Diritto di famiglia
Indice argomenti
- Costituzione: articoli 29-30-31
- Parentela: art 74 c.c.
- Promessa di matrimonio
- Condizioni necessarie per contrarre matrimonio
- Cause di invalidità del matrimonio
- Conseguenze di invalidità del matrimonio
- Diritti e doveri del matrimonio
- Prova dell’esistenza di un matrimonio
- Regimi patrimoniali famiglia
- Impresa familiare
- Scioglimento della comunione
- Separazione personale
- Riconciliazione dei coniugi
- Affidamento della prole
- Divorzio
- Unioni civili
- Lo stato di figlio
- Lo stato di figlio fuori dal matrimonio
- Adozione di persona minore di età
- Adozione di persona maggiore di età
- Procreazione medicalmente assistita
- Usufrutto legale
- Responsabilità genitoriali
- Decadenza dalla responsabilità genitoriale
- Tutela minori
- Emancipazione
Costituzione: articoli 29-30-31
Articolo 29: diritti di famiglia
- 1° comma: lo Stato riconosce la famiglia fondata sul matrimonio (dibattito sul riconoscimento delle famiglie NON fondate sul matrimonio: art. 2 Cost tutela in ogni caso le “formazioni sociali” in quanto funzionali all’individuo)
- 2° comma: eguaglianza morale e giuridica tra coniugi
Contesto storico: Codice Civile prima delle modifiche: nella versione originaria i coniugi non erano posti in una posizione di parità. Nel 1975 si passa dalla patria potestà alla potestà genitoriale.
Articolo 30:
- 1° comma: obbligo a mantenere ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio
- 2° comma: in caso di incapacità dei genitori di assolvere i doveri (educazione) nei confronti della prole, il legislatore deve dare gli strumenti per lo sviluppo adatto della prole. Può verificarsi un’inidoneità della famiglia (temporanea o definitiva)
- 3° comma: equiparazione della situazione giuridica dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori dal matrimonio (può verificarsi l’inserimento del figlio nato fuori dal matrimonio nella famiglia fondata sul matrimonio)
Articolo 31: norma programmatica, prevede un programma di sostegno con cui il legislatore interviene a favore delle situazioni di difficoltà.
Parentela: art 74 c.c.
- Lo stipite: Presupposto per la parentela: discendere da uno stipite comune. Es.: nonno – figlio – nipote. Figlio e nipote derivano da uno stipite comune (il nonno).
- Tipo di rapporto: trascendenza diretta: parentela in linea retta. Trascendenza collaterale: non c’è trascendenza diretta.
- Grado di parentela: per la trascendenza diretta e collaterale: calcolare i soggetti togliendo lo stipite.
Esempio trascendenza diretta: Nonno, padre, figlio (1° linea retta, 2° linea retta). Esempio trascendenza collaterale: Nonno, padre, cugino (4° linea collaterale).
Affinità: art 78 c.c.: vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Il grado si calcola nello stesso modo della parentela. I coniugi non sono né parenti né affini.
Promessa di matrimonio
Impegno a contrarre matrimonio.
- Art 79 c.c.: non è possibile forzare la volontà di chi ha fatto la promessa fino a quando non viene contratto matrimonio
- 1° comma: la promessa di matrimonio non produce effetti obbligatori
- 2° comma: non c’è penale per inadempimento: la persona che ha fatto la promessa non è obbligata ad adempiere a quello che si era deciso con l’altro
La mancata celebrazione del matrimonio produce effetti:
- Art. 80 c.c.: restituzione dei doni. Chi ha fatto dei doni a causa della promessa può chiedere la restituzione. Tempi per chiedere la restituzione del bene: (2° comma) Entro 1 anno dal rifiuto o dal giorno della morte.
- Art 81 c.c.: risarcimento del danno (eccezione all’art 79). Condizioni: 1) Promessa: atto pubblico, 2) Scrittura privata, 3) Convenuta nella richiesta delle pubblicazioni patrimoniali, 4) L’importo del danno rientra nella condizione economica del partner.
Condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Articolo 84 c.c. e seguenti:
- Articolo 84:
- 1° comma: età minima: 18 anni. I minori non possono contrarre matrimonio. 18 anni: capacità di agire (la capacità giuridica si ottiene alla nascita – essere titolari di situazioni giuridiche soggettive)
- Eccezione: 2° comma: 16 anni se accertata la maturità psicofisica e se le ragioni sono fondate
- Articolo 85: “non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente”. Interdizione giudiziaria: tramite provvedimento – presuppone l’incapacità naturale; l’incapacità naturale non sempre determina l’interdizione.
- Articolo 86: libertà di stato (modif. Con la legge 76/2016) non si può contrarre matrimonio se si ha già un matrimonio o un’unione civile. La libertà di stato può essere recuperata. Il separato non può contrarre matrimonio.
- Articolo 58: dichiarazione di morte presunta. Se non si sa se la persona è morta o viva da almeno 10 anni si può richiedere la dichiarazione di morte presunta. Il coniuge può sposarsi di nuovo.
- Articolo 68: se la persona ritorna, il matrimonio seguente è nullo. Se la persona è morta e la data è diversa da quella presunta, il matrimonio non può essere dichiarato nullo.
- Articolo 87: assenza di rapporti di parentela o affinità.
- Articolo 88: delitto (condanna per omicidio, tentato o consumato) sul coniuge.
- Articolo 89: divieto temporaneo di nuove nozze. Per la donna: entro 300 gg. dall’annullamento degli effetti civili del matrimonio.
Artt. 231-232 attribuiscono la paternità:
- Articolo 231: se il concepimento (o la nascita) avviene durante il matrimonio: il marito è il padre del figlio.
