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Appunti di diritto privato I - Il negozio giuridico

Definizione e classificazione dei negozi giuridici

Il negozio giuridico è, secondo la Dottrina tradizionale, una manifestazione di volontà di una o più parti diretta ad uno scopo riconosciuto e protetto dall’ordinamento giuridico e, perciò, atta a produrre determinati effetti giuridici, consistenti nella nascita, nella modifica o nell’estinzione di un rapporto giuridico.

Il negozio giuridico è una figura generale che la Dottrina ha elaborato raggruppando i criteri comuni ad istituti giuridici particolari (contratto, testamento, matrimonio) aventi tutti come fondamentale caratteristica quella di essere espressione dell’autonomia privata, ossia del potere riconosciuto ai singoli dall’ordinamento giuridico, di regolare da sé i propri rapporti ed interessi.

Tuttavia, questo potere negoziale, pur essendo molto vasto e potendo dar vita ad un numero infinito di negozi giuridici, non è illimitato, ma è subordinato alla disciplina dettata dall’ordinamento giuridico che richiede rispetto di determinati requisiti. Si deve, inoltre, tenere presente che la figura del negozio giuridico in generale non è citata nel nostro codice che prende in esame, anzi, figure concrete quali il contratto, il testamento, il matrimonio ecc.

All’interno della categoria dei negozi giuridici si effettuano varie classificazioni sulla base di diversi criteri. In relazione alla struttura oggettiva, ovvero al numero delle parti che intervengono nel negozio giuridico, si distinguono:

  • Negozi giuridici unilaterali, costituiti dalla manifestazione di volontà di una sola parte, ad esempio, il testamento o l’accettazione dell’eredità; i negozi giuridici unilaterali si distinguono in:
    • Recettizi, se per produrre effetto devono pervenire a conoscenza di una determinata persona alla quale devono essere comunicati o notificati;
    • Non recettizi, se producono effetto indipendentemente dalla loro comunicazione ad uno specifico destinatario.
  • Negozi giuridici bilaterali, costituiti dalla manifestazione di volontà di due parti, ad esempio il contratto che per definizione è l’accordo di due o più parti tendente a costituire, modificare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale;
  • Negozi giuridici plurilaterali, costituiti dalla manifestazione di volontà di più parti.

N.B. Non bisogna confondere la nozione di “Parte” con quella di “Persona”. Per “Parte” si intende un centro di interessi, per cui si può avere una parte sola nonostante che le persone siano di più; questo normalmente avviene se tutte le persone hanno lo stesso interesse. In questo caso si parla di negozi giuridici pluripersonali costituenti, cioè a dire, una parte unica. Se le dichiarazioni di volontà che tendono ad un fine comune non si fondono ma restano distinte, si ha l’atto collettivo (ad esempio, le deliberazione dell’assemblea di un condominio). Se le dichiarazioni di volontà sono dirette a formare la volontà di un soggetto diverso, e propriamente di una persona giuridica, si ha l’atto collegiale (ad esempio la delibera di una S.p.A.). Nell’atto collegiale e, talora, in quello collettivo si applica il “principio della maggioranza” nel senso, cioè, che la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza dei soci e non da tutti coloro che hanno il diritto di partecipare all’assemblea. Dalle figure esaminate si distingue quella dell’atto complesso che consta di più volontà tendenti ad un fine comune, ma a differenza di quanto avviene nell’atto collettivo-collegiale queste volontà si fondono per formarne una sola (ad esempio, la dichiarazione dell’inabilitato e del suo curatore).

Classificazione in base alla funzione

In relazione alla funzione, i negozi giuridici si distinguono in:

  • Negozi giuridici mortis causa, i cui effetti presuppongono la morte di una persona, unico esempio il testamento;
  • Negozi giuridici inter vivos, che producono effetti indipendentemente dalla morte di chi ha emesso la manifestazione di volontà, ad esempio, la vendita, il matrimonio, ecc.

