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CHE IL DIRITTO GLI RICONOSCE: E’ LA MANIFESTAZIONDE DI

VOLONTA’ DIRETTA A UNO SCOPO TUTELATO DALL’ORDINAMENTO ; è

giuridicamente la valorizzazione massima della volontà del privato

Negozio giuridico puo’ essere visto come un edificio:

ELEMENTI ESSENZIALI fondamentali e imprescindibili: si

 sono

tratta di elementi che devono esserci e che se vengono meno portano al

collasso

ELEMENTI ACCIDENTALI elementi che possono mancare e se

 sono

ci sono fanno parte del negozio, se non ci sono il negozio non c’è

comunque; ma se in un determinato negozio si inserisce un elemento

accidentale, questo entra nella struttura del negozio e ha la stessa

importanza di elementi essenziali

ELEMENTI ESSENZIALI

1. SOGGETTI

2. VOLONTA’ MANIFESTATA (=CONOSCIBILE)

3. FORMA

4. CAUSA

1. SOGGETTI

Il negozio NON sorge spontaneamente: i soggetti sono le PARTI CHE DANNO VITA AL

NEGOZIO

A seconda del numerosi distinguono negozi:

-UNILATERALEil negozio è compiuto da 1 sola parte

Esempio è il testamento: istituzione di un erede è un atto uni personale

-BILATERALE negozio è compiuto da 2 parti

il

Esempio è la compravendita (negozio tra compratore e venditore), l’affitto (negozio tra

locatore e conduttore) e quasi tutti i contratti

-PLURILATERALE compiuto da più parti

negozio

Esempio è il contratto di società con più di 2 soci (NON esistono contratti uilaterali)

Le parti spesso NON coincidono con i soggetti, i quali possono essere più laddove la

parte rimane una.

Per PARTE infatti si intende il CENTRO DI INTERESSE puo’ esserci anche più di un

soggetto in una parte

NON tutti i soggetti posso mettere in atto un negozio giuridico: entra in gioco il

CONCETTO DI CAPACITA’:

Ne esistono diverse:

CAPACITA’ GIURIDICA idoneità di essere titolare di diritti e di obblighi:

 

capacità in ordine di situazioni giuridiche

Art.1 del Codice Civile dice che ‘la capacità giuridica si acquista dalla nascita’,

cioè da quando inizia la vita extra uterina: dalla nascita di un soggetto vivo

(=che respira): il nato, ad esempio, ha diritto alla vita e alla libertà (diritti

umani), diritto all’eredità (diritto privato, che comprende anche degli obblighi.

CAPACITA’ DI AGIRE di porre in essere dei negozi giuridici: per noi si

 idoneità

acquista dal 18esimo anno di età (quando si entra nel 19esimo)

Le società antiche sono SOCIETA’ DI DISEGUALI (anche la nostra lo è, ma

giuridicamente è una società di uguali), anche quella romana: Diritto romano nei

confronti di un soggetto distingue tra:

LIBERI mettono in atto negozi giuridici

 

SCHIAVI sono ‘cose’: la società romana è SCHIAVISTA e come

 giuridicamente

tutte le società antiche NON concepisce l’uguaglianza degli uomini (nella

Repubblica di Platone si dice che vi sono uomini atti a comandare e uomini atti a

essere comandati)

Gli schiavi NON hanno diritto di fare negozi ma nemmeno tutti i liberi lo sono

Società romana è composta da clan, ovvero famiglie tali per cui tutti sono sotto la

potestà del PATER FAMILIAS il quale:

- E’l’unico a capo della famiglia (dato potestativo); non segue nessuna direttiva e

nella famiglia tutti sono suoi sottoposti

- E’ l’unico titolare di diritti e di doveri: è unico che ha capacità giuridica, che non

ha nemmeno chi è sotto di lui

Un’estensione della capacità giuridica sta nella CAPACITA’ DI AGIRE la quale è in

possesso del Pater Familias ma appartiene anche ai servi o ai suoi sottoposti (filii

familias) quando hanno raggiunto la PUBERTA’ (=capacità di generare: maschi a 14

anni, femmine a 12 anni) e si muovono nella società: hanno quindi capacità di fare

negozi giuridici validi (anche se il pater familias non lo sa). Ma gli acquisti che fanno,

vengono fatti per il pater familias o per il padrone loro NON hanno diritti e doveri,

NON hanno capacita’ giuridica, sono solo STRUMENTI DI ACQUISTO, ma NON possono

obbligare il pater familias.

Eccezione: nel caso in cui sono stati istituiti eredi devono ricevere il consenso del pater

familias

2. VOLONTA’ MANIFESTATA (=ESTERNATA, RESA

CONOSCIBILE)

Si tratta di un ATTEGGIAMENTO INTERIORE che quindi va RESO CONOSCIBILE: è la

MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’ attraverso:

Una DICHIARAZIONE A PAROLE O SCRITTA

 COMPORTAMENTI SPECIFICI, per quanto riguarda l’accettazione di un’eredità ad

 esempio

Problema se volontà possa essere espressa dall’autore del negozio (parte) o da un

rappresentante:

MANIFESTARE LA VOLONTA’ TRAMITE UN’ALTRA PERSONA che è il RAPPRESENTANTE,

diverso dal MESSAGGERO che NON esprime la volontà

La volontà del soggetto si amnifesta nella dichiarazione, che puo’ anche essere fatta

dalla figura di un intermediario, chiamato nuntius, il cui compito è solo quello di

comunicare la volontà del soggetto, onde si ritiene che quest ultimo abbia concluso

RAPPRESENTANTEEsprime la propria volontà: è l’autore del negozio, il quale a sua

volta produce effetti nei confronti del rappresentante.

