Atti e fatti giuridici
Gli atti e i fatti giuridici
I fatti giuridici (factum = ciò che è accaduto) sono accadimenti naturali che l’ordinamento prende in considerazione perché ritenuti produttivi di determinati effetti giuridici. Sono indipendenti dalla volontà umana, vengono anche chiamati “fatti giuridici involontari”.
Sono esempi di fatti:
- Presupposto naturale che
- La nascita determina il sorgere in capo al pater della patria potestas (solo se il figlio è nato da un’unione riconosciuta = iustum matrimonium, che era di per sé un atto).
- Fatto naturale che
- La morte attribuisce ai discendenti del pater (sui) la condizione di persone sui iuris e determina la loro successione nel patrimonio paterno.
- Fatto naturale che può
- Il decorso del tempo determinare il sorgere o estinguersi di diritti, capacità o poteri personali, ad esempio al compimento del 12esimo anno le donne acquistavano la capacità di agire.
Gli atti giuridici (actum = ciò che è stato fatto) sono comportamenti umani consapevoli, produttivi di effetti giuridici. Sono atti sia le azioni sia le omissioni dalla volontà umana e vengono definiti “fatti giuridici volontari”.
Classificazione degli atti giuridici
Gli atti giuridici si classificano in:
- Atti materiali, manifestazioni del pensiero o della conoscenza, manifestazioni di volontà:
- Pura attività materiale.
- Manifestazione del pensiero.
- Atti leciti e atti illeciti:
- Leciti: quando il comportamento che li realizza è esplicitamente o implicitamente consentito dall’ordinamento giuridico.
- Illeciti: quando il comportamento che li realizza è esplicitamente o implicitamente vietato dall’ordinamento, e il diritto vi collega una sanzione.
Perché il diritto colleghi a un atto un effetto giuridico, è necessaria la presenza della volontà (riguarda l’atto e non necessariamente l’effetto). Ad esempio, chi ruba non vuole subire la pena prevista per il furto, quindi l’effetto non è desiderato, mentre chi acquista la casa vuole diventarne proprietario, quindi l’effetto è desiderato.
Il negozio giuridico
Un negozio giuridico è una manifestazione di volontà e un atto di autonomia privata, con cui uno o più soggetti pongono in essere un’attività che l'ordinamento riconosce idonea a determinare la nascita, la modificazione o l’estinzione di situazioni giuridiche.
La giurisprudenza romana e i negozi
Il termine negotium ha un significato diverso da negozio. È composto da nec e otium e indica la negazione dell’otium (che per i romani era il tempo da dedicare alla coltivazione di sé stessi). Pertanto, il negozio rappresenta l’attività che una parte della popolazione era costretta a fare per poter sopravvivere. In età classica i romani individuarono tali atti come una specifica categoria degli atti giuridici.
La dottrina moderna del negozio
La dottrina moderna ha individuato gli elementi essenziali e gli elementi accidentali di un negozio giuridico. Ha inoltre definito con il termine effetti naturali ciò che nella dottrina più antica venivano chiamati elementi naturali: nascono senza che le parti li prevedano espressamente.
Classificazione dei negozi giuridici
La classificazione dei negozi giuridici avviene tramite:
- Distinzione in relazione alla struttura soggettiva:
- Negozi unilaterali: conclusi da una sola parte (es. testamento).
- Negozi bilaterali o plurilaterali: conclusi da due o più parti.
- Bilaterale: es. contratto.
- Plurilaterale: es. contratto di società.
Non si deve confondere la nozione di parte con quella di persona: parte è un centro di interessi e può essere formato da più persone.
- Distinzione in relazione alla loro funzione tipica o causa:
- Mortis causa: finalizzati a produrre effetti dopo la morte del dichiarante.
- Inter vivos: prevedono un risultato da realizzarsi durante la vita della parte.
- Distinzione sempre in relazione alla funzione:
- Negozi a titolo oneroso: quando una parte, per acquistare un vantaggio, accetta un correlativo sacrificio; sono sempre almeno bilaterali.
- Negozi a titolo gratuito: una parte consegue un vantaggio senza alcun corrispettivo.
- Distinzione in relazione agli effetti:
- Negozi a effetti reali: idonei a trasferire la proprietà e a costituire o estinguere diritti reali minori; actio in rem.
- Negozi a effetti obbligatori: idonei a costituire o estinguere obbligazioni; actio in personam.
Presupposti del negozio
Perché un negozio sia valido sono necessari:
- La capacità di agire: spettava agli adulti maschi sani di mente. I minori, le donne, i pazzi e i prodighi dovevano essere assistiti o sostituiti dai loro tutori o curatori.
- La legittimazione a compiere un negozio spettava ai titolari degli interessi da esso regolati.
Non esisteva l’istituto della rappresentanza diretta (in nome e per conto), però era possibile quella per conto (acquistando personalmente la titolarità dei diritti e obblighi).
La rappresentanza era ammessa solo in alcuni casi particolari:
- Procurator omnium bonorum: si affida ad altri la gestione del patrimonio.
- Mandatum.
- Rappresentanza legale:
- Tutore dell’impubere.
- Curatore del prodigo o pazzo (curator prodigi o furiosi).
- Curatore del minore di 25 anni (curator adulescentis).
La conclusione di negozi per proprio conto da parte del pater familias, servus o filius, la gestione di attività commerciali comportava due distinzioni riguardo agli effetti dei negozi da loro compiuti:
- Acquisto di diritti: la titolarità di questi diritti spettava automaticamente al loro avente potestà (digesto: pater et filius eadem persona) - l’acquisto si produceva indipendentemente dalla volontà dell’avente potestà.
- Acquisto di obblighi:
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