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Intensità efficacia di atti negoziali a titolo gratuito < “”””””””” a titolo oneroso. Il

nostro ordinamento privilegia gli scambi che avvengono a titolo oneroso,

nonostante anche quelli a titolo gratuito sono strumento di circolazione della

ricchezza.

TITOLO GIUDIZIALE: A seconda dei mezzi concretamente disponibili per il

soggetto titolare del diritto soggettivo, varia la sicurezza, la stabilità, e

l'efficienza della sua situazione soggettiva. Efficacia di intensità variabile a

seconda del tipo e della natura dei diritti che sorgono dall'atto. La

realizzazione del diritto soggettivo di fonte negoziale dipende dall'esistenza di

un titolo ( atto negoziale) e poi dalla formazione di un titolo giudiziale. L'atto

negoziale costituisce il titolo della spettanza dei diritti, ma in svariate ipotesi,

l'attività negoziale non risulta da un documento che attesta l'esistenza di un

titolo negoziale → problematica della prova. La formazione di un titolo

giudiziale è assolutamente necessaria perché l'attuazione del diritto

soggettivo ( coercizione) passa necessariamente attraverso l'ordine o il

provvedimento del giudice. Esistono forme negoziali, forme scritte, che

rendono più agevole l'ottenimento di un provvedimento giudiziale. * titoli di

credito (es. cambiali) sono documenti legittimanti l'azione esecutiva senza la

necessità della formazione di un titolo giudiziale e inoltre provocano

l'inversione dell'onere della prova per cui il rapporto non deve essere provato

da chi afferma l'esistenza di un diritto, ma dal soggetto contro il quale l'azione

è rivolta.

MEZZI DI INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA: si può intensificare l'efficacia

negoziale attraverso elementi esterni, aumentando, anche sotto il profilo della

prova, le possibilità di agire per l'attuazione del diritto consentite al titolare.

Negozi traslativi e costitutivi di diritti reali : il soggetto acquirente non

• vuole divenire titolare di un'entità ideale, ma vuole, in seguito alla

conclusione del negozio, essere posto in una condizione che gli

garantisca la massima intensità della tutela giuridica, rispetto a tutti gli

altri soggetti, in ordine al godimento esclusivo della cosa. → possesso:

attribuisce al diritto quella particolare intensità costituita dalla possibilità

d'esperimento delle azioni possessorie. Azioni possessorie- rei

vindicatio. Analoga funzione svolge la trascrizione del titolo attributivo

del diritto su beni immobili. L'intensità dell'efficacia negoziale dipende

anche dalla forma. Tutta la dinamica giuridica in tema di trasferimento e

costituzione di diritti reali immobiliari è orientata verso il conseguimento

di un titolo trascrivibile (atto pubblico) e del possesso. Il nostro sistema

è diretto verso il conseguimento di un titolo originario di acquisto e,

cioè, verso una situazione di tutela della massima intensità possibile,

derivante dalla incidenza di elementi esterni ( possesso e trascrizione)

sulla intensità dell'efficacia negoziale. Un diritto è sicuro quando si basa

su un titolo originario di acquisto.

Negozi costitutivi di obbligazioni : l'efficacia negoziale dipende in

• larghissima misura dalla natura dell'atto negoziale. Distinzione tra

crediti privilegiati e crediti chirografari. Il credito privilegiato è quello

che, in una certa misura e secondo certi procedimenti previsti dalla

legge, prevale su altri crediti, mentre il credito chirografario non è

assistito da alcuna causa di prelazione. Il rafforzamento del credito può

avvenire anche attraverso il pegno e l'ipoteca. Il grado d'intensità

dell'efficacia dei negozi costitutivi di obbligazioni dipende dalla natura

del titolo dal quale sorge l'obbligazione e dal tipo di garanzie che

assistono l'obbligazione.

Art. 1321: il contratto è diretto a costituire, regolare o estinguere un

rapporto giuridico patrimoniale → efficacia costitutiva, regolativa o

estintiva. L'art. Non mira tanto a definire i vari tipi di efficacia, quanto i

generali poteri dell'autonomia privata. In linea generale, ogni determinazione

negoziale è costitutiva, e cioè innovativa dell'ordine giuridico, anche la

regolazione e l'estinzione sono effetti costitutivi o innovativi della situazione

precedente. Ma le classificazioni dell'efficacia devono essere poste in

concreto sotto il profilo della diversa disciplina che viene collegata dalla legge

al negozio giuridico in ragione del tipo di efficacia prodotta.

Gli atti negoziali ad efficacia costitutiva corrispondono agli atti

1. produttivi di obbligazioni: Il mezzo essenziale attraverso il quale

l'ordine giuridico risulta innovato è l'obbligazione; l'obbligazione esprime

la giuridicizzazione di un contatto sociale, di un rapporto sociale,

impegna i comportamento del soggetto secondo una certa misura che

viene indicata dal termine prestazione. Il negozio produttivo di

obbligazione ha l'essenziale funzione di programmazione: il risultato o

interesse negoziale viene a realizzarsi attraverso l'attuazione dei

comportamenti vincolati e programmati. Il tempo indica il momento o

periodo di tempo nel quale l'interesse deve essere soddisfatto. →

efficacia giuridica diretta alla soddisfazione di qualunque interesse

umano che può realizzarsi attraverso comportamenti umani. È possibile

identificare nei negozi produttivi di obbligazione una fase di

esecuzione (che segue la programmazione) nella quale si realizza

l'attuazione dell'interesse programmato. COSTITUTIVI PERCHé

INNOVANO L'ORDINE GIURIDICO GIURIDICIZZANDO

COMPORTAMENTI UMANI.

