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Negozio giuridico

La teoria del negozio giuridico (elaborata nel 1800 in Germania e poi inglobata nel loro codice) non è stata elaborata dai giuristi romani. Noi la troviamo applicata e da ciò si ricostruiscono termini tecnici. Non c’è nel diritto romano una esposizione completa e consapevole del negozio giuridico. Si tratta di uno schema generale e astratto; è un elemento di saldatura tra il diritto romano restituito dalla sua storia e la sovrastruttura della tradizione romanistica. Questa teoria giuridica è un sistema.

Fatti giuridici e atti giuridici

Fatto è un qualunque mutamento della realtà che l’uomo è in grado di percepire con i suoi sensi, cioè ogni evento produttivo di effetti giuridici, dovuto alla natura o all’uomo. I fatti giuridici sono quei mutamenti della realtà, dovuti alla natura, che producono delle conseguenze giuridiche; diritto ricollega fatti a determinati avvenimenti. Esempio è il parto di un animale che risulta essere fatto giuridico in quanto il cucciolo diventa proprietà di chi aveva l’animale madre: il proprietario acquista la proprietà del cucciolo, trasformando un fatto naturalistico in un fatto giuridico.

Tra i fatti giuridici occorre operare un’ulteriore distinzione:

  • Atto giuridico: fatto giuridico prodotto dalla volontà dell’uomo (anche riguardante fatti accidentali). Esempio è il regalo di un libro: produce un effetto giuridico infatti c’è stato un passaggio del diritto di proprietà.
  • Tra gli atti giuridici si distinguono quelli illeciti e leciti. Perciò:
    • Furto: è un concetto nato dalla società, si tratta dell’impossessamento doloso di un bene. Il ladro non acquista mai la proprietà di un bene; è un atto giuridico molto legato alla volontà dell’uomo. Il ladro dal punto di vista giuridico va incontro ad una serie di conseguenze connesse al furto dal diritto: deve restituire, deve risarcire, è soggetto ad una pena: sanzione (male afflitto a chi commette qualcosa). Il furto è un atto giuridico ma non si tratta del diritto che voleva il ladro; gli effetti giuridici dell’atto non sono quelli voluti dal suo autore.
    • Vendita: uno scambio di una cosa col prezzo. Il venditore perde la proprietà della cosa ma acquista la proprietà del denaro, viceversa il compratore. Questo è ciò che entrambe le parti vogliono; il diritto asseconda queste volontà: è un atto compiuto da privati che raggiunge le stesse conseguenze prefissate dall’atto di volontà in cui la volontà è riconosciuta dal diritto. Manifestazione della volontà diretta a uno scopo tutelato dall’ordinamento.

Elementi del negozio giuridico

Il negozio giuridico è un atto in cui il suo autore vuole effetti che il diritto gli riconosce: è la manifestazione di volontà diretta a uno scopo tutelato dall’ordinamento; è giuridicamente la valorizzazione massima della volontà del privato. Il negozio giuridico può essere visto come un edificio:

  • Elementi essenziali: fondamentali e imprescindibili, sono elementi che devono esserci e che se vengono meno portano al collasso.
  • Elementi accidentali: elementi che possono mancare e se ci sono fanno parte del negozio, se non ci sono il negozio non c’è comunque; ma se in un determinato negozio si inserisce un elemento accidentale, questo entra nella struttura del negozio e ha la stessa importanza di elementi essenziali.

Elementi essenziali del negozio giuridico

  • Soggetti: Il negozio non sorge spontaneamente; i soggetti sono le parti che danno vita al negozio. A seconda del numero si distinguono negozi:
    • Unilaterale: il negozio è compiuto da una sola parte. Esempio è il testamento: istituzione di un erede è un atto unipersonale.
    • Bilaterale: il negozio è compiuto da due parti. Esempio è la compravendita (negozio tra compratore e venditore), l’affitto (negozio tra locatore e conduttore) e quasi tutti i contratti.
    • Plurilaterale: negozio compiuto da più parti. Esempio è il contratto di società con più di due soci (non esistono contratti unilaterali).

