DIFFERENZE TRA SOCIETA’ DI PERSONE e SOCIETA’ DI CAPITALI
Società di persone, Società Per Azioni
Società in Nome Collettivo, Società Responsabilità Limitata
Società in Accomandita Semplice Società in Accomandita Per Azioni
Disciplina fondata sulla persona del Disciplina fondata sul conferimento, con cui si viene
socio, che avrà responsabilità illimitata, considerati soci (si rischia solo la quota conferita).
ed essendo il naturale amministratore
della società, avrà gestione totale. Il potere di amministrazione è svincolato dalla
Non esiste un’organizzazione interna
qualità di socio, ma è di norma assegnato secondo
ma i poteri di gestione e di delibrazione assemblea (organo elettivo).
sono dei soci amministratori. C’è un’organizzazione interna fondata sulla
Il contratto sociale si modifica con il
divisione di competenze fra: soci, amministratori,
consenso di tutti i soci. collegio sindacale.
La circolazione delle quote è un
Il contratto sociale si modifica con la
momento di modificazione del maggioranza assembleate
contratto sociale (necessita il consenso La circolazione della quota è un momento
di tutti). ordinario
Per causa di morte, salvo patto contrario,
la partecipazione non si trasmette agli
eredi che hanno solo il diritto alla
liquidazione della quota DIFFERENZE TRA SPA e SRL
SOCIETA’ PER AZIONI
NOZIONE E COSTITUZIONE:
Gli elementi differenziali della SPA consistono nella presenza congiunta di:
Responsabilità limitata, dei soci: per le obbligazioni sociali risponde solo la
società, con il proprio patrimonio, i soci rischiano solo la quota investita nella
società )
(anche SRL
Le partecipazioni nella società sono rappresentate da azioni ( )
nella SRL da quote
Organizzazione interna è articolata per funzioni affidate a diversi organi
( ):
elemento essenziale e differenziale rispetto agli altri tipi sociali
Organo Assembleare al quale partecipano i soci,
Organo Amministrativo incaricato della gestione dell'impresa
Organo di Controllo
norme in materia di formazione e conservazione del
Altre caratteristiche tipiche:
capitale sociale disposizioni in materia di informazione
per assicurarne l'effettività,
contabile, responsabilità risarcitoria degli amministratori vs i creditori sociali per
l'inosservanza degli obblighi sulla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale in
misura idonea ad assicurarne il soddisfacimento delle pretese.
Questo tipo di organizzazione corporativa consente la segregation of duties:
separazione tra la proprietà e il controllo. Dalla separazione tra titolare dell'interesse
che viene gestito (soci), e coloro che lo gestiscono (amministratori) si genera il
problema dell'agenzia, mitigato dalla presenza di organi elettivi con potere di gestione
e vigilanza.
AZIONI:
Le partecipazioni sono rappresentate da azioni: unità minima indivisibile,
standardizzata e fungibile di partecipazione in una Spa.
E’ rappresentabile sia in un documento (titolo di credito), sia mediante una scrittura
contabile (dematerializzazione), la cui circolazione avviene tramite un sistema di
annotazioni elettroniche. diritti amministrativi e patrimoniali:
Ogni azione attribuisce un eguale fascio di il
numero di azioni (quindi la misura il capitale investito) indicano la quantità di diritti
amministrativi e patrimoniali che spettano al socio.
DISCIPLINA:
Nel 2003, con l’art. 2325bis c.c., si è segmentata la disciplina della Spa in 2
sottoinsiemi:
Spa di base (CHIUSE)
Spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (APERTE)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società con azioni diffuse fra il pubblico o in maniera rilevante
Le chiuse e ad azionariato diffuso, sono disciplinate integralmente dal c.c.
Le Spa quotate sono regolate in parte dal c.c., e in parte dal TUF o dal D.Lgs.
(art 2325bis. c.c. “in quanto non sia diversamente disposto dalle altre norme
39/2010
del c.c. o di leggi speciali”)
Questa diversa disciplina tra aperte e chiuse è per una maggiore tutela delle
minoranze e per proteggere gli interessi connessi all’appello del pubblico risparmio.