I negozi regolativi o estintivi presentano il carattere comune dipendente

2. dal loro operare, in via immediata, su una situazione giuridica

preesistente – negozi sull'effetto giuridico . Per quanto riguarda i

negozi sull'effetto giuridico, l'efficacia negoziale è condizionata

all'esistenza di una certa situazione giuridica pregressa, nel senso che

se tale situazione non esiste, l'atto negoziale è inidoneo a determinare

effetti suoi propri. L'intento negoziale è appagato dalla pura e semplice

incidenza sui rapporti giuridici preesistenti. Questa incidenza si verifica

in virtù del consenso tra le parti. Il contratto esaurisce la sua funzione

nell'operare su un determinato effetto giuridico venendo a mancare

totalmente la fase di esecuzione propria dei negozi costitutivi di

obbligazione.

Questi due tipi di negozi giuridici danno luogo a due discorsi contrattuali di

tipo diverso:

Il discorso contrattuale diretto alla nascita di un'obbligazione è

• performativo: le parole del testo creano l'impegno contrattuale →

funzione creativa (e non dichiarativa).

I discorsi contrattuali che si riferiscono ad una situazione già esistente

• contengono una componente dichiarativa, relativa all'esistenza di una

situazione giuridica preesistente. La loro efficacia dipende dalla verità

della componente dichiarativa implicita in essi.

EFFICACIA FINALE: negozi ad efficacia finale sono i negozi nei quali il

prodursi dell'efficacia è di per se satisfattivo dell'interesse delle parti

perché il risultato negoziale consiste proprio nella produzione dell'efficacia e

le successive vicende sono estranee alla vicenda negoziale. (es. novazione

oggettiva)

EFFICACIA STRUMENTALE: il soggetto vuole conseguire una certa

utilità, costituita dalla prestazione; l'obbligazione è lo strumento giuridico

che il sistema fornisce e non ha carattere finale, bensì strumentale rispetto al

conseguimento della prestazione e alla realizzazione dell'interesse.

L'efficacia obbligatoria non è fissa e prestabilita, ma si estende, si modifica, si

intensifica fino a che l'interesse del creditore non risulta soddisfatto.

EFFICACIA REALE: → efficacia dell'atto negoziale che opera

automaticamente senza il bisogno di comportamenti umani satisfattivi

dell'interesse negoziale. → efficacia traslativa dei diritti, propria dell'accordo

delle parti ( principio di trasferimento consensuale dei diritti),

indipendentemente da atti materiali che segnano il passaggio della proprietà

sulle cose. Il negozio produce direttamente il trasferimento dei diritti, modifica

di per sé solo la situazione di appartenenza.

EFFICACIA OBBLIGATORIA: nozione puramente negativa. Indica l'efficacia

negoziale che non modifica, di per sé, la situazione di appartenenza.

EFFICACIA SINALLAGMATICA: l'efficacia negoziale può essere unilaterale

o bilaterale. In quest'ultimo caso, di regola, le prestazione si trovano in un

legame di corrispettività → contratti con prestazioni corrispettive=

negozi sinallagmatici. Nei negozi sinallagmatici costitutivi di obbligazioni, il

carattere dell'efficacia obbligatoria consiste nella sua strumentalità rispetto

alla soddisfazione dell'interesse negoziale, dipende dal concreto

svolgimento del rapporto, destinata a intensificarsi, estendersi, modificarsi,

sospendersi, risolversi; possono sorgere a carico delle parti obbligazioni

originariamente non previste ( come quelle derivanti da buona fede).

L'efficacia sinallagmatica viene a modificarsi in ragione dei comportamenti di

una delle parti.

EFFICACIA REGOLAMENTARE: atti negoziali che pongono le regole per la

disciplina dei rapporti intercorrenti tra le parti. Le parti non operano alcuna

disposizione o attribuzione patrimoniale, l'intento negoziale è diretto alla

fissazione di regole riguardanti i rapporti pregressi o futuri (es. contratto

collettivi di lavoro – diritto comune -, convenzioni matrimoniali, regolamento di

condominio). Tutti questi atti negoziali mancano di una fase di esecuzione

perché sono rivolti a porre regole che disciplinano i rapporti futuri. Tipo di

efficacia finale, immediatamente satisfattiva dell'interesse e non soggetta alle

cause di caducazione dipendenti dal concreto svolgimento del rapporto.

EFFICACIA DISPOSITIVA: atti negoziali che comportano una attribuzione

patrimoniale non importa se di carattere reale o obbligatorio.

NEGOZI COSTITUTIVI, MODIFICATIVI, ESTINTIVI DI STATUS FAMILIARI:

questi atti negoziali costituiscono status familiari – matrimonio,

riconoscimento figlio nato fuori dal matrimonio, adozione- modificano lo status

familiare – separazione personale – ed estinguono lo status familiare –

divorzio, disconoscimento della paternità - . sono actus legitimi ai quali non

possono essere apposti condizioni e termine; hanno efficacia propria dalle

consegu

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silcaccia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Lener Giorgio.