e non una

proiezione dell’ordinamento. Ordine pubblico e buon costume, se intesi in modo appropriato,

sono i servitori di principi capaci di sfidare il tempo. Essi si contrappongono alla norma

imperativa che rappresenta il capriccio momentaneo del legislatore. Nel campo dei contratti che

mirano alla produzione e alla circolazione di beni, la norma imperativa interpreta l’esigenza

politica del momento; l’ordine pubblico e il buon costume mirano a depurare i meccanismi di

produzione e distribuzione dalle possibili ragioni di inquinamento.

L’art. 1344 c.c. estende l’illiceità della causa al caso in cui il contratto <<costituisce il mezzo per

eludere l’applicazione di una norma imperativa>>; e cioè, di fronte a una norma imperativa che

vieta di realizzare un certo risultato, le parti si accordano in modo da raggiungere un risultato

pratico equivalente. Il compito della dottrina giuridica, che voglia definire la frode alla legge,

consisterebbe nell’individuare l’elemento specifico, in presenza del quale la generica

rassomiglianza tra due risultati o due procedimenti acquista il carattere della similarità elusiva e

pertanto fraudolenta. La dottrina sistematica ha compiuto a più riprese questo tentativo. Ma

ognuna delle definizioni ch’essa ha elaborato fa perno su una parola o su un giro di parole non

meno enigmistici dell’espressione che si tratta di definire. E ciò vale per la definizione basata

sulla <<equivalenza>> dei risultati del negozio fraudolento rispetto ai risultati interdetti. Per la

definizione secondo cui la frode implica la contrarietà alla norma non già del “contenuto

precettivo dell’atto”, sibbene dell’ “assetto dato dalle parti ai propri interessi”, nel senso che si è

“adoperato uno strumento legale contro la sua destinazione”. La povertà dei risultati definitori

ottenuti quasi giustifica l’atteggiamento di una dottrina che riduce al minimo l’autonomia della

fraudolenza, facendone un caso di contrarietà alla legge, estrinsecatasi in una contrarietà al

significato reale e non letterale della legge stessa.

altri casi stabiliti dalla legge.

o

La nullità non ha bisogno di essere stabilita di volta in volta. Ha un fondamento generale, e si produce

ogni volta che tale situazione si realizza, anche se la legge non la dispone espressamente.

La nullità è assoluta nel senso che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e può essere

rilevata d’ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.). La nullità è stabilita in vista di esigenze di carattere generale.

[La nullità relativa opererebbe ipso iure, nel senso che la stessa pronunzia sarebbe dichiarativa; ma il

giudice potrebbe rilevarla solo ad istanza del legittimato]. Nell’opinione della dottrina in difetto di una

formale domanda, il giudice non può pronunciare la nullità di un contratto. Può e deve rilevarla, ma solo

incidentalmente. Il giudicato si formerà sulla domanda proposta dalle parti. Le nostri corti, tuttavia, non

praticano la rilevazione d’ufficio della nullità come fatto diverso dalla declaratoria di nullità; non praticano,

cioè, la rilevazione incidentale della nullità. La giurisprudenza ha affermato <<la nullità può essere

rilavata d’ufficio, anche in cassazione, quando l’accertamento non implichi indagini di fatto>>. E a tale

regola la giurisprudenza ne affianca un’altra: il giudice può rilevare d’ufficio la nullità del contratto solo se

in giudizio è chiesta la declaratoria di nullità, o l’applicazione del contratto, e non può farlo in un giudizio

di risoluzione o di annullamento o vertente su un recesso. E c’è di più. Promosso un giudizio volto ad

ottenere la pronuncia di nullità per una data ragione, non sarebbe possibile dichiarare la nullità per una

causa di nullità diversa. La giurisprudenza, dunque, invece di restringere la formazione del giudicato ai

casi in cui l’azione di nullità è proposta, e allargare il rilevamento incidentale d’ufficio della nullità a tutti i

casi possibili, estende la formazione del giudicato a tutti i casi in cui la nullità è rilevabile, e poi restringe

l’area in cui la nullità è rilavabile ai casi in cui è proposta, alternativamente, l’azione di adempimento o

l’azione di accertamento della nullità.

Nella nullità non è ammessa convalida, perché la convalida non può riparare il difetto originario, perché

la decisione di una parte non può essere rilevante in una situazione che supera il suo interesse (art.

1423 c.c.).

E’ prevista la possibilità che il contratto nullo produca gli effetti di un contratto diverso di cui abbia i

requisiti di sostanza e di forma . E’ questa la conversione del contratto nullo in altro contratto valido (art.

