Il contratto e il fatto illecito
Corso di diritto civile
Parte I - Obbligazioni e responsabilità patrimoniale
Sezione I - Nozioni ed elementi del rapporto obbligatorio
1. Concetto di obbligazione. Soggetti
L’obbligazione è un rapporto in cui un soggetto (il debitore) è obbligato a osservare una certa condotta - dare, fare o un non fare - nei confronti di un altro soggetto (il creditore). In un rapporto obbligatorio non vi sono necessariamente soltanto due soggetti, ci sono ipotesi di pluralità di parti. Normalmente i soggetti sono individuati già al momento in cui il rapporto viene a esistenza. Tuttavia non sempre sono individuati nel momento in cui sorge vincolo, come ad esempio per la promessa al pubblico.
2. Carattere patrimoniale della prestazione. Interesse del creditore
La prestazione deve avere carattere patrimoniale, cioè deve essere suscettibile di valutazione economica. Non significa necessariamente che debba trattarsi di una prestazione suscettibile di scambio economico: il carattere della patrimonialità implica solamente che la prestazione possa essere tradotta in termini monetari. Se, infatti, il debitore non adempie, il creditore è tutelato sul piano risarcitorio per mezzo della conversione in termini monetari. Non è così tuttavia per quanto riguarda l’interesse. L’interesse è quanto la prestazione è diretta a soddisfare e non necessariamente deve presentare il carattere della patrimonialità.
La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere volta a realizzare un interesse del creditore, ed è essenziale che con l’esecuzione della prestazione il debitore soddisfi quell’interesse: laddove non venga soddisfatto l’interesse del creditore non si può affermare che il debitore abbia eseguito esattamente la prestazione cui era tenuto. È l’interesse del creditore ad indicare i corretti parametri dell’adempimento dell’obbligazione, che può essere definito come l’esatta realizzazione della prestazione dovuta.
3. Fonti e classificazioni delle obbligazioni. Obbligazioni di dare, di fare, di non fare e di garantire
Il rapporto obbligatorio, ossia il vincolo che lega il debitore al creditore, trae origine dalle fonti. Le obbligazioni possono derivare dal contratto, dal fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrre in conformità dell’ordinamento giuridico. Il legislatore del codice civile, dando per scontato che la fonte per eccellenza sia la legge, ha indicato altre due fondamentali fonti delle obbligazioni. Il contratto ed il fatto illecito costituiscono le principali fonti previste dal codice civile, ma essi non esauriscono le possibili fonti. Gli altri fatti sono le promesse unilaterali, la gestione di affare altrui, la ripetizione dell’indebito e l’arricchimento senza causa.
Le categorie delle obbligazioni sono quelle di dare, di fare, di non fare e di garantire. Dare può consistere sia nel trasferire un diritto, sia nel consegnare fisicamente un bene. Nel momento in cui si forma un consenso il contratto è perfezionato.
4. Prestazioni fungibili e infungibili
Fra le obbligazioni è opportuno distinguere quelle che hanno ad oggetto una prestazione fungibile da quelle che hanno ad oggetto una prestazione infungibile. Fungibile allorché per il creditore sia sostanzialmente irrilevante che la prestazione venga eseguita dal debitore in persona o da un altro soggetto. Infungibile nel caso in cui per la realizzazione della prestazione debba considerarsi essenziale la circostanza che venga eseguita personalmente un debitore.
5. Obbligazioni di mezzi e di risultato
Un’ultima distinzione è quella tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato. Questa distinzione ha un’utilità a riguardo dell’accertamento dell’inadempimento. Sono obbligazioni di risultato quelle in cui la prestazione deve necessariamente consistere nel raggiungimento di un risultato per il creditore. In questo caso, al creditore interessa che il debitore gli procuri il risultato. Diverso il caso dell’obbligazione di mezzi, in cui al creditore non è garantito il risultato e la prestazione consiste nel mero svolgimento di un’attività diligente. Anche nel caso dell’obbligazione di mezzi, le parti aspirano ad ottenere un risultato, ma non vi è garanzia che questo risultato sarà raggiunto.
