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Metodi e tecniche del servizio sociale - interdizione e inabilitazione Pag. 1
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INTERDIZIONE E INABILITAZIONE

L’interdizione è prevista per una condizione di infermità assoluta e comporta la totale limitazione

della capacità di agire. I presupposti per la pronuncia dell’interdizione sono l’infermità di mente,

l’abitualità e l’incapacità di provvedere ai propri interessi. L’infermità mentale consiste nell’assensa

o nella diminuzione della capacità di intendere e di volere.

L’inabilitazione consiste in un’alterazione delle facoltà mentali di grado inferiore rispetto

all’interdizione. L’incapacità di provvedere ai propri interessi può derivare da una condizione di

infermità parziale oppure da altre situazioni: prodigalità, uso di bevande alcoliche, stupefacenti,

imperfezioni o menomazioni fisiche (sordomutismo, cecità).

Il procedimento di interdizione e inabilitazione ha inizio con una domanda, avente la forma del

ricorso. I soggetti attivi legittimati a proporre l’azione sono il P.M., il tutore (solo nell’ultimo anno

di minore età), il curatore (solo se emancipato o già inabilitato), il coniuge, anche separato, i parenti

(entro il quarto grado) e gli affini (entro il secondo). Invece, l’infermo non è legittimato a

promuovere il giudizio per la propria interdizione, nemmeno nei momenti di lucidità.

La domanda viene presentata in Cancelleria e trasmessa al Presidente del Tribunale per verificare la

fondatezza dell’istanza; successivamente viene comunicata al P.M. che può richiederne il rigetto o

la prosecuzione. In quest’ultimo caso, il Presidente nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di

comparizione. La persona dichiarata interdetta con sentenza non può più compiere alcuna attività

giuridica, né atti di ordinaria, né straordinaria amministrazione. Viene riconosciuta una capacità

minima per il compimento delle azioni di vita quotidiana, come l’acquisto di generi alimentati o

l’uso di servizi pubblici. Il tutore sostituisce la persona interdetta nel compimento degli atti civili,

esclusi, esclusi quelli personali (fare testamento, sposarsi, riconoscere il figlio naturale). I poteri –

doveri connessi all’ufficio sono assunti in concreto dal tutore al momento del giuramento dinanzi al

giudice tutelare (entro 10 giorni dalla nomina).

Dopo il giuramento, il tutore deve compiere l’inventario dei beni dell’interdetto con l’ausilio di un

cancelliere o di un notaio, al fine di garantire l’interdetto da sottrazioni di beni e di segnare l’ambito

di responsabilità del tutore in ordine alla restituzione o conservazione dei beni stessi. Il tutore agisce

in nome e per conto dell’interdetto, quale suo rappresentante legale: oltre alla cura dei beni

dell’interdetto, al tutore spettano anche poteri – doveri relativi alla cura della sua persona. Ogni

anno il tutore deve presentare al giudice tutelare il rendiconto relativo all’amministrazione del

patrimonio dell’interdetto. Nel caso in cui il tutore si renda colpevole di negligenza o abusi dei suoi

poteri o si sia dimostrato inidoneo all’ufficio o immeritevole dell’incarico anche per fatti estranei

alla tutela, può essere sospeso. Unico competente ad esonerare, rimuovere o sostituire il tutore è il

Giudice Tutelare, che può convocarlo in qualunque momento allo scopo di chiedergli informazioni,

chiarimenti e notizie nella gestione della tutela.

L’inabilitato mantiene la capacità di compiere gli atti di straordinaria amministrazione, e non si ha

una vera e propria rappresentanza legale, come nel caso del tutore, perché il curatore non si

sostituisce all’inabilitato. Il giudice gli affida il compito di assistere l’inabilitato nel compimento

degli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, i quali devono essere compiuti con il suo

consenso, ed autorizzati dal tribunale. Nessun controllo invece viene esercitato dal curatore sugli

atti di ordinaria amministrazione, con la conseguenza che l’interessato è libero di compierli

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
2 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SPS/07 Sociologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Camelovera di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Metodi e tecniche del servizio sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Papa Franca.