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I CRITERI DI RIFERIMENTO EZIOLOGICO:

A) servono per un giudizio sul nesso di causa;

B) rappresentano la modalità clinica per verificare l’eziopatogenesi di un processo morboso;

C) rappresentano la modalità con cui si verifica la permanenza del danno a persona;

D) si utilizzano solo in ambito amministrativo;

E) sono strumento per la valutazione equitativa del danno morale.

LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE IN AMBITO PENALE

 Concetti definiti dalla giurisprudenza che permettono di definire meglio le responsabilità e i doveri e valutare la

condotta dei sanitari:

POSIZIONE DI GARANZIA

 La posizione di garanzia è definibile come uno speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante ed un bene giuridico,

determinato dall’incapacità (totale o parziale) del titolare di proteggerlo autonomamente.

 Il personale sanitario è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti a loro affidati, da cui discende

l’obbligo di attivarsi al fine della salvaguardia dell’incolumità degli stessi da una possibile situazione di pericolo

 La Corte di Cassazione ha statuito che i medici e gli infermieri sono tutti ex lege portatori di una posizione di garanzia,

espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex art. 2 e 32 della Cost. nei confronti dei pazienti, la

cui salute devono tutelare contro qualsiasi pericolo che ne minacci l’integrità; l’obbligo di protezione perduta per

l’intero tempo del turno di lavoro.

 Limiti della posizione di garanzia: per evitare che egli sia chiamato a rispondere di qualsiasi evento lesivo occorso per le

attività da lui coordinate, l’infermiere risponde solo di quelli eventi lesivi che avrebbe potuto impedire tramite

l’esercizio dei poteri impeditivi concessagli dalla legge o attraverso un comportamento diligente

LA RESPONSABILITÀ D’EQUIPE E LA COOPERAZIONE COLPOSA

 Presupposto: gli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici, sono tutti portatori di una posizione di

garanzia nei confronti dei pazienti. L’attività in equipe, senza la quale la salute e la salvaguardia del paziente non

potrebbe essere raggiungibile, trova la sua funzione nella cooperazione necessaria fra più sanitari che intervengono

(simultaneamente ovvero anche in tempi diversi) all’interno di un unico percorso diagnostico o terapeutico.

 Nodo di passaggio: In questo senso, la condotta del singolo sanitario è funzionalmente connessa a quella del resto

dell’equipe e da qui deriva il passaggio dalla responsabilità “del medico” alla responsabilità “medica”.

 L’attribuzione della responsabilità può derivare da:

1. Violazioni relative al proprio ambito di competenza e specializzazione in quanto vengono a mancare le regole di

diligenza e perizia connesse alle mansioni specificamente ed effettivamente svolte

2. Mancata osservazione di un più ampio obbligo di vigilanza e controllo sull’operato degli altri membri: il sanitari,

cioè, deve costituire anche una sorta di garanzia per la condotta degli altri componenti, conoscendo, valutando e

controllando la correttezza dell'attività precedente o contestuale svolta da un altro collega, ponendo rimedio o

facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori, purché siano evidenti per un professionista

medio e non settoriali di una specifica disciplina estranea alle sue cognizioni

 Quindi si è introdotta la cooperazione colposa disciplinata: si verifica quando più persone pongono in essere una data

autonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire all'azione od omissione altrui che sfocia nella

produzione dell'evento non voluto.

IL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO

 Presupposto: in ambito giurisprudenziale, si riconosce sempre maggiore autonomia alla figura dell’infermiere, che in

questo modo assume diretta ed esclusiva responsabilità per eventuali danni cagionati al paziente durante lo

svolgimento di attività di propria esclusiva competenza.

 Nodo di passaggio: ne deriva che il medico non deve continuamente controllare le attività svolte da altri operatori

sanitari (così da potersi dedicare esclusivamente alle mansioni di propria competenza) e per il principio di affidamento, il

titolare di una posizione di garanzia, come tale tenuto giuridicamente ad impedire la verificazione di un evento dannoso,

può andare esente da responsabilità quando questo possa ricondursi alla condotta esclusiva di altro soggetto,

contitolare di una posizione di garanzia, sulla correttezza del cui operato il primo abbia fatto legittimo affidamento.

 L’attribuzione della responsabilità deriva da azioni/omissioni del proprio ambito di competenza, che in ambito

infermieristico sono: responsabilità dell’intero processo assistenziale, dalla raccolta dati, all’identificazione dei bisogni di

assistenza infermieristica, alla pianificazione alla gestione e valutazione dell’intervento assistenziale infermieristico

RESPONSABILITA’ PENALE DEL COORDINATORE INFERMIERISTICO

 Coordinamento e controllo del lavoro degli infermieri in relazione alla somministrazione delle terapie

 Informazione e controllo del lavoro degli infermieri in rapporto all’esecuzione, in base ai protocolli, di raccolta,

conservazione e invio di materiale al laboratorio analisi per la diagnosi

 Attività di: smaltimento rifiuti, isolamento sanitario, conservazioni presidi e medicinali, corretta esecuzione di pratiche

amministrative, controllo della pulizia e del microclima ambientale per la prevenzione infezioni nosocomiali.

