Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
SENTENZA
Gli uberisti propongono una domanda contro i taxisti al fine di instaurare una causa di merito,
la fanno per ragioni di competenza di fronte il tribunale di Torino. Quest’ultimo rigetta la
domanda degli uberisti.
N.B: Il procedimento ordinario termina con una sentenza, il procedimento cautelare termina
con un’ordinanza.
La sentenza la emette il tribunale di Torino, promossa da Uber (parti attrici), contro tutte le
società di Taxi (parti convenute).
Le parti attrici, ovvero gli uberisti:
- Sospendere il giudizio e rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità
costituzionale.
- Accertare e dichiarare che le società UBER non svolgono alcuna attività sul mercato in
Italia con l’app UberPop e in relazione al servizio UberPop, e pertanto non sono responsabili
del compimento di alcun atto di concorrenza sleale o illecito ad altro titolo a danno dei
convenuti in relazione al predetto servizio.
- Per l’effetto revocare l’ordine cautelare inibitorio disposto con l’Ordinanza del Tribunale di
Milano in data 25 maggio 2015, confermata con Ordinanza Collegiale del 2 luglio 2015, nei
confronti di parte attrice in riferimento al servizio UberPop; C
- Con vittoria di onorari e spese del giudizio
Per le parti convenute, ovvero i taxisti:
1. In via principale: respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto
e per l’effetto accertare e dichiarare la concorrenza sleale svolta dalle parti attrici e dai
driver da esse reclutati, qui presenti nella persona del terzo chiamato sig. Roberto NOÉ,
con il servizio già denominato Uber Pop (o con altro equivalente, comunque denominato),
confermando la inibitoria di tale servizio e di ogni attività ad esso connessa già disposta in
sede cautelare;
Se la prima non viene accolta si passa in via subordinata.
2. In via subordinata: accertare e dichiarare la concorrenza sleale svolta dalle parti attrici
quali terzi compartecipi dell’illecito anti-concorrenziale ascrivibile al sig. Roberto NOÈ,
commesso tramite il servizio già denominato Uber Pop (o con altro equivalente, comunque
denominato), confermando la inibitoria di tale servizio e di ogni attività ad esso connessa
già disposta in sede cautelare; - con vittoria di spese.”
Parte argomentativa a cui un giudice ricorre : Sullo svolgimento dei procedimenti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
cautelari presso il Tribunale di Milano sulle argomentazioni e contro – argomentazioni.
Per questi motivi, dopo l’argomentazione, arriva la parte in cui si comunicano le decisioni
finali (il giudice arriva alla conclusione. Il TRIBUNALE DI TORINO:
- Rigetta tutte le domande e le istanze proposte dalle parti attrici.
- Accerta e dichiara la concorrenza sleale svolta dalle parti attrici con i drivers da esse
reclutati attraverso il servizio già denominato UberPop (o altro equivalente, comunque
denominato) e, per l’effetto, inibisce alle parti attrici e al sig. NOÈ Roberto l’utilizzazione
sul territorio nazionale dell’app denominata UberPop e, comunque, la prestazione di un
servizio - comunque denominato e con qualsiasi mezzo promosso e diffuso - che organizzi,
diffonda e promuova da parte di soggetti privi di autorizzazione amministrativa e/o di
licenza un trasporto terzi dietro corrispettivo su richiesta del trasportato, in modo non
continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- Dichiara tenute e condanna le parti attrici, in via solidale tra loro, a rimborsare alle parti
convenute costituite le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 13.430,00= per
compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale
della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione
della presente sentenza e successive occorrende.
- Dichiara compensate le spese processuali nei rapporti tra le parti convenute costituite ed il
sig. NOÈ Roberto.
Questa è la fine della vicenda nazionale Uber pop.
ARTICOLO – I giudici fermano Uber: stop del Tribunale di Roma
Il tribunale di Roma ordina il blocco entro 10 giorni del servizio. Accolto un ricorso delle
associazioni di categoria. L'azienda: "Allibiti, faremo ricorso". Protesta il Codacons: "Decisione
abnorme, l'Italia torna al Medioevo".
MILANO - Semaforo rosso per Uber in Italia. Il Tribunale di Roma ha ordinato il blocco, entro
10 giorni, dei servizi offerti dal gruppo in Italia con la app Uber Black, ossia le berline nere con
autista attive a Milano e nella Capitale, e le analoghe app Uber-Lux, Uber-Suv, Uber-X, Uber-
XL, UberSelect, Uber-Van. È stato accolto un ricorso per concorrenza sleale delle associazioni
di categoria.
"Siamo allibiti per quanto annunciato dall'ordinanza che va nella direzione opposta rispetto al
decreto Milleproroghe e alla normativa europea", ha commentato l'azienda. "Faremo appello
contro questa decisione, basata su una legge vecchia di 25 anni e che non rispecchia più i
tempi, per permettere a migliaia di autisti professionisti di continuare a lavorare grazie all'app
di Uber e alle persone di avere maggiore scelta. - ha spiegato Uber - Ora il governo non può
perdere altro tempo ma deve decidere se rimanere ancorato al passato, tutelando rendite di
posizione, o permettere agli italiani di beneficiare di nuove tecnologie come Uber". "Una
nuova schiacciante vittoria su Uber", è invece il commento di Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Uil
trasporti, Fit Cisl e associazione tutela legale taxi.
