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La cura in carcere: un conflitto tra esigenze

NON possono coesistere perché il carcere è inadatto a garantire la cura. Le esigenze medico-sanitarie infatti, entrano in conflitto con le esigenze di custodia, abitualmente ritenute primarie delle persone. È possibile che un carcerato venga custodito in modo tale che la sua salute psico-fisica ne sia favorita? L'affermazione del diritto alla salute in carcere passa attraverso uno snodo costituito dalla triade: cura-pena-diritti.

Parlare di diritti del recluso significa sostenere che la dignità è un bene che l'umanità conserva in qualunque condizione esistenziale e, come tale, non è sacrificabile da prevalenti esigenze di sicurezza. Quindi il carcerato nonostante debba scontare la sua pena, conserva lo stesso i suoi diritti.

Differenze tra carcerato e uomo libero:

  • Il detenuto non può scegliere il luogo di cura, è l'Amministrazione penitenziaria e l'Autorità giudiziaria che sceglie per lui, mentre per il uomo libero è libero di scegliere il proprio luogo di cura.
cittadino libero è un diritto.- Il detenuto ha limitazioni nella scelta del medico curante: è obbligato a rivolgersi ai medici penitenziari,(solo in caso di possibilità economiche la legge offre possibilità alternative).- In ogni caso, l'ordinamento penitenziario si deve adeguare all'art. 27 della Costituzione: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" La pena non deve tradursi quindi in azione che vanno contro la dignità della persona, dunque la struttura carceraria deve essere rieducativa verso i detenuti. Quindi questa uguaglianza tra cittadini liberi e carcerati NON si realizza Nonostante l'inserimento della medicina penitenziaria nel Servizio Sanitario Nazionale, il diritto alla salute della persona detenuta appare ancora subire limitazioni più consistenti di quelle operanti per gli individui in libertà. Per la personadetenuta: la libertà terapeutica del malato, infatti, è completamente subordinata all'esigenza di assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente demandate all'Amministrazione penitenziaria. Il medico deve capire se esiste Compatibilità delle condizioni di salute con il regime penitenziario per curarlo nel carcere. Se non esiste questa compatibilità si devono vedere le alternative. L'incompatibilità delle condizioni di salute del soggetto con lo stato detentivo è motivata da due fattori: 1. Salvaguardia della salute del singolo 2. Tutela della salute degli altri detenuti 1. L'incompatibilità dovrà essere accertata considerando la capacità e il livello di erogare prestazioni dell'Amministrazione penitenziaria (art. 11 OP). 2. Il giudice dovrà svolgere una serie di accertamenti verificando l'entità della patologia, le conseguenze che da essa possono derivare e se talemalattia è curabile nella struttura sanitaria dell'istituto di reclusione o in altro luogo esterno di cura. 3. Mezzi di accertamento: relazione sanitaria del personale specialistico dell'istituto e perizia medico-legale. 4. L'incompatibilità può essere posta in relazione anche al pericolo che la patologia da cui è affetto un detenuto crea agli altri detenuti, o al personale penitenziario. Nei casi di detenuti affetti da una patologia che abbia come conseguenza inevitabile la morte, si dispone la scarcerazione (atto di clemenza dello Stato, che rinuncia al suo potere punitivo nei confronti del malato detenuto). 6. Nella realtà il criterio oggettivo-diagnostico della gravità della malattia viene relativizzato in funzione dell'adeguatezza o meno del servizio sanitario intramurale (quindi la possibilità di essere trasferito dipende anche dall'adeguatezza e inadeguatezza della struttura). 7. Diventa complesso valutare lo stato di.La formattazione del testo utilizzando tag HTML sarebbe la seguente:

gravità della malattia, che deve essere bilanciato tra la diagnosi medica e la possibilità, per il detenuto, di poter usufruire di prestazioni esterne ritenute più idonee rispetto a quelle offerte dalla struttura carceraria.

La pena non è scontata in carcere se la gravità delle condizioni di salute è tale da:

  • annullare la pericolosità sociale del detenuto;
  • presentare i caratteri dell'incompatibilità soggettiva;
  • presentare un quadro clinico inconciliabile con i trattamenti possibili in carcere o nei centri clinici associati;
  • essere in rapporto alle esigenze cautelari: se queste sono importanti tanto maggiore deve essere la gravità del quadro clinico perché siano concessi benefici.

