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Compendio di medicina del lavoro

Questa raccolta di appunti nasce come aggiornamento e integrazione a quanto già prodotto da altri colleghi nei lavori presenti nel nostro sito. Ho dato ampio risalto alla normativa vigente e alle applicazioni della stessa. Ho puntualizzato alcune procedure operative. Ho integrato ed arricchito la sezione dedicata alle patologie professionali. Come per altri contributi da me redatti, ed inseriti nella sezione "Appunti" di "unime.eu" come Anatomia, Biologia e Genetica, Dermatologia, Patologia Generale e Fisiopatologia, Scienze Umane, lo spirito che mi anima è sempre quello di portare un umile contributo per quei colleghi che si apprestano a sostenere gli esami delle materie di cui trattasi. Spero che questo documento, concepito ed emesso in modalità "no profit", possa girare libero e gratuito a disposizione di chi ne avesse bisogno. Auspico che possa essere rielaborato e/o corretto da altri colleghi e riemesso a disposizione, della collettività studentesca, con lo stesso spirito. Antonio Simone Laganà

Sintesi D. Lgs. 626/94

La legge 626 recepisce 8 Direttive CEE:

  • 391/89: "Misure per il miglioramento della sicurezza e la salute dei lavoratori"
  • 654/89: "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro"
  • 655/89: "Requisiti di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature"
  • 656/89: "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l’uso di attrezzature di protezione individuali"
  • 269/90: "Prescrizioni minime di sicurezza e salute per la movimentazione manuale dei carichi"
  • 270/90: "Prescrizioni minime di sicurezza e salute per attività svolte su attrezzature con videoterminali"
  • 394/90: "Protezione dei lavoratori contro i rischi di agenti cancerogeni"
  • 679/90: "Protezione dei lavoratori contro i rischi di agenti biologici"

Gli obiettivi che si pone il decreto sono rivolti alla sistematica ricerca dei rischi lavorativi, alla loro eliminazione, prevenzione e/o al contenimento, prima che producano effetti indesiderati. Impone l’obbligo di individuazione e valutazione dei rischi in ogni ambiente di lavoro per garantire il massimo grado di sicurezza in ogni "Unità Produttiva".

Definisce nuove figure e servizi che concorrono alla realizzazione del "Sistema Sicurezza":

  • Il Datore di lavoro
  • Il Servizio di Prevenzione e Protezione
  • I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
  • I Lavoratori designati per la gestione delle emergenze
  • Il Medico Competente

Questa legge deve essere applicata in tutte le aziende:

  • Sia pubbliche
  • Sia private
  • Qualunque sia il numero dei dipendenti
  • Qualunque sia il rapporto di lavoro
  • Tutela anche i lavoratori degli appalti

La legge prevede delle misure generali di tutela che devono realizzarsi attraverso:

  • Valutazione dei rischi
  • Eliminazione dei rischi
  • Riduzione dei rischi alla fonte
  • Programmazione della prevenzione
  • Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso o non lo è
  • Priorità protezione collettiva su quella individuale
  • Limitazione numero dei lavoratori esposti a rischio
  • Controllo sanitario dei lavoratori
  • Misure di protezione collettiva ed individuale
  • Misure di emergenza: pronto soccorso, antincendio, evacuazione dei lavoratori

Poiché la prevenzione si attua anche attraverso la conoscenza dei rischi (informare è già prevenire), il D.Lgs. 626 prevede che il datore di lavoro attui:

  • L’analisi dei rischi
  • La valutazione dei rischi
  • Il documento di programmazione della prevenzione
  • La manutenzione degli ambienti, delle macchine e degli impianti
  • L’informazione e la formazione

Compiti del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve:

  • Valutare i rischi presenti in azienda
  • Organizzare la sicurezza e la gestione delle emergenze
  • Nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (compito che può svolgere anche direttamente)
  • Nominare, se i rischi aziendali lo richiedono, il Medico Competente (il medico competente non ha solo il compito di fare le visite, ma di informare, dare pareri sulla scelta delle attrezzature, dei DPI -dispositivi di protezione individuale-, partecipare alle riunioni sulla prevenzione, ecc.)
  • Informare e formare i lavoratori sui rischi aziendali e sulle misure adottate per la prevenzione e la sicurezza