A seconda che si riferiscono a rapporti familiari o ad interessi economici i negozi giuridici si distinguono in:

  • Negozi giuridici di diritto familiare, in essi prevale l’interesse del nucleo familiare su quelli del singolo;
  • Negozi giuridici patrimoniali, essi si distinguono a loro volta in:
    • Negozi giuridici di attribuzione patrimoniale, essi tendono ad uno spostamento dei diritti patrimoniali da un soggetto ad un altro (ad esempio, la vendita). Essi si distinguono in:
      • Negozi giuridici di disposizione, che comportano un’immediata diminuzione del patrimonio mediante alienazione o rinuncia. Essi si dividono in:
        • Negozi giuridici traslativi, se attuano il trasferimento o la limitazione del diritto a favore di altri;
        • Negozi giuridici abdicativi, ad esempio la rinuncia che consiste nella dichiarazione unilaterale del titolare di un diritto soggettivo diretta ad rimettere il diritto stesso senza trasferirlo ad altri.
    • Negozi giuridici di obbligazione, essi danno luogo soltanto alla nascita di un’obbligazione.
  • Negozi giuridici di accertamento, attraverso essi si presuppone di eliminare controversie, discussioni e dubbi su situazioni giuridiche esistenti.
  • Negozi giuridici a titolo gratuito, essi hanno quale effetto quello di fare acquistare al soggetto un vantaggio senza alcun correlativo sacrificio (ad esempio, la donazione).
  • Negozi giuridici a titolo oneroso, essi hanno quale effetto quello di fare acquistare al soggetto un vantaggio dietro il pagamento di una somma di denaro.

Gli elementi del negozio giuridico

Il negozio giuridico consta di vari elementi che si distinguono in:

  • Elementi essenziali, essi sono indispensabili perché il negozio giuridico esista, tanto è vero che se ne manca anche uno solo il negozio giuridico non produce nessuno degli effetti suoi propri e, dunque, il negozio giuridico è nullo.
  • Elementi accidentali, essi sono tutte quelle clausole, o per meglio dire le proposizioni di cui il negozio giuridico consta, che le parti sono libere di apporre o meno al negozio giuridico. Essi non sono, quindi, indispensabili per la validità del negozio giuridico ma una volta inclusi nel negozio giuridico ne modificano gli effetti.

Gli elementi essenziali del negozio giuridico

1. La manifestazione di volontà. È il primo elemento essenziale del negozio giuridico perché è dalla volontà del soggetto che il negozio giuridico prende vita e tale volontà non deve rimanere interna ma deve manifestarsi in modo tale che altri possano recepirla ed averne conoscenza.

La volontà negoziale può manifestarsi:

  • Espressamente, quando è fatto con atti scritti, parole o gesti, insomma con qualsiasi mezzo idoneo a far palesi ad altri il proprio pensiero;
  • Tacitamente, quando l’esistenza della volontà dipende dal comportamento del soggetto che, secondo il comune modo di pensare e di agire, risulta incompatibile con la volontà contraria.

Il semplice silenzio non costituisce una manifestazione di volontà: il detto comune “chi tace acconsente” è falso per il diritto dove vige, anzi, il principio contrario, secondo cui “chi tace non dice niente”. Eccezionalmente il silenzio può valere come manifestazione tacita di volontà soltanto in presenza di determinate circostanze, e cioè a dire quando il soggetto aveva per legge, per contratto o per consuetudine l’onere di fare una dichiarazione; oppure quando, dati i rapporti intercorrenti fra le parti, al silenzio debba attribuirsi il valore di consenso in base ai principi di correttezza e buona fede. Ad esempio, nel contratto di locazione, se le parti, prima della scadenza, non dichiarano apertamente di volerlo interrompere si ritiene che il loro silenzio corrisponda al manifesto volere di rinnovarlo. Oppure, nel caso di un abbonamento ad un periodico, il silenzio dell’abbonato in base ai principi di correttezza e buona fede viene interpretato come intenzione di rinnovarlo.

Mancanza di volontà e contrasto tra dichiarazione e volontà

Come già chiarito, affinché il negozio giuridico esista non basta che vi sia la volontà di compierlo ma occorre altresì che questa volontà sia manifestata. Normalmente tutto ciò che il soggetto del negozio giuridico dichiara è l’espressione di una volontà in lui esistente: in questo caso diciamo che volontà e dichiarazione coincidono. Ma può anche accadere che alla dichiarazione del soggetto non corrisponda il suo interno volere e, pertanto, sussista una divergenza tra volontà e dichiarazione. Per conseguenza logica, nel caso di una dichiarazione che non riflette il reale volere del soggetto, il negozio giuridico dovrebbe essere nullo. Tuttavia, l’ordinamento giuridico si preoccupa di assicurare una adeguata tutela nei confronti di colui a cui la dichiarazione è rivolta e che ha fatto affidamento su di essa. Secondo la teoria dell’affidamento, se la dichiarazione diverge dal volere ma colui cui essa era destinata non era in grado di conoscere la divergenza, il negozio giuridico è valido. Diversamente, è invalido il negozio giuridico qualora il destinatario di esso sapeva o era in grado di conoscere e di accorgersi che la dichiarazione non corrispondeva alla volontà del soggetto dichiarante. Questa teoria vale per i negozi giuridici patrimoniali inter vivos a titolo oneroso ma non per quelli mortis causa e per i negozi giuridici di diritto personale e familiare e quelli patrimoniali a titolo gratuito nei quali occorre avere riguardo alla volontà effettiva del dichiarante.

