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Appunti di criminologia

Parte generale

Introduzione allo studio della criminologia

  • Lo sviluppo storico del pensiero criminologico
  • Psicologia e criminalità
  • Interventi giuridico-normativi contro la criminalità

Parte speciale

L'ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani

(di Umberto Galimberti)

Introduzione allo studio della criminologia

Le discipline che hanno come loro fondamentale interesse i fenomeni delittuosi si denominano "scienze criminali" e ad esse appartengono:

  • La criminologia, che studia i fatti delittuosi, gli autori dei delitti e le differenti reazioni che la società mette in atto per combatterli o prevenirli;
  • Il diritto penale, sia sostanziale che procedurale, che si presenta come la scienza che studia, analizza ed approfondisce il complesso delle norme giuridiche rivolte ai cittadini, le quali divengono, in forza di legge, regole di condotta;
  • Il diritto penitenziario, che ha come oggetto l’insieme delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la fase esecutiva del procedimento giudiziario penale;
  • La psicologia giudiziaria, che ha come oggetto le peculiarità e le interrelazioni psicologiche fra le persone che partecipano alle indagini e al processo (cioè l’imputato, la parte offesa, i testimoni, i periti, gli avvocati, i magistrati della pubblica accusa e i giudici);
  • La politica penale (o politica criminale), che è composta da molteplici filoni di pensiero aventi come comune obiettivo quello di studiare, elaborare e proporre gli strumenti ed i mezzi (legislativi, giuridici, sociali, trattamentali, preventivi) per combattere la criminalità.

Inoltre, occorre precisare che la criminalistica non va confusa né con la criminologia né con le scienze criminali: essa, infatti, è da intendersi come l’insieme delle molteplici tecniche di polizia scientifica che hanno come obiettivo la risoluzione di svariati problemi di ordine investigativo, utili per la qualificazione del reato, per l’identificazione del reo o della vittima e per la caratterizzazione delle circostanze.

La specificità della criminologia è riassumibile in quattro punti:

  • L’ampiezza del campo di indagine, nel quale rientrano: i fatti criminosi e i loro aspetti fenomenologici, le variazioni nel tempo e nei luoghi, le condizioni sociali ed economiche che ne favoriscono la diffusione e le modificazioni; lo studio degli autori dei delitti, con le loro caratteristiche psicologiche o psicopatologiche e con i fattori ambientali e situazionali che entrano in gioco nell’agire delittuoso dei singoli; i diversi tipi di reazione sociale che il delitto suscita, l’analisi delle conseguenze esercitate dal crimine sulle vittime, degli interventi in loro favore e dei ruoli eventualmente da loro giocati nella genesi del delitto; l’analisi del fenomeno della devianza;
  • Il carattere di scienza multidisciplinare, poiché per il suo autonomo sviluppo richiede molteplici competenze fornite da più discipline (come la sociologia, la psicologia, la psichiatria, la medicina, la pedagogia, la psicologia sociale, l’antropologia, ecc.), mentre resta esclusivo il suo compito di coagulare in sé i loro apporti per quanto può essere utilizzato per lo studio del crimine;
  • Il carattere di scienza interdisciplinare, poiché ha necessità di dialogo con altre scienze per poter, congiuntamente a queste, affrontare questioni per la cui risoluzione sono necessarie molteplici competenze;
  • Il carattere di scienza dell’uomo, poiché ha in comune con le altre scienze definite come tali lo studio dell’uomo nella sua dimensione individuale e sociale e, nello specifico, lo studio dell’uomo allorquando viola la legge penale.

La criminologia è stata da molti ricompresa fra le scienze empiriche, sia nel senso che sarebbe fondata solo sull’osservazione della realtà criminosa e non sulla speculazione astratta o su presupposti teorici o su giudizi di valore, sia nel senso che i suoi dati dovrebbero avere carattere oggettivo. Un altro aspetto del suo essere scienza empirica si manifesta con la sua qualificazione come scienza descrittiva dei fenomeni criminosi, poiché ad essa compete la descrizione fattuale, la classificazione e la differenziazione tassonomica dei delitti e dei loro autori.

