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INCIDENTALE
condizioni diverse.
Ad esempio, se non mi avessi fatto credere che questo quadro è di grande valore lo avrei
pagato ad un prezzo inferiore.
Nel caso di dolo incidentale il contratto è valido, ma l’autore del raggiro è responsabile
dei danni provocati dal suo comportamento illecito.
V , consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole rivolta ad
IOLENZA MORALE
una persona allo specifico scopo di estorcerle il consenso alla stipulazione di un
negozio giuridico ovvero di indurla, mediante il timore, a porre in essere un altro
tipo di negozio giuridico.
La violenza morale pone il soggetto, che la subisce, davanti ad una alternativa: o concludere il
negozio giuridico oppure affrontare la minaccia.
Se egli sceglie, come minore tra i due mali, la conclusione del negozio giuridico non si può
negare che egli abbia voluto il negozio giuridico solo che la sua volontà è stata viziata.
In ciò si differenzia la V F , la quale non lascia alcuna scelta al soggetto che la
IOLENZA ISICA
subisce ma gli fa dichiarare una volontà inesistente.
Per questo, mentre il negozio giuridico concluso per effetto di violenza fisica non esiste
giuridicamente, cioè è nullo, il negozio giuridico che frutto di violenza morale esiste ma è
annullabile.
La violenza si distingue dal T R che consiste nell’intenso rispetto che si nutre
IMORE IVERENZIALE
verso persone autorevoli, come ad esempio, i genitori, ecc…
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Appunti di Diritto Privato I - Il Negozio Giuridico
La violenza si distingue anche dal cosiddetto “S P N ”. Nel primo caso il
TATO DI ERICOLO DI ECESSITÀ 9
timore che spinge il soggetto ad emettere la dichiarazione negoziale è provocato dall’altrui
minaccia; nel secondo caso, invece, vi è una situazione psichica di paura determinata da uno
stato di fatto oggettivo nella maggior parte dei casi da forze naturali (incendio).
Se per effetto dello stato di pericolo una persona ha assunto obbligazioni a condizioni inique il
negozio giuridico non è annullabile ma rescindibile.
Perché la violenza sia causa di annullamento del negozio giuridico la minaccia deve
presentare determinati caratteri:
D , per stabilire se la minaccia
EVE ESSERE TALE DA FARE IMPRESSIONE AD UNA PERSONA SENSATA
abbia il requisito in questione si deve avere riguardo alle circostanze del caso ed in
particolare all’età, al sesso ed alla condizione psicofisica della persona;
D , ossia maggiore di quello in cui il minacciato incorre
EVE RIGUARDARE UN MALE NOTEVOLE
concludendo il negozio giuridico;
D , non è tale la minaccia di far valere un proprio diritto.
EVE RIGUARDARE UN MALE INGIUSTO
A differenza del dolo che per avere rilevanza nei contratti deve provenirgli dall’altro
contraente o, quantomeno, essergli noto, la violenza produce l’annullabilità del negozio
giuridico anche se esercitata da un terzo e ciò, perfino, se l’altro contraente sia ignaro della
violenza.
2. LA CAUSA DEL NEGOZIO GIURIDICO.
Secondo elemento essenziale del negozio giuridico è la causa, ossia la ragione economico-
sociale del negozio giuridico stesso.
Essa è unica ed è tipica per ogni negozio giuridico, ad esempio, la causa della
compravendita e lo scambio della proprietà della cosa contro la proprietà di una somma di
denaro ecc…
Ogni tipo di negozio giuridico ha la sua causa. Essa è l’elemento che differenzia i diversi tipi
di negozi giuridici, determinandone la diversità di disciplina giuridica. Per questo motivo
si dice che la causa è tipica.
E’ opportuno a tal proposito distinguere tra:
, dove la causa è prevista e voluta dalla legge ossia lecita;
NEGOZI GIURIDICI TIPICI
. Per questi ultimi si pone il problema se siano o meno meritevoli
NEGOZI GIURIDICI ATIPICI
di tutela cioè se la causa sia o meno lecita.
Se risulta illecita, ossia contraria a norme imperative di legge, al buon costume o
all’ordine pubblico il negozio giuridico è nullo.
Ogni negozio giuridico, dunque, deve avere una causa, ciò non esclude, tuttavia, che in alcuni
negozi giuridici gli effetti si producono astraendosi o prescindendo dalla causa la quale resta
per così dire accantonata. Tali negozi giuridici sono comunemente detti “ NEGOZI GIURIDICI
”.
ASTRATTI
Anche nei negozi giuridici astratti la causa ha la sua rilevanza, l’ordinamento giuridico
riconosce tali tipi di negozi giuridici in quanto essi servono a facilitare l’acquisto e la
circolazione dei diritti. Distinguiamo:
, quella per cui il negozio giuridico nel suo funzionamento resta
ASTRAZIONE SOSTANZIALE
svincolato dalla causa; universitaria.me@libero.it
Appunti di Diritto Privato I - Il Negozio Giuridico
, essa presuppone che il negozio giuridico sia causale: chi agisce
ASTRAZIONE PROCESSUALE 10
per ottenere la prestazione non ha l’onere di dimostrare l’esistenza e la liceità della
causa, ma chi è chiamato in giudizio deve provarne la mancanza o la illiceità se vuole
sottrarsi alla condanna. L’astrazione processuale si risolve, pertanto, in una inversione
legale dell’onere della prova.
Distinti dalla causa sono i M ossia gli interessi o gli scopi particolari che inducono le
OTIVI
parti al compimento di un dato tipo di negozio giuridico.
