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Estratto del documento

Sempre nel caso di rettifica del sesso di uno dei coniugi, se gli stessi abbiano

manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli

effetti civili, dopo la sentenza di rettifica anagrafica del sesso di ognuno di loro,

il rapporto dovrebbe automaticamente trasformarsi in unione civile. Il silenzio è

insufficiente per tale trasformazione, ne consegue che il rapporto dovrebbe

sciogliersi.

Dato che l’unione civile, come rapporto, ha un contenuto identico al

matrimonio, sarebbe stato decisamente più semplice estendere il matrimonio

anche alle coppie omosessuali.

La l. n.76/2016 ha regolato anche il contratto di convivenza, l’introduzione

dell’unione civile ha fatto da catalizzatore per la disciplina delle convivenze,

che sono definite di fatto, e sono fruibili a persone maggiorenni dello stesso

sesso. Con l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza dei conviventi, il

status.

contratto di convivenza diventa opponibile ai terzi, cioè rileva come uno

I conviventi hanno la facoltà di stipulare un contratto di convivenza, per

disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, l’oggetto è

circoscritto alla localizzazione delle parti ed ai profili patrimoniali del rapporto.

Non può essere sottoposto a termini o condizioni.

Il contratto va redatto in forma scritta sotto pena di nullità, con sottoscrizione

autenticata da un avvocato o da un notaio.

Il contratto è nullo se una delle parti è vincolata da matrimonio, da unione

civile o altro contratto di convivenza.

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La nullità opera anche nel caso in cui una delle parti sia stata condannata per

omicidio tentato o consumato sul coniuge dell’altra, quando la parte è minore

di età o è interdetta giudizialmente.

Gli effetti legali della convivenza a prescindere dal contratto, si sostanziano

nella parificazione del coniuge al convivente.

Quello di convivenza è un contratto caratterizzato da una vincolatività più lieve

perché vincola solo finché entrambe le parti lo vogliono. Oltre che per l’accordo

tra le parti, la morte di uno di essi e per matrimonio e unione civile con altra

persona, si ci scioglie per recesso unilaterale, si ci può agevolmente liberare

dell’altra persona, e solo in caso di recesso, non di matrimonio o unione civile

con terzi, il recedente, se ha la disponibilità della casa di abitazione, è tenuto a

concedere all’altra parte un termine non inferiore a novanta giorni per

allontanarsene.

Questi patti di contribuzione alla convivenza non possono avere ad oggetto il

dover essere non patrimoniale del rapporto, la ragione della tutela risiede nel

soddisfacimento dei bisogni primari della persona, che fungono da efficace

sostegno causale.

La complessità dell’atto di matrimonio ha inizio con la previsione fi formalità

preliminari, le pubblicazioni, la cui richiesta deve essere fatta da entrambi gli

sposi, i quali possono contrarre matrimonio tra il quarto e il centottantesimo

giorno dopo compiuta la pubblicazione. Solo in presenza di gravi motivi il

termine può essere abbreviato, o per cause gravi di imminente pericolo di vita

di uno degli sposi. Le pubblicazioni sono funzionali a rendere nota la prossima

celebrazione affinché chi vi sia legittimato possa opporre opposizione al

matrimonio deducendo qualunque causa che osti alla sua celebrazione.

Se l’opposizione è respinta, l’opponente che non sia un ascendente o un

pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento del danno. Con

l’opposizione si fanno valere gli impedimenti al matrimonio che ne preclude la

celebrazione.

Gli impedimenti impedimenti sono quelli che impediscono la celebrazione, ma

che, se questa avviene non incidono sulla validità del matrimonio. Gli

impedimenti dirimenti sono quelli che comportano l’invalidità del matrimonio.

Il primo impedimento si fonda sull’età, occorre la maggiore età, il minore ultra

sedicenne può essere autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio quando

sussistono gravi motivi. L’invalidità del matrimonio contratto dal minore in

violazione dell’art.84 fatta valere dai genitori, è nulla se il minore ha raggiunto

la maggiore età anche in pendenza di giudizio.

Altro impedimento è l’interdizione per infermità mentale, così come quando ci

sia una mancanza di libertà di stato, che deriva dal vincolo di un precedente

matrimonio.

Il vincolo parentale può essere superato con l’autorizzazione del tribunale solo

nei casi di parentela meno stretta.

Il difetto di libertà di stato è insanabile e rende nullo il matrimonio, salvo il caso

della nullità del precedente vincolo. Il fatto configura anche il reato di bigamia

che si estingue solo se il precedente vincolo viene dichiarato nullo.

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Il c.d. lutto vedovile è il divieto temporaneo di contrarre nuove nozze «non può

contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento

o dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente

rapporto. Questo impedimento è collegato alla paternità, e di concepimento

durante il matrimonio, ed è volto ad evitare sovrapposizioni di due presunzioni.

La violazione degli impedimenti matrimoniali è anche punita con sanzioni

amministrative.

