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ORDENNANCES DI LUIGI XIV

Le Su impulso del ministro Jeans Baptiste Colbert, Luigi XIV riordina le materie del diritto processuale e del diritto l'ordennance civile, commerciale. Nel 1667 viene emanata che l'ordennance riorganizza il processo civile, a cui segue, nel 1670, criminelle, che disciplina il processo penale secondo il principio l'ordonnance du commerce inquisitorio. Nel 1673 viene emanata (detta code Savary, anche dal nome del mercante parigino che la predispose), l'ordonnance de la marine, mentre nel 1681 viene promulgata che rielaborano e unificano la molteplicità di consuetudini e statuti in materia di commercio e di commercio marittimo (statualizzazione del diritto ordennances commerciale). Le in materia civile rielaborano e unificano la materia del commercio e del commercio marittimo. Le consolidazioni rispondono alla materia assolutistica dello stato francese di atualizzazione il diritto commerciale che invece, fino ad allora, era autodisciplinato dal.

Il ceto dei mercanti, come abbiamo visto, si evolve attraverso le consuetudini e gli statuti delle corporazioni commerciali applicati dal Tribunale delle corporazioni. La finalità è raccogliere queste consuetudini all'interno di un testo di origine regia, con l'obiettivo di uniformare il diritto commerciale su tutto il territorio e di imprimere un sigillo regio su una rivoluzione extrastatuale. Luigi XIV ingloba all'interno del testo legislativo consuetudini che si erano formate ed evolute all'interno del ceto dei mercanti attraverso un laborio secolare. Luigi XIV razionalizza questo sistema di norme e lo riconduce entro la normativa dello Stato: da questo momento il diritto commerciale è disciplinato dallo Stato.

COSTITUZIONI PIEMONTESI:

Il sovrano Vittorio Amedeo II promuove una riforma legislativa volta a raccogliere sistematicamente le leggi proprie e dei suoi predecessori, che si inserisce nel programma di accentramento e

di unificazione politica e giuridica dello Stato sabaudo. Le Costituzioni vengono pubblicate nel 1723 e ripubblicate nel 1729, con l'aggiunta di un libro e dopo una generale revisione formale. Nel 1770 esse ricevono una revisione anche di carattere sostanziale da parte del successore di Vittorio Amedeo, Carlo Emanuele III. Esse trattano del rapporto tra Stato e religione, dell'ordinamento giudiziario, della procedura civile e criminale, del diritto feudale e fiscale e di alcuni settori del diritto civile. Le Costituzioni stabiliscono una gerarchia delle fonti che pone al primo posto le Costituzioni stesse, al secondo gli statuti (purché siano stati approvati dal sovrano e siano vigenti), al terzo la giurisprudenza delle Corti supreme del regno e infine il testo del diritto comune (con esclusione della dottrina). Lo Stato assoluto - L'accentramento della giurisdizione Se da un lato lo Stato moderno tende ad accentrare la legislazione ed a monopolizzare la funzione legislativa,

Dall'altro lato lo stato moderno tende anche ad accentrare la giurisdizione, ossia a monopolizzare la funzione giurisdizionale.

Nell'ambito del programma di accentramento della giurisdizione lo Stato istituisce corti supreme, composte da giudici, scelti e stipendiati dal sovrano e perciò dipendenti dal potere centrale.

Con l'espressione 'Grandi tribunali' Giovanni Battista de Luca indica queste corti supreme dei vari stati la cui giurisprudenza assume tra XVI e XVII secolo particolare rilevanza all'interno delle fonti di diritto dell'età del diritto comune.

Ossia assume l'importanza che tra Quattrocento e Cinquecento era stata assunta dalle opinioni dottrinali. Dunque sulla bilancia delle fonti del diritto attraverso le quali il sistema si evolve, prevalgono in questi secoli le decisioni dei Tribunali ed in particolare delle corti supreme che vengono create all'interno dei vari stati nell'ambito del problema della politica.

Di accentramento degli elenchi assoluti. Ciascuna di queste fonti del diritto (legislativa, dottrinale, giurisprudenziale) mantiene un ruolo in ogni epoca ai fini dell'evoluzione del sistema. Possiamo individuare, per semplificazione, per ciascuna epoca una fonte prevalente. In questi secoli dell'età moderna la fonte prevalente è quella della giurisprudenza e soprattutto della giurisprudenza dei grandi tribunali, cioè delle corti supreme.

Le corti supreme sono create o comunque rafforzate nell'ambito del programma di accentramento dello Stato moderno.

Le corti supreme, in via generale, fungono da tribunali di ultima istanza, giudicano in grado di appello o in secondo grado le cause decise dalle magistrature inferiori locali. In determinate materie (es. nelle cause feudali), tuttavia, hanno giurisdizione esclusiva. Le corti supreme hanno sempre il potere di avocazione, ossia il potere di sottrarre le cause dei tribunali inferiori e di deciderle.

