Anteprima
Vedrai una selezione di 15 pagine su 67
Metodologia scienza giuridica - studio della criminologia Pag. 1 Metodologia scienza giuridica - studio della criminologia Pag. 2
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Metodologia scienza giuridica - studio della criminologia Pag. 6
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Metodologia scienza giuridica - studio della criminologia Pag. 11
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Metodologia scienza giuridica - studio della criminologia Pag. 16
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Metodologia scienza giuridica - studio della criminologia Pag. 21
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Metodologia scienza giuridica - studio della criminologia Pag. 26
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Metodologia scienza giuridica - studio della criminologia Pag. 31
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Metodologia scienza giuridica - studio della criminologia Pag. 36
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Metodologia scienza giuridica - studio della criminologia Pag. 41
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Metodologia scienza giuridica - studio della criminologia Pag. 46
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Metodologia scienza giuridica - studio della criminologia Pag. 51
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Metodologia scienza giuridica - studio della criminologia Pag. 56
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Metodologia scienza giuridica - studio della criminologia Pag. 61
Anteprima di 15 pagg. su 67.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Metodologia scienza giuridica - studio della criminologia Pag. 66
1 su 67
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

II. LO SVILUPPO STORICO DEL PENSIERO CRIMINOLOGICO

La criminologia nasce come scienza solamente nel XIX secolo, quando per la prima volta viene affrontato in modo empirico e sistematico lo studio dei fenomeni delittuosi, i quali in precedenza venivano considerati secondo una prospettiva essenzialmente morale e solo secondariamente giuridica. Lo studio del pensiero criminologico sarà perciò rivolto a verificare in quale modo i delitti e i loro autori siano stati percepiti nel tempo e secondo quali intenti si è mirato a combattere, prevenire e punire la criminalità. Questo approccio storico può essere affrontato secondo una triplice prospettiva: esplicativa (perché si delinque?), operativa (come punire?), finalistica (a qual fine punire?). Prima di considerare queste tre prospettive occorre premettere che, riandando fino ai tempi più remoti della nostra evoluzione culturale, si è constatato che da sempre la norma, sia essa legale o morale, rappresenta

Il fondamentale parametro regolatore della condotta degli uomini. Il definire taluni comportamento come "autorizzati" ed altri "proibiti" è dunque una esclusiva caratteristica dell'uomo, dalla quale deriva anche l'altra sua specifica prerogativa di potere e di volere, ossia di scegliere le condotte proibite anziché quelle lecite, e perciò di potere e di volere compiere anche delitti. Se affrontiamo il nostro tema nella prospettiva esplicativa, possiamo constatare come per lunghi secoli la risposta all'interrogativo "perché si delinque?" sia stata la stessa che veniva fornita all'interrogativo "perché si pecca?", poiché la netta differenziazione fra illecito giuridico e illecito morale iniziò a delinearsi solo a partire dall'Illuminismo e prima di allora il delitto finiva per identificarsi col peccato. Le risposte in proposito furono perciò ricollegate al sempiterno

conflitto fra le forze del bene e quelle del Male (perribellione al comandamento divino, per acquiescenza alle lusinghe deldemonio, per idolatria, per lussuria, per odio, per avidità, per egoismo, persuperbia, per invidia, per violenza e così via). Un simile approccio pone sinda subito la questione della libertà di peccare, che costituisce un dibattito tuttora aperto fra le correnti di pensiero deterministiche che ritengono l'uomo totalmente condizionato nell'azione da forze a lui esterne (cultura, società,pressioni ambientali di ogni tipo, fattori psicologici, l'inconscio, ecc.) e quelle che ritengono invece l'uomo comunque libero, cioè dotato della capacità di scegliere il bene (i comportamenti autorizzati dalle norme) o il male (i comportamenti proibiti dalle norme). Se affrontiamo poi il nostro tema nella prospettiva operativa, possiamo constatare come sia nota nei tempi passati la predilezione per la pena capitale quale

