NEGOZIO GIURIDICO
La teoria del NEGOZIO GIURIDICO (elaborata nel 1800 in Germania e poi inglobata nel
loro codice) NON è stata elaborata dai giuristi romani. Noi la troviamo applicata e da
ciò si ricostruiscono termini tecnici. Non c’è nel diritto romano una esposizione
completa e consapevole del negozio giuridico.
Si tratta di uno schema generale e astratto; è un elemento di saldatura tra il diritto
romano restituito dalla sua storia e la sovrastruttura della tradizione romanistica.
Questa teoria giuridica è un SISTEMA
FATTO Fatto è un qualunque mutamento della realtà che
Nozione di
l’uomo è in grado di percepire con i suoi sensi, è cioè ogni evento
produttivo di effetti giuridici, dovuto alla natura o all’uomo
i FATTI GIURIDICI Fatti
Diritto si occupa di una determinata categoria di fatti,
giuridici sono quei mutamenti della realtà, dovuti alla natura, che
producono delle conseguenze giuridiche ; diritto ricollega fatti a determinati
avvenimenti : Esempio è il parto di un animale che risulta essere fatto giuridico in
quanto il cucciolo diventa proprietà di chi aveva l’animale madre: proprietario acquista
la proprietà del cucciolo:fatto naturalistico diventa un fatto giuridico
Tra i fatti giuridici occorre operare un’ulteriore distinzione:
ATTO GIURIDICOFatto giuridico prodotto dalla VOLONTA’ dell’uomo
(anche riguardante fatti accidentali):Esempio è il regalo di un libro: produce un effetto
giuridico infatti c’è stato un passaggio del diritto di proprietà
Tra gli ATTI GIURIDICI si distinguono quelli illeciti e leciti. Perciò:
-FURTO dell’IMPOSSESSAMENTO
è un concetto nato dalla società: si tratta
DOLOSO di un bene il furto
: il ladro NON acquista mai la proprietà di un bene
un atto giuridico (è molto legato alla volontà dell’uomo)
Il ladro dal puto di vista giuridico va incontro ad una serie di conseguenze riconnesse
al furto dal diritto:
DEVE RESTITUIRE
o DEVE RISARCIRE
o E’ SOGGETTO AD UNA PENA: SANZIONE(=male afflitto a chi commette
o qualcosa) : FURTO E’ UN ATTO GIURIDICO MA
Non si tratta del diritto che voleva il ladro
GLI EFFETTI GIURIDICI DELL’ATTO NON SONO QUELLI VOLUTI DAL
SUO AUTORE
-VENDITA uno scambio di una cosa col prezzo: veditore perde la proprietà
C’è CIO’
della cosa ma acquista la proprietà del denaro, viceversa il compratore: questo è
CHE ENTRAMBE LE PARTI VOGLIONO: il DIRITTO ASSECONDA
QUESTE VOLONTA’: è UN ATTO COMPIUTO DA PRIVATO/I CHE
RAGGIUNGE LE STESSE CONSEGUENZE PREFISSATE DALL’ATTO DI
VOLONTA’IN CUI LA VOLOTA’ E’ RICONOSCIUTA DAL DIRITTO:
MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’ DIRETTA A UNO SCOPO
TUTELATO DALL’ORDINAMENTO:
NEGOZIO GIURIDICOATTO IN CUI IL SUO AUTORE VUOLE EFFETTI
CHE IL DIRITTO GLI RICONOSCE: E’ LA MANIFESTAZIONDE DI
VOLONTA’ DIRETTA A UNO SCOPO TUTELATO DALL’ORDINAMENTO ; è
giuridicamente la valorizzazione massima della volontà del privato
Negozio giuridico puo’ essere visto come un edificio:
ELEMENTI ESSENZIALI fondamentali e imprescindibili: si
sono
tratta di elementi che devono esserci e che se vengono meno portano al
collasso
ELEMENTI ACCIDENTALI elementi che possono mancare e se
sono
ci sono fanno parte del negozio, se non ci sono il negozio non c’è
comunque; ma se in un determinato negozio si inserisce un elemento
accidentale, questo entra nella struttura del negozio e ha la stessa
importanza di elementi essenziali
ELEMENTI ESSENZIALI
1. SOGGETTI
2. VOLONTA’ MANIFESTATA (=CONOSCIBILE)
3. FORMA
4. CAUSA
1. SOGGETTI
Il negozio NON sorge spontaneamente: i soggetti sono le PARTI CHE DANNO VITA AL
NEGOZIO
A seconda del numerosi distinguono negozi:
-UNILATERALEil negozio è compiuto da 1 sola parte
Esempio è il testamento: istituzione di un erede è un atto uni personale
-BILATERALE negozio è compiuto da 2 parti
il
Esempio è la compravendita (negozio tra compratore e venditore), l’affitto (negozio tra
locatore e conduttore) e quasi tutti i contratti
-PLURILATERALE compiuto da più parti
negozio
Esempio è il contratto di società con più di 2 soci (NON esistono contratti uilaterali)
Le parti spesso NON coincidono con i soggetti, i quali possono essere più laddove la
parte rimane una.
