La mora del debitore
La costituzione in mora del debitore consiste nella richiesta fatta al debitore dal creditore, e per iscritto, di adempiere l'obbligazione. Tale richiesta viene comunemente inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire di provare la data del ricevimento.
Esenzioni dalla costituzione in mora
L'art. 1219 c.c. prevede che non sia necessario ricorrere alla costituzione in mora se:
- L'obbligazione deriva da fatto illecito;
- Il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
- L'obbligazione è a termine e la prestazione (o il pagamento) deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Effetti della costituzione in mora del debitore
Dalla costituzione in mora del debitore, la legge fa scaturire taluni effetti a beneficio del creditore. Gli effetti della "costituzione in mora" del debitore sono:
- L'inizio della decorrenza degli interessi moratori, nella misura dell'interesse legale (3%), se non pattuiti diversamente;
- L'interruzione del termine di prescrizione (art. 2943 c.c.);
- L'obbligo in capo al debitore di risarcire l'eventuale danno;
- La cosiddetta perpetuatio obligationis, ossia il passaggio del rischio che la prestazione divenga impossibile in capo al debitore.
Esecuzione forzata
Dopo la messa in mora del debitore, il creditore può ricorrere all’esecuzione forzata: egli può ottenere il risarcimento anche contro la volontà del debitore, seguendo una procedura articolata e complessa, disciplinata dal codice di procedura civile.
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