Vi sono due tipi di RAPPRESENTANZA:

1. RAPPRESENTANZA DIRETTA Il rappresentante spende il nome del

rappresentato. Gli effetti del negozio, in cui ha agito il rappresentante,

ricadono sul rappresentato, qualora comunque il rappresentante si sia tenuto

nei limiti stabiliti. personalmente il negozio

2. RAPPRESENTANZA INDIRETTAnel negozio non viene fatto il nome del

rappresentato; gli effetti del negozio ricadono sul rappresentante e poi, in

base al rapporto del rappresentate col rappresentato, vengono a quest’ultimo

ceduti dal primo (nel mandato chi opera dietro incarico si obbliga e acquista

personalmente, salva la sistemazione tramite actio mandati in cui si

trasmette al mandante quanto acquistato, poiché è previsto un risarcimento

di spese e un esonero da obblighi attraverso le apposite azioni)

Il diritto romano ha conosciuto solo la RAPPRESENTANZA DI TIPO INDIRETTO: il

mandato è sempre senza rappresentanza: il fatto che gli effetti ricadono sull’avente

potestà NON è riconducibile ad una rappresentanza diretta i filii familias e i servi

NON hanno capacità giuridica quindi il negozio NON avrebbe alcun valore: essi sono

strumenti, in forza del rapporto potestativo, del loro pater familias

Una rappresentanza diretta si avrebbe nel caso in cui un Pater Familias acquistasse un

fondo che poi andrebbe ad un altro pater familias: non puo’ essere così in quanto ogni

pater familias acquista per sé

Settimio Severo fu imperatore fra il II e il II secolo d.C. creò una legge che introdusse

una novità: possibilità di acquistare tramite una persona con capacità giuridca il

POSSESSO (che in determinati casi puo’ portare all’acquisto della proprietà),

susssistendone le condizioni, tramite traditio o usucapione

È diverso dalla proprietà, la quale, a differenza

del possesso è un DIRITTO

3. FORMA

La FORMA è la FIGURA CON CUI LA VOLONTA’ DIVENTA CONOSCIBILE: si tratta della

MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’NELLA REALTA’ ESTERNA. La volontà è succube

della forma e quest’ultima nei negozi di diritto antico diventa ASSOLVENTE.

NON puo’ esistere un negozio privo di forma, ma i negozi vengono divisi in

NEGOZI INFORMALI possono esistere negozi in cui non è necessario seguire

 

una forma obbligatoria

NEGOZI FORMALI necessità di seguire una forma obbligatoria

 c’è

Nel diritto romano questi (i negozi formali)sono NEGOZI SOLENNI: per il diritto antico la

forma è importantissima: i NEGOZI DEL DIRITTO ANTICO SONO FORMALI:il mondo

antico è FORMALISTICO;

si andava dai pontefici per conoscere la FORMULA ESATTA, cioè il modo in cui la

preghiera aveva effettose la forma NON viene realizzata, il negozio NON è più valido.

Il più antico dei contratti è la SPONSIO, cioè domanda-risposta: quest’ultima doveva

essere subito dopo la domanda e doveva avere una formula esatta.

Inoltre altri negozi formali sono: MANCIPAZIONE, IN IURE CESSIO, STIPULAZIONE

(‘prometti?’ ‘prometto’): pag 201

4. CAUSA

Normalmente la causa è definita come la RAGIONE ECONOMICO-SOCIALE alla base del

negozio.

La causa è il DATO OGGETTIVO PER CUI VENGONO RICONOSCIUTI AI PRIVATI GLI

EFFETTI DERIVANTI DAL NEGOZIO.

La causa è UTILE e BUONA.

Ciò che è personale e più di uno è il motivo e non ha rilevanza: sono i motivi appunto

individuali che determinano il soggetto all’atto.

La causa è SEMPRE LA STESSA e tutti i negozi giuridici ce l’hanno.

(Anche la permuta ha una causa, ma si tratta di una cosa diversa: non è uno scambio

cosa-denaro, ma uno scambio cosa-cosa

Per quanto riguarda il gioco d’azzardo la causa NON è buona: si tratta

dell’arricchimento di uno a scapito di un altro che però avviene in maniera casuale)

Negozi vengono divisi in:

NEGOZI CAUSALI la causa come elemento essenziale; il fine è

 hanno

essenziale all’atto ed è reso palese dal compimento del medesimo

Esempio: traditio

NEGOZI ASTRATTI effetti indipendentemente dall’esistenza di una

 producono

causa (tipo una promessa); nel caso di negozi formali di diritto antico la forma è

assolvente si realizza il DATO FORMALE e si prescinde dalla causa: i NEGOZI

FORMALI hanno una FORMA che ne determina l’esistenza la causa non

emerge dal negozio, ma addirittura si prescinde dalla stessa

Esempio: mancipatio, in iure cessio, stipulatio

Nel primo periodo i negozi formali erano astratti i negozi astratti appartengono

generalmente al novero dei negozi formali: l’osservanza delle forme prende il posto

della causa e cela il fine nella solennità (emancipazione, cessione in tribunale,

stipulazione si reggono sull’osservanza delle forme e non sul perseguimento di uno

scopo).

Poi con l’istituzione della figura del pretore (che tutelava i nuovi rapporti creatisi con

l’espansione) questo agisce nel processo e crea diritti: si crea un RAPPORTO TRA

DIRIITTO CIVILE E DIRITTO PRETORIO (che deriva dall’attività giurisdizionale del

pretore) rimedio all’assenza di causa: il pretore con l’exceptio doli consente al

un

convenuto in giudizio di paralizzare l’ingiusta pretesa dell’attore

Il

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher RitaAr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Lambertini Renzo.
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