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LE MODALITA'DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA' A TITOLO ORIGINARIO

L'OCCUPAZIONE (923) riguarda le cose mobili che non sono di proprietà di alcuno, o perché non sono mai

state di qualcuno o sono state abbandonate volontariamente si acquistano con l'occupazione

L'INVENZIONE (927/928/929/930) riguarda cose mobili smarrite, le quali chi li trova deve consegnarle al

sindaco del luogo in cui l'ha trovata indicando le circostanze del ritrovamento.

IL TESORO (932) riguarda qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può

provare di essere proprietario. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se esso è stato

ritrovato sul fondo altrui è per 1/2 del proprietario del suolo e per 1/2 del ritrovatore.

L'ACCESSIONE (934) riguarda qualunque piantagione, costruzione esistente sopra o sotto il suolo

appartiene al proprietario di questo.

L'ALLUVIONE (941) è un modo d'acquisto caratterizzato dal LENTO, PROGRESSIVO e DUREVOLE

incremento del fondo.

L'AVULSIONE (944) caratterizzato dall'IMPROVVISO ed ISTANTANEO distacco di una parte del

fondo.

L'ACCESSIONE INVERTITA (938) è un eccezione dell'accessione, dove il proprietario della costruzione è

anche proprietario del fondo. Può esserci in caso di due situazioni:

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -> ESPROPRIO

- VICINO -> Se costruisce sul fondo altrui possono esserci diverse conseguenze. Se il proprietario del

- fondo si oppone si va dal giudice. Se il proprietario non si oppone entro 3 mesi colui che ha costruito

diviene proprietario del fondo deve pagare il doppio del valore del fondo più il risarcimento del danno

al precedente proprietario.

LA COMMISTIONE si ha quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono unite in maniera da

formare una cosa unitaria, ma si può distinguere la cosa superiore da quella inferiore. Il proprietario della

cosa superiore diventa proprietario di tutto e deve pagare all'altro il rispettivo valore.

L'UNIONE si ha quando più cose appartenenti a diversi proprietari formano un solo tutto e non è

distinguibile la cosa superiore da quella inferiore.

Diritto Privato modulo 1 Pagina 21

MODI D'ACQUISTO DELLA PROPRIETA' A TITOLO

ORIGINARIO

martedì 27 gennaio 2015

12:13

1. OCCUPAZIONE

Requisiti: beni mobili che non sono mai stati di nessuno o sono state abbandonate.

Costituzione: impossessamento materiale della cosa.

2. INVENZIONE

Requisiti: cose mobili smarrite

Costituzione: devono essere consegnate al sindaco del luogo in cui sono state trovate indicando le circostanze del

ritrovamento. Questi provvedere a rendere nota la consegna per mezzo della pubblicazione nell'albo pretorio del

comune, per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta. Trascorso un anno

dall'ultimo giorno della pubblicazione, senza che si presenti il proprietario, la cosa appartiene a chi l'ha trovata.

3. TESORO

Requisiti: cose mobili di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario.

Costituzione: il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se esso è stato ritrovato sul fondo

altrui è per metà del proprietario del suolo e per metà del ritrovatore.

4. ACCESSIONE riguarda qualunque piantagione, costruzione esistente sotto o sopra il suolo appartiene al

proprietario di questo.

5. ALLUVIONE è caratterizzato dal LENTO, PROGRESSIVO e DUREVOLE incremento del fondo.

6. AVULSIONE è caratterizzata da incrementi di fondo causati dal distacco di una parte considerevole e

riconoscibile di un altro fondo, il proprietario del fondo al quale si è unità la parte staccata ne acquista la

proprietà, però deve pagare un indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall'avulsione.

7. ACCESSIONE INVERTITA è un eccezione dell'accessione dove il proprietario della costruzione diviene

proprietario anche del fondo. È un modo d'acquisto a titolo originario che può essere applicato per

l'ESPROPRIAZIONE da parte della P.A., con previo risarcimento dei danni al proprietario, o dall'occupazione in

buona fede di una porzione di fondo attiguo al proprio, per la costruzione di un edificio. Ivi non è il proprietario

del suolo che acquista la proprietà della costruzione ma è il proprietario di questa che, se non riceve opposizione

da parte del fondo occupato, entro tre mesi dal giorno di inizio della costruzione, ne acquista la proprietà previo

pagamento del doppio del valore della superficie occupata, più il risarcimento dell'eventuale danno subito.

8. COMMISTIONE

Requisiti: più cose appartengono a diversi proprietari e sono unite in maniera da formare una cosa unitaria, ma si

può distinguere la cosa superiore da quella inferiore.

Costituzione: il proprietario della cosa superiore diventa proprietario di tutto e deve pagare il rispettivo valore

della cosa unita o mescolata.

9. UNIONE

Requisiti: più cose appartengono a diversi proprietari e formano un sol tutto e non è distinguibile la cosa

superiore da quella inferiore.

Costituzione: ciascuno conserva la proprietà della cosa sua.

10. SPECIFICAZIONE risolve i conflitti tra proprietà di un bene e lavoro di specificazione in modo da proteggere in

via primaria il lavoro dello specificatore considerato l'elemento principale, capace di attrarre a sé i beni lavorati.

MODI D'ACQUISTO DELLA PROPRIETA' A TITOLO DERIVATIVO.

