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Estratto del documento

CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO

Articolo 84 c.c. e seguenti:

• Articolo 84:

1° comma: età minima: 18 anni

I minori non possono contrarre matrimonio

18 anni: capacità di agire (la capacità giuridica si ottiene alla nascita – essere titolari di

situazioni giurdiche soggettive)

Eccezione:

2° comma: 16 anni se accertata la maturità psicofisica e se le ragioni sono fondate

• Articolo 85:

“non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente”

Interdizione giudiziaria: tramite provvedimento – presuppone l’incapacità naturale;

l’incapacità naturale non sempre determina l’interdizione

• Articolo 86:

libertà di stato (modif. Con la legge 76/2016)

non si può contrarre matrimonio se si ha già un matrimonio o un’unione civile.

La libertà di stato può essere recuperata.

Il separato non può contrarre matrimonio.

Articolo 58 : dichiarazione di morte presunta

se non si sa se la persona è morta o viva da almeno 10 anni si può richiedere la dichiarazione

di morte presunta. Il coniuge può sposarsi di nuovo.

Articolo 68: se la persona ritorna, il matrimonio seguente è nullo. Se la persona è morta e la

data è diversa da quella presunta, il matrimonio non può essere dichiarato nullo.

• Articolo 87:

assenza di rapporti di parentela o affinità

• Articolo 88:

delitto ( condanna per omicidio, tentato o consumato) sul coniuge

• Articolo 89: divieto temporaneo di nuove nozze

Per la donna: entro 300 gg. Dall’annullamento degli effetti civili del matrimonio

Artt. 231-232 attribuiscono la paternità:

articolo 231: se il concepimento ( o la nascita) avviene durante il matrimonio: il marito è il

padre del figlio

articolo 232: se la nascita avviene entro 300 gg. Dallo scioglimento del matrimonio si

presume che il concepimento sia avvenuto durante il matrimonio. 3

CAUSE DI INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO

Articolo 117 c.c. e seguenti:

• Articolo 120: incapacità di intendere e di volere durante il matrimonio – anche se non c’è un

provvedimento di interdizione

2° comma: termini: se la convivenza prosegue 1 anno dall’acquisto della capacità di

intendere e volere il matrimonio diventa stabile

• Articolo 122:

violenza ed errore

1° comma: il matrimonio può essere impugnato se il consenso è estorto

2° comma: errore sull’identità - su qualità personali

3° comma: malattia – esistenza di una condanna – dichiarazione di delinquenza abituale o

professionale – condanna per prostituzione – gravidanza da un’altra persona

• Articolo 123:

matrimonio simulato

1° comma: il matrimonio può essere impugnato da entrambi i coniugi, accordati per

escludere gli effetti del matrimonio.

L’accordo deve essere separato dalla celebrazione del matrimonio

Se l’accordo è nullo i coniugi possono pretendere la produzione degli effetti del matrimonio

Se l’accordo è valido le parti non possono pretendere reciprocamente la produzione degli

effetti del matrimonio

2° comma: l’impugnazione non si può proporre se i coniugi hanno convissuto per almeno un

anno dopo il matrimonio

CONSEGUENZE DI INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO

Diverse a seconda della condizione soggettiva dei coniugi ( stato psicologico al momento del

matrimonio )

Consapevolezza / inconsapevolezza dell’invalidità del matrimonio

1° caso: inconsapevolezza ( buona fede); gli effetti che il matrimonio produce fino alla sentenza del

giudice di invalidità sono conservati

2° caso: consapevolezza ( mala fede); gli effetti vengono rimossi.

Se il matrimonio viene annullato:

• Articoli 129 – 129 bis c.c.: efficacia ultrattiva del matrimonio invalido

1) Se i coniugi sono in buona fede: il coniuge in stato di bisogno ha diritto a percepire un

assegno di mantenimento per il massimo di 3 anni; 4

2) Se uno dei due è in mala fede : deve dare al coniuge in buona fede un’indennità per il

mantenimento per 3 anni ( indipendentemente dallo stato di bisogno).

All’indennità si aggiunge il diritto agli alimenti nel caso in cui il coniuge non abbia reddito

per sopravvivere. DIRITTI E DOVERI DEL MATRIMONIO

Articoli 143- 144 – 147 c.c.

• Articolo 143:

1° comma: marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri; principio

di uguaglianza.

2° comma: elenco dei doveri :

- Fedeltà

- Assistenza morale e materiale

- Collaborazione nell’interesse della famiglia

- Coabitazione

3° comma: contribuire ai bisogni della famiglia

• Articolo 144: indirizzo della vita famigliare: luogo in cui i coniugi stabiliscono la residenza

• Articolo 147: obbligo di educare i figli ( vedi articolo 135 bis): mantenere, istruire ed

assistere.

Non solo nel caso di figli minori: l’obbligo viene meno quando i figli diventano

autosufficienti. PROVA DELL’ESISTENZA DI UN MATRIMONIO

• Atto di celebrazione: articolo 130 c.c. ( registri di stato civile del Comune in cui è stato

celebrato il matrimonio)

• Se l’atto non si trova: si possono fornire prove diverse ( testimoni)

REGIMI PATRIMONIALI FAMIGLIA

• Articolo 177 c.c.: comunione legale dei beni: prevista dalla legge; opera in automatico;

contitolarità dei beni: i coniugi diventano, per quote uguali, titolari dei beni.