Ad esempio, nella compravendita un’acquirente compra il bene perché intende rivenderlo, un
altro perché intende utilizzarlo personalmente, un terzo perché vuole farne un regalo ad un
amico ecc…
Di solito i motivi non sono comunicati alla controparte e non sono né conosciuti né
conoscibili; si ritiene, pertanto, che essi siano di regola giuridicamente irrilevanti.
Il motivo illecito (Tizio acquista un’arma per compiere una rapina) non rende, di regola,
illecito il negozio giuridico.
Tuttavia, vi sono dei casi in cui l’illiceità del motivo rende illecito il negozio giuridico, ad
esempio:
, . Ad
NEI CONTRATTI QUANDO IL MOTIVO ILLECITO È UNICO E COMUNE AD ENTRAMBE LE PARTI
esempio, ti concedo un finanziamento perché tu possa corrompere un funzionario da
cui ottenere nell’interesse di entrambi un’autorizzazione o altro atto di natura
pubblica.
, ’ . Ad esempio,
NELLE DONAZIONI QUANDO IL MOTIVO ILLECITO È UNICO E ESPRESSO NELL ATTO
lascio a Tizio un bene per compensarlo dei favori illeciti che mi ha concesso.
N.B. non si deve confondere il negozio giuridico illecito con l’atto illecito, cioè, un
comportamento doloso o colposo che causa ad altri un danno ingiusto.
Il negozio giuridico illecito, essendo nullo, non produce effetti giuridici suoi propri. Il fatto
illecito, invece, produce effetti giuridici ma a carico di colui che lo ha compiuto (ad esempio,
l’obbligo del risarcimento dei danni).
Alla illiceità della causa l’ordinamento giuridico equipara la che ha luogo
FRODE ALLA LEGGE
quando il negozio giuridico costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma
imperativa di legge e per giungere un risultato equivalente a quello vietato.
Il negozio giuridico in frode si distingue dal . Infatti,
NEGOZIO GIURIDICO CONTRARIO ALLA LEGGE
mentre nel negozio giuridico contrario alla legge le parti mirano direttamente ad un risultato
vietato nel caso del negozio giuridico in frode le parti mirano ad ottenere un risultato
equivalente a quello vietato dalla norma imperativa.
Il negozio giuridico in frode alla legge si distingue ancora dal in
NEGOZIO GIURIDICO SIMULATO
quanto la simulazione consiste nel dichiarare ufficialmente cosa diversa da quella realmente
voluta; nel negozio giuridico in frode alla legge, invece, la dichiarazione negoziale è
effettivamente voluta ma ha una particolarità finalità antigiuridica.
Dall’altro canto, la simulazione può anche essere ordita per eludere norme imperative di
legge. In tal caso si parla di “S F ”.
IMULAZIONE RAUDOLENTA
La causa del negozio giuridico non può mancare fin dall’origine del negozio stesso
(mancanza genetica della causa). Può, tuttavia, accadere che per vicende successive non
sia più realizzabile il risultato a cui il negozio era diretto (mancanza funzionale della
causa). universitaria.me@libero.it
Appunti di Diritto Privato I - Il Negozio Giuridico
La mancanza originaria della causa produce la nullità del negozio giuridico. 11
Può darsi che la causa del negozio giuridico manchi originariamente solo in parte
(difetto genetico parziale della causa). Ciò può avvenire nei contratti a prestazioni
corrispettive nei quali al sacrificio patrimoniale di una parte fa riscontro quella dell’altra.
La causa esistente all’origine può venire a mancare per vicende successive impedendo
così la realizzazione del risultato a cui il negozio giuridico era diretto.
Ad esempio, in un contratto ad esecuzione differita, dove cioè il prezzo può essere pagato
dopo un certo periodo di tempo, qualora dovesse sopravvenire una svalutazione monetaria lo
scambio si realizzerebbe in modo imperfetto perché una delle due prestazioni è
sproporzionata rispetto all’altra. Il contratto, in questo caso, non è nullo, ma la parte può agire
in giudizio per la risoluzione dello stesso, così da sciogliersi dal vincolo.
3. L’ OGGETTO DEL NEGOZIO GIURIDICO.
Oggetto del negozio giuridico è il suo contenuto, ossia la cosa o il fatto o il rapporto a cui
esso si riferisce. Ad esempio, oggetto del negozio giuridico di compravendita sono la cosa ed
il prezzo; oggetto del Testamento sono i rapporti patrimoniali del testatore ecc…
L’Oggetto del negozio giuridico deve essere perché il negozio giuridico esista:
P ;
OSSIBILE
L ;
ECITO
D .
ETERMINATO O DETERMINABILE
La Possibilità dell’oggetto va inteso in senso materiale ma anche in senso giuridico. Ad
esempio, la promessa di trasportare una persona, in automobile, da Milano a Roma, in 1 ora
ha un oggetto materialmente impossibile. La vendita del proprio titolo di laurea ha un oggetto
impossibile giuridicamente.
La liceità va intesa nel senso che l’Oggetto del negozio giuridico non deve essere contrario
alle norme imperative di legge, deve, cioè, essere meritevole di tutela. Non ha oggetto
lecito ad esempio, la vendita di merci di contrabbando.
La determinatezza va intese nel senso che l’Oggetto del negozio giuridico deve essere
identificato, o almeno, devono essere indicati gli elementi per identificarlo.
4. LA FORMA DEL NEGOZIO GIURIDICO.
La forma del negozio giuridico è il mezzo attraver