Interdizione e inabilitazione
L’interdizione è prevista per una condizione di infermità assoluta e comporta la totale limitazione della capacità di agire. I presupposti per la pronuncia dell’interdizione sono l’infermità di mente, l’abitualità e l’incapacità di provvedere ai propri interessi. L’infermità mentale consiste nell’assenza o nella diminuzione della capacità di intendere e di volere.
L’inabilitazione consiste in un’alterazione delle facoltà mentali di grado inferiore rispetto all’interdizione. L’incapacità di provvedere ai propri interessi può derivare da una condizione di infermità parziale oppure da altre situazioni: prodigalità, uso di bevande alcoliche, stupefacenti, imperfezioni o menomazioni fisiche (sordomutismo, cecità).
Procedimento di interdizione e inabilitazione
Il procedimento di interdizione e inabilitazione ha inizio con una domanda, avente la forma del ricorso. I soggetti attivi legittimati a proporre l’azione sono il P.M., il tutore (solo nell’ultimo anno di minore età), il curatore (solo se emancipato o già inabilitato), il coniuge, anche separato, i parenti (entro il quarto grado) e gli affini (entro il secondo). Invece, l’infermo non è legittimato a promuovere il giudizio per la propria interdizione, nemmeno nei momenti di lucidità.
La domanda viene presentata in Cancelleria e trasmessa al Presidente del Tribunale per verificare la fondatezza dell’istanza; successivamente viene comunicata al P.M. che può richiederne il rigetto o la prosecuzione. In quest’ultimo caso, il Presidente nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione.
Conseguenze della dichiarazione di interdizione
La persona dichiarata interdetta con sentenza non può più compiere alcuna attività giuridica, né atti di ordinaria, né straordinaria amministrazione. Viene riconosciuta una capacità minima per il compimento delle azioni di vita quotidiana, come l’acquisto di generi alimentari o l’uso di servizi pubblici. Il tutore sostituisce la persona interdetta nel compimento degli atti civili, esclusi quelli personali (fare testamento, sposarsi, riconoscere il figlio naturale).
I poteri–doveri connessi all’ufficio sono assunti in concreto dal tutore al momento del giuramento dinanzi al giudice tutelare (entro 10 giorni dalla nomina). Dopo il giuramento, il tutore deve compiere l’inventario dei beni dell’interdetto con l’ausilio di un cancelliere o di un notaio, al fine di garantire l’interdetto da sottrazioni di beni e di segnare l’ambito di responsabilità del tutore in ordine alla restituzione o conservazione dei beni stessi.
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