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Mora del creditore

Si ha quando il creditore senza un motivo legittimo rifiuta la prestazione o l'adempimento, oppure non pone in essere quanto necessario affinché il debitore possa adempiere.

Articolo 1206

Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere all'obbligazione.

L'istituto della mora del creditore è importante perché fa capire come il debitore non è solo importante ma anche come il debitore abbia interesse ad adempiere. Il debitore non solo ha l'obbligo di adempiere ma ha anche il diritto di adempiere. Per quanto riguarda il creditore, lui deve soddisfare il proprio interesse e quindi non si parla di obbligo ma di onere.

Processo esecutivo e responsabilità patrimoniale

Il processo esecutivo conta di due principi fondamentali definiti rispettivamente negli articoli 2740 e 2741.

Articolo 2740

Responsabilità patrimoniale: il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, costituisce una garanzia generica dell'adempimento dell'obbligazione. Garanzia generica comprende tutti i beni, salvo alcuni, cioè quelli impignorabili, strettamente personali per il debitore (per esempio fede nuziale).

Articolo 2741

Definita regola di par condicio creditorum: tutti i creditori hanno pari diritto a essere soddisfatti da parte del debitori, sui beni del debitore. I creditori concorrono non in misura uguale, ma ciascuno in maniera proporzionale al proprio credito. Ma esistono delle eccezioni, i creditori si dividono in due categorie:

  • Creditori chirografari: creditori che non hanno causa legittima di prelazione
  • Creditori privilegiati: creditori che hanno una causa legittima di prelazione (es. di causa: privilegio, pegno e ipoteca)

Creditori chirografari e privilegiati

Creditori chirografari: sono creditori semplici, in quanto il titolo del loro diritto consiste soltanto in un documento (chirografo) non assistito da alcuna garanzia (privilegio, pegno o ipoteca).

Causa legittima di prelazione

Il creditore ha il diritto di essere soddisfatto sul ricavato della vendita del bene che forma oggetto della causa legittima di prelazione con preferenza rispetto agli altri creditori.

Differenza tra privilegio, pegno e ipoteca

Privilegio: causa legittima di prelazione per legge, il credito nasce privilegiato (art 2745). Può essere:

  • Generale: per oggetto solo beni mobili del debitore
  • Speciale: singoli beni mobili o immobili

Il pegno e l'ipoteca nascono per volontà delle parti. La differenza tra pegno e ipoteca ottiene per l'oggetto e per la modalità di costituzione. Il pegno si costituisce mediante la consegna del bene al creditore oppure ad un terzo depositario.

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SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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