Per PARTE infatti si intende il CENTRO DI INTERESSE puo’ esserci anche più di un
soggetto in una parte
NON tutti i soggetti posso mettere in atto un negozio giuridico: entra in gioco il
CONCETTO DI CAPACITA’:
Ne esistono diverse:
CAPACITA’ GIURIDICA idoneità di essere titolare di diritti e di obblighi:
capacità in ordine di situazioni giuridiche
Art.1 del Codice Civile dice che ‘la capacità giuridica si acquista dalla nascita’,
cioè da quando inizia la vita extra uterina: dalla nascita di un soggetto vivo
(=che respira): il nato, ad esempio, ha diritto alla vita e alla libertà (diritti
umani), diritto all’eredità (diritto privato, che comprende anche degli obblighi.
CAPACITA’ DI AGIRE di porre in essere dei negozi giuridici: per noi si
idoneità
acquista dal 18esimo anno di età (quando si entra nel 19esimo)
Le società antiche sono SOCIETA’ DI DISEGUALI (anche la nostra lo è, ma
giuridicamente è una società di uguali), anche quella romana: Diritto romano nei
confronti di un soggetto distingue tra:
LIBERI mettono in atto negozi giuridici
SCHIAVI sono ‘cose’: la società romana è SCHIAVISTA e come
giuridicamente
tutte le società antiche NON concepisce l’uguaglianza degli uomini (nella
Repubblica di Platone si dice che vi sono uomini atti a comandare e uomini atti a
essere comandati)
Gli schiavi NON hanno diritto di fare negozi ma nemmeno tutti i liberi lo sono
Società romana è composta da clan, ovvero famiglie tali per cui tutti sono sotto la
potestà del PATER FAMILIAS il quale:
- E’l’unico a capo della famiglia (dato potestativo); non segue nessuna direttiva e
nella famiglia tutti sono suoi sottoposti
- E’ l’unico titolare di diritti e di doveri: è unico che ha capacità giuridica, che non
ha nemmeno chi è sotto di lui
Un’estensione della capacità giuridica sta nella CAPACITA’ DI AGIRE la quale è in
possesso del Pater Familias ma appartiene anche ai servi o ai suoi sottoposti (filii
familias) quando hanno raggiunto la PUBERTA’ (=capacità di generare: maschi a 14
anni, femmine a 12 anni) e si muovono nella società: hanno quindi capacità di fare
negozi giuridici validi (anche se il pater familias non lo sa). Ma gli acquisti che fanno,
vengono fatti per il pater familias o per il padrone loro NON hanno diritti e doveri,
NON hanno capacita’ giuridica, sono solo STRUMENTI DI ACQUISTO, ma NON possono
obbligare il pater familias.
Eccezione: nel caso in cui sono stati istituiti eredi devono ricevere il consenso del pater
familias
2. VOLONTA’ MANIFESTATA (=ESTERNATA, RESA
CONOSCIBILE)
Si tratta di un ATTEGGIAMENTO INTERIORE che quindi va RESO CONOSCIBILE: è la
MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’ attraverso:
Una DICHIARAZIONE A PAROLE O SCRITTA
COMPORTAMENTI SPECIFICI, per quanto riguarda l’accettazione di un’eredità ad
esempio
Problema se volontà possa essere espressa dall’autore del negozio (parte) o da un
rappresentante:
MANIFESTARE LA VOLONTA’ TRAMITE UN’ALTRA PERSONA che è il RAPPRESENTANTE,
diverso dal MESSAGGERO che NON esprime la volontà
La volontà del soggetto si amnifesta nella dichiarazione, che puo’ anche essere fatta
dalla figura di un intermediario, chiamato nuntius, il cui compito è solo quello di
comunicare la volontà del soggetto, onde si ritiene che quest ultimo abbia concluso
RAPPRESENTANTEEsprime la propria volontà: è l’autore del negozio, il quale a sua
volta produce effetti nei confronti del rappresentante.
Vi sono due tipi di RAPPRESENTANZA:
1. RAPPRESENTANZA DIRETTA Il rappresentante spende il nome del
rappresentato. Gli effetti del negozio, in cui ha agito il rappresentante,
ricadono sul rappresentato, qualora comunque il rappresentante si sia tenuto
nei limiti stabiliti. personalmente il negozio
2. RAPPRESENTANZA INDIRETTAnel negozio non viene fatto il nome del
rappresentato; gli effetti del negozio ricadono sul rappresentante
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Diritto romano - Negozio giuridico
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Il negozio giuridico
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