Può derivare da COMPRAVENDITA, ESPROPRIAZIONE, SUCCESSIONE

Diritto Privato modulo 1 Pagina 22

DIRITTI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI

mercoledì 28 gennaio 2015

10:05

1. DIRITTO DI SUPERFICIE

Il diritto di superficie è l’acquisto della proprietà della costruzione esistente o il diritto di edificare, fermo

restando il separato diritto di proprietà sul suolo. Il diritto di superficie determina un particolare modello di

proprietà, la cosiddetta proprietà superficiaria.

Costituzione: si costituisce per contratto, testamento o per usucapione, e può essere previsto a tempo

determinato o indeterminato.

Prescrizione: quando si acquista il diritto di proprietà sulla costruzione, l’acquisto sarebbe a titolo derivativo;

mentre se si acquista il diritto ad edificare, la proprietà sulla costruzione si costituirebbe a titolo originario. Se

si è acquistato un diritto di proprietà, il diritto è imprescrittibile; se si è acquistato un diritto di edificare, il

diritto è sottoposto al regime della prescrizione, con la conseguenza che, se non si edifica nel termine di 20 anni,

il diritto si prescrive.

Estinzione: Il diritto di superficie si estingue per decorrenza del termine, per rinunzia del superficiario, per

riunificazione della figura del proprietario con quella del superficiario; non si estingue per il perimento della

costruzione.

2. ENFITEUSI

L’enfiteusi è un diritto di godimento su cosa altrui; il proprietario di un suolo dà in enfiteusi il suddetto diritto ad

un terzo (enfiteuta), il quale esercita gli stessi diritti di godimento del proprietario. Gli obblighi dell’enfiteuta

sono: migliorare il fondo e pagare un canone .

Costituzione: L’enfiteusi si può costituire per contratto, in forma scritta, per testamento o usucapione e può

essere a tempo determinato o perpetuo; se è stabilita a tempo determinato, non può avere una durata inferiore

ai 20 anni.

Poteri dell'enfiteuta: L’enfiteuta può modificare la destinazione del fondo, può disporre per testamento del

proprio diritto, ma non può cederlo in subenfiteusi.

Estinzione: L’estinzione si ha a seguito della scadenza del termine, rinunzia dell’enfiteuta, per perimento totale

del fondo ed espropriazione, si estingue anche quando l’enfiteuta non ha migliorato il fondo o non ha pagato due

annualità di canone.

Il legislatore prevede due peculiari modi di estinzione del diritto: l’affrancazione e la devoluzione.

Con l’affrancazione si attribuisce all’enfiteuta un diritto all’acquisto (a titolo derivativo) della proprietà del

fondo, pagando una somma di denaro che si ottiene moltiplicando per quindici volte il valore del canone annuo

(capitalizzazione del fondo).

La devoluzione è sostanzialmente un’azione di risoluzione, tendente a tutelare il proprietario di fronte alle

inadempienze degli obblighi dell’enfiteuta.

In virtù dell’estinzione, l’enfiteuta ha un diritto ad un rimborso, commisurato all’incremento di valore apportato

sulla base dei miglioramenti e delle addizioni fatte; resta il diritto di togliere le addizioni fatte senza arrecare

danno al fondo.

3. USUFRUTTO

L’usufrutto è il diritto di godere di un bene altrui e dei suoi frutti con l’obbligo di conservare la destinazione

economica del bene e di restituirlo alla scadenza. Il bene dato in godimento deve essere un bene fruttifero e non

consumabile, però esiste anche l’usufrutto dei beni consumabili (quasi usufrutto). I frutti sono acquistati

dall’usufruttuario secondo le regole generali.

Costituzione: L’usufrutto si costituisce per legge (genitori sui beni dei figli), volontariamente (per contratto o

testamento) e per usucapione. Il diritto è cedibile ma la cessione non può eccedere la durata originaria.

Obblighi dell'usufruttuario: L’obbligo dell’usufruttuario è quello di restituire alla scadenza il bene con

l’osservanza della diligenza del buon padre di famiglia. L’usufruttuario è tenuto alle spese di mantenimento del

bene dato in usufrutto ed i suoi diritti, oltre che sui frutti, si estendono ai miglioramenti e alle addizioni, ma non

al tesoro.

Estinzione: L’estinzione dell’usufrutto si ha per scadenza del termine, per rinunzia, per prescrizione determinata

dal non uso protratto per 20 anni, per consolidazione, per il perimento totale e non quello parziale della cosa, per

abuso dell’usufruttuario susseguente all’alienazione dei beni o al loro deterioramento. Non si estingue invece se la

cosa è espropriata e se perisce per colpa o dolo di terzi.

Diritto Privato modulo 1 Pagina 23

USO E ABITAZIONE

4. L’uso e l’abitazione hanno limitata misura della facoltà di godimento che si attribuisce sulla cosa. L’uso è diritto

personalissimo, che attribuisce al suo titolare il potere di servirsi della cosa e di raccoglierne gli eventuali frutti,

limitatamente ai bisogni della sua famiglia. Quando l’uso ha per oggetto un’abitazione, la situazione si qualifica

diritto di abitazione.

Costituzione: L’uso e l’abitazione si costituiscono per usucapione, volontariamente o per legge.

Estinzione: Si estinguono con la mor

Dettagli
A.A. 2014-2015
42 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sweetchocolate_91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Tommasi Sara.