Per legittimare il rinvio per grave infermità devono ricorrere due requisiti autonomi:

  1. gravità oggettiva della malattia, con serio pericolo per la vita del condannato o altre probabili conseguenze pericolose;
  2. ...
possibilità di fruire in stato di libertà di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e più efficaci rispetto a quelli che possono essere prestati in stato detentivo. Riferimenti giuridici: artt. 146, 147 cp Che tengono conto del pericolo di vita del carcerato e l'alternativa: vedere se in altre strutture è possibile avere delle prestazioni sanitarie più adeguate. - art 146 prevede delle condizioni per le quali il detenuto deve necessariamente essere trasferito e la pena deve essere differita, ci deve essere un rinvio della pena. rinvio obbligatorio della pena Art. 146 CP: - A.I.D.S. conclamata - Grave deficienza immunitaria - Altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione l'incompatibilità si verifica quando la persona è in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più ai trattamenti terapeutici praticati in carcere. rinviofacoltativo della pena Art. 147 CP: - Per "chi si trova in condizioni di grave infermità fisica": quella non suscettibile di guarigione mediante cure o l'assistenza medica disponibile nell'istituto penitenziario - La "grave infermità fisica" viene riconosciuta nel caso in cui la malattia conduca la persona alla morte senza che vi sia alcuna possibilità di cura riinvio facoltativo di pena, Qui quindi, a differenza dell'art.146, c'è un ci dev'essere una grave infermità fisica che deve essere riconosciuta da una commissione medica. Il problema che si pone agli operatori penitenziari e al giudice è quello di definire che cosa si intende per "condizioni di salute particolarmente gravi" e quali sono i criteri per individuare ed applicare il concetto di grave infermità, tale da consentire una misura alternativa alla detenzione. Una volta individuate queste condizioni particolarmente gravi, occorre

stabilire quali fra queste non consentono le cure necessarie al caso perdurando lo stato di detenzione. Teoricamente dovrebbero essere ben poche le situazioni nelle quali esiste l'impossibilità di attuare le cure necessarie al caso in ambiente carcerario, ma nel caso in cui accadesse il detenuto può essere trasferito fermo restando lo stato di detenzione (servizio di piantonamento).

Il giudice dovrà svolgere una serie di accertamenti "verificando non solo l'entità della patologia e le conseguenze che da essa possono derivare, ma anche se tale malattia sia curabile nella struttura sanitaria dell'istituto di reclusione o in altro luogo esterno di cura".

L'infermità grave deve essere valutata alla luce di considerazioni "relative alla qualità dell'assistenza fornita dall'istituto penitenziario di assegnazione, alle individuate scelte terapeutiche, ai rimedi indicati dai clinici e alle possibilità."

diagnostico e terapeutico. Il medico penitenziario ha il compito di valutare lo stato di salute dei detenuti e degli internati, di effettuare visite mediche periodiche e di prescrivere eventuali terapie farmacologiche necessarie. Inoltre, è responsabile di garantire l'accesso ai servizi sanitari specializzati, come ad esempio la psichiatria, nel caso in cui sia necessario. La sua presenza è fondamentale per garantire una corretta assistenza sanitaria all'interno delle strutture penitenziarie, in modo da evitare situazioni di pericolo per la vita e la salute dei detenuti. Inoltre, il medico penitenziario ha il compito di monitorare costantemente lo stato di salute dei detenuti e di intervenire tempestivamente in caso di emergenze o di peggioramento delle condizioni di salute. La sua presenza e la sua attività sono quindi di fondamentale importanza per garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti, come il diritto alla salute e alla vita. In conclusione, il ruolo del medico penitenziario è quello di preservare e garantire la tutela della vita e della salute dei detenuti e degli internati, attraverso una corretta assistenza sanitaria e l'accesso ai servizi specializzati.della cura. Con quale fine? Col fine di prevenire ed impedire da parte loro atti di autolesionismo o di autoaggressione e situazioni di loro esposizione ad altrui aggressioni o violenze, ed anche di tutelare la loro integrità fisica e psichica. I medici penitenziari hanno il difficile ruolo di impersonare la salute in uno dei luoghi, per eccellenza, della "non salute", della sofferenza ovvero il carcere. Il medico penitenziario: - è il Referente del detenuto (senza esserne medico di fiducia e senza che il paziente lo abbia scelto) - è anche il Mediatore tra gli interessi dell'Amministrazione Penitenziaria e le esigenze dell'Autorità Giudiziaria Ha un ruolo più critico di un medico di fiducia qualunque. Art. 11 O.P. "Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della Sanità e a quello di Grazia e Giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e ilmaggiore responsabilità nel monitorare lo stato di salute dei detenuti e nel fornire cure mediche adeguate. Inoltre, il medico di sorveglianza deve segnalare eventuali situazioni di rischio o di violazione dei diritti umani all'autorità competente. Il suo ruolo è fondamentale per garantire il benessere fisico e psicologico dei detenuti, nonché per favorire il loro reinserimento sociale una volta terminata la pena.endo come base per la valutazione della sua situazione e delle misure da adottare. Inoltre, è fondamentale garantire un trattamento umano e dignitoso, rispettando i diritti fondamentali del detenuto.
Dettagli
A.A. 2021-2022
148 pagine
SSD Scienze mediche MED/43 Medicina legale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara.live.it di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina legale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Dobosz Marina.