CHE IL DIRITTO GLI RICONOSCE: E’ LA MANIFESTAZIONDE DI
VOLONTA’ DIRETTA A UNO SCOPO TUTELATO DALL’ORDINAMENTO ; è
giuridicamente la valorizzazione massima della volontà del privato
Negozio giuridico puo’ essere visto come un edificio:
ELEMENTI ESSENZIALI fondamentali e imprescindibili: si
sono
tratta di elementi che devono esserci e che se vengono meno portano al
collasso
ELEMENTI ACCIDENTALI elementi che possono mancare e se
sono
ci sono fanno parte del negozio, se non ci sono il negozio non c’è
comunque; ma se in un determinato negozio si inserisce un elemento
accidentale, questo entra nella struttura del negozio e ha la stessa
importanza di elementi essenziali
ELEMENTI ESSENZIALI
1. SOGGETTI
2. VOLONTA’ MANIFESTATA (=CONOSCIBILE)
3. FORMA
4. CAUSA
1. SOGGETTI
Il negozio NON sorge spontaneamente: i soggetti sono le PARTI CHE DANNO VITA AL
NEGOZIO
A seconda del numerosi distinguono negozi:
-UNILATERALEil negozio è compiuto da 1 sola parte
Esempio è il testamento: istituzione di un erede è un atto uni personale
-BILATERALE negozio è compiuto da 2 parti
il
Esempio è la compravendita (negozio tra compratore e venditore), l’affitto (negozio tra
locatore e conduttore) e quasi tutti i contratti
-PLURILATERALE compiuto da più parti
negozio
Esempio è il contratto di società con più di 2 soci (NON esistono contratti uilaterali)
Le parti spesso NON coincidono con i soggetti, i quali possono essere più laddove la
parte rimane una.
Per PARTE infatti si intende il CENTRO DI INTERESSE puo’ esserci anche più di un
soggetto in una parte
NON tutti i soggetti posso mettere in atto un negozio giuridico: entra in gioco il
CONCETTO DI CAPACITA’:
Ne esistono diverse:
CAPACITA’ GIURIDICA idoneità di essere titolare di diritti e di obblighi:
capacità in ordine di situazioni giuridiche
Art.1 del Codice Civile dice che ‘la capacità giuridica si acquista dalla nascita’,
cioè da quando inizia la vita extra uterina: dalla nascita di un soggetto vivo
(=che respira): il nato, ad esempio, ha diritto alla vita e alla libertà (diritti
umani), diritto all’eredità (diritto privato, che comprende anche degli obblighi.
CAPACITA’ DI AGIRE di porre in essere dei negozi giuridici: per noi si
idoneità
acquista dal 18esimo anno di età (quando si entra nel 19esimo)
Le società antiche sono SOCIETA’ DI DISEGUALI (anche la nostra lo è, ma
giuridicamente è una società di uguali), anche quella romana: Diritto romano nei
confronti di un soggetto distingue tra:
LIBERI mettono in atto negozi giuridici
SCHIAVI sono ‘cose’: la società romana è SCHIAVISTA e come
giuridicamente
tutte le società antiche NON concepisce l’uguaglianza degli uomini (nella
Repubblica di Platone si dice che vi sono uomini atti a comandare e uomini atti a
essere comandati)
Gli schiavi NON hanno diritto di fare negozi ma nemmeno tutti i liberi lo sono
Società romana è composta da clan, ovvero famiglie tali per cui tutti sono sotto la
potestà del PATER FAMILIAS il quale:
- E’l’unico a capo della famiglia (dato potestativo); non segue nessuna direttiva e
nella famiglia tutti sono suoi sottoposti
- E’ l’unico titolare di diritti e di doveri: è unico che ha capacità giuridica, che non
ha nemmeno chi è sotto di lui
Un’estensione della capacità giuridica sta nella CAPACITA’ DI AGIRE la quale è in
possesso del Pater Familias ma appartiene anche ai servi o ai suoi sottoposti (filii
familias) quando hanno raggiunto la PUBERTA’ (=capacità di generare: maschi a 14
anni, femmine a 12 anni) e si muovono nella società: hanno quindi capacità di fare
negozi giuridici validi (anche se il pater familias non lo sa). Ma gli acquisti che fanno,
vengono fatti per il pater familias o per il padrone loro NON hanno diritti e doveri,
NON hanno capacita’ giuridica, sono solo STRUMENTI DI ACQUISTO, ma NON possono
obbligare il pater familias.
Eccezione: nel caso in cui sono stati istituiti eredi devono ricevere il consenso del pater
familias
2. VOLONTA’ MANIFESTATA (=ESTERNATA, RESA
CONOSCIBILE)
Si tratta di un ATTEGGIAMENTO INTERIORE che quindi va RESO CONOSCIBILE: è la
MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’ attraverso:
Una DICHIARAZIONE A PAROLE O SCRITTA
COMPORTAMENTI SPECIFICI, per quanto riguarda l’accettazione di un’eredità ad
esempio
Problema se volontà possa essere espressa dall’autore del negozio (parte) o da un
rappresentante:
MANIFESTARE LA VOLONTA’ TRAMITE UN’ALTRA PERSONA che è il RAPPRESENTANTE,
diverso dal MESSAGGERO che NON esprime la volontà
La volontà del soggetto si amnifesta nella dichiarazione, che puo’ anche essere fatta
dalla figura di un intermediario, chiamato nuntius, il cui compito è solo quello di
comunicare la volontà del soggetto, onde si ritiene che quest ultimo abbia concluso
RAPPRESENTANTEEsprime la propria volontà: è l’autore del negozio, il quale a sua
volta produce effetti nei confronti del rappresentante.
