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NEGOZIO GIURIDICO

La teoria del NEGOZIO GIURIDICO (elaborata nel 1800 in Germania e poi inglobata nel

loro codice) NON è stata elaborata dai giuristi romani. Noi la troviamo applicata e da

ciò si ricostruiscono termini tecnici. Non c’è nel diritto romano una esposizione

completa e consapevole del negozio giuridico.

Si tratta di uno schema generale e astratto; è un elemento di saldatura tra il diritto

romano restituito dalla sua storia e la sovrastruttura della tradizione romanistica.

Questa teoria giuridica è un SISTEMA

FATTO Fatto è un qualunque mutamento della realtà che

Nozione di

l’uomo è in grado di percepire con i suoi sensi, è cioè ogni evento

produttivo di effetti giuridici, dovuto alla natura o all’uomo

i FATTI GIURIDICI Fatti

Diritto si occupa di una determinata categoria di fatti,

giuridici sono quei mutamenti della realtà, dovuti alla natura, che

producono delle conseguenze giuridiche ; diritto ricollega fatti a determinati

avvenimenti : Esempio è il parto di un animale che risulta essere fatto giuridico in

quanto il cucciolo diventa proprietà di chi aveva l’animale madre: proprietario acquista

la proprietà del cucciolo:fatto naturalistico diventa un fatto giuridico

Tra i fatti giuridici occorre operare un’ulteriore distinzione:

ATTO GIURIDICOFatto giuridico prodotto dalla VOLONTA’ dell’uomo

(anche riguardante fatti accidentali):Esempio è il regalo di un libro: produce un effetto

giuridico infatti c’è stato un passaggio del diritto di proprietà

Tra gli ATTI GIURIDICI si distinguono quelli illeciti e leciti. Perciò:

-FURTO dell’IMPOSSESSAMENTO

è un concetto nato dalla società: si tratta

DOLOSO di un bene il furto

: il ladro NON acquista mai la proprietà di un bene

un atto giuridico (è molto legato alla volontà dell’uomo)

Il ladro dal puto di vista giuridico va incontro ad una serie di conseguenze riconnesse

al furto dal diritto:

DEVE RESTITUIRE

o DEVE RISARCIRE

o E’ SOGGETTO AD UNA PENA: SANZIONE(=male afflitto a chi commette

o qualcosa) : FURTO E’ UN ATTO GIURIDICO MA

Non si tratta del diritto che voleva il ladro

GLI EFFETTI GIURIDICI DELL’ATTO NON SONO QUELLI VOLUTI DAL

SUO AUTORE

-VENDITA uno scambio di una cosa col prezzo: veditore perde la proprietà

C’è CIO’

della cosa ma acquista la proprietà del denaro, viceversa il compratore: questo è

CHE ENTRAMBE LE PARTI VOGLIONO: il DIRITTO ASSECONDA

QUESTE VOLONTA’: è UN ATTO COMPIUTO DA PRIVATO/I CHE

RAGGIUNGE LE STESSE CONSEGUENZE PREFISSATE DALL’ATTO DI

VOLONTA’IN CUI LA VOLOTA’ E’ RICONOSCIUTA DAL DIRITTO:

MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’ DIRETTA A UNO SCOPO

TUTELATO DALL’ORDINAMENTO:

NEGOZIO GIURIDICOATTO IN CUI IL SUO AUTORE VUOLE EFFETTI

CHE IL DIRITTO GLI RICONOSCE: E’ LA MANIFESTAZIONDE DI

VOLONTA’ DIRETTA A UNO SCOPO TUTELATO DALL’ORDINAMENTO ; è

giuridicamente la valorizzazione massima della volontà del privato

Negozio giuridico puo’ essere visto come un edificio:

ELEMENTI ESSENZIALI fondamentali e imprescindibili: si

 sono

tratta di elementi che devono esserci e che se vengono meno portano al

collasso

ELEMENTI ACCIDENTALI elementi che possono mancare e se

 sono

ci sono fanno parte del negozio, se non ci sono il negozio non c’è

comunque; ma se in un determinato negozio si inserisce un elemento

accidentale, questo entra nella struttura del negozio e ha la stessa

importanza di elementi essenziali

ELEMENTI ESSENZIALI

1. SOGGETTI

2. VOLONTA’ MANIFESTATA (=CONOSCIBILE)

3. FORMA

4. CAUSA

1. SOGGETTI

Il negozio NON sorge spontaneamente: i soggetti sono le PARTI CHE DANNO VITA AL

NEGOZIO

A seconda del numerosi distinguono negozi:

-UNILATERALEil negozio è compiuto da 1 sola parte

Esempio è il testamento: istituzione di un erede è un atto uni personale

-BILATERALE negozio è compiuto da 2 parti

il

Esempio è la compravendita (negozio tra compratore e venditore), l’affitto (negozio tra

locatore e conduttore) e quasi tutti i contratti

-PLURILATERALE compiuto da più parti

negozio

Esempio è il contratto di società con più di 2 soci (NON esistono contratti uilaterali)

Le parti spesso NON coincidono con i soggetti, i quali possono essere più laddove la

parte rimane una.