N.B. un eventuale passaggio tra modelli non comporta trasformazione, quindi non
attribuisce diritto di recesso al socio
Art 111bis: Misura Rilevante è quella stabilita dalla Consob nell’art. 116 T.U.F.:
A) Società con almeno 200 azionisti diversi dai soci di controllo, che detengono complessivamente almeno il 5% del
capitale sociale.
B) La società non deve avere la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata (art 2435: fatturato < 8.800.000
COSTITUZIONE
; tot attivo < 4.400.000; dipendeti < 50 unità) :
C) Le azioni hanno costituito oggetto di un’offerta al pubblico di sottoscrizione o vendita.
Il procedimento si scompone in 2 fasi:
Oppure, che le azioni // oggetto di un collocamento in qualsiasi forma realizzato.
1. Stipulazione dell'atto costitutivo (su cui c’è un controllo preventivo del
Oppure, che le azioni siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.
notaio)
2. Iscrizione nel registro delle imprese, con cui acquisisce personalità
giuridica e viene ad esistenza
Art 2329: per procedere alla costituzione è necessario:
1) Capitale sociale non inferiore a €50.000 e interamente sottoscritto (la
legislazione speciale può
prevedere livelli di capitali minori).
2) Si deve versare in banca almeno il 25% del conferimento in denaro.
Se costituzione unilaterale, conferimenti in natura/crediti l'intero ammontare (con
stima di esperto)
3) Occorre avere le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali
in relazione all'oggetto
e alla società (es banca autorizzazione Banca Italia).
:
Stipulazione
Ai sensi dell’art 2328 l’atto costitutivo deve essere stipulato in forma di atto pubblico,
pena nullità.
2 modelli procedimentali:
1. Stipulazione simultanea (hp normale): I soci, che già sono tutti, si ritrovano dal
stipulano simultaneamente l'atto sottoscrivono integralmente il
notaio e e
capitale iniziale.
2. Pubblica sottoscrizione (serve a trovare i soci): Procedimento complesso di 4
fasi:
1) I promotori predispongono il programma della società (con oggetto sociale)
2) Acquisizione delle adesioni del pubblico tramite sottoscrizione delle azioni e
versamento di almeno ¼ del conferimento
3) Convocazione Assemblea dei sottoscrittori che delibera sul contenuto
dell'atto costitutivo e nomina i primi componenti degli organi sociali (approva
statuto e iscrizione nel registro).
4) Stipulazione dell’atto costitutivo
→ La stipulazione dell'atto non comporta l’avvenuta esistenza della società (solo con
l’iscrizione nel registro delle imprese), ma produce alcuni rilevanti effetti giuridici:
Vincola i soci fondatori all'accordo sociale
Le somme versate a titolo di conferimento non potranno essere consegnate agli
amministratori né restituiti ai soci, finché il procedimento di costituzione si
perfeziona (a meno che non sia decorso il termine di 90 gg dalla stipula dell'atto
costitutivo senza che sia avvenuta l'iscrizione nel registro, poichè l'atto
costitutivo perde l'efficacia)
- Prima della stipulazione un notaio accerterà che le clausole sono conformi allo
Statuto legale della società, e procederà all'iscrizione dell'atto costitutivo.
- Avvenuta la stipulazione il notaio è tenuto a depositare l'atto nel registro, allegando i
documenti comprovanti le condizioni per la costituzione, entro 20 giorni dalla data
della stipulazione o del rilascio delle autorizzazioni amministrative.
Se il notaio è impossibilitato al deposito nel registro devono provvedere gli
amministratori, o i soci se gli amministratori non provvedono.
- Nel lasso di tempo tra la stipulazione dell’atto e l'iscrizione nel registro è possibile
che vengano fatti atti in nome e nell'interesse della società. Per tali atti sono
illimitatamente e solidalmente responsabili i soggetti che li hanno fatti.
Se successivamente al compimento di questi atti, la società viene iscritta nel registro,
e con i suoi organi approva l'operazione, alla responsabilità di coloro che hanno agito
si aggiunge quella della società con tutto il suo patrimonio. I terzi creditori potranno
indifferentemente
rivolgersi alla società o a chi ha compiuto l'atto, ma la società dopo
l'approvazione sarà tenuta a rilevare e a tenere indenni coloro che hanno agito.