La promessa di matrimonio, la sua radicale non vincolatività riflette la totale

protezione della libertà di non contrarre matrimonio, le conseguenze risarcitorie

rispecchiano la necessità di ristorare un danno, sebbene derivante da un atto

lecito, l’obbligo di risarcire il danno o di indennizzare il danneggiamento

discende da un comportamento non qualificabile come inadempimento e

neanche come illecito extracontrattuale. Il rifiuto di eseguire la promessa di

matrimonio, sebbene del tutto lecita, genera un obbligo di risarcimento del

danno quando non sia sostenuto da un giusto motivo.

Il risarcimento del danno consiste nell’integrale ristoro di un pregiudizio

patrimoniale, mentre l’indennizzo, si risolve in un ristoro solo parziale.

Nell’atto matrimoniale vi è una sensibile restrizione dell’autonomia dei coniugi,

anche se le parti possono foggiare l’assetto di interessi che preferiscono nei

limiti delle norme inderogabili.

Il contenuto del vincolo coniugale è regolato dalla legge e le parti non hanno

facoltà di modificarlo, non possono apporre condizioni o termini, le relative

clausole si hanno come non apposte. L’autonomia dei coniugi sussiste solo

nella scelta dei regimi patrimoniali, che non costituisce contenuto dell’atto di

matrimonio, ma di specifiche convenzioni matrimoniali e il regime patrimoniale

è la comunione dei beni.

La libertà matrimoniale si riduce a se sposarsi e con chi. Non possono stabilire

altro rispetto ai loro rapporti personali.

Il matrimonio è un atto personalissimo, il soggetto che esprime la volontà di

uno dei coniugi si limita ad essere il latore di un intento già completamente

nuncius

definito, egli è un non un rappresentante.

Il matrimonio ha il suo specifico regime nel quale la patologia è un’ipotesi di

nullità plasmata con caratteri diversi da quelli del contratto, salvo caso di

bigamia.

Alcuni vizi sono sanabili con il decorso del tempo, ma è preferibile ritenere che

si tratti di sopraggiunta irrilevanza. Il tempo e la coabitazione non possono

sanare un vizio che esisteva come fatto storico, possono solo escluderne la

rilevanza invalidante.

Il matrimonio contratto con violazione degli artt.84, 86, 87 e 88 può essere

impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi dal pubblico ministero e da

tutti coloro che hanno un interesse legittimo e attuale. Il matrimonio

dell’interdetto non può essere impugnato se, dopo la revoca vi è stata

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coabitazione per un anno, stesso regime opera per il matrimonio del soggetto

capace di agire, ma incapace di intendere o di volere.

Nella teoria generale dell’autonomia privata i vizi del consenso sono tre, errore,

violenza e dolo, inteso come dolo negoziale, volti ad estorcere il consenso o

con violenza o facendo cadere il soggetto in errore, con una falsa

rappresentazione della realtà e con dei raggiri volti a portare un consenso che,

conosciuta la vera realtà, non ci sarebbe stato.

Nella disciplina del matrimonio ci sono solo due vizi, l’errore e la violenza, non

è previsto il dolo.

L’errore è una falsa rappresentazione della realtà, che induce a compiere un

atto giuridico che altrimenti non avrebbe compiuto.

La disciplina dell’errore nel matrimonio descrive le due concorrenti prospettive

da cui ricavare l’essenzialità dell’errore: la realtà su cui esso cade e la sua

efficacia determinante sul consenso. La prima riguarda l’oggetto dell’errore, la

seconda, il fatto che, se il soggetto avesse riconosciuto l’errore non avrebbe

contratto matrimonio.

Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è

stato dato per effetto dell’errore.

L’errore sull’identità, la falsa rappresentazione della realtà è tale da farne

ritenere l’essenzialità e l’efficacia determinante sul consenso.

L’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione

sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale, precedenti penali

dolosi puniti con pena non inferiore a cinque anni decisa con sentenza

irrevocabile.

Casi tassativi: il matrimonio non può essere invalidato se non in questi casi e

purché si provi l’efficacia determinante dell’errore. Nel matrimonio non è

richiesta la riconoscibilità dell’errore.

Sono cause di invalidità del matrimonio anche la violenza o il timore di

eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. La violenza fisica

non è espressamente contemplata e si ritiene comunemente che comporti la

mancanza di consenso.

La violenza morale esprime la minaccia di un male volta ad estorcere il

consenso.

La violenza è il motivo determinate del consenso del violentato.

L’intensità degli effetti dell’atto matrimoniale impone di accertare l’efficacia

della minaccia secondo un criterio marcatamente soggettivo accentuando la

protezione del minacciato. La previsione del timore di eccezionale gravità

derivante da cause esterne allo sposo è stata introdotta con la novellazione del

’75. Vuol dire che il timore di eccezionale gravità si configura solo quando

manchi una minaccia

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gaiasiciliano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Del Prato Enrico Elio.