6. Correttezza e diligenza
L’art. 1175 pone la regola della correttezza: nell’ambito dell’obbligatorio sia il creditore sia il debitore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, e cioè in modo leale. Il creditore deve mettere in condizione il debitore di adempiere la prestazione. La correttezza non è sufficiente per il debitore che deve anche adempiere secondo le specifiche modalità. A norma dell’articolo 1176, il debitore, nell’adempiere l’obbligazione, deve tenere il comportamento del buon padre di famiglia.
L’articolo 1176 prevede due commi:
- Il primo impone al debitore di comportarsi secondo la diligenza del buon padre di famiglia;
- Il secondo impone a chi esercita un’attività professionale di non potersi limitare ad adempiere utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia, ma deve usarne una maggiore in relazione alla propria attività esercitata.
7. Lavoro manuale e lavoro intellettuale
La distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato finisce col coincidere con quella tra lavoro manuale e lavoro intellettuale.
8. Ausiliari del debitore
Normalmente il debitore può adempiere sia personalmente sia servendosi di ausiliari, ossia di soggetti che lo aiutano o lo sostituiscono nell’adempimento dell’obbligazione salvo i casi in cui la prestazione debba essere eseguita personalmente dal debitore.
Sezione II - Adempimento
9. Luogo dell’adempimento
Fondamentale per capire le modalità dell’adempimento è sapere dove si deve adempiere. Secondo l’articolo 1182 il luogo dell’adempimento è determinato dall’accordo delle parti, ovvero dagli usi o, in mancanza, è desunto dalle prestazioni. Nel caso di obbligazione avente ad oggetto la consegna di una cosa essa va adempiuta nel luogo in cui quella cosa si trovava nel momento in cui è sorta l’obbligazione. Le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro vanno eseguite, di regola, al domicilio del creditore. In tutti gli altri casi il luogo del pagamento è al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
10. Tempo dell’adempimento. Termine
Il tempo dell’adempimento dell’obbligazione è il momento in cui essa deve essere eseguita. L’articolo 1183 prescrive che se le parti non hanno altrimenti stabilito l’obbligazione è immediatamente esigibile. Se le parti non si accordano sul momento dell’adempimento il termine può essere chiesto al giudice.
L’art. 1184 prescrive che quando si è stabilito un termine per l’esecuzione delle obbligazioni, questo si presume a favore del debitore. Ciò significa che, prima della scadenza del termine, il creditore non può esigere la prestazione. Solo una volta che il termine sia scaduto quella obbligazione diventa esigibile. Il debitore può adempiere anzitempo eseguendo la sua prestazione in anticipo rispetto alla scadenza. Il termine è infatti posto a favore del debitore pertanto consente a quest’ultimo di rinunciare al termine.
Il creditore non può rifiutare l’adempimento della prestazione, ma deve riceverla nel momento in cui il debitore la esegue. Vi sono casi in cui il termine potrebbe essere utile al creditore. In questi casi è necessario che, nel momento in cui sorge l’obbligazione, si specifichi che quel termine non è previsto a favore del debitore ma in favore esclusivo del creditore. Nel caso del termine ad esclusivo favore del creditore, il debitore non può adempiere prima della scadenza, se lo facesse, il creditore può legittimamente rifiutare l’adempimento dell’obbligazione. Il creditore potrebbe rinunciare al termine posto esclusivamente in suo favore e chiedere, in qualsiasi momento, che il debitore adempia. È infatti vero che il debitore deve essere comunque pronto ad adempiere anticipatamente; tuttavia - secondo le regole della correttezza - lo stesso creditore non può chiedere un adempimento anticipato e pretenderlo senza preavviso.