sanzione elettiva, applicata per infrazioni ai nostri occhi anche di ben modesta gravità. Al supplizio capitale spesso erano unite, prima dell'Illuminismo, torture e sofferenze prolungate, in modo da rendere la morte più dolorosa e l'agonia più lunga (si pensi alla crocifissione, alla lapidazione, alle pene corporali, alle mutilazioni, ecc.). Solo ai giorni nostri la pena fondamentale è diventata la perdita della libertà mediante la semplice carcerazione, anche se occorre comunque sottolineare come la pena capitale sia prevista ancora oggi in un numero considerevole di Paesi, nonostante l'ONU ne abbia raccomandato la proscrizione, e come le condizioni di vita nel carcere siano pur sempre peggiori di quelle in libertà e in molti luoghi le modalità di trattamento dei reclusi siano tuttora inique. Se affrontiamo infine il nostro tema nella prospettiva finalistica, dobbiamo fare alcune considerazioni. Innanzitutto occorre sottolineare come,

In ogni tempo, non si è mai rinunciato al "principio sanzionatorio", non solo come strumento di controllo sociale, ma anche al fine di appagare in ognuno il sentimento e il bisogno di giustizia, infliggendo una pena più o meno grave, fino alla perdita della vita, a chi ha infranto la norma. Altra fondamentale finalità della pena fu quella della vendetta, consistente nell'infliggere un male al colpevole direttamente dalla vittima, in compenso del male subito. Per secoli la vendetta non fu solo la motivazione principale della pena, ma un preciso diritto della vittima o dei suoi familiari, fino al momento in cui lo Stato iniziò dapprima a limitare e regolamentare la vendetta e successivamente a vocare a sé l'amministrazione della giustizia togliendola alla disponibilità del privato. Riguardo la finalità intimidativa, essa fu sempre insita nella pena e costituiva nel passato anche l'unica modalità di prevenzione.

venendoperlopiù attuata con la pubblicità della punizione da eseguirsi sulle pubblichepiazze dinanzi a tutto il popolo. La finalità pedagogica e di emenda moraledell’Ottocento e quella risocializzativa/riabilitativa del Novecento non eranopresenti nella cultura preilluministica, ma può intravedersene un’anticipazionesia nei teologi della Scolastica, per i quali la pena aveva un caratteremedicinale per il reo, che espiava la sua colpa davanti a Dio, guarendo cosìdal male, sia all’epoca dell’Inquisizione, quando una delle finalità dellagiustizia era la riconciliazione, in virtù della quale l’inquisitore operavaaffinché il reo morisse chiedendo perdono per il peccato commesso eperdonando chi lo giustiziava.Prima dell’Illuminismo, tanto diritto e procedura penali quanto l’esecuzionedelle pene erano coerenti con la struttura politica e sociale dell’AncienRégime, incentrata

sull'autoritarismo dispotico della monarchia assoluta e sui privilegi dell'aristocrazia nobiliare ed ecclesiastica. Gli aspetti di tale ideologia assolutistica legati all'esercizio della giustizia furono: - la mancanza di certezza del diritto; - l'arbitrarietà nell'esecuzione delle pene, nonché la loro crudeltà e inappellabilità; - lo smisurato abuso della pena capitale; - l'estensione dei poteri giurisdizionali anche agli organi di polizia; - l'assenza di diritti di difesa. Il delinquente era percepito alla stregua di un malvagio attentatore dell'autorità del sovrano, la cui persona si identificava con lo Stato, e il re o inoltre era ancora gravato da una colpevolezza di significato anche religioso, posto che la potestà reale era considerata come promanante e garantita dalla divinità: il criminale, pertanto, doveva essere severamente punito e, molto spesso, materialmente soppresso, e ciò avveniva.attraverso lo strumento del pubblico supplizio, affinché ciascuno potesse direttamente constatare ciò che comportava l'aver sfidato l'autorità. A questa situazione sociale cominciarono ad opporsi nel XVIII secolo le idee illuministiche, tese a "rischiarare" la mente degli uomini dalle tenebre del dispotismo, dell'ignoranza, della superstizione religiosa, attraverso la scienza e la conoscenza. L'Illuminismo si presentò dunque in quel contesto storico come un'ideologia rivoluzionaria che proponeva nuovi valori alternativi, in primis la ragione come sostituto di una tradizione asservita agli interessi conservatori delle classi potenti e la libertà per tutti i cittadini (e non più sudditi), nonché la loro eguaglianza come "fatto elegge naturale" a fronte dei privilegi di casta. Uno degli strumenti che avrebbe consentito di realizzare il pensiero illuminista era rappresentato dalla giustizia: il