Le norme che disciplinano "il servizio pubblico di trasporto non di linea" - scrive il tribunale -
non limitano "la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori" e non
favoriscono "posizioni di privilegio e monopolio", mentre "gli autisti Uber" svolgendo la loro
attività "in contrasto" con la normativa si mettono in una posizione di "indebito vantaggio"
rispetto ai tassisti.
Il giudice Alfredo Landi, in prima battuta, chiarisce in cosa consiste Uber Black: è un "sistema"
che consente agli utenti "che hanno scaricato l'app sul proprio telefonino, di entrare
direttamente in contatto con autisti provvisti di autorizzazione ncc (noleggio con conducente,
ndr)" che hanno sottoscritto un contratto con Uber.
Gli autisti delle 'berline nere' Uber, però, a differenza dei tassisti, spiega il giudice, non sono
soggetti "a tariffe predeterminate dalle competenti autorità amministrative" e possono così
fare "prezzi più competitivi" a seconda "delle esigenze del mercato". E ciò perché non
rispettano, a detta del giudice, le regole "a danno di coloro che esercitano il servizio di taxi o
di noleggio con conducente" rispettandole. Secondo il giudice, inoltre, anche con le regole
attuali ben si potrebbe utilizzare "la nuova tecnologia in modo rispettoso della normativa
pubblica", consentendo ad esempio agli utenti di rintracciare tramite la app "invece che il
singolo autista", come accade, "la rimessa di noleggio con conducente più vicina".
La decisione della nona sezione civile del Tribunale di Roma arriva dopo che già due anni fa a
Milano, sempre accogliendo un ricorso cautelare dei tassisti, i giudici avevano disposto il
blocco della app UberPop, uno dei servizi messi a disposizione dalla multinazionale americana
e che permette a chiunque di fare il tassista senza licenza. Un blocco, poi, confermato nelle
scorse settimane anche dal Tribunale di Torino.
Con la sentenza depositata oggi, invece, il Tribunale di Roma, "accertata la condotta di
concorrenza sleale", ha inibito a Uber "di porre in essere il servizio di trasporto pubblico non di
linea con l'uso della app Uber Black" e di "analoghe" app, "disponendo il blocco di dette
applicazioni con riferimento alle richieste provenienti dal territorio italiano, nonché di
effettuare la promozione e pubblicizzazione di detti servizi sul territorio nazionale".
Il giudice Alfredo Landi, inoltre, oltre a disporre la "pubblicazione" della sentenza sul sito di
Uber, ha fissato anche una penale di 10mila euro "per ogni giorno di ritardo
nell'adempimento" del blocco "a decorrere dal decimo giorno successivo" alla pubblicazione
della sentenza, ossia da oggi.
"A seguito di questa pronuncia del Tribunale di Roma - ha spiegato l'avvocato Giustiniani - la
multinazionale Uber rischia di dover interrompere ogni attività in Italia, in quanto i servizi ad
oggi offerti sono stati riconosciuti in contrasto con il diritto nazionale e in concorrenza sleale
con gli altri operatori del settore".
Contro la decisione del Tribunale si è scagliato il Codacons.
"Una decisione abnorme che riporta l'Italia al Medioevo", ha commentato l'associazione. "Con
il blocco dei servizi Uber tramite app l'Italia viene rispedita indietro di decenni, mentre tutti gli
altri paesi vanno avanti e si adeguano alle nuove offerte del mercato"
ARTICOLO – Uber resta attivo: dai giudici arriva il via libera
Diciassette pagine per dichiarare Uber fuori legge, 21 per riabilitarlo. A distanza di nemmeno
due mesi (la prima ordinanza è del 7 aprile, la seconda di ieri), la stessa Sezione imprese del
Tribunale di Roma - sia pure in composizione diversa - si esprime in modo diametralmente
opposto sull’ammissibilità del servizio di noleggio con conducente.
In particolare sul quel tipo di servizio Ncc svolto prendendo prenotazioni direttamente dagli
smartphone dei clienti, come fa appunto la multinazionale americana.
Il giudice ha decido differentemente perché ha valorizzato le differenze di Uber black rispetto
a Uber pop.
E l'ordinanza di ieri sembra a maggior ragione aprire all'attività degli Ncc tradizionali, quelli
senza app, affermando che ad oggi sono da ritenere non operanti i vincoli antiabusivismo
posti nove anni fa a protezione dei taxi dal Dl 207/2008: obbligo di rientro in rimessa tra una
corsa e l'altra e divieto di stazionamento su strada, in attesa di nuovi clienti .
La differenza fondamentale tra le due ordinanze sta nel fatto che la prima si incentra sul
concetto di concorrenza sleale che Uber e i suoi autisti affiliati farebbero ai tassisti grazie
all'uso della app, di fatto aggirando questi vincoli; la seconda, invece, si incentra sul fatto che,
con le modifiche introdotte dall'ultimo decreto milleproroghe col cosiddetto emendamento
Lanzillotta (non a caso contestatissimo dai tassisti), i vincoli sono stati sospesi .
Un punto in comune tra le due ordinanze è invece la constatazione che la normativa attuale
(legge 21/1992) non regge più alla situazione di fatto. Era sta