Compiti dei lavoratori

I lavoratori devono:

  • Rispettare le istruzioni impartite
  • Utilizzare correttamente i DPI
  • Sottoporsi agli accertamenti sanitari, quando previsti
  • Segnalare inconvenienti e pericoli
  • Partecipare ai corsi di informazione e formazione
  • Eleggere o designare i propri rappresentanti per la salute e la sicurezza

In ogni caso, i lavoratori contribuiscono, assieme al datore di lavoro, ad applicare le norme ed a sviluppare ed a migliorare le condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Ha la facoltà del controllo dello svolgimento corretto dell’intera attività di prevenzione, accede ai luoghi di lavoro, deve essere consultato preventivamente in relazione alla valutazione dei rischi, deve essere consultato sui vari problemi di prevenzione, deve ottenere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori.

Il servizio di prevenzione e protezione

Provvede a:

  • Individuare i fattori di rischio
  • Elaborare misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
  • Proporre programmi di informazione e formazione
  • Fornire specifiche informazioni ai lavoratori su:
    • Rischi potenziali
    • Misure di prevenzione da adottare

Riunione periodica di prevenzione e protezione

La riunione è indetta dal Datore di lavoro almeno una volta l’anno (nonché tutte le volte che si hanno variazioni significative o si introducano nuove tecnologie) per verificare lo sviluppo del programma ed i risultati conseguiti. Partecipano alla riunione:

  • Il datore di lavoro
  • Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
  • Il rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza
  • Il medico competente

Analizzano:

  • Il documento di analisi e valutazione dei rischi e di programmazione della prevenzione
  • I mezzi personali di protezione
  • Il programma di informazione e formazione

La gestione delle emergenze

Prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione dei lavoratori. Il datore di lavoro deve:

  • Designare i lavoratori incaricati, in ogni unità produttiva (addetti alle emergenze), i quali non possono rifiutare l’incarico, se non per giustificato motivo
  • Formarli
  • Informare tutti i lavoratori
  • Programmare gli interventi ed i rapporti con i servizi pubblici competenti (ad es.: VVFF, USL)
  • Fornire i mezzi necessari a far fronte alle emergenze

Organismi paritetici

A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

In sostanza la legge 626:

  • Immette figure nuove sulla scena della prevenzione
  • Modifica il ruolo delle figure tradizionali
  • Apre spazi per una "filosofia nuova" della prevenzione attraverso:
    • Una più marcata e precisa connotazione delle responsabilità aziendali
    • Una valorizzazione degli elementi comunicativi (informazione/formazione) della prevenzione
    • Una spinta alla concertazione sociale
    • Un impulso a ridefinire il ruolo del servizio pubblico

Cosa rimane in vigore dopo il decreto legislativo 626?

  • Costituzione, art. 2087 C.C., C.P., ecco norme DPR 547, 303, ecc, non modificate
  • DPR 175/88 (rischi rilevanti)
  • Leg. 277/91 (rumore, piombo, amianto)
  • DPR 962/82, D. Leg. 77/92, ecc.
  • Circolari 46/79, 61/81 (ammine aromatiche)
  • Ecc.

La legge 626 demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi quali: n RLS da eleggere, tempo messo a disposizione per l’espletamento del mandato, formazione dei rappresentanti.

Sintesi D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Art.10 – Informazione istituzionale

Gli organismi istituzionali competenti svolgono attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive Associazioni dei datori di lavoro.