Per PARTE infatti si intende il CENTRO DI INTERESSE puo’ esserci anche più di un

soggetto in una parte

NON tutti i soggetti posso mettere in atto un negozio giuridico: entra in gioco il

CONCETTO DI CAPACITA’:

Ne esistono diverse:

CAPACITA’ GIURIDICA idoneità di essere titolare di diritti e di obblighi:

 

capacità in ordine di situazioni giuridiche

Art.1 del Codice Civile dice che ‘la capacità giuridica si acquista dalla nascita’,

cioè da quando inizia la vita extra uterina: dalla nascita di un soggetto vivo

(=che respira): il nato, ad esempio, ha diritto alla vita e alla libertà (diritti

umani), diritto all’eredità (diritto privato, che comprende anche degli obblighi.

CAPACITA’ DI AGIRE di porre in essere dei negozi giuridici: per noi si

 idoneità

acquista dal 18esimo anno di età (quando si entra nel 19esimo)

Le società antiche sono SOCIETA’ DI DISEGUALI (anche la nostra lo è, ma

giuridicamente è una società di uguali), anche quella romana: Diritto romano nei

confronti di un soggetto distingue tra:

LIBERI mettono in atto negozi giuridici

 

SCHIAVI sono ‘cose’: la società romana è SCHIAVISTA e come

 giuridicamente

tutte le società antiche NON concepisce l’uguaglianza degli uomini (nella

Repubblica di Platone si dice che vi sono uomini atti a comandare e uomini atti a

essere comandati)

Gli schiavi NON hanno diritto di fare negozi ma nemmeno tutti i liberi lo sono

Società romana è composta da clan, ovvero famiglie tali per cui tutti sono sotto la

potestà del PATER FAMILIAS il quale:

- E’l’unico a capo della famiglia (dato potestativo); non segue nessuna direttiva e

nella famiglia tutti sono suoi sottoposti

- E’ l’unico titolare di diritti e di doveri: è unico che ha capacità giuridica, che non

ha nemmeno chi è sotto di lui

Un’estensione della capacità giuridica sta nella CAPACITA’ DI AGIRE la quale è in

possesso del Pater Familias ma appartiene anche ai servi o ai suoi sottoposti (filii

familias) quando hanno raggiunto la PUBERTA’ (=capacità di generare: maschi a 14

anni, femmine a 12 anni) e si muovono nella società: hanno quindi capacità di fare

negozi giuridici validi (anche se il pater familias non lo sa). Ma gli acquisti che fanno,

vengono fatti per il pater familias o per il padrone loro NON hanno diritti e doveri,

NON hanno capacita’ giuridica, sono solo STRUMENTI DI ACQUISTO, ma NON possono

obbligare il pater familias.

Eccezione: nel caso in cui sono stati istituiti eredi devono ricevere il consenso del pater

familias

2. VOLONTA’ MANIFESTATA (=ESTERNATA, RESA

CONOSCIBILE)

Si tratta di un ATTEGGIAMENTO INTERIORE che quindi va RESO CONOSCIBILE: è la

MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’ attraverso:

Una DICHIARAZIONE A PAROLE O SCRITTA

 COMPORTAMENTI SPECIFICI, per quanto riguarda l’accettazione di un’eredità ad

 esempio

Problema se volontà possa essere espressa dall’autore del negozio (parte) o da un

rappresentante:

MANIFESTARE LA VOLONTA’ TRAMITE UN’ALTRA PERSONA che è il RAPPRESENTANTE,

diverso dal MESSAGGERO che NON esprime la volontà

La volontà del soggetto si amnifesta nella dichiarazione, che puo’ anche essere fatta

dalla figura di un intermediario, chiamato nuntius, il cui compito è solo quello di

comunicare la volontà del soggetto, onde si ritiene che quest ultimo abbia concluso

RAPPRESENTANTEEsprime la propria volontà: è l’autore del negozio, il quale a sua

volta produce effetti nei confronti del rappresentante.

Vi sono due tipi di RAPPRESENTANZA:

1. RAPPRESENTANZA DIRETTA Il rappresentante spende il nome del

rappresentato. Gli effetti del negozio, in cui ha agito il rappresentante,

ricadono sul rappresentato, qualora comunque il rappresentante si sia tenuto

nei limiti stabiliti. personalmente il negozio

2. RAPPRESENTANZA INDIRETTAnel negozio non viene fatto il nome del

rappresentato; gli effetti del negozio ricadono sul rappresentante

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher RitaAr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Lambertini Renzo.
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