ATTO COSTITUTIVO:
Contratto (più soci) o atto unilaterale (un solo socio) pubblico, che deve essere
stipulato in forma di atto pubblico, pena nullità.
Lo statuto è parte integrante dell’atto costitutivo, per cui le regole che valgono per
l’atto, valgono anche per lo statuto.
L’Art 2328 prevede che l’atto costitutivo indichi:
Generalità dei soci fondatori (persone fisiche, società, enti pubblici/privati), e il n°
azioni sottoscritte.
Denominazione sociale della società e le sedi della società e delle sedi
secondarie.
L'oggetto sociale: attività economica che la società si propone di svolgere, deve
possibile, lecita sufficientemente determinata
essere e
Ammontare del capitale sottoscritto (interamente) e versato (25%) (nelle snc
fondo sociale che rimane fisso): non può essere < €120.000
Partecipazioni azionarie: numero ed eventuale val nominale delle azioni,
caratteristiche e modo di emissione e circolazione (si può anche di non indicare il
Cap Soc
val nominale che risulta da )
N ° azioni emesse
Valore crediti e beni in natura
Norme di ripartizione degli utili (no patto leonino) ( anch’esso non indispensabile, si
applicherà la disposizione desumibile dagli art. 2348, 2430, 2433)
Sistema di amministrazione adottato (nel silenzio tradizionale), poteri
amministratori e chi ha la rappresentanza della società
Numero componenti organi sociali
Nomina primi amministratori e sindaci e componenti consiglio di sorveglianza
Spese necessarie per costituzione società,
Durata società (nel silenzio: indeterminata). Se è a tempo indeterminato in una
società con azioni NON quotate in mkt regolamentati ogni socio può recedere ad
nutum dando preavviso previsto; in una società con azioni quotate l’unico modo di
uscire è cedere le azioni sul mkt.
NULLITA’
La normativa sulla nullità diverge da quella del diritto comune prevista per i contratti
(soprattutto per gli effetti), per assicurare la certezza ai rapporti tra la società e i terzi,
nonché fra i soci stessi.
Prima dell'iscrizione nel registro, non esistendo la società, il contratto stipulato dai soci
va visto come un normale contratto plurilaterale al quale si applicano gli articoli
1419/20.
Con l'iscrizione nel registro e la nascita della società, la disciplina è quella
prevista dall’Art 2332 (attuazione della direttiva CE in materia societaria: “individuare
i casi di nullità per le società per azioni”), per cui la nullità avviene per:
Mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico
Illiceità dell'oggetto sociale
Mancanza nell'atto costitutivo di: indicazione sulla denominazione, o i
conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale
Effetti:
Per avere la dichiarazione di nullità (è imprescrittibile) qualsiasi socio, terzi, o il
giudice stesso, si deve rivolgere al giudice, che previo accertamento nominerà i
liquidatori.
A differenza della disciplina dei contratti in cui la nullità ha effetto retroattivo (ex tunc),
per il 2332 gli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro non
non ha carattere retroattivo ma opera ex
vengono travolti dalla nullità, che quindi
nunc (per l'esigenza di evitare che i terzi che hanno fatto affidamento sull'esistenza
alla società vedano travolti gli atti posti in essere con la società).
Una volta intervenuta la dichiarazione di nullità si applicano alla società le norme sulla
liquidazione, con la differenza che i liquidatori sono nominati dal tribunale che la
pronuncia e non dall'assemblea.
L'iscrizione della sentenza dichiarativa di nullità nel registro imprese vale a darne
notizia ai terzi, mentre i soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a
quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
→ Sanatoria:
La nullità non può essere dichiarata quando la causa è stata eliminata, e di tale
eliminazione è stata data pubblicità con l'iscrizione nel registro. Quindi i soci hanno
la facoltà di eliminare qualsiasi causa di nullità.
