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SEZIONE IV

Modi di estinzione diversi dall’adempimento

26. Modi di estinzione satisfattivi e non satisfattivi.

L’obbligazione si estingue in vari modi, i quali vengono distinti in due categorie: i modi

di estinzione satisfattivi ed i modi di estinzione non satisfattivi.

Satisfattivi. Sono quelli per effetto dei quali l’obbligazione si estingue con la

soddisfazione dell’interesse del creditore. Tra questi rientrano:

(i). Adempimento, cioè l’esatta realizzazione dell’interesse del creditore;

(ii). Compensazione;

(iii). Confusione, che si ha quando il diritto di credito e il debito si riuniscono in

capo alla medesima persona:

Non satisfattivi. L’obbligazione si estingue senza che venga soddisfatto l’interesse

creditorio. Rientrano tra questi:

(i). Novazione;

(ii). Remissione del debito, si ha quando il debitore rinuncia al proprio diritto

nei confronti del debitore;

(iii). Impossibilità sopravvenuta;

(iv). Prescrizione;

27. Impossibilità sopravvenuta.

Si applica quando il debitore riesce a dimostrare che la mancata prestazione è dovuta

ad impossibilità derivante da causa a lui non imputabile. In questo caso sarà liberato

dall’obbligo.

Ipotesi di impossibilità sono: perimento del bene, causa che colpisce il debitore

personalmente, eventi bellici o ordine dell’autorità.

L’impossibilità per essere idonea ad estinguere l’obbligazione deve essere oggettiva -

cioè tale per cui non solo quel debitore, ma chiunque si trovasse in una situazione

analoga sarebbe nell’impossibilità di adempiere – ed assoluta -nel senso che non è in

alcun modo possibile realizzare la prestazione dovuta.

Oggi si tende ad utilizzare il diverso criterio della esigibilità della prestazione, la

prestazione si considera impossibile allorché, pur essendo ancora materialmente

realizzabile, comporterebbe per il debitore uno sforzo di gran lunga superiore a quello

che da lui si può legittimamente pretendere.

28. Impossibilità parziale ed impossibilità temporanea.

L’impossibilità della prestazione è causa di estinzione dell’obbligazione quando sia

definitiva e totale; quando, invece, l’impossibilità sia parziale e temporanea trova

applicazione l’articolo 1256 E l’articolo 1258.

Nell’impossibilità parziale il debitore non è liberato dall’obbligo di prestare, e quindi

non si è in presenza di una causa di estinzione dell’obbligazione. Il debitore rimane

obbligato nella misura in cui la prestazione sia ancora possibile.

L’effetto di un’impossibilità parziale non è dunque quello dell’estinguere

l’obbligazione, ma la modifica dell’oggetto.

Diverso l’effetto dell’impossibilità temporanea. Tale impossibilità non provoca

l’estinzione dell’obbligazione, ma semplicemente giustifica il ritardo del debitore, il

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quale, finchè dura l’impedimento non può ritenersi responsabile del ritardo.

L’estinzione dell’obbligazione si può avere se l’impossibilità temporanea perduri oltre

un certo tempo. Queste limite varia in base alle circostanze del caso concreto ed è

rilevabile nella mancanza di interesse del creditore dopo un lasso di tempo.

29. La compensazione.

La compensazione e una delle cause satisfattive di estinzione dell’obbligazione e si

verifica quando due soggetti hanno contemporaneamente la qualifica di creditore e di

debitore.

Esistono tre distinte ipotesi di compensazione:

(i). legale quando sussistono le condizioni la compensazione legale può

essere invocata da uno dei debitori-creditori, e in questo caso trova necessaria

applicazione.

Sono richiesti dalla legge taluni presupposti, In assenza dei quali non può verificarsi la

compensazione legale.

Innanzitutto, i reciproci debiti e crediti devono essere liquidi, determinati nel loro

ammontare, ed esigibili, vale a dire che devono poter essere legittimamente pretesi dai

relativi creditori.

Entrambi i crediti inoltre devono avere per oggetto beni fungibili ed omogenei, cioè

dello stesso genere.

(ii). giudiziaria è pronunciata dal giudice quando si verifica un giudizio in cui

si chiede il pagamento di un certo credito ed il convenuto ne opponga in

compensazione uno proprio.

(iii). volontaria ha luogo per volontà delle parti, anche in assenza dei

presupposti necessari. Si basa sull’accordo delle parti.

30. La novazione.

L’art. 1230 stabilisce che si ha novazione quando le parti si accordano per sostituire

all’obbligazione tra loro estinte una nuova obbligazione. La novità può riguardare il

titolo, l’oggetto o anche i soggetti. Questa ultima ipotesi si ha in alcuni casi di

successione. Pag. 12 di 63

SEZIONE V

Obbligazioni pecuniarie

e obbligazioni solidali

31. Obbligazioni pecuniarie. Debito di valuta d debito di valore. Responsabilità del

debitore.

Sono obbligazioni pecuniarie quelle che hanno per oggetto una somma di denaro.

Esse sottostanno a un principio nominalistico, secondo cui i debiti che hanno per

oggetto una somma di denaro si estinguono ripagando il valore nominale, ossia

pagando esattamente la somma dovuta. Per ripararsi dalla perdita d’acquisto della

moneta È possibile ricorrere alla cosiddetta clausola d’oro, che lega l’obbligazione

pecuniaria al valore dell’oro, o le clausole di pagamento in una valuta straniera che si

ritenga avere un potere d’acquisto più stabile.

