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Perché un negozio sia valido sono necessari:
1) La capacità di agire e i prodighi dovevano essere assistiti o sostituiti dai loro tutori o curatori.
2) La legittimazione a compiere un negozio spettava ai titolari degli interessi da esso regolati.
Non esisteva l'istituto della rappresentanza diretta (in nome e per conto), però era possibile quella per conto (acquistando personalmente la titolarità dei diritti e obblighi).
La rappresentanza: erano ammessi solo alcuni casi particolari di rappresentanza
- procurator omnium bonorum = si affida ad altri la gestione del patrimonio
- mandatum
- rappresentanza legale: (tutore dell'impubere), il (curatore del tutore impuberis curator prodigi o furiosi prodigo/pazzo), (curatore del minore di 25 anni).
- curator adulescentis → conferiva ad un-conclusione di negozi per proprio conto da parte del pater familias servus o filius la gestione di
● acquisto di diritti: la titolarità di questi diritti spettava automaticamente al loro avente potestà(digesto: pater et filius eadem persona)-l’acquisto si produceva indipendentemente dalla volontà dell’avente potestà→ i sottoposti della patria
● acquisto di obblighi: il pater familias non era vincolato ad essepotestas potevano migliorare, ma non peggiorare la posizione del pater-intervento successivo del pretore: actiones adiecticiae qualitatis
b)L’idoneità dell’oggetto: perché il negozio sia valido, l’oggetto: deve esistere in natura, deve essereun bene commerciabile (esclusi res divini iuris, res communes omnium, res publicae), deve esseredeterminato o individuabile mediante criteri stabiliti.→ si riferiscono ad ogni tipo di negozio
8.Elementi essenziali generalia)La manifestazione odichiarazione di volontà: la volontà è elemento centrale e può essere espressa a parole o in qualunque altro modo idoneo a comunicarla → età antica/classica: non veniva considerata la differenza tra volontà e manifestazione di volontà → problema della coerenza nasce con riferimento ai negozi giuridici informali e ius gentium
Manifestazione di volontà poteva essere:
- tacita: consiste in un comportamento da cui si deduce la volontà del soggetto
- espressa: consiste in una dichiarazione
Dichiarazione di volontà: era uno solo degli aspetti esteriori che la manifestazione poteva assumere. La dichiarazione poteva essere:
- recettizia: la sua efficacia era subordinata al fatto che il destinatario ne venisse a conoscenza
- non recettizia
Anche il silenzio valeva come manifestazione ma solo eccezionalmente (es. alienante tace di fronte alla dichiarazione dell'acquirente di essere proprietario) → ma prima della
Nascita dei negozi giuridici informali, erano generalmente impiegate delle formule prefissate che non lasciavano spazio per la ricerca di una volontà diversa da quella della formula relativa a parti variabili dei negozi - interpretazione entrava in gioco solo se sorgevano dubbi formali o ai nuovi negozi non formali → regola fondamentale era interpretare in base al contesto dell'intero atto - altri criteri di interpretazione erano: buona fede ed equità stipulatio → - criteri specifici: es. si interpretava tutelando la posizione del promittente, il quale non poteva che assentire di fronte alla domanda formulata dallo stipulante
La causa: è l'obiettivo ultimo e determinante del negozio → va per l'ordinamento →: non vengono estrinsecati dalle parti e sono distinti dai motivi irrilevanti → nullità del negozio tranne nel caso in cui siano illeciti e comuni alle parti → con riferimento alla causa i negozi vengono divisi in: stessa
del negozio → effetti sociali ed economici
● causali: la causa influisce sulla struttura
● astratti: la causa non emerge dalla struttura del negozio e può variare
es. mancipatio: trasferiva la proprietà del bene a prescindere dalla causa
c)Il contenuto: è il regolamento di interessi al quale l’ordinamento collega gli effetti voluti e si concretizza nelle prestazioni→ diverso dall’oggetto, se si intende il bene materiali o in generali gli interessi che vengono regolati
9.Elementi essenziali speciali: necessari solo per alcuni tipi di negozi
a)La forma: in alcuni negozi la manifestazione di volontà deve rivestire una certa forma.