Tuttavia, il carattere avalutativo e neutrale della criminologia intesa come scienza sempre e solo empirica, a lungo sostenuto nel passato, è oggi assai ridimensionata: infatti, nel momento in cui alla descrizione dei fenomeni criminosi si aggiunge anche la ricerca e l’identificazione dei fattori responsabili di tali eventi, la criminologia viene ad assumere il carattere di scienza eziologica, ossia di scienza che ricerca le cause dei fenomeni da lei osservati. In questo senso la criminologia viene in definitiva ad effettuare giudizi ispirati a valori e perde quindi le sue connotazioni di scienza empirica.

Un’altra caratteristica della criminologia è poi quella di essere anche una scienza applicativa: infatti, fra le molteplici competenze del criminologo, vi è anche quella di intervenire operativamente sui fenomeni criminosi e sugli individui, attraverso l’attuazione di interventi di prevenzione generale e speciale, di programmi di mediazione fra reo e vittima, di interventi volti a favorire l’educazione dei rei minorenni e la risocializzazione dei condannati adulti, ecc.

Una peculiarità delle teorie criminologiche, per il fatto di essere elaborate da una scienza dell’uomo, è rappresentata dal carattere relativo delle “verità” da esse enunciate. Molti approcci teorici, sia sociologici che psicologici, si propongono come teorie unicasuali, nel senso che polarizzano il loro interesse su di un unico fattore, ritenuto il più rilevante o addirittura esclusivo; altri approcci teorici si propongono invece come teorie multicausali, nel senso che tentano di conciliare molteplici fattori che intervengono nella causazione per offrire così una prospettiva interpretativa più ampia.

Nello studio del comportamento umano, l’enorme numero dei fattori concorrenti e l’estrema varietà individuale nel rispondere e reagire anche a identiche condizioni devono rendere cauti sul significato della causalità nella condotta umana. Nessun fattore può mai da solo spiegare completamente un fatto e reciprocamente lo stesso comportamento può essere inquadrato e spiegato secondo varie teorie causali, a seconda che i vari ricercatori rivolgano il loro interesse maggiormente sull’uno piuttosto che sull’altro degli innumerevoli fattori che concorrono nel comportamento sociale dell’uomo.

Ne deriva che intendere la condotta umana in termini polarizzanti sulla causalità espone al rischio di considerarla secondo la prospettiva del determinismo, con la quale si finisce col delineare un’interpretazione meccanicistica che non lascia più spazio a quella variabile fondamentale del comportamento umano che è la libertà di scelta. Sul terreno teorico risulta poi sterile ogni affermazione generalizzante o di priorità fra le varie cause evidenziate dalle varie teorie: infatti, la complessità dei fenomeni della psiche umana, e conseguentemente della condotta, impedisce di stabilire delle gerarchie di importanza tra tali fattori e perciò soltanto utilizzando i vari approcci in una visione integrata e non esclusiva verrà favorita la migliore comprensione dei fenomeni.

Ritornando alla questione delle verità delle teorie criminologiche c’è da ricordare che il carattere distintivo della bontà di una teoria non è il suo essere più o meno vera, in quanto ogni costruzione teorica che miri ad identificare la causa o le cause del comportamento criminale incontra due ostacoli: il primo risiede nella estrema variabilità dei crimini che sono straordinariamente diversi fra loro e ciò consente di affermare che non ci sarà nessuna teoria in grado di identificare una o più cause efficienti per ogni tipo di crimine; il secondo deriva dal fatto che le cause identificate oltre ad essere numerosissime sono spesso inconciliabili tra loro.

Detto ciò, appare evidente che le teorie hanno una validità solo relativa e provvisoria e pertanto la bontà di una teoria dovrà essere valutata piuttosto in funzione del suo valore euristico, cioè della sua capacità di prestarsi ad essere utilmente impiegata per facilitare ulteriormente la comprensione di un fenomeno, per accrescere le conoscenze e per intervenire più efficacemente su di esso. In conclusione non si deve cercare la teoria più vera, posto che nessuna lo è in assoluto, ma il criminologo si avvarrà piuttosto dei contributi derivanti da vari approcci teorici, oltre che dalle proprie affinità e orientamenti, così da poter fruire di un più ampio ventaglio conoscitivo.