Si ha debito di valuta quando oggetto dell’obbligazione è una somma di danaro

determinata.

Diverso è invece il del debito di valore, il quale non ha ad oggetto una somma di denaro

determinata. Il debito di valore ha ad oggetto non una somma, ma il valore di un bene.

Tale debito non è soggetto al principio nominalistico e viene liquidato con riferimento

al valore del bene al momento della liquidazione.

32. Interessi corrispettivi, convenzionali, moratori, compensativi.

Il denaro è un bene fruttifero, il quale produce frutti civili - gli interessi - che si

dividono in diverse categorie.

Interessi corrispettivi. Sono quelli contemplati dall’articolo 1282. La norma

dispone che i crediti pecuniari producano interesse ex lege, salvo che la legge o il titolo

dispongano diversamente. Gli interessi sono dovuti nella misura legale, salvo diverso

accordo delle parti.

Vige la regola dell’anatocismo, secondo cui gli interessi scaduti possono produrre

interessi.

Interessi convenzionali. Sono disciplinati dall’articolo 1284 che dispone che le

parti possono convenzionalmente prevedere degli interessi, la cui misura, in assenza

di determinazione pattizia, sarà quella legale.

Interessi moratori. Sono dovuti in casa di mora, e cioè nell’ipotesi di ritardo

qualificato del debitore. Questi interessi hanno una funzione risarcitoria e decorrono,

in linea di massima, nella misura legale.

La decorrenza degli interessi moratori non mette il debitore al riparo dall’eventualità

che il creditore dimostri un maggior danno e ne chieda il risarcimento.

Interessi compensativi. Sono una forma di interesse prevista dalla legge in ipotesi

tipiche. Una di queste è nell’ ambito di una compravendita, il compratore è tenuto a

pagare interessi sul pezzo dovuto anche se questo non sia ancora esigibile.

33. Pluralità di creditori e/o debitori. Solidarietà passiva.

Nella sua configurazione minima, il rapporto obbligatorio lega due soggetti. Può

accadere, tuttavia, che più debitori e più creditori siano astretti dallo stesso rapporto

obbligatorio. Pag. 13 di 63

Pluralità di debitori. nei rapporti con più debitori possiamo distinguere

un’obbligazione solidale, in cui il creditore può chiedere il pagamento dell’intero a uno

qualunque di loro, oppure un’obbligazione parziaria in cui ciascun debitore risponde

esclusivamente per la propria quota.

La regola generale è che, in caso di pluralità dei debitori, vi è solidarietà passiva.

L’obbligazione si considera quindi solidale per il solo fatto che vi sono più debitori.

Il pagamento dell’intero effettuato da uno dei condebitori solidali ha l’effetto di

liberare anche gli altri condebitori. Il debitore che sia stato chiamato a eseguire per

intero la prestazione ha azione di regresso nei confronti degli altri, onde ottenere da

ciascuno di essi la quota relativa. Mentre il debito è solidale, l’azione di regresso non lo

è.

34. Rapporti interni ed esterni fra condebitori solidali.

Fra condebitori le quote si presumono uguali.

Fideiussione. È l’ipotesi in cui un soggetto - il fideiussore - interviene a garantire

l’adempimento di un debito altrui, si verifica un’ipotesi di solidarietà per cui il

creditore può contare su due condebitori obbligati in via solidale. Se il fideiussore

fosse chiamato ad adempire l’obbligazione, egli avrebbe poi azione di regresso nei

confronti del debitore principale per l’intero.

Insolvenza di un condebitore. Finisce per gravare anche sugli altri condebitori.

Eventi favorevoli ai condebitori. Gli eventi favorevoli che si realizzano in capo a

uno dei condebitori finiscono per avvantaggiare anche gli altri, mentre non devono

necessariamente subire gli altri condebitori gli eventi sfavorevoli che si siano prodotti

in riferimento a uno di essi

Gli eventi favorevoli si comunicano.

Eccezioni opponibili. Quanto all’opponibilità delle eccezioni personali, di regola il

condebitore in solido non può opporre al creditore quelli degli altri debitori.

Successione mortis causa. Nel caso in cui uno dei condebitori solidale passi a

miglior vita gli eredi succedono nel relativo debito. L’ obbligazione si divide fra gli

eredi del condebitore in proporzione delle rispettive quote ereditarie. Fa salvo il patto

contrario che estenda agli eredi il regime della solidarietà.

35. Solidarietà attiva.

Può darsi anche che vi siano più creditori e troveranno alternativamente applicazione

la regola della solidarietà e della parzietà.

Solidarietà. Ciascuno dei concreditori potrà chiedere al debitore il pagamento

dell’ intero. Il pagamento nelle mani di un concreditore libera il debitore anche verso

gli altri creditori.

Parzietà. Se l’obbligazione è parziaria i creditori potranno chiedere al debitore

soltanto il pagamento della propria quota.

Sul lato attivo la legge pone una presunzione di parziarietà.

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SEZIONE VI

Responsabilità patrimoniale

e

Dettagli
A.A. 2018-2019
63 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mirco_mangiabene di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Mora Andrea.