- Articolo 232: se la nascita avviene entro 300 gg. dallo scioglimento del matrimonio si presume che il concepimento sia avvenuto durante il matrimonio.
Cause di invalidità del matrimonio
Articolo 117 c.c. e seguenti:
- Articolo 120: incapacità di intendere e di volere durante il matrimonio – anche se non c’è un provvedimento di interdizione
- 2° comma: termini: se la convivenza prosegue 1 anno dall’acquisto della capacità di intendere e volere il matrimonio diventa stabile
- Articolo 122: violenza ed errore
- 1° comma: il matrimonio può essere impugnato se il consenso è estorto
- 2° comma: errore sull’identità - su qualità personali
- 3° comma: malattia – esistenza di una condanna – dichiarazione di delinquenza abituale o professionale – condanna per prostituzione – gravidanza da un’altra persona
- Articolo 123: matrimonio simulato
- 1° comma: il matrimonio può essere impugnato da entrambi i coniugi, accordati per escludere gli effetti del matrimonio. L’accordo deve essere separato dalla celebrazione del matrimonio. Se l’accordo è nullo i coniugi possono pretendere la produzione degli effetti del matrimonio. Se l’accordo è valido le parti non possono pretendere reciprocamente la produzione degli effetti del matrimonio
- 2° comma: l’impugnazione non si può proporre se i coniugi hanno convissuto per almeno un anno dopo il matrimonio
Conseguenze di invalidità del matrimonio
Diverse a seconda della condizione soggettiva dei coniugi (stato psicologico al momento del matrimonio) Consapevolezza / inconsapevolezza dell’invalidità del matrimonio
1° caso: inconsapevolezza (buona fede); gli effetti che il matrimonio produce fino alla sentenza del giudice di invalidità sono conservati
2° caso: consapevolezza (mala fede); gli effetti vengono rimossi.
Se il matrimonio viene annullato:
- Articoli 129 – 129 bis c.c.: efficacia ultrattiva del matrimonio invalido
- 1) Se i coniugi sono in buona fede: il coniuge in stato di bisogno ha diritto a percepire un assegno di mantenimento per il massimo di 3 anni;
- 2) Se uno dei due è in mala fede: deve dare al coniuge in buona fede un’indennità per il mantenimento per 3 anni (indipendentemente dallo stato di bisogno). All’indennità si aggiunge il diritto agli alimenti nel caso in cui il coniuge non abbia reddito per sopravvivere.
Diritti e doveri del matrimonio
Articoli 143-144 – 147 c.c.
- Articolo 143:
- 1° comma: marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri; principio di uguaglianza.
- 2° comma: elenco dei doveri:
- Fedeltà
- Assistenza morale e materiale
- Collaborazione nell’interesse della famiglia
- Coabitazione
- 3° comma: contribuire ai bisogni della famiglia
- Articolo 144: indirizzo della vita familiare: luogo in cui i coniugi stabiliscono la residenza
- Articolo 147: obbligo di educare i figli (vedi articolo 135 bis): mantenere, istruire ed assistere. Non solo nel caso di figli minori: l’obbligo viene meno quando i figli diventano autosufficienti.
Prova dell’esistenza di un matrimonio
- Atto di celebrazione: articolo 130 c.c. (registri di stato civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio)
- Se l’atto non si trova: si possono fornire prove diverse (testimoni)
Regimi patrimoniali famiglia
- Articolo 177 c.c.: comunione legale dei beni: prevista dalla legge; opera in automatico; contitolarità dei beni: i coniugi diventano, per quote uguali, titolari dei beni.
- Lettera A: elenco dei beni che entro a far parte nella comunione legale
- Lettera B: altri beni previsti dalla comunione: frutti dei beni personali (proventi che derivano da un bene)
- Lettera C: proventi dell’attività separata
- Lettera D: aziende gestite da entrambi i coniugi
- Articolo 179: non fanno parte della comunione i beni personali (anche acquisiti a titolo originario o derivativo)
- Lettera A-B: beni acquisiti per effetto di successione o donazione
- Lettera C: beni di uso strettamente personale
- Lettera D: beni per l’esercizio della professione
- Lettera E: beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno
- Lettera F: beni con il prezzo di trasferimento di altri beni o con il loro scambio
La comunione si distingue in:
- Immediata quando i beni entrano a far parte della comunione contestualmente al loro acquisto
- Differita quando i beni entrano a far parte della comunione in un momento successivo
Come rispondono i beni della comunione per le obbligazioni contratte negli interessi esclusivi del coniuge?
- Articolo 189 c.c. 2° comma: riferimento ai creditori particolari di uno dei coniugi: i creditori vantano un diritto di credito nei confronti di uno dei coniugi per le obbligazioni che quest’ultimo ha contratto nel proprio interesse. Il coniuge può contrarre debiti sia per scopi personali o per i bisogni della famiglia (creditore particolare vs creditore della comunione); il creditore particolare può espropriare i beni personali (articolo 179 c.c. vedi sopra). Se i beni personali non sono sufficienti, il creditore particolare può esperire sui beni della comunione (articolo 177 c.c. vedi sopra) soltanto per la quota del coniuge obbligato (50%)
- Articolo 190 c.c.: creditore della comunione – può soddisfare il debito sull’intero bene della comunione. Se il bene è insufficiente, il creditore della comunione può esperire sui beni personali nella misura della metà del credito. Se uno dei coniugi non possiede nulla, il creditore vedrà una parte del credito insoddisfatta.
- Articolo 215 c.c.: separazione dei beni. I coniugi possono convenire che i beni acquistati dopo il matrimonio sono personali.
Riforma del diritto di famiglia (L. n. 151 del 19/05/1975): se i coniugi non manifestavano una volontà diversa la separazione dei beni non si applicava.
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