Il bisogno di collocare tutto ciò che accade nel grembo di una spiegazione generale che dia certezze è presente da sempre nella natura umana e pertanto non deve sorprendere il fatto che anche la criminologia si sia posto il problema di identificare le cause della condotta delittuosa. Abitualmente si designa come causa di un fatto l’antecedente necessario e sufficiente al suo accadimento, ossia la condizione che più direttamente è intervenuta nel fenomeno esaminato, trascurando gli altri, e senza la quale l’effetto non si sarebbe verificato (c.d. causa efficiente).

Se poi ci si propone non semplicemente di esaminare un fenomeno, ma anche di intervenire per modificarlo, è chiaro che si rende necessario sceverare dal complesso degli antecedenti necessari talune condizioni che si reputano più importanti perché sono quelle sulle quali possiamo intervenire per modificare l’effetto. Di fronte a tale esigenza di una causalità pragmatica si trova anche il criminologo, chiamato ad indagare e comprendere, ma possibilmente anche a contrastare il comportamento delittuoso.

Questo concetto di causalità, detto di “causalità lineare”, è tipico dell’età del Positivismo quando vigeva una visione meccanicistica ed una fiducia assoluta nella capacità esplicativa della scienza, secondo la quale i fenomeni naturali (e con essi anche il comportamento umano) derivavano, in una visione deterministica, da fattori noti che producevano necessariamente certi effetti, in armonia con leggi di natura che erano ritenute certezze non discutibili.

Tuttavia, se per molti fenomeni naturali la causalità lineare ha tuttora un suo pieno valore, ciò non può sicuramente dirsi per i fenomeni di cui si occupano le scienze dell’uomo: la prospettiva della causalità relativamente al comportamento umano è infatti cambiata radicalmente e adesso è intesa secondo una prospettiva sistemica e alla luce di un nuovo concetto di causalità, detto di “causalità circolare”, secondo il quale nell’insieme dei rapporti interpersonali, costituenti appunto un sistema, la condotta di un soggetto influenza quella degli altri e questa, a sua volta, si ripercuote sul comportamento del primo agente.

Appare evidente che la comprensione di quella condotta sarà arricchita dall’approccio sistemico, ma vi sarà anche il rischio di non saper più riconoscere dove si colloca la responsabilità di quel soggetto, poiché l’eccesso del comprendere può portare all’impossibilità del giudicare. In conclusione occorre dunque che il criminologo sappia contemperare la più ampia comprensione della concatenazione dei fattori che intervengono nel comportamento delittuoso, fornita dal principio della causalità circolare, con le esigenze del sistema della giustizia, astenendosi dal formulare giudizi e giustificazioni che spettano necessariamente solo al giudice, il quale, nelle attribuzioni di responsabilità, procede secondo un modello differente di causalità, detto di “causalità giuridica” o “materiale”, per il quale la condotta umana può considerarsi causa dell’evento quando è condizione efficiente del medesimo, in quanto senza di essa l’evento non si sarebbe verificato, e l’evento, al momento della condotta, era prevedibile conseguenza verosimile di essa.