Il principio dell'uguaglianza degli uomini di fronte alla legge risale infatti ai filosofi illuministi, anche se occorre comunque precisare che per loro l'idea di uguaglianza non aveva ancora il significato, maturato successivamente dall'ideologia socialista, di uguaglianza di opportunità e di risorse estesa anche alle classi proletarie, ma si riferiva specificamente all'abolizione dei privilegi di nascita e di classe ed essenzialmente alla parità di tutti i cittadini di fronte all'autorità dello Stato, che veniva a sostituirsi a quella del monarca e delle caste potenti. La necessità di una nuova struttura giuridico-normativa del diritto pubblico, che desse corpo ai principi illuministici e che ponesse le basi di un nuovo diritto, trovò in Cesare Beccaria il suo più famoso sostenitore e divulgatore. Il suo saggio "Dei delitti e delle pene" rappresenta la più nota, lucida e sintetica esposizione della.

nuova concezione liberale del diritto penale, i cui aspetti fondamentali possono essere così riassunti: - la funzione della pena è quella di rispondere alle esigenze di una determinata società anziché ai principi morali, realizzando così la separazione fra morale religiosa ed etica pubblica; - il diritto deve garantire la difesa dell'imputato contro gli arbitri dell'autorità, partendo dal principio della presunzione di innocenza; - i privilegi di casta debbono essere eliminati e a tutti deve essere assicurata uguaglianza di trattamento penale attraverso la chiarezza e la certezza del diritto positivo; a tal fine i codici devono essere scritti ed i reati espressamente previsti dai codici stessi; - la pena deve avere un significato retributivo, anziché unicamente intimidatorio e vendicativo, vale a dire che ciascuno deve subire una pena che tocchi i propri diritti tanto quanto il delitto che ha commesso ha colpito i diritti altrui; La formattazione del testo utilizzando tag html è la seguente:

nuova concezione liberale del diritto penale, i cui aspetti fondamentali possono essere così riassunti:

  • la funzione della pena è quella di rispondere alle esigenze di una determinata società anziché ai principi morali, realizzando così la separazione fra morale religiosa ed etica pubblica;
  • il diritto deve garantire la difesa dell'imputato contro gli arbitri dell'autorità, partendo dal principio della presunzione di innocenza;
  • i privilegi di casta debbono essere eliminati e a tutti deve essere assicurata uguaglianza di trattamento penale attraverso la chiarezza e la certezza del diritto positivo; a tal fine i codici devono essere scritti ed i reati espressamente previsti dai codici stessi;
  • la pena deve avere un significato retributivo, anziché unicamente intimidatorio e vendicativo, vale a dire che ciascuno deve subire una pena che tocchi i propri diritti tanto quanto il delitto che ha commesso ha colpito i diritti altrui;

La severità della pena deve essere mitigata, devono essere escluse le pene corporali e i supplizi, la pena di morte deve essere abolita, o quanto meno grandemente limitata; la pena deve colpire il delinquente unicamente per quanto di illecito ha commesso e non in funzione di quello che egli è o può diventare; il criminale non è più come un peccatore, ma come un individuo dotato di libero arbitrio, pienamente responsabile, che ha effettuato scelte delittuose delle quali deve rispondere nel modo stabilito dalla legge.

Le esigenze di un effettivo adeguamento del diritto penale ai principi liberali dell'Illuminismo trovarono una prima attuazione nel Code Napoléon del 1804. In Italia, i nuovi principi si articolarono nel XIX secolo in una summa dottrinale che prese il nome di Scuola Classica del diritto penale, di cui i più noti esponenti furono Giovanni Carmignani, Pellegrino Rossi e Francesco Carrara. La Scuola Classica si incentrava su tre

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
67 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher niobe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Metodologia della scienza Giuridica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Ciaramelli Fabio.