● costitutiva o ad substantiam: è prescritto l’uso perché il negozio sia efficace
● ad probationem: svolge solo una funzione probatoria→ Antico ius civile riconosceva solo forme costitutive tipiche:
-costitutive: necessarie per l’esistenza e per la validità
dell'atto-tipiche: a determinati negozi corrispondeva una determinata forma-la forma generica della scrittura aveva solo carattere probatorio (eccezione nomen transcripiticium)10. Elementi accidentali: clausole che non sono essenziali, ma che se vengono inserite hanno influenza sull'efficacia del negozio. → clausola con a) La condizione (condicio) la quale le parti subordinano l'efficacia del negoziogiuridico al verificarsi di un evento futuro e incerto. ● positiva: se gli effetti dipendono dal verificarsi di un evento es. ti darò 100 se la nave arriverà ● negativa: se gli effetti dipendono dal non verificarsi es. ti darò 100 se la nave non arriverà ❖ sospensiva: dall'evento discende il sorgere degli effetti del negozio ❖ risolutiva: dall'evento discende il cessare degli effetti → i diritti romani conoscevano unicamente le condizioni sospensive → la condizione non poteva essere imposta ai negozi actus legitimi (mancipatio,in iure cessio ecc..)per motivi specifici: es. la mancipatio e la in iure cessio richiedevano la dichiarazione dell'esistenza attuale di una certa circostanza
Le condiciones iuris: es. la costituzione di dote era subordinata al matrimonio
Caratteristiche degli eventi previsti dalla condizione: perché la condizione fosse valida doveva
- essere obiettivamente incerta
- non per forza dipendere dal caso (casuale), ma anche parzialmente dalla volontà delle parti (potestative) es. se sposerai Tizio
- non era ammessa la condizione meramente potestativa, ovvero dipendente dalla mera volontà della parte obbligata es. ti darò cento se vorrò → negozio nullo
- dipendere sia dal caso che dalla volontà delle parti (miste)→ se toccherai il cielo con un dito → impossibile → negozio nullo
- essere realizzabile es.per i negozi mortis causa, la condizione impossibile si considerava non apposta (negozio valido) = per condizione
accompagnata dalla lex commissoria-Dies cedens e dies veniens: Espediente realizzato dalla giurisprudenza riguardo i illegati sottoposti alla condicio iurislegato veniva acquistato al momento dell'apertura della successione (dies legati cedit), ma i diritti chene nascevano non potranno essere esercitati siano al momento della accettazione (dies legati venit) l'accettazione dell'eredità fungeva da condizione: se l'erede non accettava, il diritto del legatario sirisolvevab)Il termine: evento futuro ma certo, dal quale si fa decorrere l'inizio/fine degli effetti del negozio sposta gli effetti● sospensivo/iniziale = dies a quo = dal quale si fanno decorrere gli effettitipici ad un momento successivo alla conclusione del negozio impedisce l'efficacia● risolutivo/finale = dies ad quem = dal quale si fanno cessare gli effettioltre la data stabilita❖ dies certus an, certus quando: è certo che l'evento
si realizzerà e anche il momento❖ dies certus an, incertus quando: è certo che l'evento si verificherà, ma non si sa quando→ nel caso del dies, è certo che l'evento si verifichi: il termine non dà luogo ad uno stato di attesa né dalla condizione pendenzac)Il modo (modus)-chiamata modus solo in età giustinianea-clausola apponibile ai negozi di liberalità (sia inter vivos che mortis causa)-è un peso/onere che il disponente pone a carico del beneficiario→ gli effetti non erano subordinati all'adempimento dell'onere-era un obbligo solo morale → attraverso una-allora come si obbligava il beneficiario ad adempiere? cautiosi donava uno schiavo chiedendo al donatario di farlo manomettere dal proprio erede →es.se così non andava, il donatario doveva pagare una somma di denare a titolo di pena11.Invalidità, inesistenza e inefficacia del negozio giuridico → patologie
delnegozio → inefficace è il negozio giuridico a) Inefficacia che per qualsiasi motivo non produce i suoi effetti tipici. Può essere momentanea o definitiva. → inesistente è l’atto negoziale che non può neppure essere considerato b) Inesistenza negozio in quanto privo dei requisiti minimi necessari → invalido è il negozio che c) Invalidità presenta vizi del negozio → il negozio è - nullità: invalidità più grave, manca un elemento costitutivo incapace di produrre i suoi effetti tipici → il negozio è - annullabilità: invalidità meno grave, un elemento del negozio è viziato idoneo a produrre effetti, ma le parti possono intervenire per impedirlo o per sanare i vizi → il ius civile conosceva solo due possibilità: - negozio perfetto: dotato di tutti gli elementi essenziali = pienamente valido