Art.11 - Attività promozionale

Sono previsti diversi interventi finanziati per incentivare l’applicazione delle misure di sicurezza da parte:

  • Della Commissione consultiva (art. 6)
  • Dello Stato, Regioni e Province autonome in particolare per ciò che concerne gli aspetti formativi
  • Degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale
  • Dell’Inail

Art.15 - Obblighi generali del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve adottare le seguenti principali misure generali di tutela:

  • Valutazione dei rischi
  • Programmazione della prevenzione
  • Eliminazione e/o riduzione dei rischi
  • L’organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici
  • L’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
  • Il controllo sanitario
  • L’informazione e la formazione
  • Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio
  • L’uso di segnali di avvertimento
  • La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti

Art.25 – Obblighi del medico

Il medico competente:

  • Collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute
  • Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
  • Istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
  • Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso
  • Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria
  • Invia all’Ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio
  • Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria
  • Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria
  • Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno
  • Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori
  • Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (art. 38) al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e cioè entro il 15 novembre 2008

Art.28 - Valutazione rischi

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi:

  • Quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi
  • Quelli connessi alla scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro

La valutazione rischi deve essere contenuta in un apposito documento con data certa e contenere le misure preventive da adottare, le relative procedure, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione, le mansioni che espongono a rischio.

Art.29 - Valutazione rischi: procedura

Prima di redigere il documento di valutazione rischi occorre consultare il rappresentante per la sicurezza. L’elaborazione del documento deve essere effettuato in collaborazione col responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e il medico competente. Il documento di valutazione deve essere custodito presso l’unità produttiva. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate stabilite da apposito decreto. Fino al 18o mese dall’entrata in vigore del predetto decreto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. Nell’attesa della elaborazione delle misure standardizzate devono procedere alla redazione del documento con le modalità indicate. Non possono comunque procedere alla valutazione standardizzata le seguenti imprese anche se hanno fino a 50 dipendenti:

  • Aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) ossia: aziende industriali a rischio di incidenti rilevanti - centrali termoelettriche - aziende di esplosivi - aziende industriali con oltre 200 dipendenti - industrie estrattive con oltre 50 lavoratori - strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori - impianti nucleari
  • Aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto
  • Aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV ossia quelle che fanno parte dei cantieri temporanei o mobili

Art.30 – Responsabilità persone giuridiche

I modelli che esonerano dalla responsabilità amministrativa le persone giuridiche deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale che tenga conto di una serie di fattori quali il rispetto degli standard tecnico-strutturali, il rispetto degli adempimenti generali in materia di sicurezza nonché di periodiche verifiche dell’applicazione ed efficacia delle procedure. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl) del 28 settembre 2001 o al British Standard Ohsas 18001:2007 si presumono conformi. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione indicati, nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili in base all’art. 11 del decreto.

Art.31 - Servizio di prevenzione

L’istituzione del Servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: aziende industriali a rischio di incidenti rilevanti - centrali termoelettriche - aziende di esplosivi – aziende industriali con oltre 200 dipendenti - industrie estrattive con oltre 50 lavoratori – strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori - impianti nucleari. Al di fuori dei casi precedenti, il Servizio può essere organizzato con personale interno oppure affidarsi a persone esterne all’azienda. Nell’ipotesi di utilizzo di un Servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del Servizio. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti.

Art.32 - Servizio di prevenzione: requisiti

Addetti e responsabili interni ed esterni devono necessariamente essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Il responsabile del Servizio prevenzione e protezione, oltre ai predetti requisiti, deve possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione. In deroga a quanto previsto possono svolgere il compito di addetti o responsabili anche coloro che mostrano di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi indicati. Sono esclusi dall’obbligo di frequenza ai predetti corsi chi è in possesso di determinate classi di laurea. I corsi di formazione sono organizzati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall’Ispesl, dall’Inail, o dall’Ipsema per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dall’amministrazione della difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ed alle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici.

Art.33 - Servizio di prevenzione: compiti

Il Servizio di prevenzione deve individuare i fattori di rischio, concorrere alla valutazione dei rischi, proporre le misure di prevenzione, individuare le informazioni e la formazione per i lavoratori, nonché partecipare alla riunione periodica.

Art.34 - Servizio di prevenzione da parte del datore di lavoro

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Costa Chiara.
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