Il termine potrebbe essere previsto a favore di entrambi soggetti. Conseguenza di questo è che né l’uno né l’altro possono adempiere anticipatamente. Di regola il creditore non può chiedere al debitore l’adempimento della prestazione prima della scadenza. Questa regola subisce però un’eccezione nel caso in cui si verifichi, a norma dell’articolo 1136, il fenomeno della decadenza dal beneficio del termine che si realizza qualora il debitore ponga in essere una condotta tale da mettere in pericolo l’attesa da parte del creditore, e cioè se il debitore si renda insolvente o non dia le garanzie che aveva promesso.
Se dopo il sorgere dell’obbligazione il debitore pone in essere comportamenti che pregiudicano la certezza del futuro adempimento, egli decade dal beneficio del termine ed è quindi tenuto a pagare immediatamente.
11. Capacità dei soggetti del rapporto obbligatorio
L’articolo 1191 si occupa del pagamento eseguito da un incapace. Con pagamento si intende l’adempimento di un’obbligazione in generale. Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare l’adempimento a causa della propria incapacità. Sul tema vi sono due scuole di pensiero. La prima sostiene che l’adempimento è un atto giuridico non negoziale per il quale non è necessaria la capacità d’agire, essendo sufficiente la capacità di intendere e di volere. Per la seconda scuola l’adempimento è un atto materiale dovuto.
Nella seconda scuola una volta che l’obbligazione sia validamente sorta, la capacità non rileva più. Una volta che l’obbligazione sia sorta validamente l’adempimento è un atto materiale dovuto. Dal punto di vista economico, l’adempimento è un atto neutro per il debitore: non è infatti un atto che lo impoverisce. L’atto che, al contrario, potrebbe impoverire il debitore è l’assunzione dell’obbligazione. Se il debitore non adempie il creditore può ottenere la soddisfazione del suo interesse anche contro la volontà del primo.
Il discorso cambia quando parliamo del pagamento effettuato in favore del creditore incapace. A norma dell’articolo 1190 il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore. Il rischio che la norma tende ad evitare è che il pagamento ricevuto dal creditore incapace venga disperso proprio a causa dell’incapacità di chi lo riceve. Il creditore deve essere infatti in grado di verificare l’esattezza dell’adempimento, nonché di rilasciare una quietanza. La regola citata fa però salvo i casi in cui lo stesso debitore dimostri che il pagamento sia andato comunque a beneficio del creditore. Se il debitore paga male è lo stesso debitore a dover provare che il pagamento è andato a beneficio dell’incapace.
12. Legittimazione a ricevere il pagamento
L’articolo 1188 individua i soggetti legittimati a ricevere il pagamento, vale a dire soggetti nelle mani dei quali il debitore può eseguire il pagamento: trattasi del creditore in persona, del suo rappresentante, della persona autorizzata dalla legge o dal giudice, o indicata dallo stesso creditore. L’ipotesi del soggetto indicato dalla legge come legittimato a ricevere riguarda i casi in cui è la legge stessa ad indicare chi sia il soggetto nei confronti del quale si deve adempiere. Se il pagamento non è fatto nelle mani del soggetto legittimato a riceverlo, non libera il debitore: il pagamento fatto a un soggetto sbagliato non è idoneo a liberare il debitore.
Nulla esclude che il creditore intervenga a ratificare il pagamento effettuato nelle mani del soggetto sbagliato dichiarando che l’adempimento va per lui comunque bene. Una diversa ipotesi, in cui il debitore è liberato pur avendo pagato nelle mani del soggetto sbagliato, ricorre nell’ipotesi in cui lo stesso debitore riesce in qualche modo a dimostrare che il pagamento è andato comunque a vantaggio del creditore.
13. Indebito soggettivo
Si parla di creditore apparente quando il pagamento è effettuato sempre nei confronti di un terzo ma che in base a circostanze univoche appariva come soggetto legittimato a riceverlo. Le circostanze univoche sono quelle tali per cui ciascuno sarebbe giunto alla ragionevole conclusione che quel soggetto era legittimato a ricevere il pagamento. Chi ha ricevuto è tenuto a restituire l’oggetto del pagamento al vero creditore.