RESPONSABILITA’ CIVILE

 La responsabilità civile:

1. Deriva dalla violazione di regole poste a tutela di interessi prevalentemente di natura privatistica

2. In ambito sanitario, può derivare dall’inadempimento di obbligazioni assunte verso il paziente dal singolo sanitario o

dalla struttura.

3. E’ costituita dall’obbligo di rispondere delle conseguenze che la legge civile prevede per una condotta illecita che

abbia provocato un danno.

4. La risposta a tali conseguenze è il risarcimento del danno cagionato da un altro soggetto.

 Illecito civile (art. 2014 c.c.) è “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto”. La

responsabilità civile

 Due tipologie:

CONTRATTUALE “La prestazione professionale dell’infermiere, sotto il profilo giuridico, è da considerare un contratto

d’opera intellettuale, caratterizzato dalla discrezionalità nell’esecuzione della prestazione stessa e dal

compimento di un’attività che prescinda dal risultato conseguito (obbligazione di mezzi). Con il

contratto di cura l’operatore sanitario assume nei confronti del paziente specifici obblighi, il cui

adempimento viene considerato fonte di responsabilità contrattuale”

 La responsabilità che deriva dall'inadempimento, dall'inesatto adempimento e dall'adempimento

tardivo di una preesistente obbligazione (es. il contratto)

 Esistono due tipi di obbligazioni:

1. Obbligazione di mezzi: obbligazioni che, anche se condotte con correttezza e diligenza,

possono non produrre il risultato desiderato (medico/avvocato)

2. Obbligazione di risultato: obbligazioni che, se condotte con correttezza e diligenza, devono

produrre il risultato desiderato (progettazione di un geometra)

 Quella dell’infermiere è un obbligazione di mezzi, cioè non viene richiesto il raggiungimento di un

risultato, ma viene richiesto il comportamento adeguato che permette il raggiungimento del

risultato. Obbligazione di mezzi non esime il fatto che il mancato raggiungimento del risultato

può costituire un danno consequenziale alla non diligente prestazione.

 Pertanto, l’onere della prova cadrà in capo al sanitario nel dimostrare che la prestazione

professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati

determinati da evento imprevisto e imprevedibile

 Prescrizione è di 10 anni

EXTRA-CONTRATTUALE La responsabilità che deriva dalla violazione del generico obbligo di non ledere alcuno senza che

prima della violazione sia possibile l'individuazione di una obbligazione: l’evento dannoso si

realizza indipendentemente da ogni rapporto tra operatore sanitario e paziente

 Pertanto, l’onere della prova è a carico del paziente di dimostrare l’inadempimento

dell’operatore sanitario secondo la regola generale (art. 2697 c.c.) “chi vuol far valere un diritto in

giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.

 La responsabilità extracontrattuale dell’infermiere esiste in quanto esiste in CONTATTO SOCIALE:

l’affidamento al sanitario del paziente determina, per effetto dell’esistenza di un contatto sociale,

un’obbligazione tra i due nonostante non vi sia nessun rapporto contrattuale di base.

 Prescrizione in 5 anni

 Nell’ adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con

riguardo alla natura dell’attività esercitata.

1. Casi di negligenza o imprudenza: l’infermiere risponde secondo i criteri della colpa lieve, perché viola in misura

minima il dovere di diligenza

2. Caso di imperizia: l’infermiere risponde secondo i criteri colpa grave, perché viola in misura elevata la diligenza (la

grave è riconducibile all’errore grossolano, dovuto alla violazione delle regole o alla mancata adozione degli

strumenti adeguati, e quindi di quelle conoscenze che rientrano nel patrimonio minimo dell’infermiere)

METODOLOGIA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ALLA PERSONA

 Il risarcimento è il reintegro completo del bene perduto ricondotto a misura economica.

 I danni sono di due tipi:

1. DANNO PATRIMONIALE:

- Danno emergente: effettiva diminuzione di patrimonio del danneggiato

- Lucro cessante: mancato guadagno del danneggiato;

2. DANNO NON PATRIMONIALE:

- Danno biologico e permanente: il soggetto patisce a seguito della violazione di un valore della personalità umana

- Danno morale: Non suscettibile di diretta valutazione economica, ma di valutazione equativa

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE SANITARIA

 Cultura della responsabilità, che deve essere intesa come parte dell’essenza etica e morale del professionista

 I diversi ambiti hanno specifiche regole di controllo della sussistenza di responsabilità.

1. AMBITO PENALE: reato penale previsto dal nostro ordinamento (“al di là di ogni ragionevole dubbio”)

2. AMBITO CIVILE: comportamento del sanitario da cui deriva un danno al paziente (“più probabile che no”)

3. AMBITO AMMINISTRATIVO-DISCIPLINARE: violazio

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Publisher
A.A. 2014-2015
27 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/10 Organizzazione aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Serena1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elementi di organizzazione professionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Schillaci Daniela Roberta.