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Sempre nel caso di rettifica del sesso di uno dei coniugi, se gli stessi abbiano
manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli
effetti civili, dopo la sentenza di rettifica anagrafica del sesso di ognuno di loro,
il rapporto dovrebbe automaticamente trasformarsi in unione civile. Il silenzio è
insufficiente per tale trasformazione, ne consegue che il rapporto dovrebbe
sciogliersi.
Dato che l’unione civile, come rapporto, ha un contenuto identico al
matrimonio, sarebbe stato decisamente più semplice estendere il matrimonio
anche alle coppie omosessuali.
La l. n.76/2016 ha regolato anche il contratto di convivenza, l’introduzione
dell’unione civile ha fatto da catalizzatore per la disciplina delle convivenze,
che sono definite di fatto, e sono fruibili a persone maggiorenni dello stesso
sesso. Con l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza dei conviventi, il
status.
contratto di convivenza diventa opponibile ai terzi, cioè rileva come uno
I conviventi hanno la facoltà di stipulare un contratto di convivenza, per
disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, l’oggetto è
circoscritto alla localizzazione delle parti ed ai profili patrimoniali del rapporto.
Non può essere sottoposto a termini o condizioni.
Il contratto va redatto in forma scritta sotto pena di nullità, con sottoscrizione
autenticata da un avvocato o da un notaio.
Il contratto è nullo se una delle parti è vincolata da matrimonio, da unione
civile o altro contratto di convivenza.
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La nullità opera anche nel caso in cui una delle parti sia stata condannata per
omicidio tentato o consumato sul coniuge dell’altra, quando la parte è minore
di età o è interdetta giudizialmente.
Gli effetti legali della convivenza a prescindere dal contratto, si sostanziano
nella parificazione del coniuge al convivente.
Quello di convivenza è un contratto caratterizzato da una vincolatività più lieve
perché vincola solo finché entrambe le parti lo vogliono. Oltre che per l’accordo
tra le parti, la morte di uno di essi e per matrimonio e unione civile con altra
persona, si ci scioglie per recesso unilaterale, si ci può agevolmente liberare
dell’altra persona, e solo in caso di recesso, non di matrimonio o unione civile
con terzi, il recedente, se ha la disponibilità della casa di abitazione, è tenuto a
concedere all’altra parte un termine non inferiore a novanta giorni per
allontanarsene.
Questi patti di contribuzione alla convivenza non possono avere ad oggetto il
dover essere non patrimoniale del rapporto, la ragione della tutela risiede nel
soddisfacimento dei bisogni primari della persona, che fungono da efficace
sostegno causale.
La complessità dell’atto di matrimonio ha inizio con la previsione fi formalità
preliminari, le pubblicazioni, la cui richiesta deve essere fatta da entrambi gli
sposi, i quali possono contrarre matrimonio tra il quarto e il centottantesimo
giorno dopo compiuta la pubblicazione. Solo in presenza di gravi motivi il
termine può essere abbreviato, o per cause gravi di imminente pericolo di vita
di uno degli sposi. Le pubblicazioni sono funzionali a rendere nota la prossima
celebrazione affinché chi vi sia legittimato possa opporre opposizione al
matrimonio deducendo qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
Se l’opposizione è respinta, l’opponente che non sia un ascendente o un
pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento del danno. Con
l’opposizione si fanno valere gli impedimenti al matrimonio che ne preclude la
celebrazione.
Gli impedimenti impedimenti sono quelli che impediscono la celebrazione, ma
che, se questa avviene non incidono sulla validità del matrimonio. Gli
impedimenti dirimenti sono quelli che comportano l’invalidità del matrimonio.
Il primo impedimento si fonda sull’età, occorre la maggiore età, il minore ultra
sedicenne può essere autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio quando
sussistono gravi motivi. L’invalidità del matrimonio contratto dal minore in
violazione dell’art.84 fatta valere dai genitori, è nulla se il minore ha raggiunto
la maggiore età anche in pendenza di giudizio.
Altro impedimento è l’interdizione per infermità mentale, così come quando ci
sia una mancanza di libertà di stato, che deriva dal vincolo di un precedente
matrimonio.
Il vincolo parentale può essere superato con l’autorizzazione del tribunale solo
nei casi di parentela meno stretta.
Il difetto di libertà di stato è insanabile e rende nullo il matrimonio, salvo il caso
della nullità del precedente vincolo. Il fatto configura anche il reato di bigamia
che si estingue solo se il precedente vincolo viene dichiarato nullo.
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Il c.d. lutto vedovile è il divieto temporaneo di contrarre nuove nozze «non può
contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento
o dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente
rapporto. Questo impedimento è collegato alla paternità, e di concepimento
durante il matrimonio, ed è volto ad evitare sovrapposizioni di due presunzioni.
La violazione degli impedimenti matrimoniali è anche punita con sanzioni
amministrative.