direttamente. Esaminiamo i principali nel corso dell'età moderna. Il primo è l'unico tribunale istituito nel medioevo e tuttora esistente: la SACRAROTA ROMANA. La sacra rota romana fu istituita nel 1331 da papa Giovanni XXII con la Ratio Iuris.decretale La sacra rota costituiva al tempo stesso il tribunale supremo/la corte di ultima istanza dello Stato pontificio in materia civile e tribunale supremo di tutti i paesi cattolici nelle materie disciplinate dal diritto canonico. (commissio) Giudicava per incarico per pontefice ed era composta da giudici(auditores domini papae).detti 'uditori' Tra Quattro e Cinquecento la sacra rota romana inizia a motivare le proprie decisioni. Nella procedura adottata dalla sacra rota romana la motivazione non serve a spiegare la sentenza bensì costituisce un atto endoprocessuale per addivenire ad una sentenza più corretta. La viene emessa prima della decisione sentenza: i giudici redigevano la esponendo le.ragioni giuridiche che, secondo loro, avrebbero condotto alla sentenza, e la comunicavano alle parti, affinché queste possano replicare, qualora non avessero condiviso le motivazioni dei giudici, conducendo ad una sentenza nuova, che teneva conto anche delle repliche delle parti. A questo punto la sentenza non era più motivata, era motivato l'atto interno endoprocessuale che conduceva alla sentenza, all'atto finale. Dal 1563 viene introdotto l'obbligo di rendere pubblica la sentenza, qualora fosse stato richiesto dalle parti. Nel corso del XVI secolo furono istituite altre alle Rote nello Stato pontificio: Macerata nel 1589, Perugia, Bologna e Ferrara. Bologna e Ferrara avevano competenze più ristrette ed erano fondate sul modello della rota fiorentina. Nel 1502 viene istituito a Firenze un consiglio di giustizia, poi denominato ROTA FIORENTINA, come tribunale supremo. I giudici della rota fiorentina restano in carica 3 anni ed hanno l'obbligo di motivare le ragioni giuridiche che hanno condotto alla sentenza.

proprie decisioni, quanto non tutti i giudici non sono d'accordo,ossia quando la decisione viene adottata a maggioranza e non all'unanimità. Le motivazioni delle sentenze venivano rese pubbliche. Nella rota fiorentina la motivazione della sentenza assolve alla funzione di garantire la trasparenza e l'imparzialità del processo. Allo stesso tempo, la motivazione costituisce un punto di riferimento per i giudici che in futuro si fossero trovati a decidere un caso analogo, costituendo perciò un fattore di certezza del diritto. La motivazione della sentenza ha una doppia finalità. Sull'esempio della rota fiorentina nel corso del Cinquecento si formarono rote analoghe come la rota di Siena (1504) o la rota di Genova che aveva competenza in materia commerciale e civile. Il PARLAMENTO DI PARIGI si sviluppa a metà del Duecento nell'ambito del conseil du roi, di quella specializzazione delle funzioni che caratterizza il consiglio che assiste

Il re nell'esercizio delle sue funzioni supreme ed in particolare nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Sin dal medioevo la principale funzione del sovrano è quella di rendere giustizia e pertanto uno dei compiti principali del sovrano è quello di ricevere le istanze dei sudditi e di rispondere ad essi. Il gran numero di queste istanze porta alla formazione di conseil du roi, un organo ad hoc che si distacca dall'originario fino a dare vita ad un tribunale che prende il nome di Parlamento.

In età moderna si afferma gradualmente la prassi dell'alienabilità della carica di giudice del parlamento, la venalità degli uffici. Nel senso che le cariche potevano essere acquistate se erano posseduti determinati requisiti e una volta acquistate potevano essere conservate o vendute o trasmesse per eredità. La prassi dell'alienabilità o venalità degli uffici (molto diffusa) conduce alla sostanziale

inamovibilità ed indipendenza dei giudici del Parlamento in quanto la nomina non dipende più dalla volontà del governo. Il giudice si rende indipendente dal sovrano che per primo lo aveva nominato e a cui rimane legato.

In particolare, i giudici del parlamento di Parigi, grazie a questo sistema, iniziano a rappresentare un'élite potentissima composta da ricche famiglie (noblesse de robe) provenienti dall'alta borghesia che pone il proprio operato in contrasto con quello del governo.

Questo contrasto si consuma in particolare sul terreno della registrazione delle ordonnances. Il parlamento di Parigi è dotato del potere di interinazione: ossia, le ordinanze regie entrano in vigore soltanto dopo essere state registrate dal Parlamento, il quale può rifiutare la registrazione degli atti ritenuti in contrasto con le leggi fondamentali del regno.

Questa funzione (ricondotta tradizionalmente all'origine del parlamento) provoca aperti scontri con il potere regio.

Nel senso che sovente i parlamenti rifiutarono di registrare le ordennanceregie rimandando al re l'ordenance, il quale modificarla o insistere nella richiesta di registrazione. Questo fu possibile grazie all'indipendenza che si erano guadagnati i giudici. Trattandosi di corti supreme le sentenze emesse dai parlamenti non potevano essere impugnate, nemmeno dal re, in quanto giudicavano in nome del re. Tuttavia, si ammette la possibilità di ricorrere al re per errori di diritto e violazioni di legge, da cui l'origine del giudizio di cassazione.

Il SENATO DI MILANO rappresenta il modello per l'istituzione di altre corti analoghe negli stati italiani, cioè corti sovrane direttamente delegate dal princeps.

I Senati costituiscono un modello alternativo a quello delle Rote, infatti, mentre i giudici delle rote hanno incarichi temporanei (3/5

Dettagli
A.A. 2019-2020
59 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher laura.piranese di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Storti Claudia.