    Le parti spesso non coincidono con i soggetti, i quali possono essere più laddove la parte rimane una. Per parte infatti si intende il centro di interesse; può esserci anche più di un soggetto in una parte. Non tutti i soggetti possono mettere in atto un negozio giuridico: entra in gioco il concetto di capacità:

    • Capacità giuridica: idoneità di essere titolare di diritti e di obblighi, capacità in ordine di situazioni giuridiche. Art. 1 del Codice Civile dice che ‘la capacità giuridica si acquista dalla nascita’, cioè da quando inizia la vita extrauterina: dalla nascita di un soggetto vivo (che respira): il nato, ad esempio, ha diritto alla vita e alla libertà (diritti umani), diritto all’eredità (diritto privato, che comprende anche degli obblighi).
    • Capacità di agire: idoneità di porre in essere dei negozi giuridici; per noi si acquisisce dal 18esimo anno di età (quando si entra nel 19esimo).

    Le società antiche sono società di diseguali (anche la nostra lo è, ma giuridicamente è una società di uguali), anche quella romana: il diritto romano nei confronti di un soggetto distingue tra:

    • Liberi: mettono in atto negozi giuridici.
    • Schiavi: sono ‘cose’; la società romana è schiavista e come tutte le società antiche non concepisce l’uguaglianza degli uomini (nella Repubblica di Platone si dice che vi sono uomini atti a comandare e uomini atti a essere comandati). Gli schiavi non hanno diritto di fare negozi ma nemmeno tutti i liberi lo sono.

    La società romana è composta da clan, ovvero famiglie tali per cui tutti sono sotto la potestà del pater familias il quale:

    • È l’unico a capo della famiglia (dato potestativo); non segue nessuna direttiva e nella famiglia tutti sono suoi sottoposti.
    • È l’unico titolare di diritti e di doveri; è unico che ha capacità giuridica, che non ha nemmeno chi è sotto di lui.

    Un’estensione della capacità giuridica sta nella capacità di agire la quale è in possesso del pater familias ma appartiene anche ai servi o ai suoi sottoposti (filii familias) quando hanno raggiunto la pubertà (capacità di generare: maschi a 14 anni, femmine a 12 anni) e si muovono nella società: hanno quindi capacità di fare negozi giuridici validi (anche se il pater familias non lo sa). Ma gli acquisti che fanno, vengono fatti per il pater familias o per il padrone; loro non hanno diritti e doveri, non hanno capacità giuridica, sono solo strumenti di acquisto, ma non possono obbligare il pater familias. Eccezione: nel caso in cui sono stati istituiti eredi devono ricevere il consenso del pater familias.

  • Volontà manifestata (esternata, resa conoscibile): Si tratta di un atteggiamento interiore che quindi va reso conoscibile: è la manifestazione della volontà attraverso:
    • Una dichiarazione a parole o scritta.
    • Comportamenti specifici, per quanto riguarda l’accettazione di un’eredità ad esempio.

    Problema se volontà possa essere espressa dall’autore del negozio (parte) o da un rappresentante:

    • Manifestare la volontà tramite un’altra persona che è il rappresentante, diverso dal messaggero che non esprime la volontà. La volontà del soggetto si manifesta nella dichiarazione, che può anche essere fatta dalla figura di un intermediario, chiamato nuntius, il cui compito è solo quello di comunicare la volontà del soggetto, onde si ritiene che quest’ultimo abbia concluso.
    • Rappresentante: Esprime la propria volontà; è l’autore del negozio, il quale a sua volta produce effetti nei confronti del rappresentante.

    Vi sono due tipi di rappresentanza:

    • Rappresentanza diretta: Il rappresentante spende il nome del rappresentato. Gli effetti del negozio, in cui ha agito il rappresentante, ricadono sul rappresentato, qualora comunque il rappresentante si sia tenuto nei limiti stabiliti.
    • Rappresentanza indiretta: Nel negozio non viene fatto il nome del rappresentato; gli effetti del negozio ricadono sul rappresentante.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher RitaAr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Lambertini Renzo.
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