Per i casi di nullità non sanabile tramite una semplice modifica dell'atto costitutivo
(mancanza di atto pubblico), non sarà sufficiente la volontà della maggioranza dei soci
l'unanimità.
in assemblea straordinaria, ma occorre
PATTI PARASOCIALI:
I soci possono concludere, senza requisiti di forma, accordi che regolano alcune
2 principali finalità:
situazioni del rapporto sociale. Di solito
1. Stabilizzazione degli assetti proprietari: assicurare che la situazione proprietaria
attuale non cambi sostanzialmente nel tempo
2. Stabilizzazione del governo della società: rendere coesa la partecipazione di più
soci.
I patti parasociali hanno “sullo sfondo” la società ma vincolano i soli soci che
sottoscrivono il patto, non altri soci estranei al patto né la società, che resta
estranea all'efficacia degli accordi e non può né deve fare nulla se un partecipante al
patto lo viola cedendo la partecipazione a terzi sgraditi agli altri partecipanti.
I patti parasociali possono avere ad oggetto qualunque aspetto della partecipazione,
ma non tutti interessano il codice civile, che disciplina soltanto i patti che:
l'esercizio del diritto di voto nelle Spa o nelle società che le
Hanno per oggetto
controllano:
I soci aderenti stabiliscono regole e procedimenti con cui, quando è convocata
l'assemblea, decidono come comportarsi (es. se partecipare, come votare…).
Possono ricondursi a 2 modelli tipo:
A. Patti obbligatori: lasciano agli aderenti il compito di eseguire le comuni
decisioni esercitando essi stessi il diritto di voto.
Non prevedono alcun meccanismo per impedirne la violazione, tranne che gli
altri aderenti potranno chiedere il risarcimento dei danni e se previste, far
valere le clausole penali.
B. Patti reali: istituiscono in via preventiva un meccanismo per assicurare il
rispetto delle decisioni comuni (es: al momento d’ingresso nel patto si intesta
fiduciariamente le azioni di ciascuno dei soci ad un terzo, che voterà in
assemblea in conformità con quanto si deciderà)
limiti al trasferimento delle relative azioni o di quelle delle loro controllanti
Pongono :
Gli aderenti si obbligano a non cedere le rispettive azioni, o cederle solo a
determinate condizioni, o a cederle solo dopo averle offerto agli altri aderenti.
un'influenza dominante
Hanno per oggetto o per effetto l'ex, anche congiunto, di su
tali società:
Gli aderenti uniscono le rispettive partecipazioni per esercitare congiuntamente
un'influenza dominante sulla società, che può avvenire tramite voto (1 categoria),
impartendo direttive agli amministratori, richiedendo la convocazione dell'assemblea,
provocando il mancato raggiungimento dei quorum.
Durata:
Se il patto indica espressamente la durata, con massimo 5 anni, i partecipanti
sono vincolati fino al termine, e se vogliono prolungarlo, devono rinnovarlo alla
scadenza.
Se > 5 anni per legge è ridotta a 5, e allo scadere non è più vincolante, in caso
dovrà essere rinnovato.
Se il patto è con durata indeterminata ciascun contraente ha diritto di recedere in
ogni momento e senza obbligo di motivazione, con un preavviso 180 giorni.
{Non soggiacciono a queste regole i patti che pur avendo le finalità indicate prima,
hanno un oggetto complessivamente più ampio, per cui queste clausole rivestono
carattere strettamente accessorio.
ES: accordi che regolano rapporti commerciali, di collaborazione nella produzione di
beni e servizi, di sfruttamento di know-how per l'esecuzione dei quali i contraenti
hanno dato vita a una società per azioni da loro integralmente partecipata che dovrà
comportarsi secondo quanto convenuto dai soci nel contratto.
In questi casi il lato parasociale dell'accordo è strumentale ad una finalità più ampia di
tipo commerciale che coinvolge tutti i soci della società, con la conseguenza che non
essendovi interessi di altri soci da tutelare questi possono avere anche una durata
superiore al quinquennio.}
Pubblicità:
Per le società ad azionariato diffuso i soci aderenti ai patti devono darne pubblicità,
per far conoscere le condizioni di stabilità degli assetti proprietari e di comando agli
investitori attuali e potenziali.
Art 2341: impone che in questa società i patti parasociali devono essere comunicati
alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea, trascrivendo la dichiarazione
nel verbale che dovrà essere depositato n
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