La criminologia non ha e non può avere una propria autonomia nel delimitare il proprio ambito d’indagine perché nello studio del crimine è delimitata dal diritto positivo: il delitto, infatti, è un fatto sociale che la legge definisce come tale per convenzione pubblica. Nell’intento di definire il delitto secondo criteri di validità generale, svincolata dalle norme contingenti e mutevoli nel tempo e nei luoghi del diritto positivo, si sono registrati, fin dal secolo scorso, diversi tentativi: quello della Scuola Positiva del diritto di rivalutare il vecchio concetto di delitto naturale, che mirava ad identificare i delitti secondo un criterio e un’etica universali non subordinate al variare delle norme legali, ma che tuttavia è stato smentito dagli studi antropologici ed etnologici, i quali, informando come nessuna delle condotte proibite dalle norme si sia mantenuta immutata nel corso dei secoli, hanno dimostrato come tutti i valori etici, tra cui anche quelli che parrebbero più radicati, non siano frutto di principi innati o di principi immanenti e immutabili, bensì dell’evoluzione sociale e culturale; quello di utilizzare il principio della antisocialità o della pericolosità sociale, su cui si incentrava la politica criminale propugnata della Scuola Positiva del diritto, che era intesa come una sorta di innata tendenza a compiere delitti non connessa necessariamente con l’effettualità di comportamenti legalmente proibiti, ma che tuttavia finiva per ammettere una criminalità “potenziale” o “induttiva”, svincolando il concetto di delinquente da quello di delitto consumato o tentato e considerando tali taluni individui solo in ragione di talune loro caratteristiche somatiche e psicologiche, o più semplicemente del loro status; quello di alcuni pensatori che hanno parlato di una “criminologia dei diritti umani”, muovendo dall’intento di prendere in esame anche quei comportamenti che costituiscono violazione dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo, definiti dall’ONU fin dal 1946 con la Carta delle Nazioni Unite, prescindendo dal fatto che siano o no previsti come reati dal diritto positivo delle singole nazioni, ma che tuttavia ha dato luogo ad una questione tuttora aperta perché comporta limitazioni della sovranità dei singoli Stati e finisce inoltre per coincidere con la delittuosià politica, ambito questo che sfugge alla competenza della criminologia; quello di differenziare i delitti a seconda del parametro della loro maggiore o minore gravità, pensando di circoscrivere la competenza della criminologia solo ai primi, ma tuttavia è evidente come tale parametro possa subire oscillazioni in funzione delle scelte contingenti di politica criminale e degli orientamenti seguiti nella priorità della repressione penale ed è altresì evidente come l’identificazione della maggiore o minore rilevanza sociale del delitto nelle singole fattispecie sia una prerogativa del giudice e non certo del criminologo. In definitiva, il parametro per delimitare i confini del campo degli interessi della criminologia può essere solo quello della legge.

La stretta dipendenza della criminologia dal diritto positivo non va intesa però come subordinazione concettuale nei confronti della norma: infatti, se la criminologia studia il delitto e il delinquente alla luce di ciò che definisce come tali la legge penale, nello stesso tempo, quale scienza autonoma, essa non si trova nei confronti del diritto in una posizione subordinata, ma esamina e analizza criticamente, e in piena indipendenza, la legge medesima, le sue modalità di applicazione e gli effetti che produce.

La relatività del concetto di delitto deriva in primo luogo dal fatto che la norma penale è espressione dei valori prevalenti e degli interessi particolarmente tutelati in una determinata società e in secondo luogo dal fatto che qualificazioni assai diverse di delitti o un’assai dissimile percezione di gravità sono presenti in diversi Paesi in uno stesso momento storico. Per comprendere il carattere relativistico del delitto, occorre ricordare che tutta la vita umana è ordinata da norme (legali o di costume) che vengono apprese e che definiscono, con limitato margine di discrezionalità individuale, come ci si debba comportare e viceversa come non sia lecito agire nelle varie circostanze. L’apprendimento di tali norme è un fatto squisitamente culturale ed è favorito da un insieme di strumenti di controllo sociale che agiscono su ogni attore sociale affinché si conformi ai precetti del suo gruppo. La dinamicità delle regole è tipica dell’evolversi delle varie culture e le leggi si modificano e si succedono in un divenire continuo, per adeguarsi costantemente all’evoluzione della società. Si sono inoltre sempre poste distinzioni fra le varie norme, alcune delle quali vengono ritenute di minor conto ed altre invece valutate come più importanti e imprescindibili. Ciò vuol dire che viene effettuata una selezione fra principi, beni, interessi, diritti, consuetudini, secondo una precisa gerarchia di valori: talvolta, questi sono ritenuti meno importanti, in quanto la loro infrazione è percepita come semplice offesa del costume, del buon vivere o della correttezza, e la loro osse...

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher niobe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Metodologia della scienza Giuridica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Ciaramelli Fabio.
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