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Il concetto di "familia" nel diritto romano
In diritto romano, il termine "familia" comprendeva il pater familias e tutte le persone libere a lui sottoposte, come la moglie, i figli e le loro famiglie, ecc.
Al pater familias erano sottoposti la moglie, i figli e tutti i beni della comunità familiare, su cui si esercitava la dominica potestas.
Quando il pater familias moriva o perdeva la propria capacità giuridica per capitis deminutio, la famiglia si scioglieva e si andavano a formare tante famiglie nuove ed indipendenti quanti erano i soggetti liberi a lui legati.
In età post-classica l'istituto familiare subì radicali mutamenti: in particolare, fu abolito il cosiddetto "Ius vitae ac necis" (diritto di vita e di morte) del padre sui figli e si affermò la capacità patrimoniale dei figli.
Il matrimonio, che costituiva il fondamento della familia propria, si basava sui seguenti principi:
- Monogamia: non era consentito ad un uomo avere due o più mogli legittime, anzi la bigamia era colpita da...
conservava lo status familiae originale)Che negli ultimi secoli della repubblica fu prevalente e fu considerata il matrimonio tipico del diritto romano.
In epoca postclassica, a seguito dell'inusso del cristianesimo, il matrimonio si andò configurando come negozio giuridico, ciò significa che per il sorgere del vincolo non occorreva più l'usus o il permanere dell'affectio, ma bastava il consenso iniziale dei nubendi.
Nel diritto romano mai fu richiesta una forma solenne per il matrimonio. Nell'epoca cristiana la benedizione del sacerdote era molto praticata, ma divenne forma legale in età tarda, in conformità al concetto di matrimonio come sacramento.
Requisiti essenziali per un matrimonio valido:
- il connubium: entrambi i nubendi dovevano essere cittadini romani, o comunque avere la capacità di unirsi in matrimonio con i cittadini romani, il connubium fu concesso progressivamente ai peregrini, mentre i plebei poterono
Unirsi in matrimonio con i patrizi in seguito all'emanazione della lex Canuleia (445 a. C.). La Constitútio Antoniniána del 212 d.C. ridusse l'importanza del connubium, poiché estese la cittadinanza a quasi tutti i cittadini dell'Impero. Non potevano contrarre matrimonium, perché privi di conubium, gli schiavi.
Capacità di unione sessuale dei coniugi: i coniugi dovevano essere capaci di unirsi in matrimonio ed aver raggiunto l'età pubere. Tale raggiungimento avveniva, per i Proculiani, al compimento del 14° anno di età per l'uomo e del 12° anno di età per la donna; per i Sabiniani, la pubertà doveva essere accertata caso per caso mediante una inspéctio côrporis.
Una causa giusta, come il matrimonio tra:
- la moglie colpevole di adulterio e il suo complice
- il tutore e la pupilla, no a che il primo non avesse presentato il rendiconto della gestione dei beni della seconda
- il funzionario
4) trovavano applicazione quelle norme particolari, che presupponevano ilrapporto di coniugio
5) ammissione della praesúmptio Muciána, la quale comportava che tuttigli acquisti patrimoniali tatti dalla moglie si presumevano tatti in favore eper conto del marito, salva la possibilità di offrire prova contraria.
Da Augusto in poi, gli imperatori intervennero a favorire o a limitaredeterminati tipi di matrimonio.
In particolare, la lex lulia et Papia sancì l'obbligo per gli uomini tra i 25 ed i60 anni e per le donne tra i 20 ed i 50 anni di contrarre matrimonio conpersone nei rispettivi limiti di età. Tale disposizione valeva anche per lepersone vedove o divorziate, col solo limite per le donne di rispettare iltempus lugendi ( ssato in 10 mesi dalla morte del marito).
Il matrimonio si scioglieva per morte di uno dei coniugi, per il venir meno diuno dei
requisiti essenziali e, in ne, per divorzio. Il matrimonio si scioglieva quando veniva meno la reciproca capacità matrimoniale per:
- riduzione in schiavitù di uno dei coniugi: la capitis deminutio maxima, indiritto classico, scioglieva il matrimonio. Inoltre il postliminii non trovava applicazione in tale fattispecie. Infatti il captivus che tornava a Romariacquistava la patria potestas sui gli concepiti prima della prigionia, ma non lo stato di coniuge
- perdita della cittadinanza: la capitis deminutio media scioglieva il matrimonio solo se insieme alla cittadinanza veniva meno anche il connubium. In diritto giustinianeo, la perdita della cittadinanza non scioglieva mai il matrimonio;
- parentela sopravveniente: il matrimonio si scioglieva per incèstum supervêniens, cioè quando il suocero adottava il genero o la nuora.
Il divortium era conseguenza della concezione classica del matrimonio, secondo cui lo stesso cessava non appena veniva meno l'affectio maritalis.
Cioè la volontà dei coniugi di convivere, requisito necessario per la durata della permanenza del vincolo. Mentre in origine solo il marito aveva la facoltà del ripudio, successivamente anche la donna ne poté usufruire. L'unica limitazione era costituita per la libertà, la quale, se divorziava per sua iniziativa dal patrono, non poteva risposarsi. Fino all'epoca repubblicana, qualunque causa poteva costituire motivo di divorzio, anche se futile. AUGUSTO, con la lex lutia de adulteris coercendis (17 a.C.), comportamento, ad una giusta causa di divorzio. Successivamente, con l'influenza del cristianesimo, si diffuse l'avversione al divortium. COSTANTINO, in linea con lo spirito antidivorzista del cristianesimo, ritenne rilevanti, per ciascuno dei coniugi, ai fini del divorzio unilaterale le seguenti iustae causae:
- per la donna, quando il marito era riconosciuto omicida, violatore di sepolcri o avvelenatore
- per il marito,