Sempre in considerazione della divergenza tra volontà e dichiarazione, individuiamo 4 ipotesi diverse:

  • Violenza assoluta (fisica), consiste in una forma di costrizione fisica per effetto della quale il soggetto dichiara una volontà che non ha. In casi del genere la dichiarazione del soggetto non ha alcun valore giuridico e, per conseguenza, il negozio giuridico è nullo. Essa si differenzia, tuttavia, dalla violenza psichica, che consiste in una minaccia che fa deviare la volontà del soggetto inducendolo ad emettere una dichiarazione che senza la minaccia non avrebbe emesso. Nell’ipotesi di violenza psichica la volontà non manca ma è viziata. Il negozio giuridico concluso per effetto di violenza psichica è annullabile.
  • Errore ostativo, consiste nel dichiarare, per distrazione o inesatta conoscenza dei vocaboli, una cosa diversa da quella realmente voluta. L’errore ostativo, in quanto determina la mancanza di volontà, come la violenza assoluta, produce la nullità del negozio giuridico.
  • Riserva mentale, consiste nel dichiarare intenzionalmente cosa diversa da quella realmente voluta, senza intesa con l’altra parte e senza che questa sia in grado di riconoscere la discordanza. E siccome chi riceve la dichiarazione non è tenuto ad indagare sulle reali intenzioni del dichiarante, questo rimane vincolato alla stessa per cui il negozio giuridico è pianamente valido.
  • Simulazione, si ha quando le parti, di comune accordo, fingono di concludere un negozio giuridico che in realtà non è da esse voluto (infatti, non produce alcuno effetto) se non per creare una situazione giuridica documentata di fronte ai terzi (sebbene sostanzialmente apparente). La simulazione è la più importante e frequente tra le ipotesi di divergenza tra volontà e dichiarazione del soggetto dichiarante. Ciò che caratterizza la simulazione è, dunque, l’accordo interno tra gli stipulanti, detto accordo simulatorio, diretto a stabilire che il contratto, apparentemente ufficiale tra essi concluso è fittizio ed inidoneo a produrre gli effetti giuridici che dovrebbero derivarne. La divergenza tra volontà e dichiarazione, perciò, è nel caso della simulazione non soltanto consapevole, come accade nell’ipotesi della riserva mentale, ma anche concordata. Le parti, quindi, al momento della conclusione del negozio giuridico apparente, si rilasciano una contro-dichiarazione dalla quale risulta la vera situazione giuridica. L’intento della simulazione può anche essere lecito, ma spesso è quello di ingannare i terzi (creditori, successori legittimi, fisco) o comunque di eludere divieti di legge. Quando, quindi, lo scopo della simulazione è illecito si parla di simulazione fraudolenta. La simulazione può assumere due aspetti:
  • Assoluta, se le parti fingono di porre in essere un negozio giuridico mentre in realtà non vogliono concluderne alcuno; ad esempio, Tizio, di comune accordo con Caio, finge di vendergli i propri beni per sottrarli all’azione esecutiva dei suoi creditori.
  • Relativa, se le parti fingono di porre in essere un negozio giuridico diverso da quello che effettivamente vogliono (negozio dissimulato); ad esempio, Tizio dà in locazione a Caio un appartamento di sua proprietà ma per sottrarlo all’azione esecutiva dei suoi creditori, finge di venderglielo. In questo caso, il negozio giuridico simulato è la vendita, mentre il negozio giuridico dissimulato è la locazione.

La simulazione relativa può essere oggettiva o soggettiva a seconda che il negozio giuridico dissimulato differisca da quello simulato per quanto riguarda l’oggetto dell’atto o i soggetti. Esempio frequente di simulazione oggettiva relativa negli atti assoggettati ad imposta di registro è quello di dichiarare nell’atto ufficiale un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito, al fine di pagare un’imposta di registro minore di quella che sarebbe dovuta. Esempio frequente di simulazione soggettiva è dato dalla cosiddetta "interposizione fittizia di persona", che ricorre quando il negozio giuridico simulato viene stipulato tra Tizio e Caio ma entrambi sono d’accordo con Sempronio nei confronti del quale gli effetti dell’atto si verificheranno. Ad esempio, Sempronio intende nascondere...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melyssa-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.
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