1424 c.c.). La conversione non richiede una dichiarazione di volontà delle parti, ma opera soltanto a

condizione che il contratto valido, risultante dalla conversione, possa considerarsi espressione

dell’autonomia delle parti. La conversione del contratto è una delle applicazioni di un più generale

principio di conservazione del contratto, in base al quale il legislatore tende, finché è possibile, a dare

efficacia alle decisioni assunte dai privati e quindi a salvare gli atti di autonomia da essi compiuti.

La nullità è la conseguenza giuridica del fatto previsto, non della sentenza: questa si limita a

<<dichiarare la nullità>> (art. 1422 c.c.). La sentenza di nullità è dichiarativa.

L’azione di nullità non si prescrive (art. 1422 c.c.).

L’art. 1419 c.c. concerne la nullità parziale. L’art. 1419, 1 comma, c.c. prescrive che, nel dubbio, il

giudice si attenga alla conservazione del contratto. La giurisprudenza va oltre, e subordina la

dichiarazione di nullità totale alla richiesta della parte interessata.

L’art. 1419, 2 comma, c.c. deve essere letto insieme all’1339 c.c.

20.2 L’ANNULLABILITA’

Manca una definizione generale del fondamento della annullabilità. Ed invece sono previste singole e

tassative cause di annullamento. Pertanto si suole dire che la nullità è virtuale, l’annullabilità è testuale

[richiede una esplicita e specifica previsione].

L’INCAPACITA’

L’art. 1425, primo comma, c.c. prevede l’annullabilità del contratto per incapacità legale di una delle

parti. L’espressione si riferisce al minore, all’interdetto, nonché all’inabilitato e al minore emancipato per

gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza l’assistenza del curatore. La capacità di fatto

dell’interdetto o del minore non ha rilevanza.

L’art. 1425, secondo comma, c.c., prevede l’annullabilità per incapacità di intendere o di volere qualora

ricorrano le condizioni stabilite dall’art. 428 c.c. In forza di tale norma, per l’annullamento del contratto

concluso da un incapace non è necessario un pregiudizio, ma solo lo stato di incapacità e la malafede

della controparte, che ne approfitta. La dottrina si presenta suddivisa fra i sostenitori dell’applicazione del

1 comma art. 428 c.c., e dunque del requisito del grave pregiudizio, alla materia contrattuale; e i

sostenitori della reciproca autonomia dei due commi, per cui il grave pregiudizio si richiederebbe per i

soli atti unilaterali, e la mala fede esaurirebbe le condizioni per l’impugnativa dei contratti. Per la

Cassazione il pregiudizio non è richiesto per l’annullamento dei contratti.

L’art. 1426 c.c. stabilisce che se un minore con raggiri si fa credere maggiore di età, il contratto non è

annullabile.

I VIZI DEL CONSENSO

L’art. 1427 c.c. dispone <<Il contraente il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza, o carpito

con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto>>. La norma si riferisce alle ipotesi in cui un

consenso c’è stato, ma frutto di un processo viziato: la parte si trova legata a un contratto al quale non

avrebbe consentito se non si fosse verificato un suo errore, l’altrui violenza, o il dolo della controparte.

L’ERRORE. L’errore è la falsa rappresentazione della realtà. Il codice considera due diversi tipi di

a. L’errore vizio, l’errore m otivo,

errore. errore che vizia la formazione della volontà o errore che

errore ostativo,

motiva, che determina a contrarre, e l’errore in cui si inciampa nella

manifestazione della volontà o nella sua trasmissione. Nel senso di una divergenza tra volontà e

dichiarazione. L’art. 1433 c.c. ha stabilito che anche al caso di errore ostativo si applichino gli

articoli 1428 e seguenti che regolano l’errore motivo. [Con riferimento all’art. 1433 c.c. la

Cassazione ha adottato un criterio di decisione implicito nel suo giudicato e poi messo in luce

dall’analisi dottrinale: là dove l’offerente rilasci un’ordinazione scritta, con nome dell’oblato in

bianco, nelle mani di un terzo intermediario autonomo, e questi lo trasmetta a persona di sua

scelta, che accetta, il contratto è concluso fra offerente e accettante]. L’art. 1433 c.c. ha inciso

sulla struttura della dichiarazione contrattuale quando ha ammesso espressamente che un terzo

contra vo

Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 11
Nullità del contratto Pag. 1 Nullità del contratto Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Nullità del contratto Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Nullità del contratto Pag. 11
1 su 11
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Balena Giampiero.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community