- lettera A: elenco dei beni che entro a far parte nella comunione legale

- lettera B: altri beni previsti dalla comunione : frutti dei beni personali ( proventi che

derivano da un bene)

- lettera C : proventi dell’attività separata

- lettera D: aziende gestite da entrambi i coniugi 5

Articolo 179: non fanno parte della comunione i beni personali ( anche acquisiti a titolo

originario o derivativo);

- lettera A-B: beni acquisiti per effetto di successione o donazione

- lettera C : beni di uso strettamente personale

- lettera D : beni per l’esercizio della professione

- lettera E : beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno

- lettera F : beni con il prezzo di trasferimento di altri beni o con il loro scambio

La comunione si distingue in :

- immediata quando i beni entrano a far parte della comunione contestualmente al loro

acquisto;

- differita quando i beni entrano a far parte della comunione in un momento successivo.

Come rispondono i beni della comunione per le obbligazioni contratte negli interessi esclusivi del

coniuge?

Articolo 189 c.c. 2° comma: riferimento ai creditori particolari di uno dei coniugi: i creditori vantano

un diritto di credito nei confronti di uno dei coniugi per le obbligazioni che quest’ultimo ha

contratto nel proprio interesse. Il coniuge può contrarre debiti sia per scopi personali o per i bisogni

della famiglia ( creditore particolare vs creditore della comunione);

Il creditore particolare può espropriare i beni personali ( articolo 179 c.c. vedi sopra). Se i beni

personali non sono sufficienti, il creditore particolare può esperire sui beni della comunione (

articolo 177 c.c. vedi sopra) soltanto per la quota del coniuge obbligato (50%)

Articolo 190 c.c.: creditore della comunione – può soddisfare il debito sull’intero bene della

comunione. Se il bene è insufficiente, il creditore della comunione può esperire sui beni personali

nella misura della metà del credito.Se uno dei coniugi non possiede nulla, il creditore vedrà una

parte del credito insoddisfatta.

• Articolo 215 c.c. : separazione dei beni

I coniugi possono convenire che i beni acquistati dopo il matrimonio sono personali.

Riforma del diritto di famiglia ( L. n. 151 del 19/05/1975): se i coniugi non manifestavano

una volontà diversa la separazione dei beni operava automaticamente; la comunione dei

beni dipendeva dalla scelta dei coniugi.

Se l’acquisto è fatto insieme, saranno proprietari per il 50% oppure quote diverse.

• Articolo 210 c.c.: comunione convenzionale;

tramite accordo. I coniugi possono apportare delle modifiche limitate:

- Ampliare l’oggetto della comunione legale ( ad eccezione delle lettere C-D-E dell’articolo

179, vedi sopra)

- Restringere l’oggetto della comunione legale 6

• Fondo patrimoniale: è compatibile con tutti e tre i regimi patrimoniali:

- Fondo patrimoniale + separazione dei beni

- Fondo patrimoniale + comunione legale

- Fondo patrimoniale + comunione convenzionale

Il bene o dono patrimoniale è un patrmonio dotato di una certa autonomia patrimoniale

costituito dai beni destinati ai bisogni della famiglia:

i beni che fanno parte del fondo sono separati rispetto ai beni personali e ai beni della

comunione legale.

I creditori particolari possono aggredire i beni personali ( vedi sopra) ma nel fondo

patrimoniale non possono aggredire i beni della comunione né per intero né per il 50 %.

Chi costituisce il fondo patrimoniale:

- Coniugi insieme o separatamente

- Un terzo ( genitori degli sposi)

Quali beni possono far parte del fondo:

- Beni mobili registrati

- Beni immobili

- Titoli di credito IMPRESA FAMILIARE

• Articolo 230 bis c.c.: Diritti di carattere patrimoniale

introdotto dalla riforma del diritto di famiglia ( 1975) per porre rimedio a una situazione in

cui il coniuge e i parenti lavoravano senza ricevere nessun corrispettivo.

Diritti a favore di coloro che lavoravano all’interno dell’impresa del coniuge o sono legati

con il titolare da un rapporto di parentela fino al 3° o di affinità fino al 2°.

All’impresa partecipano :

- Coniuge

- Parenti fino al 3°

- Affini fino al 2°

Diritti riconosciuti:

- Diritti di carattere patrimoniale: diritto al mantenimento secondo le condizioni

economiche della famiglia

- Di partecipare agli utili e incrementi dell’azienda in proporzione alla qualità e quantità

del lavoro prestato.

Il diritto può essere trasferito ad altri soggetti purché ci sia il consenso degli altri

partecipanti. 7

SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE

Articolo 191 c.c.: casi in cui la comunione si scioglie

- Dichiarazione di assenza ( sono passati un n° di anni dalla scomparsa)

- Annullamento del matrimonio

- Morte presunta / effettiva

- Cessazione effetti civili ( divorzio)

- Separazione personale ( giudiziale o consensuale)

- Mutamento convenzionale del regime patrimoniale ( i coniugi chiedono di passare ad un

altro regime patrimoniale)*

- Fallimento di uno dei coniugi

*mutamento convenzionale: cambio per convenzione ( accordo, la volontà di uno solo è irrilevante)

Atto solenne per il

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
28 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Baltimora11 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei minori e della famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Montecchiari Tiziana.