Sezione III - Inadempimento
14. Inadempimento assoluto e inadempimento relativo
Quando il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta, si verifica un inadempimento che può essere assoluto o relativo. Si parla di inadempimento assoluto quando la prestazione è mancata del tutto. Si parla di inadempimento relativo quando il debitore ha eseguito la prestazione ma non in maniera esatta. L’inadempimento relativo può assumere diversi aspetti:
- Può trattarsi di adempimento parziale;
- Può trattarsi di adempimento tardivo;
- Può assumere l’aspetto di un adempimento difettoso, ovvero privo delle qualità contenute fra le parti.
15. Responsabilità per inadempimento
L’articolo 1218 stabilisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno salvo che provi che il suo inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile. Ratio della regola è che il debitore è libero di organizzarsi come crede per prepararsi all’adempimento. Il creditore non può dunque sindacare l’organizzazione dell’attività del debitore, ma quest’ultimo sopporta il rischio di verificarsi di tutti gli eventi. Spesso l’evento che risulti idoneo a giustificare un ritardo rientra nella nozione di caso fortuito (l’evento è imprevedibile) o di forza maggiore (un evento che può essere prevedibile ma comunque inevitabile).
16. Responsabilità aggravata
Per alcuni tipi di obbligazione la responsabilità per inadempimento è ancora più severa. Esempi sono le obbligazioni pecuniarie in cui il verificarsi di un’impossibilità della prestazione per causa non imputabile è praticamente impossibile. Nelle ipotesi di obbligazione di custodia la responsabilità del debitore è valutata in termini molto rigorosi, quasi al limite della responsabilità oggettiva, e cioè assolutamente indipendente da qualsiasi colpa.
17. Responsabilità del prestatore d’opera
Il metro per valutare l’adempimento nelle obbligazioni di mezzi è il parametro della diligenza. Se invece l’obbligazione è di risultato la responsabilità del debitore è valutata in termini più severi, per le obbligazioni di professionisti non basta più la diligenza ma il debitore dovrà adempiere con la diligenza propria della professione. La diligenza professionale è attenuata nel caso in cui il professionista sia chiamato a risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà.
18. Responsabilità del debitore per fatto dei propri ausiliari
In tema di responsabilità del debitore vige la regola posta dall’articolo 1128, secondo il quale, salva diversa volontà delle parti, il debitore, che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi. Al creditore non interessa il rapporto che lega il terzo al debitore. Il debitore è libero di scegliere di chi servirsi per adempiere, ma, a fronte di tale libertà, è responsabile per inadempimento. Il creditore infatti non ha azione nei confronti dei terzi.
19. Risarcimento del danno
La legge ricollega all’inadempimento, come conseguenza, il risarcimento del danno, che in generale si compone di danno emergente e lucro cessante. I danni si estendono tanto alla perdita subita quanto al mancato guadagno. Il risarcimento del danno si estende ai soli danni prevedibili nel momento in cui è sorta l’obbligazione. I danni che il debitore è chiamato a risarcire sono quelli che costituiscono una conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Sono tali quei danni che sono collegati all’inadempimento da un nesso di causalità, vale a dire legati da un rapporto di causa-effetto.
20. Concorso del fatto corposo del creditore. Esonero dalla responsabilità
L’articolo 1127 sancisce due principi. Il primo afferma che qualora il creditore è concorso a cagionare il danno il risarcimento è diminuito. Il secondo sancisce la regola per cui il risarcimento non è dovuto qualora il danno sarebbe stato facilmente evitabile se il creditore avesse usato l’ordinaria diligenza. In alcuni casi la responsabilità non può essere limitata né esclusa per effetto di un patto fra debitore e creditore: sono nulle le clausole di esonero che escludono la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. Le clausole di esonero della responsabilità sono ammesse solo per il caso di colpa lieve.
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