La promessa di matrimonio, la sua radicale non vincolatività riflette la totale
protezione della libertà di non contrarre matrimonio, le conseguenze risarcitorie
rispecchiano la necessità di ristorare un danno, sebbene derivante da un atto
lecito, l’obbligo di risarcire il danno o di indennizzare il danneggiamento
discende da un comportamento non qualificabile come inadempimento e
neanche come illecito extracontrattuale. Il rifiuto di eseguire la promessa di
matrimonio, sebbene del tutto lecita, genera un obbligo di risarcimento del
danno quando non sia sostenuto da un giusto motivo.
Il risarcimento del danno consiste nell’integrale ristoro di un pregiudizio
patrimoniale, mentre l’indennizzo, si risolve in un ristoro solo parziale.
Nell’atto matrimoniale vi è una sensibile restrizione dell’autonomia dei coniugi,
anche se le parti possono foggiare l’assetto di interessi che preferiscono nei
limiti delle norme inderogabili.
Il contenuto del vincolo coniugale è regolato dalla legge e le parti non hanno
facoltà di modificarlo, non possono apporre condizioni o termini, le relative
clausole si hanno come non apposte. L’autonomia dei coniugi sussiste solo
nella scelta dei regimi patrimoniali, che non costituisce contenuto dell’atto di
matrimonio, ma di specifiche convenzioni matrimoniali e il regime patrimoniale
è la comunione dei beni.
La libertà matrimoniale si riduce a se sposarsi e con chi. Non possono stabilire
altro rispetto ai loro rapporti personali.
Il matrimonio è un atto personalissimo, il soggetto che esprime la volontà di
uno dei coniugi si limita ad essere il latore di un intento già completamente
nuncius
definito, egli è un non un rappresentante.
Il matrimonio ha il suo specifico regime nel quale la patologia è un’ipotesi di
nullità plasmata con caratteri diversi da quelli del contratto, salvo caso di
bigamia.
Alcuni vizi sono sanabili con il decorso del tempo, ma è preferibile ritenere che
si tratti di sopraggiunta irrilevanza. Il tempo e la coabitazione non possono
sanare un vizio che esisteva come fatto storico, possono solo escluderne la
rilevanza invalidante.
Il matrimonio contratto con violazione degli artt.84, 86, 87 e 88 può essere
impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi dal pubblico ministero e da
tutti coloro che hanno un interesse legittimo e attuale. Il matrimonio
dell’interdetto non può essere impugnato se, dopo la revoca vi è stata
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coabitazione per un anno, stesso regime opera per il matrimonio del soggetto
capace di agire, ma incapace di intendere o di volere.
Nella teoria generale dell’autonomia privata i vizi del consenso sono tre, errore,
violenza e dolo, inteso come dolo negoziale, volti ad estorcere il consenso o
con violenza o facendo cadere il soggetto in errore, con una falsa
rappresentazione della realtà e con dei raggiri volti a portare un consenso che,
conosciuta la vera realtà, non ci sarebbe stato.
Nella disciplina del matrimonio ci sono solo due vizi, l’errore e la violenza, non
è previsto il dolo.
L’errore è una falsa rappresentazione della realtà, che induce a compiere un
atto giuridico che altrimenti non avrebbe compiuto.
La disciplina dell’errore nel matrimonio descrive le due concorrenti prospettive
da cui ricavare l’essenzialità dell’errore: la realtà su cui esso cade e la sua
efficacia determinante sul consenso. La prima riguarda l’oggetto dell’errore, la
seconda, il fatto che, se il soggetto avesse riconosciuto l’errore non avrebbe
contratto matrimonio.
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è
stato dato per effetto dell’errore.
L’errore sull’identità, la falsa rappresentazione della realtà è tale da farne
ritenere l’essenzialità e l’efficacia determinante sul consenso.
L’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione
sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale, precedenti penali
dolosi puniti con pena non inferiore a cinque anni decisa con sentenza
irrevocabile.
Casi tassativi: il matrimonio non può essere invalidato se non in questi casi e
purché si provi l’efficacia determinante dell’errore. Nel matrimonio non è
richiesta la riconoscibilità dell’errore.
Sono cause di invalidità del matrimonio anche la violenza o il timore di
eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. La violenza fisica
non è espressamente contemplata e si ritiene comunemente che comporti la
mancanza di consenso.
La violenza morale esprime la minaccia di un male volta ad estorcere il
consenso.
La violenza è il motivo determinate del consenso del violentato.
L’intensità degli effetti dell’atto matrimoniale impone di accertare l’efficacia
della minaccia secondo un criterio marcatamente soggettivo accentuando la
protezione del minacciato. La previsione del timore di eccezionale gravità
derivante da cause esterne allo sposo è stata introdotta con la novellazione del
’75. Vuol dire che il timore di eccezionale gravità si configura solo quando
manchi una minaccia