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Il matrimonio

Il termine matrimonio definisce l’atto e il rapporto matrimoniale, il primo genera il secondo, ed è il fondamento della famiglia. La famiglia a sua volta è collegata al matrimonio nell’art. 29 Cost., ed è definita «società naturale che lo stato riconosce».

L’effetto che impronta il matrimonio è costituire un vincolo giuridico incidendo sullo status dei soggetti: da nubile e celibe, diventano coniugi. Una coppia che contrae matrimonio solo dinanzi alla chiesa cattolica senza richiedere che esso valga anche nel diritto italiano, non modifica lo status preesistente. Il matrimonio canonico non rende coniugi nel diritto italiano, sebbene il contenuto esistenziale del vincolo non sia meno intenso.

L’effetto del matrimonio è esclusivamente giuridico, quello di attribuire lo status di coniuge, con tutte le conseguenze nei rapporti personali. Per costituire il rapporto matrimoniale serve un atto complesso e formale, il vincolo giuridico nasce dal consenso, ma occorre che questo sia ricevuto dall’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni.

Storia e diritto del matrimonio

Storicamente l’atto di matrimonio era lasciato integralmente alla chiesa o comunque all’autorità religiosa; l’introduzione, con le legislazioni ottocentesche, dei matrimoni civili, traccia il distacco del matrimonio dalla radice religiosa ed il suo completo inquadramento nel diritto positivo. L’insufficienza del mero consenso all’istituzione del vincolo matrimoniale demarca, ora, il profilo giuridico da quello sociale di un rapporto che, nella sua realtà essenziale, può essere del tutto identico a quello espresso dal matrimonio civile.

Nel diritto italiano il matrimonio è tuttora limitato alle coppie eterosessuali. Il matrimonio si è progressivamente staccato dalla procreazione. L’incapacità di avere rapporti sessuali o di procreare, dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, ha cessato di essere causa di nullità insanabile dell’atto matrimoniale per rilevare solo secondo il modello dell’errore.

La conoscenza di tali patologie rende impugnabile l’atto, sicché, sotto il profilo dell’incapacità di procreare, almeno con metodi naturali, una coppia eterosessuale versa nelle stesse condizioni di una coppia omosessuale. Il nostro codice in realtà, non precisa espressamente che i coniugi devono essere di sesso diverso, perché il fatto si riteneva scontato.

Normative e diversità dei sessi

Un indice per la diversità dei sessi, emerge anche nel regime degli impedimenti, non possono contrarre matrimonio lo zio e la nipote, la zia e il nipote. La diversità del sesso dei nubendi è un presupposto del matrimonio sulla scorta di un dato normativo: la legge sul divorzio. Pone tra le cause di scioglimento del matrimonio il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso a norma della l.14.4.1982 n.164.

L’art. 31, 6° comma, d.lgs. 1.9.2011 n.150 ha ripristinato la regola secondo cui la rettificazione del sesso «determina lo scioglimento del matrimonio» rinviando tuttavia al regime della l. n.898/1970: ciò ha eliminato dubbi applicativi e suscitando la decisione della Corte costituzionale 11.6.2014 n.170, che ha dichiarato l’illegittimità del “divorzio imposto”, affidando al legislatore il compito di colmare il vuoto di tutela per i coniugi che si trovassero ad avere, per un sopravvenuto intervento, lo stesso sesso e che, tuttavia, volessero conservare un legame di tipo coniugale.

Ha dato seguito Cass. 21.4.2015 n.2087, conservando temporaneamente il vincolo coniugale fino a che la legge non avesse offerto una nuova possibile forma di “convivenza registrata” a tutela di diritti ed obblighi reciproci.

Unioni civili e cambiamenti legislativi

Prima della legge sulle unioni civili (l. 20.5.2016 n.76 che nel 27° comma dell’art.1 risolve lo specifico caso della sopravvenuta identità di sesso, convertendo il matrimonio in unione civile). Cass. 15.3.2012 n.4184 si è pronunciata, negando sulla trascrivibilità, nei registri dello stato civile del matrimonio contratto all’estero tra omosessuali cittadini italiani, pur sottolineando la portata delle disposizioni europee.

La legge 20.5.2016 n.76 ha istituito, con un testo non privo di formulazioni ambigue e composto da un solo articolo con 69 commi, l’unione civile per le persone dello stesso sesso come «specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 Cost». Si costituisce tra persone maggiorenni dello stesso sesso, di fronte all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni, ed è un istituto ricalcato sul matrimonio.

Per lo scioglimento dell’unione civile, la legge prevede la possibilità di manifestare, dinanzi all’ufficiale di stato civile, la relativa volontà, decorsi tre mesi da tale manifestazione, va proposta la domanda di scioglimento e si applicano, in quanto compatibili, le leggi sul divorzio. Sempre nel caso di rettifica del sesso di uno dei coniugi, se gli stessi...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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