Vi sono due tipi di RAPPRESENTANZA:
1. RAPPRESENTANZA DIRETTA Il rappresentante spende il nome del
rappresentato. Gli effetti del negozio, in cui ha agito il rappresentante,
ricadono sul rappresentato, qualora comunque il rappresentante si sia tenuto
nei limiti stabiliti. personalmente il negozio
2. RAPPRESENTANZA INDIRETTAnel negozio non viene fatto il nome del
rappresentato; gli effetti del negozio ricadono sul rappresentante e poi, in
base al rapporto del rappresentate col rappresentato, vengono a quest’ultimo
ceduti dal primo (nel mandato chi opera dietro incarico si obbliga e acquista
personalmente, salva la sistemazione tramite actio mandati in cui si
trasmette al mandante quanto acquistato, poiché è previsto un risarcimento
di spese e un esonero da obblighi attraverso le apposite azioni)
Il diritto romano ha conosciuto solo la RAPPRESENTANZA DI TIPO INDIRETTO: il
mandato è sempre senza rappresentanza: il fatto che gli effetti ricadono sull’avente
potestà NON è riconducibile ad una rappresentanza diretta i filii familias e i servi
NON hanno capacità giuridica quindi il negozio NON avrebbe alcun valore: essi sono
strumenti, in forza del rapporto potestativo, del loro pater familias
Una rappresentanza diretta si avrebbe nel caso in cui un Pater Familias acquistasse un
fondo che poi andrebbe ad un altro pater familias: non puo’ essere così in quanto ogni
pater familias acquista per sé
Settimio Severo fu imperatore fra il II e il II secolo d.C. creò una legge che introdusse
una novità: possibilità di acquistare tramite una persona con capacità giuridca il
POSSESSO (che in determinati casi puo’ portare all’acquisto della proprietà),
susssistendone le condizioni, tramite traditio o usucapione
È diverso dalla proprietà, la quale, a differenza
del possesso è un DIRITTO
3. FORMA
La FORMA è la FIGURA CON CUI LA VOLONTA’ DIVENTA CONOSCIBILE: si tratta della
MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’NELLA REALTA’ ESTERNA. La volontà è succube
della forma e quest’ultima nei negozi di diritto antico diventa ASSOLVENTE.
NON puo’ esistere un negozio privo di forma, ma i negozi vengono divisi in
NEGOZI INFORMALI possono esistere negozi in cui non è necessario seguire
una forma obbligatoria
NEGOZI FORMALI necessità di seguire una forma obbligatoria
c’è
Nel diritto romano questi (i negozi formali)sono NEGOZI SOLENNI: per il diritto antico la
forma è importantissima: i NEGOZI DEL DIRITTO ANTICO SONO FORMALI:il mondo
antico è FORMALISTICO;
si andava dai pontefici per conoscere la FORMULA ESATTA, cioè il modo in cui la
preghiera aveva effettose la forma NON viene realizzata, il negozio NON è più valido.
Il più antico dei contratti è la SPONSIO, cioè domanda-risposta: quest’ultima doveva
essere subito dopo la domanda e doveva avere una formula esatta.
Inoltre altri negozi formali sono: MANCIPAZIONE, IN IURE CESSIO, STIPULAZIONE
(‘prometti?’ ‘prometto’): pag 201
4. CAUSA
Normalmente la causa è definita come la RAGIONE ECONOMICO-SOCIALE alla base del
negozio.
La causa è il DATO OGGETTIVO PER CUI VENGONO RICONOSCIUTI AI PRIVATI GLI
EFFETTI DERIVANTI DAL NEGOZIO.
La causa è UTILE e BUONA.
Ciò che è personale e più di uno è il motivo e non ha rilevanza: sono i motivi appunto
individuali che determinano il soggetto all’atto.
La causa è SEMPRE LA STESSA e tutti i negozi giuridici ce l’hanno.
(Anche la permuta ha una causa, ma si tratta di una cosa diversa: non è uno scambio
cosa-denaro, ma uno scambio cosa-cosa
Per quanto riguarda il gioco d’azzardo la causa NON è buona: si tratta
dell’arricchimento di uno a scapito di un altro che però avviene in maniera casuale)
Negozi vengono divisi in:
NEGOZI CAUSALI la causa come elemento essenziale; il fine è
hanno
essenziale all’atto ed è reso palese dal compimento del medesimo
Esempio: traditio
NEGOZI ASTRATTI effetti indipendentemente dall’esistenza di una
producono
causa (tipo una promessa); nel caso di negozi formali di diritto antico la forma è
assolvente si realizza il DATO FORMALE e si prescinde dalla causa: i NEGOZI
FORMALI hanno una FORMA che ne determina l’esistenza la causa non
emerge dal negozio, ma addirittura si prescinde dalla stessa
Esempio: mancipatio, in iure cessio, stipulatio
Nel primo periodo i negozi formali erano astratti i negozi astratti appartengono
generalmente al novero dei negozi formali: l’osservanza delle forme prende il posto
della causa e cela il fine nella solennità (emancipazione, cessione in tribunale,
stipulazione si reggono sull’osservanza delle forme e non sul perseguimento di uno
scopo).
Poi con l’istituzione della figura del pretore (che tutelava i nuovi rapporti creatisi con
l’espansione) questo agisce nel processo e crea diritti: si crea un RAPPORTO TRA
DIRIITTO CIVILE E DIRITTO PRETORIO (che deriva dall’attività giurisdizionale del
pretore) rimedio all’assenza di causa: il pretore con l’exceptio doli consente al
un
convenuto in giudizio di paralizzare l’ingiusta pretesa dell’attore
Il
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Diritto romano - Negozio giuridico
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Il negozio giuridico
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2 Negozio Giuridico
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Negozio giuridico, Diritto privato