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Il negozio giuridico Pag. 1
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Estratto del documento

INVALIDITA’

- Negozio valido  idoneo a produrre effetti giuridici previsti dalla legge;

- Negozio invalido  non è idoneo a produrre effetti giuridici previsti dalla legge;

- Negozio efficace  produce effetti tipici;

- Negozio inefficace  non produce effetti tipici;

- Negozio inesistente  è un non-negozio e non produce alcun tipo di effetto (il negozio

nullo anche se nullo produce alcuni effetti indiretti).

- Negozio invalido venuto ad esistenza ma si trova in contrasto con qualche norma

inderogabile in materia;

NULLITA’ ANNULLABILITA’

Protegge un interesse generale Protegge un interesse particolare

Non è mai convalidabile Può essere convalidata

È immediatamente improduttivo di effetti; se la Negozio annullabile produce effetti fino al

causa di nullità viene scoperta dopo un certo momento in cui l’azione di annullamento viene

periodo di tempo, il negozio è nullo dal esercitata; una volta esperita tale azione con

momento della sua costituzione (efficacia successo, il contratto ha effetto retroattivo.

retroattiva).

Annullabilità del negozio giuridico  la volontà deve essere libera, consapevole ed esente da

vizi.

- Incapacità  volontà di un incapace è sempre viziata; il contratto concluso da un incapace

è annullabile (forma di tutela dell’incapace  si sanziona l’altro contraente);

- Vizi del consenso:

Errore  falsa rappresentazione della realtà; è causa di annullabilità solo se è

o essenziale e riconoscibile dall’altro contraente; esistono due tipi di errore:

Errore vizio  riguarda la formazione della volontà;

 Errore ostativo  riguarda la dichiarazione (discordanza tra pensato e detto);

Violenza  coercizione della volontà; può essere fisica (determina nullità del

o negozio) o morale (annulla il negozio). Gli elementi della fattispecie della violenza

sono: Minaccia  proviene dal contrante o dal terzo;

 Male ingiusto  oggetto della minaccia;

 Stipulazione del contratto  la minaccia deve portare alla stipulazione del

 contratto o all’emissione della volontà che altrimenti non si sarebbe avuta.

Timore riverenziale  timore che una persona incute a causa dell’età, della sua

posizione, influenza,…; è causa di annullamento.

Metus ab intrinseco  sensazione di paura, timore causati da elementi esterni non

riconducibili al contraente o al terzo; contratto non è annullabile ma si può ricorrere

ad altri metodi.

Dolo  artifici e raggiri posti in essere per alterare la volontà della vittima;

o Determinante  determina la conclusione del contratto che altrimenti non

 sarebbe stato concluso  causa di annullamento;

Incidente  conclusione del contratto in modo differente da come si sarebbe

 concluso senza dolo  contraente in male fede risponde dei danni ma il

contratto non è annullabile.

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fradigiorgio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Capra Domenico.