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LA MORA NEL DIRITTO ROMANO

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L’ADEMPIMENTO E L’INADEMPIMENTO MORA E RISARCIMENTO

1 Premesse adempimento – inadempimento un quadro generale

Lo schema obbligazionario prevede due o più soggetti coinvolti che ricoprono il ruolo di

creditore e debitore e nelle fonti romane tutte le regole più importanti in materia di

adempimento, inadempimento e responsabilità appartengono al novero delle obbligazioni da

atto lecito.

Il modo principale di estinzione di un’obbligazione è l’adempimento la c.d. Solutio, Ulpiano

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a riguardo definisce l’adempimento solvere dicimus eum, qui fecit quod facere promisit.

Quello che era stato promesso, seguendo l’orientamento accreditato, affermava che il

debitore dovesse usare la diligentia ordinaria o media, quella dell’uomo comune quella del

pater familias. A riguardo bisogna però puntualizzare che nei contratti protetti da azioni c.d.

di buona fede, dove il debitore non andava a ricavare utilità, come nel caso del deposito,

non si richiedeva la diligenza ma altresì una condotta che non procurasse nocumento al

creditore; al contrario, quando la parte ricavava diretta utilità, era necessaria una diligenza

esatta assunta come quella del bonus vir o del bonus pater familias, l’uomo di valore, più

alto dell’uomo medio. La diligenza esatta o esattissima comportava un dovere di cura ed

attenzione verso la cosa tale da evitare danni che potessero essere ricondotti al soggetto o a

terzi, ne è un esempio il comodatario che doveva preservare la cosa da furto; il conduttore

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doveva evitare che altri danneggiasse la cosa o tagliasse alberi . In questi casi non era

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chiesto al debitore di resistere alla violenza .

Solitamente si nota che l’inadempimento poteva avere diverse specie: dall’omissione (totale

o parziale) della prestazione alla distruzione o danneggiamento della cosa, alla cattiva

esecuzione dell’opera sino al ritardo.

Il caposaldo unico ed imprescindibile rimaneva che la condotta che portava

all’inadempimento produceva un danno al creditore, principio dunque che comportava la

responsabilità del debitore per danno connesso ad un comportamento a lui imputabile. Il

debitore poteva estinguere l’obbligazione (oltre che con l’esecuzione di quanto dovuto, via

naturale per il soddisfacimento del creditore) qualora la stessa fosse divenuta impossibile

per fatto a lui non imputabile non andando a ingenerare così alcuna responsabilità salvo che

egli non fosse in mora. L’impossibilità poteva avere causa giuridica, come se Tizio avesse

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promesso di dare un fondo e, sine facto eius, la cosa era diventata sacra ; oppure da una

causa naturale, come la morte, che andava a determinare il perimento dell’oggetto di

obbligazione. A tal riguardo è giusto specificare che l’oggetto dell’obbligazione doveva

essere una cosa certa e individualmente determinata o far parte di un genere limitato senno

genus numquam perit e quindi l’obbligazione non si estingueva perché il debitore poteva

trovare “una sostituzione”. Pagina

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Viceversa, secondo una regola attribuita ai giuristi veteres , quando la prestazione diveniva

impossibile per fatto imputabile al debitore c.d. factum debitoris perpetuava l’obbligazione:

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Si per debitorem steterit quominus res detur perpetuatur obbligatio .

In principio il raggio applicativo di questa regola era delimitato alle c.d. obbligazioni di dare

senza che vi fosse omissione ma bensì un atto positivo. Tizio si era obbligato, con

stipulazione, a dare a Caio il suo servo; prima che egli adempisse (ma senza essere in mora),

lo schiavo si era ammalato. Tizio aveva trascurato di curarlo e lo schiavo era morto. Tizio

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aveva responsabilità? Doveva corrispondere il controvalore? . La risposta fu, almeno

inizialmente, negativa perché l’obbligazione era di dare, non di fare e il fare non poteva

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essere incluso in un dare .

Se l’obbligazione era divenuta impossibile per fatto del debitore, la obbligazione si

perpetuava; come avrebbe altrimenti il giudice potuto evitare l’applicazione del principio ad

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impossibilia nemo tenetur che portava all’assoluzione per prestazione oggettivamente

impossibile condannando così il debitore al valore pecuniario della cosa in riferimento al

momento della contestazione della lite; da qui la creazione da parte dei giuristi di un

sapiente artifizio tale da far si che l’obbligazione si fosse perpetuata come se la cosa non si

fosse mai estinta.

Come anzidetto l’inadempimento ingenerava responsabilità nel debitore se ad esso

imputabile; in linea con i diversi gradi di diligenza, differenti erano anche i criteri di

imputazione di responsabilità:

- Dolus Malus, il debitore rispondeva solo se l’inadempimento era dipeso da dolo,

- Custodia, il debitore traeva vantaggio dalla condotta e la responsabilità

“oltrepassava” il dolo, il debitore era liberato solo se l’inadempimento era dipeso da

caso fortuito o forza maggiore,

- Culpa, che si può definire come imprudenza, negligenza e imperizia, per stabilire la

colpa di un debitore, lo si paragonava a se stesso, cioè si confrontava il

comportamento tenuto come debitore con quello che egli normalmente teneva con le

proprie cose.

La Mora – premesse

Come è stato analizzato l’obbligazione era composta da due o più soggetti: creditore e

debitore con diritto assoluto potenzialmente perpetuo in capo al primo perché l’obbligazione

nasce per essere estinta e questo ne è il suo naturale decorso tranne per alcuni casi

eccezionali nei quali la stessa diventava impossibile sempre in riferimento all’utilitas

contraentium.

Data la premesse inizieremo dunque a trattare la c.d mora solvendi; il termine mora descrive

ed indica un ritardo nell’adempimento, ossia la questione di un debitore che aveva un debito

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Publisher
A.A. 2022-2023
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher previo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Santucci Gioele.